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Document 32016H1111

Raccomandazione (UE) 2016/1111 della Commissione, del 6 luglio 2016, relativa al monitoraggio del nichel negli alimenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/3858

GU L 183 del 8.7.2016, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2016/1111/oj

8.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/70


RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1111 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2016

relativa al monitoraggio del nichel negli alimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Il nichel è un metallo ampiamente diffuso nella superficie terrestre. È presente negli alimenti e nell'acqua potabile per effetto dell'attività naturale e antropica.

(2)

L'autorità alimentare greca ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'EFSA») di valutare il rischio per la salute pubblica derivante dalla presenza di nichel negli alimenti, in particolare negli ortaggi.

(3)

Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo Contam) ha deciso di estendere la valutazione del rischio anche all'acqua potabile e ha adottato il parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di nichel negli alimenti e nell'acqua potabile (1). Questo parere ha individuato come effetto critico per la caratterizzazione del rischio derivante dall'esposizione orale cronica al nichel la tossicità per la riproduzione e lo sviluppo. Sono state individuate come effetto critico per l'esposizione orale acuta al nichel negli esseri umani sensibili al nichel reazioni di riacutizzazione dell'eczema e peggioramento delle reazioni allergiche.

(4)

Sono stati raccolti dati relativi alla presenza di nichel negli alimenti e nell'acqua potabile in 15 diversi paesi europei. Poiché tuttavia l'80 % del totale dei dati raccolti è stato ricavato da un unico Stato membro, sarebbe necessario disporre di un insieme di dati relativo a un'area geografica più ampia per verificare la presenza di nichel negli alimenti in tutta l'Unione.

(5)

Per determinati gruppi di alimenti considerati nel parere scientifico dell'EFSA come fonte principale di esposizione alimentare erano disponibili solo dati di occorrenza limitati. In vista di possibili future misure di gestione del rischio sarebbe auspicabile disporre di un quadro migliore sul tenore di nichel nei prodotti alimentari appartenenti a tali gruppi di alimenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1.

Gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore alimentare e delle altre parti interessate, dovrebbero svolgere un'attività di monitoraggio della presenza di nichel negli alimenti nel 2016, 2017 e 2018. Il monitoraggio dovrebbe incentrarsi su cereali, prodotti a base di cereali, formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini, alimenti per bambini, alimenti a fini medici speciali destinati in modo specifico ai lattanti e ai bambini, integratori alimentari, legumi, frutta a guscio e semi oleosi, latte e prodotti lattiero-caseari, bevande alcoliche e analcoliche, zucchero e confetteria (compresi il cacao e il cioccolato), frutta, ortaggi e prodotti a base di ortaggi (compresi i funghi), foglie secche di té, parti secche di altre piante destinate alla preparazione di infusioni e molluschi bivalvi.

2.

Le procedure di campionamento dovrebbero essere effettuate in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione (2) per garantire che i campioni siano rappresentativi della partita sottoposta a campionamento.

3.

I campioni dovrebbero essere analizzati così come commercializzati. L'analisi del nichel totale dovrebbe essere effettuata in conformità alla norma EN 13804:2013, «Prodotti alimentari. Determinazione degli elementi e delle loro specie chimiche. Considerazioni generali e requisiti specifici», preferibilmente tramite l'uso di un metodo di analisi basato sulla spettrometria di assorbimento atomico a fiamma (FAAS) o sulla spettroscopia di assorbimento atomico con fornetto di grafite (GFAAS), sulla spettrometria di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-OES) o sulla spettrometria di massa (ICP-MS).

4.

Gli Stati membri, gli operatori del settore alimentare e le altre parti interessate dovrebbero comunicare regolarmente all'EFSA i dati relativi al monitoraggio (espressi sulla base del peso complessivo), con le informazioni e nel formato elettronico previsti dall'EFSA ai fini del loro inserimento in una banca dati, entro il 1o ottobre 2016, 2017 e 2018. I dati di occorrenza disponibili relativi agli anni precedenti e non ancora comunicati dovrebbero essere trasmessi quanto prima con le stesse modalità.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  Gruppo Contam dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2015. Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of nickel in food and drinking water (Parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di nichel negli alimenti e nell'acqua potabile). EFSA Journal 2015;13(2):4002, 202 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2015.4002.

(2)  Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).


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