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Document 32008R1110
Council Regulation (EC) No 1110/2008 of 10 November 2008 amending Regulation (EC) No 423/2007 concerning restrictive measures against Iran
Regolamento (CE) n. 1110/2008 del Consiglio, del 10 novembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
Regolamento (CE) n. 1110/2008 del Consiglio, del 10 novembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
GU L 300 del 11.11.2008, p. 1–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 26/10/2010; abrog. impl. da 32010R0961
11.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 300/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1110/2008 DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,
vista la posizione comune 2008/652/PESC del Consiglio, del 7 agosto 2008, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC relativa ad alcune misure restrittive nei confronti dell'Iran (1),
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
La posizione comune 2008/652/PESC prevede misure restrittive supplementari che riguardano, fra l'altro, le persone ed entità soggette a un congelamento dei fondi, le limitazioni in materia di sostegno finanziario pubblico, compresi i crediti, le garanzie e le assicurazioni all'esportazione, per evitare qualsiasi sostegno finanziario che possa contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, e l'ispezione dei carichi di aeromobili e navi, diretti in Iran o provenienti da tale paese, posseduti o gestiti da Iran Air Cargo e Islamic Republic of Iran Shipping Line, purché vi siano ragionevoli motivi di ritenere che gli aeromobili o le navi trasportino beni vietati da detta posizione comune. La posizione comune 2008/652/PESC vieta inoltre di fornire, vendere o trasferire determinati prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. |
(2) |
La posizione comune 2008/652/PESC invita inoltre tutti gli Stati membri a vigilare sulle attività svolte da istituzioni finanziarie nella loro giurisdizione con le banche domiciliate in Iran, e relative succursali e filiali all'estero, al fine di evitare che tali attività contribuiscano ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. A tal fine, talune disposizioni della suddetta posizione comune riguardano la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (2). |
(3) |
Occorre precisare che la presentazione e la trasmissione dei documenti necessari a una banca ai fini del loro trasferimento finale ad una persona, un'entità o un organismo non menzionati nell'elenco, per attivare pagamenti autorizzati in virtù dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 423/2007 (3), non costituiscono una messa a disposizione di fondi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 di detto regolamento. |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 423/2007 ha istituito una serie di misure restrittive nei confronti dell'Iran, in linea con la posizione comune 2007/140/PESC. Occorre pertanto tutelare permanentemente gli operatori economici dal conseguente rischio di azioni giudiziali relative a qualsiasi contratto o transazione sulla cui esecuzione abbiano inciso le misure istituite da detto regolamento. |
(5) |
Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione nella Comunità richiede una normativa comunitaria, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(6) |
Il riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) che figura nell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 deve essere modificato per tener conto della modifica introdotta dal regolamento (CE) n. 618/2007del Consiglio, del 5 giugno 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (4). |
(7) |
Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 423/2007. |
(8) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 423/2007 è così modificato:
a) |
All'articolo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:
|
b) |
All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente punto:
|
c) |
All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo: «1 bis. Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore conformemente alle modalità previste all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1334/2000. L'autorizzazione ha validità su tutto il territorio della Comunità.». |
d) |
L'articolo 4 è sostituito dal seguente: «È vietato acquistare, importare o trasportare dall’Iran i beni e le tecnologie elencati negli allegati I e I BIS, indipendentemente dalla loro origine.». |
e) |
È inserito il seguente articolo: «Articolo 4 bis Al fine di impedire il trasferimento di beni e tecnologie elencati negli allegati I e I BIS, gli aeromobili cargo e le navi mercantili posseduti o gestiti da Iran Air Cargo e Islamic Republic of Iran Shipping Line forniscono, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni su tutti i beni importati nella Comunità o esportati dalla Comunità alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato. Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, in particolare i termini da rispettare e i dati da chiedere, vengono stabilite a norma delle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e le dichiarazioni in dogana del regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (5) e del regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (6). Inoltre Iran Air Cargo e Islamic Republic of Iran Shipping Line o i loro rappresentanti dichiarano se i beni sono contemplati dal regolamento (CE) n. 1334/2000 o dal presente regolamento e, se la loro esportazione è soggetta ad autorizzazione, forniscono precisazioni sulla licenza di esportazione ottenuta per tali beni. Fino al 30 giugno 2009, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti di cui sopra possono essere presentati per iscritto tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le informazioni necessarie. Nel caso di una dichiarazione di esportazione, le informazioni di cui all'allegato 30 bis del regolamento (CE) n. 1875/2006 non sono richieste fino al 30 giugno 2009. A decorrere dal 1o luglio 2009 gli elementi aggiuntivi richiesti di cui sopra sono presentati in forma scritta o utilizzando le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, a seconda dei casi. |
f) |
L'articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È vietato:
|
g) |
All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV o appartenenti agli stessi. Figurano nell'allegato IV le persone, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni in conformità del punto 12 dell' UNSCR 1737 (2006) e del punto 7 dell'UNSCR1803 (2008).». |
h) |
Sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 11 bis 1. Nelle loro attività con gli enti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 2, e per evitare che tali attività contribuiscano ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, gli enti finanziari e creditizi rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18:
2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano alle attività degli enti finanziari e creditizi con:
Articolo 11 ter 1. Le succursali e filiali della Bank Saderat che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18 notificano all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite, indicata nei siti web elencati nell'allegato III, tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti, i nomi delle parti, l'importo e la data della transazione entro i cinque giorni lavorativi successivi all'esecuzione o alla ricezione di tali trasferimenti. Se l'informazione è disponibile, la dichiarazione deve precisare la natura della transazione e, se del caso, la natura dei beni oggetto della transazione e indicare in particolare se si tratta di beni coperti dal regolamento (CE) n. 1334/2000 o dal presente regolamento e, se l'esportazione è soggetta ad autorizzazione, precisare il numero della licenza accordata. 2. Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni e conformemente ad esse, le autorità competenti notificate, se opportuno al fine di evitare transazioni che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, trasmettono senza indugio i dati alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui sono stabilite le controparti delle transazioni.». |
i) |
All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. I divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 7, paragrafo 3 non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.». |
j) |
All'articolo 12, è aggiunto il seguente paragrafo: «3. La comunicazione in buona fede, quale prevista agli articoli 11 bis e 11 ter, delle informazioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter da parte delle istituzioni o delle persone contemplate dal presente regolamento, ovvero da parte dei loro dipendenti o amministratori, non comporta responsabilità di alcun tipo per le istituzioni o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori.». |
k) |
È inserito il seguente articolo: «Articolo 12 bis 1. Non è concesso alcun indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma,
in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure imposte dal presente regolamento. 2. Si considera che le misure imposte dal presente regolamento abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di una transazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure. 3. In ogni procedura volta ad accogliere una richiesta, l'onere della prova che l'accoglimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che persegue l'accoglimento della richiesta stessa.». |
l) |
All'articolo 15, paragrafo 1, viene aggiunta la seguente lettera:
|
m) |
Il testo dell'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato I BIS. |
n) |
L'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento. |
o) |
L'allegato III è sostituito dal testo dell'allegato III del presente regolamento. |
p) |
Il testo dell'allegato IV del presente regolamento è aggiunto come allegato VI. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri
Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
B. KOUCHNER
(1) GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 58.
(2) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.
(3) GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1.
(4) GU L 143 del 6.6.2007, pag. 1.
(5) GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.
(6) GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.».
ALLEGATO I
"ALLEGATO I BIS
Beni e tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii)
NOTE INTRODUTTIVE
1. |
Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata "Descrizione" si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000. |
2. |
Un numero di riferimento nella colonna intitolata "Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007" sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna "Descrizione" esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento. |
3. |
Le definizioni di termini tra ‧virgolette singole‧ sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente. |
4. |
Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007 del Consiglio. |
Note generali
1. |
Sono sottoposti a divieto per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.
|
2. |
I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati. |
Nota generale sulla tecnologia (NGT)
(Da leggersi congiuntamente alla sezione IA.B.)
1. |
Sono vietati, secondo le disposizioni della sezione IA.B., la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni di cui nella parte A (Beni) sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione. |
2. |
La "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco. |
3. |
Il divieto non si applica per la quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti a divieto o di cui è stata autorizzata l'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 423/2007. |
4. |
Il divieto di trasferimento di "tecnologia" non si applica per le informazioni "di pubblico dominio", per la "ricerca scientifica di base" o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto. |
IA.A. BENI
A0. Materiali nucleari, impianti e apparecchiature
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007 |
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IA.A0.001 |
Lampade a catodo cavo, come segue:
|
– |
||||||
IA.A0.005 |
Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:
|
0A001 |
||||||
IA.A0.006 |
Sistemi di rilevazione nucleare per la rilevazione, l'identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati in 0A001.j o 1A004.c. |
0A001.j 1A004.c |
||||||
IA.A0.007 |
Valvole di tenuta a soffietto in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L. Nota: questa voce con contempla le valvole definite alle voci 0B001.c.6 e 2A226. |
0B001.c.6 2A226 |
||||||
IA.A0.012 |
Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde). |
0B006 |
||||||
IA.A0.013 |
"Uranio naturale" o "uranio impoverito" o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001. |
0C001 |
A1. Materiali, prodotti chimici, "microrganismi" e "tossine"
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007 |
||||||||||||||
IA.A1.001 |
Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %. |
– |
||||||||||||||
IA.A1.002 |
Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza superiore al 95 %. |
– |
||||||||||||||
IA.A1.005 |
Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro. Nota: questa voce non contempla le celle elettrolitiche definite in 1B225. |
1B225 |
||||||||||||||
IA.A1.008 |
Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm. |
1C003.a |
||||||||||||||
IA.A1.009 |
"Materiali fibrosi o filamentosi" o materiali preimpregnati, come segue:
Nota: questa voce non contempla i materiali fibrosi o filamentosi definiti in 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a e 1C210.b. |
1C010.a 1C010.b 1C210.a 1C210.b |
||||||||||||||
IA.A1.010 |
Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o "preformati di fibre di carbonio", come segue:
Nota: questa voce con contempla i materiali fibrosi o filamentosi definiti alla voce 1C010.e. |
1C010.e 1C210 |
||||||||||||||
IA.A1.011 |
Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei "missili", diversi da quelli specificati in 1C107. |
1C107 |
||||||||||||||
IA.A1.012 |
Acciai Maraging, diversi da quelli specificati in 1C116 e 1C216, aventi carico di rottura uguale o superiore a 2 050 MPa, a 293 K (20 °C). Nota tecnica: l'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico. |
1C216 |
||||||||||||||
IA.A1.013 |
Tungsteno, tantalio, carburo di tungsteno, carburo di tantalio e relative leghe, aventi le due caratteristiche seguenti:
Nota: questa voce non contempla il tungsteno, il carburo di tungsteno e le leghe di tungsteno definite in 1C226. |
1C226 |
A2. Trattamento e lavorazione dei materiali
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007 |
||||||||||||||
IA.A2.001 |
Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:
Nota tecnica: per ‧tavola vuota‧ si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio. |
2B116 |
||||||||||||||
IA.A2.004 |
Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: i manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo "asservito" o azionati tramite leva di comando o tastiera. |
2B225 |
||||||||||||||
IA.A2.011 |
Separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:
Nota: questa voce non contempla i separatori centrifughi definiti alla voce 2B352.c. |
2B352.c |
||||||||||||||
IA.A2.012 |
Filtri sinterizzati metallici di nichelio o leghe di nichelio contenenti il 40 % o più in peso di nichelio Nota: questa voce non contempla i filtri definiti alla voce 2B352.d. |
2B352.d |
A3. Materiali elettronici
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007 |
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IA.A3.001 |
Alimentatori in corrente continua ad alta tensione aventi le due caratteristiche seguenti:
Nota: questa voce non contempla gli alimentatori definiti alle voci 0B001.j.5 e 3A227. |
3A227 |
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IA.A3.002 |
Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati alle voci 3A233 o 0B002.g, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:
|
3A233 |
A6. Sensori e laser
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007 |
||||||||||||
IA.A6.001 |
Barre di granato di ittrio (YAG) |
– |
||||||||||||
IA.A6.003 |
Correttori del fronte d'onda da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e "specchi deformabili", compresi gli specchi bimorfi. Nota: questa voce non contempla gli specchi definiti alle voci 6A004.a, 6A005.e e 6A005.f. |
6A003 |
||||||||||||
IA.A6.004 |
"Laser" ad argon ionizzato aventi un'energia di uscita pari o superiore a 5 W Nota: questa voce non contempla i "laser" ad argon ionizzato definiti alle voci 0B001.g.5, 6A005 e 6A205.a. |
6A005.a.6 6A205.a |
||||||||||||
IA.A6.006 |
"Laser" a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, con lunghezza di onda tra 9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di "laser" a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di "laser" a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda.
|
6A005.b |
||||||||||||
IA.A6.008 |
"Laser" (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, con lunghezza di onda di uscita superiore a 1 000 nm ma non superiore a 1 100 nm e energia di uscita superiore a 10 J per impulso Nota: questa voce non contempla i "laser" (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio definiti alla voce 6A005.c.2.b. |
6A005.c.2 |
||||||||||||
IA.A6.010 |
Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c, appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy (silicio) [5 x 106 rad (silicio)] senza degradazione funzionale Nota tecnica: il termine Gy(silicio) si riferisce all'energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti. |
6A203.c |
||||||||||||
IA.A6.011 |
Oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili aventi tutte le caratteristiche seguenti:
|
6A205.c |
||||||||||||
IA.A6.012 |
"Laser" ad impulsi ad anidride carbonica aventi tutte le caratteristiche seguenti:
Nota: questa voce non contempla gli amplificatori e oscillatori laser ad anidride carbonica ad impulsi definiti alle voci 6A205.d, 0B001.h.6 e 6A005.d. |
6A205.d |
IA.B. TECNOLOGIE
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007 |
IA.B.001 |
Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte IA.A. (Beni). |
–" |
ALLEGATO II
"ALLEGATO II
Beni e tecnologie di cui all'articolo 3
NOTE INTRODUTTIVE
1. |
Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata "Descrizione" si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000. |
2. |
Un numero di riferimento nella colonna intitolata "Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007" sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna "Descrizione" esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento. |
3. |
Le definizioni di termini tra ‧virgolette singole‧ sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente. |
4. |
Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007 del Consiglio. |
Note generali
1. |
Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.
|
2. |
I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati. |
Nota generale sulla tecnologia (NGT)
(Da leggersi congiuntamente alla sezione II.B)
1. |
La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni di cui la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono sottoposti a controllo nella parte A (Beni) sono sottoposti a controllo secondo le disposizioni della sezione II.B. |
2. |
La "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni sottoposti a controllo rimane sottoposta a controllo anche quando utilizzabile per beni non sottoposti a controllo. |
3. |
I controlli non si applicano per la quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti a controllo o di cui è stata autorizzata l'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 423/2007. |
4. |
I controlli sul trasferimento di "tecnologia" non si applicano per le informazioni "di pubblico dominio", per la "ricerca scientifica di base" o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto. |
II.A. BENI
A0. Materiali nucleari, impianti e apparecchiature
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007 |
||||
II.A0.002 |
Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm |
– |
||||
II.A0.003 |
Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm |
– |
||||
II.A0.004 |
Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm |
– |
||||
II.A0.008 |
Specchi piani, convessi e concavi rivestiti di multistrati altamente riflettenti o controllati nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm |
0B001.g.5 |
||||
II.A0.009 |
Lenti, polarizzatori, lamine ritardatrici a mezz'onda (lamine lambda/2), lamine ritardatrici a quarto d'onda (lamine lambda/4), finestre laser in silicio o in quarzo e rotatori, rivestiti di strati antiriflesso nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm |
0B001.g |
||||
II.A0.010 |
Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1. |
2B350 |
||||
II.A0.011 |
Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:
Compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto |
0B002.f.2 2B231 |
A1. Materiali, prodotti chimici, "microrganismi" e "tossine"
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007 |
||||||||||||
II.A1.003 |
Guarnizioni e dispositivi di tenuta fabbricati con uno dei seguenti materiali:
|
|
||||||||||||
II.A1.004 |
Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, compresi i dosimetri personali. Nota: questa voce non contempla i sistemi di rilevazione nucleare definiti in 1A004.c. |
1A004.c |
||||||||||||
II.A1.006 |
Catalizzatori platinati, diversi da quelli specificati in 1A225, appositamente progettati o preparati per favorire la reazione di scambio dell'isotopo idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante, e loro sostituti. |
1B231, 1A225 |
||||||||||||
II.A1.007 |
Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4 o 1C202.a, in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:
|
1C002.b.4 1C202.a |
A2. Trattamento e lavorazione dei materiali
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007 |
||||||||||||||||||||||
II.A2.002 |
Macchine utensili di rettifica aventi accuratezza di posizionamento con «tutte le compensazioni disponibili» uguale o minore (migliore) di 15 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari. Nota: questa voce non contempla le macchine utensili di rettifica definite in 2B201.b e 2B001.c. |
2B201.b 2B001.c |
||||||||||||||||||||||
II.A2.002a |
Componenti e dispositivi di controllo numerico, appositamente progettati per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o in II.A2.002. |
|
||||||||||||||||||||||
II.A2.003 |
Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:
Nota tecnica: le teste indicatrici sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento. |
2B119 |
||||||||||||||||||||||
II.A2.005 |
Forni per trattamento termico in atmosfera controllata, come segue: forni in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C. |
2B226, 2B227 |
||||||||||||||||||||||
II.A2.006 |
Forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C. |
2B226, 2B227 |
||||||||||||||||||||||
II.A2.007 |
"Trasduttori di pressione", diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:
Nota tecnica: ai fini di 2B230, la ‧precisione‧ include la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente. |
2B230 |
||||||||||||||||||||||
II.A2.008 |
Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi) e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici in diretto contatto con la sostanza chimica da trattare/le sostanze chimiche trattate ricavate da uno qualunque dei materiali seguenti:
Nota tecnica: il ‧carbonio grafite‧ è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite. |
2B350.e |
||||||||||||||||||||||
II.A2.009 |
Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, quali: scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici in diretto contatto con il fluido/i fluidi costruite con uno dei materiali seguenti:
Nota: questa voce non contempla i radiatori per veicoli. |
2B350.d |
||||||||||||||||||||||
II.A2.010 |
Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3/ora (alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:
|
|
A6. Sensori e laser
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007 |
||||||||||
II.A6.002 |
Apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d'onda 9 μm - 17 μm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe). Nota: questa voce non contempla gli apparecchi e i componenti da ripresa definiti alla voce 6A003. |
6A003 |
||||||||||
II.A6.005 |
"Laser" a semiconduttore e relativi componenti, come segue:
|
6A005.b |
||||||||||
II.A6.007 |
"Laser""accordabili" allo stato solido come segue, e loro componenti appositamente progettati:
Nota: questa voce non contempla i laser in titanio-zaffiro e in alessandrite definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.c.1. |
6A005.c.1 |
||||||||||
II.A6.009 |
Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:
|
6A203.b.4.c |
A7. Materiale avionico e di navigazione
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
II.A7.001 |
Sistemi inerziali e componenti appositamente progettati, come segue:
|
7A003, 7A103 |
II.B. TECNOLOGIE
Numero |
Descrizione |
Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007 |
II.B.001 |
Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte II.A. (Beni)." |
|
ALLEGATO III
«ALLEGATO III
Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, all'articolo 4 bis, all'articolo 5, paragrafo 3, agli articoli 6, 8 e 9, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, agli articoli 11 bis e 11 ter, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 17 e indirizzi per le notifiche alla Commissione europea
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.government.bg
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://foreign-affairs.net/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/
SPAGNA
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIA
http://www.esteri.it/UE/deroghe.html
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAESI BASSI
http://www.minbuza.nl/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMANIA
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
www.fco.gov.uk/competentauthorities
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea |
DG Relazioni esterne |
Direzione A Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune |
Unità A2 Risposta alle crisi e Peace Building |
CHAR 12/106 |
B-1049 Bruxelles/Brussels (Belgium) |
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu |
Tel. (32-2) 295 55 85 |
Fax (32-2) 299 08 73» |
ALLEGATO IV
«ALLEGATO VI
Elenco degli enti finanziari e creditizi di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2
Succursali e filiali, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18 , degli enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran di cui all'articolo 11bis, paragrafo 2, lettera b) (1)
1. BANK MELLI IRAN*
Francia
43, Avenue Montaigne, 75008 Paris |
Codice BIC: MELIFRPP |
Germania
Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg |
Codice BIC: MELIDEHH |
Regno Unito
Melli Bank Plc |
One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA |
Codice BIC: MELIGB2L |
2. BANK SEPAH*
Francia
64 rue de Miromesnil, 75008 Paris |
Codice BIC: SEPBFRPP |
Germania
Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main |
Codice BIC: SEPBDEFF |
Italia
Via Barberini 50, 00187 Rome |
Codice BIC: SEPBITR1 |
Regno Unito
Bank Sepah International plc |
5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT |
Codice BIC: SEPBGB2L |
3. BANK SADERAT IRAN
Francia
Bank Saderat Iran |
16 Rue de la Paix, 75002 Paris |
Codice BIC: BSIRFRPP |
TELEX: 220287 SADER A / SADER B |
Germania
Succursale di Amburgo |
P.O. Box 112227, Deichstraße11, D-20459 Hamburg |
Codice BIC: BSIRDEHH |
TELEX: 215175 SADBK D |
Succursale di Francoforte |
P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main |
Codice BIC: BSIRDEFF |
Grecia
Succursale di Atene |
PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens |
Codice BIC: BSIRGRAA |
TX: 218385 SABK GR |
Regno Unito
Bank Saderat plc |
5 Lothbury, London EC2R 7HD |
Codice BIC: BSPLGB2L |
TX: 883382 SADER G |
4. BANK TEJARAT
Francia
Bank Tejarat |
124-126 Rue de Provence, 75008 Paris |
Codice BIC: BTEJFRPP |
TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ |
5. PERSIA INTERNATIONAL BANK plc
Regno Unito
Sede principale e succursale principale |
6 Lothbury, London, EC2R 7HH |
Codice BIC: PIBPGB2L |
TX: 885426 |
Succursali e filiali, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18 , degli enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran, nonché di enti finanziari e creditizi non domiciliati in Iran né rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18 ma controllati da persone ed entità domiciliate in Iran di cui all'articolo 11bis, paragrafo 2, lettere c) e d) (2)
1. BANK MELLI*
Azerbaigian
Succursale di Baku della Bank Melli Iran |
Nobel Ave. 14, Baku |
Codice BIC: MELIAZ22 |
Iraq
No. 111—27 Alley — 929 District — Arasat street, Baghdad |
Codice BIC: MELIIQBA |
Oman
Succursale di Mascate, Oman |
P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 / |
P.O. BOX 2643 PC 112 |
Codice BIC: MELIOMR |
Cina
Melli Bank HK (succursale di Melli Bank PLC) |
Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong |
Codice BIC: MELIHKHH |
Egitto
Ufficio di rappresentanza |
P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi. |
Tel.: 2700605 / Fax: 92633 |
Emirati Arabi Uniti
Ufficio regionale |
P.O. Box: 1894, Dubai |
Codice BIC: MELIAEAD |
Succursale di Abu Dhabi |
Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street |
Codice BIC: MELIAEADADH |
Succursale di Al Ain |
Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road |
Codice BIC: MELIAEADALN |
Succursale di Bur Dubai |
Indirizzo: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street |
Codice BIC: MELIAEADBR2 |
Succursale principale di Dubai |
Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street |
Codice BIC: MELIAEAD |
Succursale di Fujairah |
Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street |
Codice BIC: MELIAEADFUJ |
Succursale di Ras al-Khaimah |
Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel |
Codice BIC: MELIAEADRAK |
Succursale di Sharjah |
Post box no. 459 Street name: Al Burj Street |
Codice BIC: MELIAEADSHJ |
Federazione russa
n. 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow |
Codice BIC: MELIRUMM |
Giappone
Ufficio di rappresentanza |
333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku. |
Tel.: 332162631. Fax (3)32162638. Telex: J296687 |
2. BANK MELLAT
Corea del Sud
Succursale di Seoul della Bank Mellat |
Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seoul |
Codice BIC: BKMTKRSE |
TX: K36019 MELLAT |
Turchia
Succursale di Istanbul |
1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul |
Codice BIC: BKMTTRIS |
TX: 26023 MELT TR |
Succursale di Ankara |
Ziya Gokalp Bulvari No: 12 06425 Kizilay-Ankara |
Codice BIC: BKMTTRIS100 |
TX: 46915 BMEL TR |
Succursale di Smirne |
Cumhuriyet Bulvari No: 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir |
Codice BIC: BKMTTRIS 200 |
TX: 53053 BMIZ TR |
Armenia
Succursale di Erevan |
6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan |
Codice BIC: BKMTAM 22 |
TLX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM |
3. PERSIA INTERNATIONAL BANK plc
Emirati Arabi Uniti
Succursale di Dubai |
The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai |
Codice BIC: PIBPAEAD |
4. BANK SADERAT IRAN
Libano
Ufficio regionale |
Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut |
Codice BIC: BSIRLBBE |
Succursale principale di Beirut |
Verdun street – Alrose building |
P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra |
Codice BIC: BSIRLBBE |
TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK |
Succursale di Alghobeiri |
NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri |
Codice BIC: BSIRLBBE |
Succursale di Baalbak |
NO. 3418, Ras Elein str., Baalbak |
Codice BIC: BSIRLBBE |
Succursale di Borj al Barajneh |
NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh,1st Floor |
Codice BIC: BSIRLBBE |
Succursale di Saida |
NO. 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG. |
Codice BIC: BSIRLBBE |
Oman
BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat |
Codice BIC: BSIROMR |
TLX: 3146 |
Qatar
Succursale di Doha |
NO. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha |
Codice BIC: BSIR QA QA |
TELEX: 4225 |
Turkmenistan
Succursale di Asgabat della Bank Saderat Iran |
Makhtoomgholi ave., n. 181, Ashkhabad |
TELEX: 1161134-86278 |
Emirati Arabi Uniti
Ufficio regionale, Dubai |
Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai |
Codice BIC: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD |
TX: 45456 SADERBANK |
Succursale di Murshid Bazar |
Murshid Bazar P.O. Box 4182 |
Deira, Dubai |
Codice BIC: BSIRAEAD |
TELEX: 45456 SADERBANK |
Succursale di Bur Dubai |
Al Fahidi Road |
P.O. Box 4182 Dubai |
Codice BIC: BSIRAEAD |
TELEX: 45456 SADERBANK |
Succursale di Ajman |
N. 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai |
Codice BIC: BSIRAEAD |
TELEX: 45456 SADERBANK |
Succursale di Shaykh Zayed Road |
Shaykh Road, Dubai |
Codice BIC: BSIRAEAD |
TELEX: 45456 SADERBANK |
Succursale di Abu Dhabi |
N. 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi |
Codice BIC: BSIRAEAD |
TELEX: 22263 |
Succursale di Al Ein |
N. 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi |
Codice BIC: BSIRAEAD |
TELEX: 45456 SADERBANK |
Succursale di Sharjah |
N. 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah |
Codice BIC: BSIRAEAD |
TELEX: 45456 SADERBANK |
Bahrein
Succursale del Bahrein |
106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316;Entrance no 3; Manama Center; Manama |
TELEX: 8363 SADER BANK |
OBU |
P.O. Box 825 - Manama |
Telex: 8688 SADER BANK |
Uzbekistan
Bank Saderat Iran, Tashkent |
10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent |
Codice BIC: BSIRUZ21 |
TELEX: 116134 BSITA UZ |
5. TEJARAT BANK
Tagikistan
No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe |
P.O. Box: 734001 |
Codice BIC: BTEJTJ22XXX |
TX: 201135 BTDIR TJ |
Cina
Ufficio di rappresentanza, Cina |
Office C208 Beijing Lufthansa Center No. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing 100016 |
6. ARIAN BANK (conosciuta anche sotto il nome di Aryan Bank)
Afghanistan
Sede principale |
House No. 2, Street No. 13, Wazir Akbar Khan, Kabul |
Codice BIC: AFABAFKA |
Succursale di Harat |
NO. 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat |
Codice BIC: AFABAFKA |
7. FUTURE BANK
Bahrein
Future Bank |
P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama |
Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra |
Codice BIC: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT |
8. BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA
Venezuela
Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal |
Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas |
Codice BIC: IDUNVECAXXX» |
(1) Gli enti contrassegnati con asterisco sono parimenti oggetto di congelamento dei fondi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della posizione comune 2007/140/PESC.
(2) Cfr. nota 1.