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Document 32015R1843

Norme commerciali internazionali: esercizio dei diritti da parte dell’Unione

Norme commerciali internazionali: esercizio dei diritti da parte dell’Unione

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2015/1843 — Norme commerciali internazionali: esercizio dei diritti da parte dell’Unione

SINTESI

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

  • Stabilisce le procedure affinché l’industria dell’Unione europea (UE) e i paesi dell’UE possano chiedere alle istituzioni europee di esaminare eventuali barriere commerciali messe in atto da paesi terzi e che sono in contrasto con le norme commerciali internazionali.
  • Mira a trovare una soluzione a qualsiasi ostacolo agli scambi e a eliminare il pregiudizio (ovvero la riduzione dei margini di profitto nel mercato dell’UE) o gli effetti negativi sul commercio (ad esempio le perdite economiche sui mercati di esportazione) risultanti da tali barriere.

PUNTI CHIAVE

Chi può presentare una denuncia?

Qualsiasi persona, impresa o associazione nell’UE, che ritiene di aver subito un pregiudizio dovuto a ostacoli agli scambi può presentare una denuncia per iscritto all’UE. Anche i paesi dell’UE possono presentare una denuncia. La denuncia deve contenere prove sufficienti dell’esistenza delle barriere commerciali e del pregiudizio o di altre conseguenze negative sugli scambi da esse derivanti.

Procedura di denuncia

Le denunce devono essere presentate alla Commissione europea. La Commissione deve informare i denuncianti e i paesi dell’UE qualora non vi siano prove sufficienti per giustificare ulteriori inchieste. Una decisione deve generalmente essere adottata entro 45 giorni dalla presentazione della denuncia.

Procedura di ulteriore esame

Se la Commissione ritiene che esista prova sufficiente di pregiudizio, può effettuare un ulteriore esame, che dovrà comunicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Può richiedere ulteriori informazioni alle parti interessate (ad esempio, i concorrenti del denunciante) ed effettuare inchieste in paesi terzi.

I denuncianti, gli esportatori e gli importatori interessati e i paesi dell’UE hanno il diritto di verificare tutte le informazioni fornite alla Commissione e di essere informati di tutti i fatti principali. La Commissione deve presentare una relazione finale entro cinque mesi, nei casi complessi entro sette mesi, ad un comitato consultivo composto da rappresentanti dei paesi dell’UE.

Conclusione e sospensione

Quando, in seguito all’inchiesta, la Commissione conclude che non è necessaria alcuna ulteriore azione, essa può chiudere l’inchiesta. Qualora la Commissione ritenga che i paesi terzi interessati abbiano adottato misure volte a eliminare le presunte barriere commerciali, può sospendere il procedimento.

Ulteriori azioni per eliminare il pregiudizio/le barriere commerciali

Qualora la Commissione ritenga che siano necessarie ulteriori azioni al fine di eliminare il pregiudizio e/o le relative barriere commerciali, potrà intraprendere azioni specifiche. Queste azioni possono includere:

  • preferibilmente trovare una soluzione reciprocamente accettabile con il paese terzo interessato;
  • avviare una procedura di risoluzione della controversia ai sensi dell’accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio o altro accordo bilaterale rilevante;
  • sospendere qualsiasi concessione commerciale con i paesi interessati;
  • imporre o aumentare i dazi doganali sulle importazioni;
  • introdurre restrizioni sulle importazioni o le esportazioni dal paese terzo in questione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

A decorrere dal 5 novembre 2015.

CONTESTO

Inchieste sulle barriere commerciali sul sito Internet della Commissione europea.

ATTO

Regolamento (UE) 2015/1843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che stabilisce le procedure dell’Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti dell’Unione nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (codificazione) (GU L 272 del 16.10.2015, pag. 1-13)

Ultimo aggiornamento: 14.03.2016

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