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Document 32016R0950

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 della Commissione, del 15 giugno 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2016/3613

GU L 159 del 16.6.2016, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/950/oj

16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/950 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, fenamidone, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, siltiofam e triflossistrobina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Il regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione (3) recava deroga alle disposizioni relative ai periodi di approvazione delle sostanze attive carfentrazone etile, ciazofamid, etofumesato, fenamidone, foramsulfuron, imazamox, isoxaflutole, linuron, mesotrione, oxasulfuron, pendimetalin e trifloxystrobina. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 luglio 2016.

(3)

Il regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione recava deroga alle disposizioni relative ai periodi di approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), deltametrina, dimethenamid-P, flufenacet, flurtamone, fostiazato, iodosulfuron, iprodione, idrazide maleica, picoxystrobin e siltiofam. L'approvazione di tali sostanze scadrà il 31 ottobre 2016.

(4)

Le domande di rinnovo dell'approvazione di tali sostanze sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 (4).

(5)

Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che l'approvazione di tali sostanze attive scada prima dell'adozione di una decisione di rinnovo. È quindi necessario prorogare il loro periodi di approvazione.

(6)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato di tale regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima di tale regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Per quanto riguarda i casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo dell'iscrizione di una sostanza attiva di cui all'allegato di tale regolamento, la Commissione si impegna a stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione, del 14 settembre 2012, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive 2,4-D, acido benzoico, beta-ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, ciflutrin, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, etossisulfuron, fenamidone, flazasulfuron, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mecoprop, mecoprop-P, mesosulfuron, mesotrione, oxadiargil, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, propiconazolo, propineb, propoxycarbazone, propizamide, piraclostrobin, siltiofam, triflossistrobina, warfarin e zoxamide (GU L 250 del 15.9.2012, pag. 13).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


ALLEGATO

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

1)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 29, Etofumesato, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;

2)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 40, Deltametrina, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;

3)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 41, Imazamox, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;

4)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 42, Oxasulfron, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;

5)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 44, Foramsulfron, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;

6)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 46, Ciazofamid, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;

7)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 47, 2,4-DB, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;

8)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 48, Beta ciflutrin, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;

9)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 50, Iprodione, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;

10)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 51, Linuron, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;

11)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 52, Idrazide maleica, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;

12)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 53, Pendimetalin, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;

13)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 59, Triflossistrobina, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;

14)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 60, Cerfentrazone etile, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;

15)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 61, Mesotrione, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;

16)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 62, Fenamidone, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;

17)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 63, Isoxaflutole, la data è sostituita da «31 luglio 2017»;

18)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 64, Flurtamone, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;

19)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 65, Flufenacet, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;

20)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 66, Iodosulfron, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;

21)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 67, Dimethenamid-P, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;

22)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 68, Picoxistrobin, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;

23)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 69, Fostiazato, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;

24)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 70, Siltiofam, la data è sostituita da «31 ottobre 2017»;

25)

nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», alla riga 71, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), la data è sostituita da «31 ottobre 2017».


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