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Document 52011XG0303(01)

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/137/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

GU C 68 del 3.3.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 68/1


Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/137/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

2011/C 68/01

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano negli allegati I e III della decisione 2011/137/PESC (1) del Consiglio e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1970 (2011) che, ai punti 15 e 17, prevede misure restrittive nei confronti delle persone elencate negli allegati I e II della stessa risoluzione.

Le persone in questione possono in qualsiasi momento presentare al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 10 dell'UNSCR 1737 (2006), unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Per maggiori informazioni consultare: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone che figurano nei suddetti allegati della risoluzione 1970 (2011) dovranno essere incluse negli elenchi delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/137/PESC e dal regolamento (UE) n. 204/2011. I motivi che hanno determinato l'indicazione delle persone in questione sono specificati alle voci corrispondenti degli allegati I e III della decisione del Consiglio e dell'allegato II del regolamento del Consiglio.

Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 204/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).

Le persone in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 58 del 3.3.2011.

(2)  GU L 58 del 3.3.2011.


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