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Document 32015D0798

Decisione (UE) 2015/798 del Consiglio, dell'11 maggio 2015, che autorizza la Commissione europea a negoziare, a nome dell'Unione europea, gli emendamenti della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato d'ozono

GU L 127 del 22.5.2015, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/798/oj

22.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 127/19


DECISIONE (UE) 2015/798 DEL CONSIGLIO

dell'11 maggio 2015

che autorizza la Commissione europea a negoziare, a nome dell'Unione europea, gli emendamenti della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato d'ozono

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

CONSIDERANDO che è opportuno autorizzare la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione, gli emendamenti della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono (1) e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, con riguardo a questioni che rientrano nell'ambito di competenza dell'Unione e in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme, gli emendamenti della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono durante le conferenze delle parti di tale convenzione e le riunioni delle parti del protocollo nel 2015 e 2016.

Articolo 2

1.   I negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato speciale nominato dal Consiglio e conformemente alle direttive di negoziato del Consiglio esposte nell'addendum della presente decisione.

2.   Il Consiglio può rivedere in ogni momento tali direttive di negoziato. A tal fine, la Commissione riferisce al Consiglio in merito all'esito dei negoziati a seguito di ogni sessione di negoziato e, se del caso, in merito ad eventuali problemi che dovessero sorgere durante i negoziati.

Articolo 3

Nella misura in cui l'oggetto degli emendamenti di cui all'articolo 1 rientra nella competenza concorrente dell'Unione e dei suoi Stati membri, la Commissione e gli Stati membri sono chiamati a collaborare strettamente nel corso dei negoziati al fine di veicolare a livello internazionale una posizione comune dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. DŪKLAVS


(1)  GU L 297 del 31.10.1988, pag. 10.

(2)  GU L 297 del 31.10.1988, pag. 21.


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