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Document 32011R1232

Regolamento (UE) n. 1232/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

GU L 326 del 8.12.2011, p. 26–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/09/2021; abrogato da 32021R0821

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1232/oj

8.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/26


REGOLAMENTO (UE) N. 1232/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (2), prescrive che i prodotti a duplice uso (compresi i software e le tecnologie) siano sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dall’Unione o vi transitano, o quando sono forniti a un paese terzo grazie ai servizi di intermediazione prestati da intermediari che risiedono o sono stabiliti nell’Unione.

(2)

È opportuno applicare procedure di controllo uniformi e coerenti in tutta l’Unione per evitare pratiche concorrenziali sleali fra gli esportatori dell’Unione, armonizzare la portata delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione e le condizioni relative al loro uso tra gli esportatori dell’Unione e garantire l’efficienza e l’efficacia dei controlli della sicurezza nell’Unione.

(3)

Nella comunicazione del 18 dicembre 2006, la Commissione ha proposto di istituire nuove autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione allo scopo di consolidare la competitività dell’industria e garantire parità di condizioni per tutti gli esportatori dell’Unione che esportano determinati prodotti specifici a duplice uso verso determinate destinazioni specifiche, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza e il pieno rispetto degli obblighi internazionali.

(4)

Il regolamento (CE) n. 428/2009 ha abrogato il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (3), con effetto dal 27 agosto 2009. Tuttavia, le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 continuano ad applicarsi per le richieste di autorizzazione di esportazione presentate prima di tale data.

(5)

Al fine di creare nuove autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione per l’esportazione di determinati prodotti specifici a duplice uso verso determinate destinazioni specifiche, occorre modificare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 428/2009 aggiungendo nuovi allegati.

(6)

Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore dovrebbero avere la facoltà di vietare il ricorso alle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 428/2009 come modificato dal presente regolamento.

(7)

Dall’entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli embarghi sulle armi nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione sono adottati mediante decisioni del Consiglio. Ai sensi dell’articolo 9 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, gli effetti giuridici delle posizioni comuni adottate dal Consiglio ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione europea prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona devono essere mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 428/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 428/2009 è così modificato:

1)

all’articolo 2, il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9)

“autorizzazione generale di esportazione dell’Unione” è un’autorizzazione all’esportazione per le esportazioni verso determinati paesi di destinazione concessa a tutti gli esportatori che ne rispettino le condizioni e i requisiti d’uso elencati negli allegati da II bis a II septies

2)

all’articolo 4, paragrafo 2, le parole «stabilito da una posizione comune o un’azione comune» sono sostituite con «imposto da una decisione o una posizione comune»;

3)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento istituisce, per talune esportazioni, un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, come indicato negli allegati da II bis a II septies.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l’esportatore possono vietare a quest’ultimo di ricorrere a tali autorizzazioni qualora vi sia un ragionevole sospetto circa la sua capacità di rispettare tale autorizzazione o una disposizione della normativa in materia di controllo delle esportazioni.

Le autorità competenti degli Stati membri procedono a scambi di informazioni sugli esportatori privati del diritto di ricorrere a un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione, a meno che non stabiliscano che l’esportatore non tenterà di esportare prodotti a duplice uso attraverso un altro Stato membro. A tale fine si ricorre al sistema di cui all’articolo 19, paragrafo 4.»;

b)

al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

escludono dal proprio ambito di applicazione i prodotti elencati nell’allegato II octies

c)

al paragrafo 4, lettera c), le parole «stabilito da una posizione comune o un’azione comune» sono sostituite con «imposto da una decisione o una posizione comune»;

4)

all’articolo 11, paragrafo 1, prima frase, il riferimento all’«allegato II» è sostituito da un riferimento all’«allegato II bis»;

5)

all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), le parole «una posizione comune o un’azione comune» sono sostituite con «una decisione o una posizione comune»;

6)

all’articolo 13, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Tutte le notifiche necessarie ai sensi del presente articolo sono effettuate mediante mezzi elettronici sicuri, compreso il sistema di cui all’articolo 19, paragrafo 4.»;

7)

l’articolo 19 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, lettera a), le parole «autorizzazioni generali di esportazione della Comunità» sono sostituite con «autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Un sistema sicuro e criptato per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e, ove opportuno, la Commissione è istituito da quest’ultima in consultazione con il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso istituito a norma dell’articolo 23. Il Parlamento europeo è informato sul bilancio, lo sviluppo, l’istituzione provvisoria e definitiva e il funzionamento del sistema nonché sui costi di rete.»;

8)

all’articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo sulle attività, analisi e consultazioni del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso, che è soggetta all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (4).

9)

l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

1.   Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate in attuazione del presente regolamento, compresi i provvedimenti di cui all’articolo 24. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

2.   Ogni tre anni la Commissione riesamina l’attuazione del presente regolamento e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa di attuazione e di valutazione dell’impatto, che può comprendere proposte per la sua modifica. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per preparare tale relazione.

3.   Speciali sezioni della relazione di cui al paragrafo 2 trattano:

a)

il gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso e le sue attività. Le informazioni fornite dalla Commissione sulle analisi e le consultazioni del gruppo di coordinamento sui prodotti a duplice uso sono trattate come riservate ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Un’informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l’ha fornita o che ne è la fonte;

b)

l’attuazione dell’articolo 19, paragrafo 4, e lo stato di avanzamento della creazione di un sistema sicuro e criptato per lo scambio d’informazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

c)

l’attuazione dell’articolo 15, paragrafo 1;

d)

l’attuazione dell’articolo 15, paragrafo 2;

e)

le informazioni esaurienti fornite sui provvedimenti adottati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 24 e comunicate alla Commissione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

4.   Entro il 31 dicembre 2013, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell’attuazione del presente regolamento con un’attenzione particolare all’attuazione dell’allegato II ter, Autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU002, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento, segnatamente per quanto riguarda la questione delle spedizioni di basso valore.»;

10)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 25 bis

Fatte salve le disposizioni in materia di accordi di mutua assistenza amministrativa o i protocolli in materia doganale tra l’Unione e i paesi terzi, il Consiglio può autorizzare la Commissione a negoziare con i paesi terzi accordi per il riconoscimento reciproco dei controlli sulle esportazioni dei beni a duplice uso oggetto del presente regolamento e in particolare per eliminare gli obblighi di autorizzazione per le riesportazioni all’interno del territorio dell’Unione. Tali negoziati sono condotti in conformità delle procedure di cui all’articolo 207, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, a seconda dei casi.»;

11)

l’allegato II diventa allegato II bis ed è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL’UNIONE N. EU001

(di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento)

Esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, e Stati Uniti d’America

Autorità che rilascia il documento: Unione europea»;

b)

la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«Parte 1

La presente autorizzazione generale di esportazione riguarda tutti i prodotti a duplice uso di cui a una delle voci riportate nell’allegato I del presente regolamento, a eccezione di quelle elencate nell’allegato II octies.»;

c)

la parte 2 è soppressa;

d)

la parte 3 diventa parte 2 ed è così modificata:

i)

al primo paragrafo, le parole «la Comunità» sono sostituite con «l’Unione»;

ii)

la parola «Svizzera» è sostituita con «Svizzera, compreso il Liechtenstein»;

iii)

le parole «autorizzazione generale di esportazione della Comunità» sono sostituite con «la presente autorizzazione»;

iv)

le parole «stabilito da una posizione comune o un’azione comune» sono sostituite con «imposto da una decisione o una posizione comune»;

12)

sono inseriti gli allegati da II ter a II octies figuranti nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

W. SZCZUKA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 ottobre 2011.

(2)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

(3)  GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1.

(4)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.»;


ALLEGATO

«

ALLEGATO IIter

AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL’UNIONE N. EU002

(di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento)

Esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso destinazioni specifiche

Autorità che rilascia il documento: Unione europea

Parte 1 —   Prodotti

La presente autorizzazione generale di esportazione riguarda i seguenti prodotti a duplice uso specificati all’allegato I del presente regolamento:

1A001

1A003

1A004

1C003 b-c

1C004

1C005

1C006

1C008

1C009

2B008

3A001a3

3A001a6-12

3A002c-f

3C001

3C002

3C003

3C004

3C005

3C006

Parte 2 —   Destinazioni

La presente autorizzazione è valida in tutta l’Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

Argentina

Croazia

Islanda

Sud Africa

Corea del Sud

Turchia

Parte 3 —   Condizioni e requisiti d’uso

1.

La presente autorizzazione non consente l’esportazione di prodotti se:

1)

l’esportatore è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale questi è stabilito, secondo la definizione di cui all’articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento, che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:

a)

a un uso connesso allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione o alla diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano servire da vettori per tali armi;

b)

per uno degli scopi militari di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento in un paese soggetto a embargo sugli armamenti imposto da una decisione o posizione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o da un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o

c)

a essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell’autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;

2)

l’esportatore, in quanto parte diligente, è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui al punto 1;

3)

i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione.

2.

Gli esportatori devono indicare il numero di riferimento UE X002 e specificare che i prodotti sono esportati in base all’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU002 nella casella 44 del documento amministrativo unico.

3.

Ogni esportatore che si avvalga della presente autorizzazione deve notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall’autorità competente dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l’uso della presente autorizzazione nonché le informazioni supplementari che lo Stato membro esportatore potrebbe richiedere per quanto concerne i prodotti esportati a titolo della presente autorizzazione.

Gli Stati membri possono fare obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e comunicata all’esportatore dalle autorità competenti senza indugio e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento.

Se del caso, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma si basano su quelli definiti per l’uso delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che forniscono dette autorizzazioni.

ALLEGATO IIquater

AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL’UNIONE N. EU003

(di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento)

Esportazione dopo riparazione/sostituzione

Autorità che rilascia il documento: Unione europea

Parte 1 —   Prodotti

1.

La presente autorizzazione generale di esportazione riguarda tutti i prodotti a duplice uso di cui a una delle voci dell’allegato I del presente regolamento, a eccezione di quelle elencate nel punto 2, qualora:

a)

i prodotti siano reimportati nel territorio doganale dell’Unione europea a fini di manutenzione, riparazione o sostituzione ed esportati o riesportati verso il paese di spedizione senza che siano state apportate modifiche alle loro caratteristiche originali entro un periodo di cinque anni dalla data del rilascio dell’autorizzazione di esportazione originale, o

b)

i prodotti siano esportati verso il paese di spedizione in cambio di prodotti della stessa qualità e quantità reimportati nel territorio doganale dell’Unione europea a fini di manutenzione, riparazione o sostituzione entro un periodo di cinque anni dalla data del rilascio dell’autorizzazione di esportazione originale.

2.

Prodotti esclusi:

a)

tutti i prodotti elencati nell’allegato II octies;

b)

tutti i prodotti delle sezioni D ed E di cui all’allegato I del presente regolamento;

c)

i prodotti seguenti, specificati nell’allegato I del presente regolamento:

1A002a

1C012a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2-5A002a9

5B002 attrezzature seguenti:

a)

attrezzature specificamente progettate per lo “sviluppo” o la “produzione” delle attrezzature di cui alle voci 5A002a2-5A002a9

b)

apparecchiature di misura appositamente progettate per la valutazione e la validazione delle funzioni di “sicurezza dell’informazione” delle apparecchiature di cui alle voci 5A002a2-5A002a9

6A001a2a1

6A001a2a5

6A002a1c

6A008l3

8A001b

8A001d

9A011

Parte 2 —   Destinazioni

La presente autorizzazione è valida in tutta l’Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

 

Albania

 

Argentina

 

Bosnia-Erzegovina

 

Brasile

 

Cile

 

Cina (compresi Hong Kong e Macao)

 

Croazia

 

ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

Territori francesi d’oltremare

 

Islanda

 

India

 

Kazakstan

 

Messico

 

Montenegro

 

Marocco

 

Russia

 

Serbia

 

Singapore

 

Sud Africa

 

Corea del Sud

 

Tunisia

 

Turchia

 

Ucraina

 

Emirati arabi uniti

Parte 3 —   Condizioni e requisiti d’uso

1.

La presente autorizzazione può essere usata soltanto se l’esportazione iniziale ha avuto luogo in base a un’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione o se è stata rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale l’esportatore d’origine è stabilito un’autorizzazione iniziale di esportazione di prodotti successivamente reimportati nel territorio doganale dell’Unione europea a scopo di manutenzione, riparazione o sostituzione. La presente autorizzazione è valida solamente per le esportazioni verso l’utente finale originale.

2.

La presente autorizzazione non consente l’esportazione di prodotti se:

1)

l’esportatore è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale questi è stabilito, secondo la definizione di cui all’articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento, che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte,

a)

a un uso connesso allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione o alla diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano servire da vettori per tali armi;

b)

a scopi militari, quali definiti all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti a un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o

c)

a un uso come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell’autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;

2)

l’esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui al punto 1;

3)

i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione;

4)

l’autorizzazione originale è stata annullata, sospesa, modificata o revocata;

5)

l’esportatore, in quanto parte diligente, è a conoscenza del fatto che l’utilizzo finale dei beni in questione è diverso da quello precisato nell’autorizzazione di esportazione originale.

3.

In caso di esportazione di prodotti in base alla presente autorizzazione, gli esportatori devono:

1)

indicare nella dichiarazione di esportazione alla dogana, oltre allo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione, il numero di riferimento dell’autorizzazione di esportazione originale, il numero di riferimento EU X002, specificando che i prodotti sono esportati in base all’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione EU003 nella casella 44 del documento amministrativo unico (DAU);

2)

fornire ai funzionari doganali, su loro richiesta, documenti giustificativi della data d’importazione dei prodotti nell’Unione, della manutenzione, delle riparazioni o delle sostituzioni dei prodotti effettuate nell’Unione e della restituzione dei prodotti all’utilizzatore finale e al paese dai quali sono state importati nell’Unione.

4.

Ogni esportatore che si avvalga della presente autorizzazione deve notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall’autorità competente dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l’uso della presente autorizzazione nonché le informazioni supplementari che lo Stato membro esportatore potrebbe richiedere per quanto concerne i prodotti esportati a titolo della presente autorizzazione.

Gli Stati membri possono fare obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e comunicata all’esportatore dalle autorità competenti senza indugio e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento.

Se del caso, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma si basano su quelli definiti per l’uso delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che forniscono dette autorizzazioni.

5.

La presente autorizzazione riguarda i prodotti destinati alla “riparazione”, “sostituzione”…“manutenzione”. Tali operazioni possono implicare un coincidente miglioramento del prodotto originale, risultante dall’uso di pezzi di ricambio moderni o di norme di costruzione più recenti per ragioni di affidabilità o di sicurezza, purché questo non comporti un aumento della capacità funzionale dei prodotti o non conferisca a questi ultimi funzioni nuove o supplementari.

ALLEGATO II quinquies

AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL’UNIONE N. EU004

(di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento)

Esportazione temporanea per mostre o fiere

Autorità che rilascia il documento: Unione europea

Parte 1 —   Prodotti

La presente autorizzazione generale di esportazione riguarda tutti i prodotti a duplice uso di cui a una delle voci riportate nell’allegato I del presente regolamento, eccettuati:

a)

tutti i prodotti elencati nell’allegato II octies;

b)

tutti i prodotti della sezione D di cui all’allegato I del presente regolamento (a esclusione del software necessario al corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate a fini di dimostrazione);

c)

tutti i prodotti della sezione E di cui all’allegato I del presente regolamento;

d)

i prodotti seguenti specificati nell’allegato I del presente regolamento:

1A002a

1C002.b.4

1C010

1C012.a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2-5A002a9

5B002 attrezzature seguenti:

a)

attrezzature specificamente progettate per lo “sviluppo” o la “produzione” delle attrezzature di cui alle voci 5A002a2-5A002a9;

b)

apparecchiature di misura appositamente progettate per la valutazione e la validazione delle funzioni di “sicurezza dell’informazione” delle apparecchiature di cui alle voci 5A002a2-5A002a9

6A001

6A002a

6A008l3

8A001b

8A001d

9A011

Parte 2 —   Destinazioni

La presente autorizzazione è valida in tutta l’Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

Albania, Argentina, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Cile, Cina (compresi Hong Kong e Macao), ex Repubblica iugoslava di Macedonia, territori francesi d’oltremare, Islanda, India, Kazakstan, Messico, Montenegro, Marocco, Russia, Serbia, Singapore, Sud Africa, Corea del Sud, Tunisia, Turchia, Ucraina, Emirati arabi uniti

Parte 3 —   Condizioni e requisiti d’uso

1.

La presente autorizzazione consente l’esportazione dei prodotti che figurano nell’elenco della parte 1, a condizione che siano esportati temporaneamente nel quadro di un’esposizione o di una fiera, secondo la definizione di cui al punto 6, e che siano in seguito reimportati entro centoventi giorni dall’esportazione iniziale, nella loro interezza e senza modifiche, nel territorio doganale dell’Unione europea.

2.

L’autorità competente dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito, secondo la definizione di cui all’articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento, può, su richiesta di quest’ultimo, derogare alla condizione secondo cui i prodotti vanno reimportati ai sensi del precedente paragrafo 1. Al fine di derogare a tale condizione si applica la procedura di autorizzazione individuale di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento.

3.

La presente autorizzazione non consente l’esportazione di prodotti se:

1)

l’esportatore è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale questi è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:

a)

a un uso connesso allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione o alla diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano servire da vettori per tali armi;

b)

a scopi militari, quali definiti all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti a un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio, da una decisione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o

c)

a un uso come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell’autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;

2)

l’esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui al punto 1;

3)

i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione;

4)

l’esportatore è stato informato dall’autorità competente dello Stato membro nel quale questi è stabilito, o è altrimenti a conoscenza (ad esempio da informazioni ricevute dal produttore) del fatto che i prodotti in questione sono stati classificati dall’autorità competente come aventi un contrassegno di classifica di sicurezza nazionale di categoria equivalente a CONFIDENTIEL UE/UE CONFIDENTIAL o superiore;

5)

l’esportatore non può garantire il loro ritorno nello stato originario, senza che alcun componente o software sia stato rimosso, copiato o diffuso o se un trasferimento di tecnologia è connesso con una presentazione;

6)

i beni in questione sono destinati a essere esportati per una presentazione privata o una manifestazione (ad esempio nella sala d’esposizione di un’impresa);

7)

i beni in questione devono essere oggetto di una fusione in un qualunque processo di produzione;

8)

i beni in questione sono destinati a essere utilizzati per i fini previsti, tranne una quantità minima necessaria per una dimostrazione efficace, senza tuttavia mettere i risultati specifici dei test a disposizione di terzi;

9)

l’esportazione deve aver luogo a seguito di una transazione commerciale, in particolare per quanto riguarda la vendita, la locazione o il leasing dei prodotti in questione;

10)

i beni in questione devono essere depositati presso un’esposizione o una fiera unicamente a scopo di vendita, locazione o leasing, senza essere presentati o oggetto di dimostrazione;

11)

l’esportatore prende disposizioni che gli impediscono di mantenere sotto controllo i beni in questione durante l’intero periodo di esportazione temporanea.

4.

Gli esportatori devono indicare il numero di riferimento UE X002 e specificare che i prodotti sono esportati in base all’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU004 nella casella 44 del documento amministrativo unico.

5.

Ogni esportatore che si avvalga della presente autorizzazione deve notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il primo uso di questa autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall’autorità competente dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l’uso della presente autorizzazione nonché le informazioni supplementari che lo Stato membro esportatore potrebbe richiedere per quanto concerne i beni esportati a titolo della presente autorizzazione.

Gli Stati membri possono fare obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e comunicata all’esportatore dalle autorità competenti senza indugio e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento.

Se del caso, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma si basano su quelli definiti per l’uso delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che forniscono dette autorizzazioni.

6.

Ai fini della presente autorizzazione, per “mostra o fiera” si intendono le manifestazioni commerciali di durata determinata in cui più espositori presentano i loro prodotti agli operatori del settore o al pubblico in generale.

ALLEGATO II sexies

AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL’UNIONE N. EU005

(di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento)

Telecomunicazioni

Autorità che rilascia il documento: Unione europea

Parte 1 —   Prodotti

La presente autorizzazione di esportazione generale riguarda i seguenti prodotti a duplice uso specificati all’allegato I del presente regolamento:

a)

i seguenti prodotti appartenenti alla categoria 5, parte l:

i)

prodotti, inclusi componenti appositamente progettati o sviluppati e relativi accessori di cui alle voci 5A001b2 e 5A001c e d;

ii)

prodotti di cui alle voci 5B001 e 5D001, comprese apparecchiature di collaudo, ispezione e produzione e software per prodotti di cui alle voci indicate al punto i);

b)

tecnologia sottoposta ad autorizzazione 5E001a, necessaria all’installazione, al funzionamento, alla manutenzione o alla riparazione di prodotti specificati alla lettera a) e destinata allo stesso utente finale.

Parte 2 —   Destinazioni

La presente autorizzazione è valida in tutta l’Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

Argentina, Cina (compresi Hong Kong e Macao), Croazia, India, Russia, Sud Africa, Corea del Sud, Turchia, Ucraina.

Parte 3 —   Condizioni e requisiti d’uso

1.

La presente autorizzazione non consente l’esportazione di prodotti se:

1)

l’esportatore è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale questi è stabilito, secondo la definizione di cui all’articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento, che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:

a)

a un uso connesso allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione o alla diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano servire da vettori per tali armi;

b)

a scopi militari, quali definiti all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti a un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio, da una decisione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o da un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

c)

a un uso come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell’autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro; o

d)

a essere utilizzati in relazione con una violazione dei diritti umani, dei principi democratici o della libertà di espressione, quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tramite l’uso di tecnologie di intercettazione e di dispositivi di trasmissione digitale di dati per il controllo dei telefoni cellulari e dei messaggi di testo e la vigilanza specifica dell’uso di Internet (ad esempio, tramite centri di controllo e portali di accesso di intercettazione legale);

2)

l’esportatore, in quanto parte diligente, è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui al punto 1;

3)

l’esportatore, in quanto parte diligente, è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione saranno riesportati verso una destinazione diversa da quelle che figurano nell’elenco della parte 2 del presente allegato o nella parte 2 dell’allegato II bis o verso Stati membri;

4)

i prodotti in questione sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione.

2.

Gli esportatori devono indicare il numero di riferimento UE X002 e specificare che i prodotti sono esportati in base all’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU005 nella casella 44 del documento amministrativo unico.

3.

Ogni esportatore che si avvalga della presente autorizzazione deve notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall’autorità competente dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l’uso della presente autorizzazione nonché le informazioni supplementari che lo Stato membro esportatore potrebbe richiedere per quanto concerne i beni esportati a titolo della presente autorizzazione.

Uno Stato membro può fare obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e comunicata all’esportatore dalle autorità competenti senza indugio e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento.

Se del caso, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma si basano su quelli definiti per l’uso delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che forniscono dette autorizzazioni.

ALLEGATO II septies

AUTORIZZAZIONE GENERALE DI ESPORTAZIONE DELL’UNIONE N. EU006

(di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento)

Sostanze chimiche

Parte 1 —   Prodotti

La presente autorizzazione generale di esportazione riguarda i seguenti prodotti a duplice uso specificati all’allegato I del presente regolamento:

 

1C350:

1.

Tiodiglicole (111-48-8);

2.

Ossicloruro di fosforo (10025-87-3);

3.

Metilfosfonato di dimetile (756-79-6);

5.

Dicloruro di metilfosfonile (676-97-1);

6.

Fosfito di dimetile (DMP) (868-85-9);

7.

Tricloruro di fosforo (7719-12-2);

8.

Fosfito di trimetile (TMP) (121-45-9);

9.

Cloruro di tionile (7719-09-7);

10.

3-idrossi-1-metilpiperidina (3554-74-3);

11.

Cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile (96-79-7);

12.

N,N-diisopropile-2-amminoetanetiolo (5842-07-9);

13.

Chinuclidin-3-olo (1619-34-7);

14.

Fluoruro di potassio (7789-23-3);

15.

2-cloroetanolo (107-07-3);

16.

Dimetilammina (124-40-3);

17.

Etilfosfonato di dietile (78-38-6);

18.

N,N-dimetilfosforammidato di dietile (2404-03-7);

19.

Fosfito di dietile (762-04-9);

20.

Cloridrato di dimetilammina (506-59-2);

21.

Dicloruro di etilfosfinile (1498-40-4);

22.

Dicloruro di etilfosfonile (1066-50-8);

24.

Acido fluoridrico (7664-39-3);

25.

Benzilato di metile (76-89-1);

26.

Dicloruro di metilfosfinile (676-83-5);

27.

N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (96-80-0);

28.

Alcool pinacolilico (464-07-3);

30.

Fosfito di trietile (122-52-1);

31.

Tricloruro di arsenico (7784-34-1);

32.

Acido benzilico (76-93-7);

33.

Metilfosfonito di dietile (15715-41-0);

34.

Etilfosfonato di dimetile (6163-75-3);

35.

Difluoruro di etilfosfinile (430-78-4);

36.

Difluoruro di metilfosfinile (753-59-3);

37.

3-chinuclidinone (3731-38-2);

38.

Pentacloruro di fosforo (10026-13-8);

39.

Pinacolone (75-97-8);

40.

Cianuro di potassio (151-50-8);

41.

Bifluoruro di potassio (7789-29-9);

42.

Bifluoruro di ammonio (1341-49-7);

43.

Fluoruro di sodio (7681-49-4);

44.

Bifluoruro di sodio (1333-83-1);

45.

Cianuro di sodio (143-33-9);

46.

Trietanolammina (102-71-6);

47.

Pentasolfuro di fosforo (1314-80-3);

48.

Diisopropilammina (108-18-9);

49.

Dietilamminoetanolo (100-37-8);

50.

Solfuro di sodio (1313-82-2);

51.

Monocloruro di zolfo (10025-67-9);

52.

Dicloruro di zolfo (10545-99-0);

53.

Cloridrato di trietanolammina (637-39-8);

54.

Cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro (4261-68-1);

55.

Acido metilfosfonico (993-13-5);

56.

Metilfosfonato di dietile (683-08-9);

57.

Dicloruro di N,N-Dimetilfosforammide (677-43-0);

58.

Fosfito di triisopropile (116-17-6);

59.

Etildietanolammina (139-87-7);

60.

O, O-Dietilfosforotioato (2465-65-8);

61.

O, O-Dietilfosforoditioato (298-06-6);

62.

Esafluorosilicato di sodio (16893-85-9);

63.

Acido diclorometilfosfonico (676-98-2).

 

1C450 a:

4.

Fosgene: dicloruro di carbonile (75-44-5);

5.

Cloruro di cianogeno (506-77-4);

6.

Acido cianidrico (74-90-8);

7.

Cloropicrina: tricloronitrometano (76-06-2);

 

1C450 b:

1.

Prodotti chimici, diversi da quelli specificati nell’elenco dei materiali di armamento o in 1C350, contenenti un atomo di fosforo cui è collegato un gruppo di metile, etile o propile (normale o iso) ma non altri atomi di carbonio;

2.

dialogenuri fosforammidici di N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] diversi dall’N,N-dimetilfosforammidedicloruro specificato in 1C350.57;

3.

N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] - fosforammidati di dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)], diversi dall’N,N-dimetilfosforammidato di dietile specificato in 1C350;

4.

N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] -amminoetil-2-cloruri e corrispondenti sali protonati, diversi dal cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile o dal cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro specificati in 1C350;

5.

N,N-dialchile [metile, etile o propile(normale o iso)] -amminoetan-2-oli e corrispondenti sali protonati, diversi dal N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (96-80-0) e dall’N,N-dietilamminoetanolo (100-37-8) specificati in 1C350;

6.

N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] -amminoetane-2-tioli e corrispondenti sali protonati, diversi dall’N,N-diisopropile-2-amminoetantiolo specificato in 1C350;

8.

metildietanolammina (105-59-9).

Parte 2 —   Destinazioni

La presente autorizzazione è valida in tutta l’Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

Argentina, Croazia, Islanda, Corea del Sud, Turchia, Ucraina.

Parte 3 —   Condizioni e requisiti d’uso

1.

La presente autorizzazione non consente l’esportazione di prodotti se:

1)

l’esportatore è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale questi è stabilito, secondo la definizione di cui all’articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento, che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:

a)

a un uso connesso allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione o alla diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano servire da vettori per tali armi;

b)

a scopi militari, quali definiti all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti a un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio, da una decisione dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o da un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o

c)

a un uso come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell’elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell’autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;

2)

l’esportatore, in quanto parte diligente, è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui al punto 1;

3)

l’esportatore, in quanto parte diligente, è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione saranno riesportati verso una destinazione diversa da quelle elencate nella parte 2 del presente allegato o nella parte 2 dell’allegato II bis o verso Stati membri; o

4)

i prodotti in questione sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione.

2.

Gli esportatori devono indicare il numero di riferimento UE X002 e specificare che i prodotti sono esportati in base all’autorizzazione generale di esportazione dell’Unione n. EU006 nella casella 44 del documento amministrativo unico.

3.

Ogni esportatore che si avvalga della presente autorizzazione deve notificare alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il primo uso della presente autorizzazione entro i trenta giorni successivi alla data della prima esportazione oppure, in alternativa, e in conformità di una condizione imposta dall’autorità competente dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito, prima del primo uso della presente autorizzazione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il meccanismo di notifica scelto per la presente autorizzazione. La Commissione pubblica le informazioni che le sono state trasmesse nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli Stati membri definiscono gli obblighi di notifica connessi con l’uso della presente autorizzazione nonché le informazioni supplementari che lo Stato membro esportatore potrebbe richiedere per quanto concerne i beni esportati a titolo della presente autorizzazione.

Gli Stati membri possono fare obbligo agli esportatori stabiliti nel loro territorio di registrarsi prima del primo uso della presente autorizzazione. La registrazione è automatica e le autorità competenti ne notificano il ricevimento all’esportatore senza indugio e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento.

Se del caso, i requisiti di cui al secondo e al terzo comma si basano su quelli definiti per l’uso delle autorizzazioni generali nazionali di esportazione rilasciate dagli Stati membri che forniscono dette autorizzazioni.

ALLEGATO II octies

[Elenco di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettera a), del presente regolamento e agli allegati II bis, II quater e II quinquies del presente regolamento]

Le voci non riportano sempre una descrizione completa dei prodotti e delle relative note all’allegato I. Soltanto l’allegato I contiene una descrizione completa dei prodotti.

La menzione di un prodotto nel presente allegato non influisce sull’applicazione della nota generale sul software (NGS) di cui all’allegato I.

Tutti i prodotti specificati nell’allegato IV.

0C001 “Uranio naturale”…“uranio impoverito” o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altro materiale contenente uno o più dei prodotti sopra citati.

0C002 “materie fissili speciali” diverse da quelle specificate nell’allegato IV.

0D001 “Software” appositamente progettato o modificato per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“uso” dei beni specificati nella categoria 0, nella misura in cui si riferisce alla voce 0C001 o ai prodotti di cui alla voce 0C002 che sono esclusi dall’allegato IV.

0E001 “Tecnologia” conformemente alla nota sulla tecnologia nucleare per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“uso” di beni specificati nella categoria 0, nella misura in cui si riferisce alla voce 0C001 o ai prodotti di cui alla voce 0C002 che sono esclusi dall’allegato IV.

1A102 Componenti risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 o i razzi sonda specificati in 9A104.

1C351 Agenti patogeni per l’uomo, zoonosi e “tossine”.

1C352 Agenti patogeni per gli animali.

1C353 Elementi genetici e organismi geneticamente modificati.

1C354 Agenti patogeni per le piante.

1C450a.1. Amiton: O, O-dietil-S-[2-(dietilammino) etil] tiofosfato (78-53-5) e corrispondenti sali alchilati o protonati.

1C450a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometil)-1-propene (382-21-8).

7E104 “Tecnologia” per l’integrazione dei dati di comando di volo, di guida e di propulsione in un sistema di gestione del volo per l’ottimizzazione della traiettoria di un sistema con propulsione a razzo.

9A009.a. Sistemi di propulsione ibridi a razzo con capacità di impulso totale superiore a 1,1 MNs.

9A117 Meccanismi di separazione di stadio, meccanismi di separazione e loro stadi intermedi, utilizzabili in “missili”.

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DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione intende rivedere il presente regolamento entro il 31 dicembre 2013, segnatamente per quanto riguarda il vaglio della possibilità di introdurre autorizzazioni generali di esportazione per le spedizioni di basso valore.


DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE SULLE SPEDIZIONI DI BASSO VALORE

Il presente regolamento fa salve le autorizzazioni generali di esportazione nazionali per le spedizioni di basso valore, rilasciate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 428/2009.


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