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Document 32008R1110

    Regolamento (CE) n. 1110/2008 del Consiglio, del 10 novembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

    GU L 300 del 11.11.2008, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/10/2010; abrog. impl. da 32010R0961

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1110/oj

    11.11.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 300/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1110/2008 DEL CONSIGLIO

    del 10 novembre 2008

    che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

    vista la posizione comune 2008/652/PESC del Consiglio, del 7 agosto 2008, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC relativa ad alcune misure restrittive nei confronti dell'Iran (1),

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La posizione comune 2008/652/PESC prevede misure restrittive supplementari che riguardano, fra l'altro, le persone ed entità soggette a un congelamento dei fondi, le limitazioni in materia di sostegno finanziario pubblico, compresi i crediti, le garanzie e le assicurazioni all'esportazione, per evitare qualsiasi sostegno finanziario che possa contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, e l'ispezione dei carichi di aeromobili e navi, diretti in Iran o provenienti da tale paese, posseduti o gestiti da Iran Air Cargo e Islamic Republic of Iran Shipping Line, purché vi siano ragionevoli motivi di ritenere che gli aeromobili o le navi trasportino beni vietati da detta posizione comune. La posizione comune 2008/652/PESC vieta inoltre di fornire, vendere o trasferire determinati prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

    (2)

    La posizione comune 2008/652/PESC invita inoltre tutti gli Stati membri a vigilare sulle attività svolte da istituzioni finanziarie nella loro giurisdizione con le banche domiciliate in Iran, e relative succursali e filiali all'estero, al fine di evitare che tali attività contribuiscano ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. A tal fine, talune disposizioni della suddetta posizione comune riguardano la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (2).

    (3)

    Occorre precisare che la presentazione e la trasmissione dei documenti necessari a una banca ai fini del loro trasferimento finale ad una persona, un'entità o un organismo non menzionati nell'elenco, per attivare pagamenti autorizzati in virtù dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 423/2007 (3), non costituiscono una messa a disposizione di fondi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 di detto regolamento.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 423/2007 ha istituito una serie di misure restrittive nei confronti dell'Iran, in linea con la posizione comune 2007/140/PESC. Occorre pertanto tutelare permanentemente gli operatori economici dal conseguente rischio di azioni giudiziali relative a qualsiasi contratto o transazione sulla cui esecuzione abbiano inciso le misure istituite da detto regolamento.

    (5)

    Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione nella Comunità richiede una normativa comunitaria, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (6)

    Il riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) che figura nell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 deve essere modificato per tener conto della modifica introdotta dal regolamento (CE) n. 618/2007del Consiglio, del 5 giugno 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (4).

    (7)

    Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 423/2007.

    (8)

    Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 423/2007 è così modificato:

    a)

    All'articolo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

    «l)

    “contratto o transazione”: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine “contratto” include qualsiasi garanzia o controgaranzia, in particolare finanziaria e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da una siffatta transazione o ad essa correlata;

    m)

    “richiesta”: qualsiasi richiesta di indennizzo o altra richiesta di questo tipo, quale una richiesta di compensazione o una richiesta a titolo di garanzia, segnatamente qualsiasi richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

    n)

    “persona, entità o organismo in Iran”:

    i)

    lo Stato iraniano o qualsiasi autorità pubblica dell'Iran;

    ii)

    qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran;

    iii)

    qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede sociale in Iran;

    iv)

    qualsiasi persona giuridica, entità o organismo controllata/o, direttamente o indirettamente, da una o più delle persone o degli organismi suddetti.».

    b)

    All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente punto:

    «iii)

    altri beni e altre tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato I BIS.».

    c)

    All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «1 bis.   Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore conformemente alle modalità previste all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1334/2000. L'autorizzazione ha validità su tutto il territorio della Comunità.».

    d)

    L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

    «È vietato acquistare, importare o trasportare dall’Iran i beni e le tecnologie elencati negli allegati I e I BIS, indipendentemente dalla loro origine.».

    e)

    È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 4 bis

    Al fine di impedire il trasferimento di beni e tecnologie elencati negli allegati I e I BIS, gli aeromobili cargo e le navi mercantili posseduti o gestiti da Iran Air Cargo e Islamic Republic of Iran Shipping Line forniscono, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni su tutti i beni importati nella Comunità o esportati dalla Comunità alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato.

    Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, in particolare i termini da rispettare e i dati da chiedere, vengono stabilite a norma delle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e le dichiarazioni in dogana del regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (5) e del regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (6).

    Inoltre Iran Air Cargo e Islamic Republic of Iran Shipping Line o i loro rappresentanti dichiarano se i beni sono contemplati dal regolamento (CE) n. 1334/2000 o dal presente regolamento e, se la loro esportazione è soggetta ad autorizzazione, forniscono precisazioni sulla licenza di esportazione ottenuta per tali beni.

    Fino al 30 giugno 2009, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti di cui sopra possono essere presentati per iscritto tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le informazioni necessarie. Nel caso di una dichiarazione di esportazione, le informazioni di cui all'allegato 30 bis del regolamento (CE) n. 1875/2006 non sono richieste fino al 30 giugno 2009.

    A decorrere dal 1o luglio 2009 gli elementi aggiuntivi richiesti di cui sopra sono presentati in forma scritta o utilizzando le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, a seconda dei casi.

    f)

    L'articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   È vietato:

    a)

    fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, o connessa alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni ripresi in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

    b)

    fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati negli allegati I e I BIS, o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni elencati negli allegati I e I BIS, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

    c)

    fornire investimenti a imprese che partecipano in Iran alla fabbricazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I BIS;

    d)

    fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I BIS, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di questi articoli, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;

    e)

    partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).».

    g)

    All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV o appartenenti agli stessi. Figurano nell'allegato IV le persone, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni in conformità del punto 12 dell' UNSCR 1737 (2006) e del punto 7 dell'UNSCR1803 (2008).».

    h)

    Sono inseriti i seguenti articoli:

    «Articolo 11 bis

    1.   Nelle loro attività con gli enti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 2, e per evitare che tali attività contribuiscano ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, gli enti finanziari e creditizi rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18:

    a)

    esercitano una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo;

    b)

    impongono che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario della transazione in questione e rifiutano la transazione se queste informazioni non sono fornite;

    c)

    conservano tutte le registrazioni delle transazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali;

    d)

    qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi sono connessi al finanziamento delle attività di proliferazione, ne informano tempestivamente l'unità di informazione finanziaria (UIF) o qualsiasi altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, indicata nei siti web elencati nell'allegato III, fatti salvi gli articoli 5 e 7. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette riguardanti il finanziamento potenziale delle attività di proliferazione. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.

    2.   Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano alle attività degli enti finanziari e creditizi con:

    a)

    enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran, in particolare la Bank Saderat;

    b)

    succursali e filiali, rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18, di enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran elencati nell'allegato VI;

    c)

    succursali e filiali, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18, di enti finanziari o creditizi domiciliati in Iran elencati nell'allegato VI;

    d)

    enti finanziari o creditizi non domiciliati in Iran né rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18, ma controllati da persone ed entità domiciliate in Iran elencate nell'allegato VI.

    Articolo 11 ter

    1.   Le succursali e filiali della Bank Saderat che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18 notificano all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite, indicata nei siti web elencati nell'allegato III, tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti, i nomi delle parti, l'importo e la data della transazione entro i cinque giorni lavorativi successivi all'esecuzione o alla ricezione di tali trasferimenti. Se l'informazione è disponibile, la dichiarazione deve precisare la natura della transazione e, se del caso, la natura dei beni oggetto della transazione e indicare in particolare se si tratta di beni coperti dal regolamento (CE) n. 1334/2000 o dal presente regolamento e, se l'esportazione è soggetta ad autorizzazione, precisare il numero della licenza accordata.

    2.   Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni e conformemente ad esse, le autorità competenti notificate, se opportuno al fine di evitare transazioni che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, trasmettono senza indugio i dati alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui sono stabilite le controparti delle transazioni.».

    i)

    All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   I divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 7, paragrafo 3 non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.».

    j)

    All'articolo 12, è aggiunto il seguente paragrafo:

    «3.   La comunicazione in buona fede, quale prevista agli articoli 11 bis e 11 ter, delle informazioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter da parte delle istituzioni o delle persone contemplate dal presente regolamento, ovvero da parte dei loro dipendenti o amministratori, non comporta responsabilità di alcun tipo per le istituzioni o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori.».

    k)

    È inserito il seguente articolo:

    «Articolo 12 bis

    1.   Non è concesso alcun indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma,

    a)

    alle persone, entità o organismi designati elencati negli allegati IV, V e VI;

    b)

    a qualsiasi altra persona, entità o organismo in Iran, governo iraniano compreso;

    c)

    a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per il tramite o per conto di una di tali persone o entità,

    in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure imposte dal presente regolamento.

    2.   Si considera che le misure imposte dal presente regolamento abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di una transazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.

    3.   In ogni procedura volta ad accogliere una richiesta, l'onere della prova che l'accoglimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che persegue l'accoglimento della richiesta stessa.».

    l)

    All'articolo 15, paragrafo 1, viene aggiunta la seguente lettera:

    «d)

    modifica l'allegato VI sulla base delle decisioni adottate in relazione agli allegati III e IV della posizione comune 2008/652/PESC.».

    m)

    Il testo dell'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato I BIS.

    n)

    L'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.

    o)

    L'allegato III è sostituito dal testo dell'allegato III del presente regolamento.

    p)

    Il testo dell'allegato IV del presente regolamento è aggiunto come allegato VI.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

    Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    B. KOUCHNER


    (1)  GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 58.

    (2)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

    (3)  GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1.

    (4)  GU L 143 del 6.6.2007, pag. 1.

    (5)  GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

    (6)  GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.».


    ALLEGATO I

    "ALLEGATO I BIS

    Beni e tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

    NOTE INTRODUTTIVE

    1.

    Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata "Descrizione" si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000.

    2.

    Un numero di riferimento nella colonna intitolata "Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007" sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna "Descrizione" esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

    3.

    Le definizioni di termini tra ‧virgolette singole‧ sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.

    4.

    Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007 del Consiglio.

    Note generali

    1.

    Sono sottoposti a divieto per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.

    N.B.:

    Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

    2.

    I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

    Nota generale sulla tecnologia (NGT)

    (Da leggersi congiuntamente alla sezione IA.B.)

    1.

    Sono vietati, secondo le disposizioni della sezione IA.B., la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni di cui nella parte A (Beni) sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.

    2.

    La "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.

    3.

    Il divieto non si applica per la quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti a divieto o di cui è stata autorizzata l'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 423/2007.

    4.

    Il divieto di trasferimento di "tecnologia" non si applica per le informazioni "di pubblico dominio", per la "ricerca scientifica di base" o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

    IA.A.   BENI

    A0.   Materiali nucleari, impianti e apparecchiature

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

    IA.A0.001

    Lampade a catodo cavo, come segue:

    a.

    Lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo

    b.

    Lampade a catodo cavo all'uranio

    IA.A0.005

    Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue:

    1.

    Dispositivi di tenuta

    2.

    Componenti interni

    3.

    Apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare

    0A001

    IA.A0.006

    Sistemi di rilevazione nucleare per la rilevazione, l'identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati in 0A001.j o 1A004.c.

    0A001.j

    1A004.c

    IA.A0.007

    Valvole di tenuta a soffietto in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L.

    Nota: questa voce con contempla le valvole definite alle voci 0B001.c.6 e 2A226.

    0B001.c.6

    2A226

    IA.A0.012

    Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde).

    0B006

    IA.A0.013

    "Uranio naturale" o "uranio impoverito" o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001.

    0C001


    A1.   Materiali, prodotti chimici, "microrganismi" e "tossine"

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

    IA.A1.001

    Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesile) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90 %.

    IA.A1.002

    Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza superiore al 95 %.

    IA.A1.005

    Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro.

    Nota: questa voce non contempla le celle elettrolitiche definite in 1B225.

    1B225

    IA.A1.008

    Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm.

    1C003.a

    IA.A1.009

    "Materiali fibrosi o filamentosi" o materiali preimpregnati, come segue:

    a.

    "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio o aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.

    "modulo specifico" superiore a 10 × 106 m o

    2.

    "carico di rottura specifico" superiore a 17 × 104 m;

    b.

    "materiali fibrosi o filamentosi" di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.

    "modulo specifico" superiore a 3,18 × 106 m o

    2.

    "carico di rottura specifico" superiore a 76,2 × 103 m;

    c.

    "filati", "fasci di fibre", "cavi" o "nastri" continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (materiali preimpregnati), costituiti dai "materiali fibrosi o filamentosi" di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in II.A1.010.a o b.

    Nota: questa voce non contempla i materiali fibrosi o filamentosi definiti in 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a e 1C210.b.

    1C010.a

    1C010.b

    1C210.a

    1C210.b

    IA.A1.010

    Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o "preformati di fibre di carbonio", come segue:

    a.

    costituiti dai "materiali fibrosi o filamentosi" specificati in II.A1.009;

    b.

    "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio impregnati in una "matrice" di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli preimpregnati non superi 50 cm × 90 cm;

    c.

    preimpregnati specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160 °C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa.

    Nota: questa voce con contempla i materiali fibrosi o filamentosi definiti alla voce 1C010.e.

    1C010.e

    1C210

    IA.A1.011

    Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei "missili", diversi da quelli specificati in 1C107.

    1C107

    IA.A1.012

    Acciai Maraging, diversi da quelli specificati in 1C116 e 1C216, aventi carico di rottura uguale o superiore a 2 050 MPa, a 293 K (20 °C).

    Nota tecnica: l'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.

    1C216

    IA.A1.013

    Tungsteno, tantalio, carburo di tungsteno, carburo di tantalio e relative leghe, aventi le due caratteristiche seguenti:

    a.

    in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm e

    b.

    una massa maggiore di 5 kg.

    Nota: questa voce non contempla il tungsteno, il carburo di tungsteno e le leghe di tungsteno definite in 1C226.

    1C226


    A2.   Trattamento e lavorazione dei materiali

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

    IA.A2.001

    Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:

    a.

    sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 0,1 g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a ‧tavola vuota‧;

    b.

    controllori numerici, combinati con "software" di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con larghezza di banda in tempo reale superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

    c.

    dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a ‧tavola vuota‧, ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;

    d.

    strutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a ‧tavola vuota‧, ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.

    Nota tecnica: per ‧tavola vuota‧ si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.

    2B116

    IA.A2.004

    Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:

    a.

    capacità di penetrazione uguale o superiore a 0,3 m della parete della cella calda (operazione attraverso la parete) o

    b.

    capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (funzionamento sopra la parete).

    Nota tecnica: i manipolatori a distanza consentono di effettuare una traslazione delle azioni di un operatore umano ad un braccio operante a distanza e a dispositivi terminali. Possono essere del tipo "asservito" o azionati tramite leva di comando o tastiera.

    2B225

    IA.A2.011

    Separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:

    1.

    leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

    2.

    fluoropolimeri;

    3.

    vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

    4.

    nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

    5.

    tantalio o leghe di tantalio;

    6.

    titanio o leghe di titanio; o

    7.

    zirconio o leghe di zirconio.

    Nota: questa voce non contempla i separatori centrifughi definiti alla voce 2B352.c.

    2B352.c

    IA.A2.012

    Filtri sinterizzati metallici di nichelio o leghe di nichelio contenenti il 40 % o più in peso di nichelio

    Nota: questa voce non contempla i filtri definiti alla voce 2B352.d.

    2B352.d


    A3.   Materiali elettronici

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

    IA.A3.001

    Alimentatori in corrente continua ad alta tensione aventi le due caratteristiche seguenti:

    a.

    in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con potenza di uscita uguale o superiore a 5 kW con o senza sweeping e

    b.

    stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1 % per un periodo di 4 ore.

    Nota: questa voce non contempla gli alimentatori definiti alle voci 0B001.j.5 e 3A227.

    3A227

    IA.A3.002

    Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati alle voci 3A233 o 0B002.g, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:

    a.

    spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);

    b.

    spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);

    c.

    spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);

    d.

    spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con "Materiali resistenti alla corrosione da UF6";

    e.

    spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.

    camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (– 80 °C) o

    2.

    camera sorgente costruita, placcata o rivestita con "Materiali resistenti alla corrosione da UF6";

    f.

    spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorurazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.

    3A233


    A6.   Sensori e laser

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

    IA.A6.001

    Barre di granato di ittrio (YAG)

    IA.A6.003

    Correttori del fronte d'onda da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e "specchi deformabili", compresi gli specchi bimorfi.

    Nota: questa voce non contempla gli specchi definiti alle voci 6A004.a, 6A005.e e 6A005.f.

    6A003

    IA.A6.004

    "Laser" ad argon ionizzato aventi un'energia di uscita pari o superiore a 5 W

    Nota: questa voce non contempla i "laser" ad argon ionizzato definiti alle voci 0B001.g.5, 6A005 e 6A205.a.

    6A005.a.6

    6A205.a

    IA.A6.006

    "Laser" a semiconduttore accordabili e cortine di laser a semiconduttore accordabili, con lunghezza di onda tra 9 μm e 17 μm, e pile di allineamenti di "laser" a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di "laser" a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda.

    1.

    I "laser" a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.

    2.

    Questa voce con contempla i "laser" a semiconduttore definiti alle voci 0B001.h.6 e 6A005.b.

    6A005.b

    IA.A6.008

    "Laser" (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, con lunghezza di onda di uscita superiore a 1 000 nm ma non superiore a 1 100 nm e energia di uscita superiore a 10 J per impulso

    Nota: questa voce non contempla i "laser" (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio definiti alla voce 6A005.c.2.b.

    6A005.c.2

    IA.A6.010

    Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c, appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50 × 103 Gy (silicio) [5 x 106 rad (silicio)] senza degradazione funzionale

    Nota tecnica: il termine Gy(silicio) si riferisce all'energia, espressa in Joule per Kg, assorbita da un campione di silicio non schermato esposto a radiazioni ionizzanti.

    6A203.c

    IA.A6.011

    Oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm;

    2.

    potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W

    3.

    cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz; e

    4.

    larghezza di impulso inferiore a 100 ns.

    1.

    Questa voce con contempla gli oscillatori monomodo.

    2.

    Questa voce con contempla gli amplificatori e oscillatori laser a coloranti accordabili ad impulsi definiti alle voci 6A205.c, 0B001.g.5 e 6A005.

    6A205.c

    IA.A6.012

    "Laser" ad impulsi ad anidride carbonica aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    lunghezza d'onda compresa tra 9 000 nm e 11 000 nm;

    2.

    cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz;

    3.

    potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W e

    4.

    larghezza di impulso inferiore a 200 ns.

    Nota: questa voce non contempla gli amplificatori e oscillatori laser ad anidride carbonica ad impulsi definiti alle voci 6A205.d, 0B001.h.6 e 6A005.d.

    6A205.d

    IA.B.   TECNOLOGIE

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

    IA.B.001

    Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte IA.A. (Beni).

    –"


    ALLEGATO II

    "ALLEGATO II

    Beni e tecnologie di cui all'articolo 3

    NOTE INTRODUTTIVE

    1.

    Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata "Descrizione" si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000.

    2.

    Un numero di riferimento nella colonna intitolata "Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007" sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna "Descrizione" esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.

    3.

    Le definizioni di termini tra ‧virgolette singole‧ sono riportate in una nota tecnica che segue la voce pertinente.

    4.

    Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007 del Consiglio.

    Note generali

    1.

    Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti - specificati nell'elenco - che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi o utilizzati per altri scopi.

    NB:

    Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

    2.

    I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

    Nota generale sulla tecnologia (NGT)

    (Da leggersi congiuntamente alla sezione II.B)

    1.

    La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni di cui la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione sono sottoposti a controllo nella parte A (Beni) sono sottoposti a controllo secondo le disposizioni della sezione II.B.

    2.

    La "tecnologia""necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di beni sottoposti a controllo rimane sottoposta a controllo anche quando utilizzabile per beni non sottoposti a controllo.

    3.

    I controlli non si applicano per la quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti a controllo o di cui è stata autorizzata l'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 423/2007.

    4.

    I controlli sul trasferimento di "tecnologia" non si applicano per le informazioni "di pubblico dominio", per la "ricerca scientifica di base" o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

    II.A.   BENI

    A0.   Materiali nucleari, impianti e apparecchiature

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

    II.A0.002

    Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm

    II.A0.003

    Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm

    II.A0.004

    Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm

    II.A0.008

    Specchi piani, convessi e concavi rivestiti di multistrati altamente riflettenti o controllati nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm

    0B001.g.5

    II.A0.009

    Lenti, polarizzatori, lamine ritardatrici a mezz'onda (lamine lambda/2), lamine ritardatrici a quarto d'onda (lamine lambda/4), finestre laser in silicio o in quarzo e rotatori, rivestiti di strati antiriflesso nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm - 650 nm

    0B001.g

    II.A0.010

    Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40 % in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1.

    2B350

    II.A0.011

    Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue:

    pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s

    pompe a vuoto rotative di tipo "roots" con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m3/h.

    Compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto

    0B002.f.2

    2B231


    A1.   Materiali, prodotti chimici, "microrganismi" e "tossine"

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

    II.A1.003

    Guarnizioni e dispositivi di tenuta fabbricati con uno dei seguenti materiali:

    a.

    copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75 % o più senza stiramento;

    b.

    poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10 % o più di fluoro combinato;

    c.

    elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30 % o più di fluoro combinato;

    d.

    policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F ®);

    e.

    fluoroelastomeri in viton;

    f.

    politetrafluoroetilene (PTFE).

     

    II.A1.004

    Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, compresi i dosimetri personali.

    Nota: questa voce non contempla i sistemi di rilevazione nucleare definiti in 1A004.c.

    1A004.c

    II.A1.006

    Catalizzatori platinati, diversi da quelli specificati in 1A225, appositamente progettati o preparati per favorire la reazione di scambio dell'isotopo idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante, e loro sostituti.

    1B231, 1A225

    II.A1.007

    Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4 o 1C202.a, in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:

    a.

    con una resistenza a trazione pari o superiore a 460 MPa a 293 K (20 °C) o

    b.

    con una resistenza a trazione pari o superiore a 415 MPa a 298 K (25 °C).

    1C002.b.4

    1C202.a


    A2.   Trattamento e lavorazione dei materiali

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

    II.A2.002

    Macchine utensili di rettifica aventi accuratezza di posizionamento con «tutte le compensazioni disponibili» uguale o minore (migliore) di 15 μm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari.

    Nota: questa voce non contempla le macchine utensili di rettifica definite in 2B201.b e 2B001.c.

    2B201.b

    2B001.c

    II.A2.002a

    Componenti e dispositivi di controllo numerico, appositamente progettati per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o in II.A2.002.

     

    II.A2.003

    Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:

    a.

    macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

    1.

    che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg;

    2.

    che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm;

    3.

    che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani e

    4.

    che siano in grado di realizzare l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g mm per kg di massa rotante;

    b.

    teste indicatrici progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a.

    Nota tecnica: le teste indicatrici sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento.

    2B119

    II.A2.005

    Forni per trattamento termico in atmosfera controllata, come segue:

    forni in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C.

    2B226, 2B227

    II.A2.006

    Forni di ossidazione in grado di funzionare a temperature superiori a 400 °C.

    2B226, 2B227

    II.A2.007

    "Trasduttori di pressione", diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:

    a.

    elementi sensibili alla pressione costituiti di o protetti da "Materiali resistenti alla corrosione dell'UF6" e

    b.

    aventi una delle caratteristiche seguenti:

    1.

    fondo scala inferiore a 200 kPa e ‧precisione‧ migliore di ± 1 % (fondo scala) o

    2.

    fondo scala di 200 kPa o superiore e ‧precisione‧ migliore di 2 kPa.

    Nota tecnica: ai fini di 2B230, la ‧precisione‧ include la non linearità, l'isteresi e la ripetibilità a temperatura ambiente.

    2B230

    II.A2.008

    Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi) e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, aventi tutte le superfici in diretto contatto con la sostanza chimica da trattare/le sostanze chimiche trattate ricavate da uno qualunque dei materiali seguenti:

    1.

    leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

    2.

    fluoropolimeri;

    3.

    vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

    4.

    grafite o ‧carbonio grafite‧;

    5.

    nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

    6.

    tantalio o leghe di tantalio;

    7.

    titanio o leghe di titanio;

    8.

    zirconio o leghe di zirconio; o

    9.

    acciai inossidabili.

    Nota tecnica: il ‧carbonio grafite‧ è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8 % di grafite.

    2B350.e

    II.A2.009

    Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, quali:

    scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m2 e inferiore a 30 m2; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, aventi tutte le superfici in diretto contatto con il fluido/i fluidi costruite con uno dei materiali seguenti:

    1.

    leghe contenenti in peso più del 25 % di nichelio e 20 % di cromo;

    2.

    fluoropolimeri;

    3.

    vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro);

    4.

    grafite o ‧carbonio grafite‧;

    5.

    nichelio o leghe contenenti in peso più del 40 % di nichelio;

    6.

    tantalio o leghe di tantalio;

    7.

    titanio o leghe di titanio;

    8.

    zirconio o leghe di zirconio;

    9.

    carburo di silicio;

    10.

    carburo di titanio o

    11.

    acciai inossidabili.

    Nota: questa voce non contempla i radiatori per veicoli.

    2B350.d

    II.A2.010

    Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m3/ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m3/ora (alla temperatura standard di 273 K (0 °C) e pressioni di 101,3 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotori o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, aventi tutte le superfici in diretto contatto con le sostanze chimiche da trattare costruite con uno dei seguenti materiali:

    1.

    acciaio inossidabile,

    2.

    leghe di alluminio.

     


    A6.   Sensori e laser

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

    II.A6.002

    Apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d'onda 9 μm - 17 μm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).

    Nota: questa voce non contempla gli apparecchi e i componenti da ripresa definiti alla voce 6A003.

    6A003

    II.A6.005

    "Laser" a semiconduttore e relativi componenti, come segue:

    a.

    "laser" a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100;

    b.

    cortine di "laser" a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W.

    1.

    I "laser" a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi laser.

    2.

    Questa voce con contempla i "laser" definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.b.

    3.

    Questa voce non contempla i diodi "laser" con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1 200 nm - 2 000 nm.

    6A005.b

    II.A6.007

    "Laser""accordabili" allo stato solido come segue, e loro componenti appositamente progettati:

    a.

    laser in titanio-zaffiro,

    b.

    laser in alessandrite.

    Nota: questa voce non contempla i laser in titanio-zaffiro e in alessandrite definiti alle voci 0B001.g.5, 0B001.h.6 e 6A005.c.1.

    6A005.c.1

    II.A6.009

    Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:

    a.

    tubi per l'immagine e dispositivi per l'immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza pari o superiore a 1kHz;

    b.

    componenti a frequenza di ripetizione;

    c.

    celle di Pockels.

    6A203.b.4.c


    A7.   Materiale avionico e di navigazione

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

    II.A7.001

    Sistemi inerziali e componenti appositamente progettati, come segue:

    I.

    sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su "aeromobili civili" dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue:

    a.

    sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) ed apparecchiature inerziali progettati per "aeromobili", veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o "veicoli spaziali" per l'assetto, la guida o il controllo, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

    1.

    errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora ‧errore circolare probabile‧ (CEP) o inferiore (migliore) o

    2.

    specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g;

    b.

    sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di "navigazione con riferimenti a basi di dati" ("DBRN") per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una precisione di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un ‘ERRORE circolare probabile’ (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o ‧DBRN‧ per un massimo di quattro minuti;

    c.

    apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:

    1.

    progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine o

    2.

    progettati per avere un livello di shock non operativo di 900 g o superiore con durata di 1 millisecondo o superiore.

    Nota: i parametri di cui ai punti I.a. e I.b. sono applicabili in presenza di una qualsiasi delle condizioni ambientali seguenti:

    1.

    vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g valore efficace nella prima mezz'ora ed una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti:

    a.

    valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1 000 Hz e

    b.

    attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g2/Hz e 0,01 g2/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1 000 a 2 000 Hz;

    2.

    rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a + 2,62 radianti/s (150 o/s) o

    3.

    conforme alle norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1 o 2.

    1.

    I.b. si riferisce a sistemi in cui i sistemi di navigazione inerziale ed altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni.

    2.

    ‧Errore circolare probabile‧ (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50 % delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50 % delle probabilità di essere situati.

    II.

    Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati.

    III.

    Apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello.

    7A003, 7A103

    II.B.   TECNOLOGIE

    Numero

    Descrizione

    Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2007

    II.B.001

    Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte II.A. (Beni)."

     


    ALLEGATO III

    «ALLEGATO III

    Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, all'articolo 4 bis, all'articolo 5, paragrafo 3, agli articoli 6, 8 e 9, all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, agli articoli 11 bis e 11 ter, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 17 e indirizzi per le notifiche alla Commissione europea

    BELGIO

    http://www.diplomatie.be/eusanctions

    BULGARIA

    http://www.mfa.government.bg

    REPUBBLICA CECA

    http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

    DANIMARCA

    http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

    GERMANIA

    http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

    ESTONIA

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

    IRLANDA

    http://foreign-affairs.net/home/index.aspx?id=28519

    GRECIA

    http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

    SPAGNA

    http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

    ITALIA

    http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

    CIPRO

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIA

    http://www.urm.lt

    LUSSEMBURGO

    http://www.mae.lu/sanctions

    UNGHERIA

    http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

    MALTA

    http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

    PAESI BASSI

    http://www.minbuza.nl/sancties

    AUSTRIA

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POLONIA

    http://www.msz.gov.pl

    PORTOGALLO

    http://www.min-nestrangeiros.pt

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

    SLOVACCHIA

    http://www.foreign.gov.sk

    FINLANDIA

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SVEZIA

    http://www.ud.se/sanktioner

    REGNO UNITO

    www.fco.gov.uk/competentauthorities

    Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

    Commissione europea

    DG Relazioni esterne

    Direzione A Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune

    Unità A2 Risposta alle crisi e Peace Building

    CHAR 12/106

    B-1049 Bruxelles/Brussels (Belgium)

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

    Tel. (32-2) 295 55 85

    Fax (32-2) 299 08 73»


    ALLEGATO IV

    «ALLEGATO VI

    Elenco degli enti finanziari e creditizi di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2

    Succursali e filiali, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18 , degli enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran di cui all'articolo 11bis, paragrafo 2, lettera b) (1)

    1.   BANK MELLI IRAN*

    Francia

    43, Avenue Montaigne, 75008 Paris

    Codice BIC: MELIFRPP

    Germania

    Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg

    Codice BIC: MELIDEHH

    Regno Unito

    Melli Bank Plc

    One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

    Codice BIC: MELIGB2L

    2.   BANK SEPAH*

    Francia

    64 rue de Miromesnil, 75008 Paris

    Codice BIC: SEPBFRPP

    Germania

    Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

    Codice BIC: SEPBDEFF

    Italia

    Via Barberini 50, 00187 Rome

    Codice BIC: SEPBITR1

    Regno Unito

    Bank Sepah International plc

    5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

    Codice BIC: SEPBGB2L

    3.   BANK SADERAT IRAN

    Francia

    Bank Saderat Iran

    16 Rue de la Paix, 75002 Paris

    Codice BIC: BSIRFRPP

    TELEX: 220287 SADER A / SADER B

    Germania

    Succursale di Amburgo

    P.O. Box 112227, Deichstraße11, D-20459 Hamburg

    Codice BIC: BSIRDEHH

    TELEX: 215175 SADBK D

    Succursale di Francoforte

    P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

    Codice BIC: BSIRDEFF

    Grecia

    Succursale di Atene

    PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

    Codice BIC: BSIRGRAA

    TX: 218385 SABK GR

    Regno Unito

    Bank Saderat plc

    5 Lothbury, London EC2R 7HD

    Codice BIC: BSPLGB2L

    TX: 883382 SADER G

    4.   BANK TEJARAT

    Francia

    Bank Tejarat

    124-126 Rue de Provence, 75008 Paris

    Codice BIC: BTEJFRPP

    TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

    5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

    Regno Unito

    Sede principale e succursale principale

    6 Lothbury, London, EC2R 7HH

    Codice BIC: PIBPGB2L

    TX: 885426

    Succursali e filiali, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18 , degli enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran, nonché di enti finanziari e creditizi non domiciliati in Iran né rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18 ma controllati da persone ed entità domiciliate in Iran di cui all'articolo 11bis, paragrafo 2, lettere c) e d) (2)

    1.   BANK MELLI*

    Azerbaigian

    Succursale di Baku della Bank Melli Iran

    Nobel Ave. 14, Baku

    Codice BIC: MELIAZ22

    Iraq

    No. 111—27 Alley — 929 District — Arasat street, Baghdad

    Codice BIC: MELIIQBA

    Oman

    Succursale di Mascate, Oman

    P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

    P.O. BOX 2643 PC 112

    Codice BIC: MELIOMR

    Cina

    Melli Bank HK (succursale di Melli Bank PLC)

    Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

    Codice BIC: MELIHKHH

    Egitto

    Ufficio di rappresentanza

    P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

    Tel.: 2700605 / Fax: 92633

    Emirati Arabi Uniti

    Ufficio regionale

    P.O. Box: 1894, Dubai

    Codice BIC: MELIAEAD

    Succursale di Abu Dhabi

    Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

    Codice BIC: MELIAEADADH

    Succursale di Al Ain

    Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

    Codice BIC: MELIAEADALN

    Succursale di Bur Dubai

    Indirizzo: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

    Codice BIC: MELIAEADBR2

    Succursale principale di Dubai

    Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

    Codice BIC: MELIAEAD

    Succursale di Fujairah

    Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

    Codice BIC: MELIAEADFUJ

    Succursale di Ras al-Khaimah

    Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

    Codice BIC: MELIAEADRAK

    Succursale di Sharjah

    Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

    Codice BIC: MELIAEADSHJ

    Federazione russa

    n. 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

    Codice BIC: MELIRUMM

    Giappone

    Ufficio di rappresentanza

    333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

    Tel.: 332162631. Fax (3)32162638. Telex: J296687

    2.   BANK MELLAT

    Corea del Sud

    Succursale di Seoul della Bank Mellat

    Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

    Codice BIC: BKMTKRSE

    TX: K36019 MELLAT

    Turchia

    Succursale di Istanbul

    1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

    Codice BIC: BKMTTRIS

    TX: 26023 MELT TR

    Succursale di Ankara

    Ziya Gokalp Bulvari No: 12 06425 Kizilay-Ankara

    Codice BIC: BKMTTRIS100

    TX: 46915 BMEL TR

    Succursale di Smirne

    Cumhuriyet Bulvari No: 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

    Codice BIC: BKMTTRIS 200

    TX: 53053 BMIZ TR

    Armenia

    Succursale di Erevan

    6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

    Codice BIC: BKMTAM 22

    TLX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

    3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

    Emirati Arabi Uniti

    Succursale di Dubai

    The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

    Codice BIC: PIBPAEAD

    4.   BANK SADERAT IRAN

    Libano

    Ufficio regionale

    Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

    Codice BIC: BSIRLBBE

    Succursale principale di Beirut

    Verdun street – Alrose building

    P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra

    Codice BIC: BSIRLBBE

    TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

    Succursale di Alghobeiri

    NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

    Codice BIC: BSIRLBBE

    Succursale di Baalbak

    NO. 3418, Ras Elein str., Baalbak

    Codice BIC: BSIRLBBE

    Succursale di Borj al Barajneh

    NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh,1st Floor

    Codice BIC: BSIRLBBE

    Succursale di Saida

    NO. 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

    Codice BIC: BSIRLBBE

    Oman

    BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

    Codice BIC: BSIROMR

    TLX: 3146

    Qatar

    Succursale di Doha

    NO. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

    Codice BIC: BSIR QA QA

    TELEX: 4225

    Turkmenistan

    Succursale di Asgabat della Bank Saderat Iran

    Makhtoomgholi ave., n. 181, Ashkhabad

    TELEX: 1161134-86278

    Emirati Arabi Uniti

    Ufficio regionale, Dubai

    Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

    Codice BIC: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

    TX: 45456 SADERBANK

    Succursale di Murshid Bazar

    Murshid Bazar P.O. Box 4182

    Deira, Dubai

    Codice BIC: BSIRAEAD

    TELEX: 45456 SADERBANK

    Succursale di Bur Dubai

    Al Fahidi Road

    P.O. Box 4182 Dubai

    Codice BIC: BSIRAEAD

    TELEX: 45456 SADERBANK

    Succursale di Ajman

    N. 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

    Codice BIC: BSIRAEAD

    TELEX: 45456 SADERBANK

    Succursale di Shaykh Zayed Road

    Shaykh Road, Dubai

    Codice BIC: BSIRAEAD

    TELEX: 45456 SADERBANK

    Succursale di Abu Dhabi

    N. 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

    Codice BIC: BSIRAEAD

    TELEX: 22263

    Succursale di Al Ein

    N. 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

    Codice BIC: BSIRAEAD

    TELEX: 45456 SADERBANK

    Succursale di Sharjah

    N. 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

    Codice BIC: BSIRAEAD

    TELEX: 45456 SADERBANK

    Bahrein

    Succursale del Bahrein

    106 Government Road; P.O. Box 825 Block no 316;Entrance no 3; Manama Center; Manama

    TELEX: 8363 SADER BANK

    OBU

    P.O. Box 825 - Manama

    Telex: 8688 SADER BANK

    Uzbekistan

    Bank Saderat Iran, Tashkent

    10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

    Codice BIC: BSIRUZ21

    TELEX: 116134 BSITA UZ

    5.   TEJARAT BANK

    Tagikistan

    No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

    P.O. Box: 734001

    Codice BIC: BTEJTJ22XXX

    TX: 201135 BTDIR TJ

    Cina

    Ufficio di rappresentanza, Cina

    Office C208 Beijing Lufthansa Center No. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing 100016

    6.   ARIAN BANK (conosciuta anche sotto il nome di Aryan Bank)

    Afghanistan

    Sede principale

    House No. 2, Street No. 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

    Codice BIC: AFABAFKA

    Succursale di Harat

    NO. 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

    Codice BIC: AFABAFKA

    7.   FUTURE BANK

    Bahrein

    Future Bank

    P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

    Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra

    Codice BIC: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

    8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

    Venezuela

    Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

    Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

    Codice BIC: IDUNVECAXXX»


    (1)  Gli enti contrassegnati con asterisco sono parimenti oggetto di congelamento dei fondi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della posizione comune 2007/140/PESC.

    (2)  Cfr. nota 1.


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