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Document 32017D1429
Council Implementing Decision (CFSP) 2017/1429 of 4 August 2017 implementing Decision (CFSP) 2015/1333 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1429 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1429 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
GU L 204 del 5.8.2017, p. 110–111
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/110 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/1429 DEL CONSIGLIO
del 4 agosto 2017
che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333. |
(2) |
Il 21 luglio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l'aggiunta di una/nave all'elenco delle navi soggette a misure restrittive. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2017.
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34.
ALLEGATO
1. |
La nave elencata in appresso è aggiunta all'elenco delle navi soggette a misure restrittive di cui all'allegato V della decisione (PESC) 2015/1333: |
B. Entità
1. |
Nome: CAPRICORN Alias.: n.d. già: n.d. Indirizzo: n.d. Data d'inserimento nell'elenco:21 luglio 2017 Informazioni supplementari OMI: 8900878. Inserita in elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), quale prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017) (divieto di carico, trasporto o scarico; divieto di ingresso ai porti). A norma del punto 11 della risoluzione 2146, tale designazione è valida dal 21 luglio al 21 ottobre 2017, a meno che il comitato non vi ponga termine anticipatamente a norma del punto 12 della risoluzione 2146. Stato di bandiera: Tanzania. Il 16 luglio 2017 la nave si trovava al largo di Cipro. |