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Document 62010TN0085
Case T-85/10: Action brought on 18 February 2010 — Alfa Acciai SpA v European Commission
Causa T-85/10: Ricorso presentato il 18 febbraio 2010 — Alfa Acciai/Commissione
Causa T-85/10: Ricorso presentato il 18 febbraio 2010 — Alfa Acciai/Commissione
OJ C 100, 17.4.2010, p. 66–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 100/66 |
Ricorso presentato il 18 febbraio 2010 — Alfa Acciai/Commissione
(Causa T-85/10)
2010/C 100/97
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Alfa Acciai SpA (Brescia, Italia) (rappresentanti: D. Fosselard, avvocato, S. Amoruso, avvocato, L. Vitolo, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
l’annullamento della decisione della Commissione C(2009)7492 def. del 30 settembre 2009, COMP/37.956 Tondo per cemento armato, riadozione («Decisione»), come integrata e completata dalla decisione della Commissione C(2009)9912 def. dell'8 dicembre 2009 («Integrazione»), relativamente alla parte in cui accerta un’infrazione all’art. 65 del Trattato CECA da parte di Alfa Acciai S.p.A. e irroga a quest’ultima una sanzione di 7,175 milioni di euro;
In alternativa:
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l’annullamento dell’art. 2 della Decisione che infligge la sanzione alla Ricorrente; |
Subordinatamente:
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riduzione dell’ammontare della sanzione; |
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attribuzione delle spese a carico della convenuta. |
Motivi e principali argomenti
I motivi e argomenti principali sono simili a quelli invocati nella causa T-70/10, Feralpi Holding Spa/Commissione e T-83/10, Riva Fire Spa/Commissione.
In particolare, la ricorrente fa valere:
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L'incompetenza della Commissione a sanzionare la violazione dell’art. 65 del Trattato CECA a seguito della scadenza di detto Trattato ed in ogni caso ad utilizzare come base giuridica gli artt. 7, par. 1 e 23, par. 2 del Regolamento CE 1/2003 (1). |
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La violazione dei diritti di difesa della Ricorrente nel corso del procedimento amministrativo previo nella misura in cui la Commissione non ha inviato una nuova comunicazione degli addebiti ma si è limitata a comunicare tramite lettera l’intenzione di voler riadottare la Decisione. Gli Stati Membri non sono stati interrogati né tanto meno hanno partecipato ad un’udienza finale e la Ricorrente è stata posta nell’impossibilità, di fatto, di comunicare la propria posizione alla luce della riadozione della Decisione. |
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La violazione dell’articolo 65, paragrafo 1, del Trattato CECA nella misura in cui i fatti descritti nella Decisione non configurano un’intesa unica e continuata. |
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La violazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, nonché la violazione dei principi di eguaglianza e proporzionalità nella valutazione della condotta della Ricorrente e nella fissazione dell’ammontare dell’ammenda. |
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 Trattato (GU L 1, del 04.01.2003, pag. 1).