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Document 52018XG0413(01)

Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/568 del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/565 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

OJ C 132, 13.4.2018, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 132/2


Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2011/235/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/568 del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/565 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

(2018/C 132/02)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato della decisione 2011/235/PESC (1) del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2018/568 (2) del Consiglio, e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 (3) del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/565 (4) del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran.

Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati debbano continuare ad essere incluse nell’elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/235/PESC e dal regolamento (UE) n. 359/2011.

Si richiama l’attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).

Prima del 31 dicembre 2018, le persone interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

DG C 1C - Unità questioni orizzontali

Segretariato generale

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea


(1)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51.

(2)  GU L 95 del 13.4.2018, p. 14.

(3)  GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

(4)  GU L 95 del 13.4.2018, pag. 1.


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