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Document 52011XG0303(01)
Notice for the attention of the persons to which restrictive measures provided for in Council Decision 2011/137/CFSP and Council Regulation (EU) No 204/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya apply
Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/137/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/137/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
GU C 68 del 3.3.2011, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/1 |
Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/137/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
2011/C 68/01
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano negli allegati I e III della decisione 2011/137/PESC (1) del Consiglio e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1970 (2011) che, ai punti 15 e 17, prevede misure restrittive nei confronti delle persone elencate negli allegati I e II della stessa risoluzione.
Le persone in questione possono in qualsiasi momento presentare al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 10 dell'UNSCR 1737 (2006), unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
United Nations — Focal point for delisting |
Security Council Subsidiary Organs Branch |
Room S-3055 E |
New York, NY 10017 |
UNITED STATES OF AMERICA |
Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml
Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone che figurano nei suddetti allegati della risoluzione 1970 (2011) dovranno essere incluse negli elenchi delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/137/PESC e dal regolamento (UE) n. 204/2011. I motivi che hanno determinato l'indicazione delle persone in questione sono specificati alle voci corrispondenti degli allegati I e III della decisione del Consiglio e dell'allegato II del regolamento del Consiglio.
Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 204/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).
Le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati al seguente indirizzo:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.