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Document 62010TN0085

Causa T-85/10: Ricorso presentato il 18 febbraio 2010 — Alfa Acciai/Commissione

OJ C 100, 17.4.2010, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 100/66


Ricorso presentato il 18 febbraio 2010 — Alfa Acciai/Commissione

(Causa T-85/10)

2010/C 100/97

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Alfa Acciai SpA (Brescia, Italia) (rappresentanti: D. Fosselard, avvocato, S. Amoruso, avvocato, L. Vitolo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

l’annullamento della decisione della Commissione C(2009)7492 def. del 30 settembre 2009, COMP/37.956 Tondo per cemento armato, riadozione («Decisione»), come integrata e completata dalla decisione della Commissione C(2009)9912 def. dell'8 dicembre 2009 («Integrazione»), relativamente alla parte in cui accerta un’infrazione all’art. 65 del Trattato CECA da parte di Alfa Acciai S.p.A. e irroga a quest’ultima una sanzione di 7,175 milioni di euro;

In alternativa:

l’annullamento dell’art. 2 della Decisione che infligge la sanzione alla Ricorrente;

Subordinatamente:

riduzione dell’ammontare della sanzione;

attribuzione delle spese a carico della convenuta.

Motivi e principali argomenti

I motivi e argomenti principali sono simili a quelli invocati nella causa T-70/10, Feralpi Holding Spa/Commissione e T-83/10, Riva Fire Spa/Commissione.

In particolare, la ricorrente fa valere:

 

L'incompetenza della Commissione a sanzionare la violazione dell’art. 65 del Trattato CECA a seguito della scadenza di detto Trattato ed in ogni caso ad utilizzare come base giuridica gli artt. 7, par. 1 e 23, par. 2 del Regolamento CE 1/2003 (1).

 

La violazione dei diritti di difesa della Ricorrente nel corso del procedimento amministrativo previo nella misura in cui la Commissione non ha inviato una nuova comunicazione degli addebiti ma si è limitata a comunicare tramite lettera l’intenzione di voler riadottare la Decisione. Gli Stati Membri non sono stati interrogati né tanto meno hanno partecipato ad un’udienza finale e la Ricorrente è stata posta nell’impossibilità, di fatto, di comunicare la propria posizione alla luce della riadozione della Decisione.

 

La violazione dell’articolo 65, paragrafo 1, del Trattato CECA nella misura in cui i fatti descritti nella Decisione non configurano un’intesa unica e continuata.

 

La violazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, nonché la violazione dei principi di eguaglianza e proporzionalità nella valutazione della condotta della Ricorrente e nella fissazione dell’ammontare dell’ammenda.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 Trattato (GU L 1, del 04.01.2003, pag. 1).


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