EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000PC0416

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità e Malta recante adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione di Malta a programmi comunitari nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù

/* COM/2000/0416 def. - CNS 2000/0176 */

OJ C 337E, 28.11.2000, p. 172–176 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000PC0416

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità e Malta recante adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione di Malta a programmi comunitari nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù /* COM/2000/0416 def. - CNS 2000/0176 */

Gazzetta ufficiale n. C 337 E del 28/11/2000 pag. 0172 - 0176


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità e Malta recante adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione di Malta a programmi comunitari nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha confermato il processo di ampliamento avviato in occasione del vertice di Lussemburgo (1997). A Helsinki è stata confermata la strategia di preadesione rafforzata decisa nel 1997, un aspetto importante della quale è la partecipazione di 13 paesi candidati ai programmi comunitari.

Per quanto riguarda i programmi nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù, la partecipazione di Malta era già prevista dalle decisioni istitutive della prima fase dei programmi Leonardo da Vinci e Socrates, nonché in quella che istituiva il programma Gioventù per l'Europa. Tale partecipazione non si è realizzata per via della decisione del governo maltese formatosi in seguito alle elezioni dell'ottobre 1996 di congelare la candidatura di Malta all'adesione all'UE. I programmi Leonardo da Vinci, Socrates e Gioventù per l'Europa sono venuti a scadenza il 31 dicembre 1999.

Ai vecchi programmi stanno subentrando la seconda fase di Leonardo da Vinci, la seconda fase di Socrates e un nuovo programma Gioventù. Attualmente Malta è rientrata nella strategia di preadesione (cfr. regolamento del Consiglio (CE) n. 555/2000 del 13 marzo 2000), per cui le decisioni istitutive di questi nuovi programmi prevedono la loro apertura alla partecipazione di tale paese.

Poiché la partecipazione di Malta ai programmi comunitari non è prevista dall'Accordo di associazione, le condizioni e le modalità della sua partecipazione devono essere definite in un accordo all'uopo con la Comunità. I competenti servizi della Commissione hanno condotto trattative con Malta sulla base delle direttive adottate dal Consiglio il 14 febbraio 2000.

Malta ha confermato la volontà di partecipare alla seconda fase dei programmi Leonardo da Vinci e Socrates a partire dal 2000 e a Gioventù a partire dal 2001, nonché la disponibilità a corrispondere il proprio contributo finanziario in parte a titolo del bilancio nazionale, in parte tramite i fondi per la preadesione. Dal momento che i fondi per la preadesione si sono resi disponibili abbastanza tardi (il regolamento del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta è stato adottato soltanto il 13 marzo 2000), nel 2000 Malta pagherà i propri contributi a Socrates e Leonardo da Vinci unicamente mediante il proprio bilancio nazionale, ma negli anni successivi userà in parte anche i fondi per la preadesione. Come stabilito nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997, la parte del contributo finanziario di Malta proveniente dal bilancio nazionale aumenterà progressivamente nel periodo 2001-2006.

I principali punti trattati dal progetto di accordo siglato in data 16 giugno 2000 sono i seguenti:

* i progetti e le iniziative presentati dai partecipanti originari di Malta sono soggetti alle stesse condizioni, norme e procedure che, nell'ambito degli stessi programmi, vengono applicate agli Stati membri, con particolare riguardo per la presentazione, la valutazione e la selezione delle domande e dei progetti, nonché in relazione alle responsabilità delle strutture nazionali nell'attuazione dei programmi e alle attività connesse al controllo della loro partecipazione ai programmi stessi;

* Malta verserà ogni anno un contributo ai programmi, conformemente a quanto stabilito dall'accordo. Tale contributo non le verrà rimborsato se, alla fine dell'anno, i risultati comporteranno un costo inferiore al contributo versato;

* per analogia con gli orientamenti approvati dal Consiglio europeo di Lussemburgo nei confronti degli altri paesi candidati, Malta sarà invitata a partecipare ai comitati di programma in qualità di paese osservatore, per i punti che la riguardano;

* l'accordo si applica all'intera durata dei programmi Leonardo da Vinci II e Socrates II, a partire dal 1° gennaio 2000 e, nel caso di Gioventù, a partire dal 1° gennaio 2001 fino alla fine del programma.

In ragione della natura transnazionale di questi programmi, è interesse di tutte le Parti che l'accordo entri in vigore entro autunno, in modo che i progetti riguardanti Malta già presentati possano essere presi in esame nel quadro della procedura di selezione.

Una rapida adozione dell'accordo consentirebbe a Malta di partecipare alla seconda fase dei programmi Leonardo da Vinci e Socrates fin dal loro inizio, nonché di essere pienamente integrata nelle reti comunitarie e nelle altre attività concernenti la formazione professionale, l'istruzione e la gioventù.

Pertanto, il Consiglio è invitato ad adottare quanto prima l'allegata proposta di decisione relativa alla conclusione dell'accordo e a comunicare alle autorità maltesi che le procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo sono state completate per quanto riguarda la Comunità europea.

2000/0176 (CNS)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità e Malta recante adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione di Malta a programmi comunitari nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 149 e 150 con l'articolo 300, paragrafo 2 e il primo comma dell'articolo 300 paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C ...,..., p. ...

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C ...,..., p. ...

considerando quanto segue:

(1) La partecipazione di Malta ai programmi della Comunità è un elemento importante della strategia di preadesione per Malta, come stabilito dal regolamento del Consiglio (CE) n. 555/2000, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta [3].

[3] GU L 68 del 16.3.2000, p.3.

(2) La decisione del Consiglio (1999/382/CE), del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale "Leonardo da Vinci" [4], in particolare l'articolo 10, e la decisione (253/2000/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione "Socrates" [5], in particolare l'articolo 12, nonché la decisione (1031/2000/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria "Gioventù" [6], in particolare l'articolo 11, stabiliscono che tali programmi sono aperti alla partecipazione di Malta.

[4] GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33.

[5] GU L 28 del 3.2.2000, pag.1.

[6] GU L 117 del 18.5.2000, pag.1.

(3) In conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 14 febbraio 2000, la Commissione ha concordato, a nome della Comunità europea, un accordo che consente a Malta di partecipare ai suddetti programmi.

(4) È opportuno che detto accordo sia approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e Malta recante adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione di Malta a programmi comunitari nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù è approvato a nome della Comunità europea.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a nominare le persone incaricate di firmare l'accordo in modo che questo risulti vincolante per la Comunità.

Articolo 3

Il Presidente del Consiglio provvede, a nome della Comunità, a notificare gli elementi previsti dall'articolo 4 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

PROGETTO DI ACCORDO tra la Comunità europea e Malta

recante adozione delle condizioni e delle modalità per la partecipazione di Malta a programmi comunitari nel settore della formazione, dell'istruzione e della gioventù

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

MALTA,

dall'altra,

considerando quanto segue:

(1) La decisione del Consiglio (1999/382/CE), del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale "Leonardo da Vinci" [7], in particolare l'articolo 10, e la decisione (253/2000/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione "Socrates" [8], in particolare l'articolo 12, nonché la decisione (1031/2000/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria "Gioventù" [9], in particolare l'articolo 11, stabiliscono che tali programmi sono aperti alla partecipazione di Malta.

[7] GU L 146 dell'11.06.1999, pag. 33.

[8] GU L 28 del 3.2.2000, pag.1.

[9] GU L 117 del 18.5.2000, pag.1.

(2) Malta ha espresso il desiderio di partecipare a tali programmi.

(3) La partecipazione di Malta ai suddetti programmi rappresenta una tappa significativa della strategia di preadesione per Malta, come stabilito dal regolamento del Consiglio (CE) n. 555/2000, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta [10].

[10] GU L 68 del 16.3.2000, pag.3.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

A partire dal 2000 Malta partecipa alla seconda fase dei programmi della Comunità europea Leonardo da Vinci e Socrates ("Leonardo da Vinci II" e "Socrates II") e, dal 2001, al programma d'azione comunitaria "Gioventù", conformemente alle condizioni e alle modalità descritte negli allegati I e II che formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

L'accordo si applica all'intera durata dei programmi Leonardo da Vinci II e Socrates II, a partire dal 1° gennaio 2000 e, nel caso di Gioventù, a partire dal 1° gennaio 2001 fino alla fine del programma.

Articolo 3

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni definite da tale trattato e, dall'altra, al territorio di Malta.

Articolo 4

Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti contraenti comunicano di aver concluso le rispettive procedure.

Articolo 5

Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuno di questi testi facenti fede.

Fatto a Bruxelles,

Per la Comunità europea

Per Malta

ALLEGATO I Condizioni e modalità per la partecipazione di Malta ai programmi Leonardo da Vinci II, Socrates II e Gioventù

1. Malta partecipa a Leonardo da Vinci II, Socrates II e Gioventù (in appresso denominati "i programmi") in conformità, salvo altre disposizioni del presente accordo, degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e dei termini definiti dalla decisione (1999/382/CE) del Consiglio del 26 aprile 1999, dalla decisione (253/2000/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 gennaio 2000 e della decisione (1031/2000/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituiscono tali programmi d'azione comunitaria. Essa partecipa a tutte le attività dei programmi, ad eccezione di alcune attività nel quadro di Gioventù dedicate alla cooperazione con quei paesi terzi che non vi partecipano a pieno titolo.

2. A norma dell'articolo 5 delle decisioni relative a Leonardo da Vinci II, a Socrates II e a Gioventù, nonché delle disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione delle Comunità europee riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci, Socrates e Gioventù adottate dalla Commissione, Malta crea le strutture adeguate per la gestione coordinata dell'attuazione delle azioni del programma a livello nazionale e adotta le misure necessarie a garantire l'adeguato finanziamento di tali agenzie, che nell'ambito del programma riceveranno contributi per le loro attività. Malta adotta tutte le altre misure necessarie per una gestione efficiente dei programmi a livello nazionale.

3. Per partecipare ai programmi, Malta versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea, conformemente alle modalità descritte nell'allegato II.

Al fine di tener conto degli sviluppi del programma o dell'evoluzione della capacità di assorbimento di Malta, il Consiglio di associazione è autorizzato, se necessario, ad adeguare il contributo, in modo da evitare squilibri di bilancio nell'attuazione dei programmi.

4. Le condizioni e le modalità di presentazione, valutazione e selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini maltesi aventi diritto sono le stesse che valgono per le istituzioni, le organizzazioni e i cittadini aventi diritto nella Comunità.

La Commissione può prendere in considerazione anche esperti maltesi quando, conformemente alle pertinenti disposizioni delle decisioni che istituiscono i programmi, nomina gli esperti indipendenti incaricati di concorrere alla valutazione dei progetti.

5. Al fine di garantire la dimensione comunitaria dei programmi, per essere ammissibili al sostegno finanziario della Comunità i progetti e le attività devono includere almeno un partner appartenente ad uno degli Stati membri della Comunità.

6. I fondi a favore delle attività di mobilità di cui all'allegato I, sezione III, punto 1, della decisione relativa a Leonardo da Vinci II, e delle azioni decentrate di Socrates e Gioventù, nonché per il sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali istituite conformemente al precedente punto 2, saranno assegnati a Malta in base alla suddivisione annuale della dotazione finanziaria del programma decisa a livello comunitario e al contributo di Malta al programma stesso. L'importo massimo del sostegno finanziario alle attività delle agenzie nazionali non sarà mai superiore al 50% del bilancio previsto per i programmi di lavoro di tali agenzie.

7. Gli Stati membri della Comunità e Malta si impegneranno al massimo, nell'ambito delle attuali disposizioni, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno di studenti, insegnanti, tirocinanti, formatori, personale amministrativo delle università, giovani e altre persone aventi diritto che si spostano tra Malta e gli Stati membri della Comunità nel quadro della loro partecipazione ad attività contemplate dal presente accordo.

8. Malta esenta le attività contemplate dal presente accordo da imposte indirette e dazi doganali e non applica divieti e restrizioni sulle importazioni ed esportazioni di beni e servizi destinati ad essere utilizzati nell'ambito di tali attività.

9. Fatte salve le responsabilità della Commissione delle Comunità europee e della Corte dei conti delle Comunità europee per il monitoraggio e la valutazione dei programmi, conformemente alle decisioni relative ai programmi Leonardo da Vinci II, Socrates II e Gioventù (rispettivamente articoli 13, 14 e 13), la partecipazione di Malta ai programmi sarà oggetto di controllo costante e congiunto da parte della Commissione delle Comunità europee e di Malta. Malta presenta alla Commissione apposite relazioni e partecipa ad altre attività specifiche organizzate dalla Comunità in questo contesto.

10. Ai sensi dei regolamenti finanziari della Comunità, le intese contrattuali concluse con o da organismi maltesi disciplinano i controlli e le verifiche contabili da esperirsi da parte o sotto il controllo della Commissione e della Corte dei conti. Le verifiche contabili possono essere eseguite con lo scopo di controllare le entrate e le spese di tali organismi relativamente ai loro obblighi contrattuali nei confronti della Comunità. Le competenti autorità maltesi provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l'assistenza necessaria o utile, secondo le circostanze, per l'esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

Le disposizioni relative alle responsabilità degli Stati membri e della Commissione riguardo alle agenzie nazionali Leonardo da Vinci, Socrates e Gioventù adottate dalla Commissione si applicano alle relazioni tra Malta, la Commissione e le agenzie nazionali maltesi. Nel caso di irregolarità, negligenze o frodi imputabili alle agenzie nazionali maltesi, le autorità di Malta saranno responsabili per i fondi non recuperati.

11. Fatte salve le procedure di cui all'articolo 7 della decisione relativa a Leonardo da Vinci II e all'articolo 8 delle decisioni relative a Socrates II e a Gioventù, i rappresentanti di Malta partecipano ai comitati di programma in qualità di osservatori per i punti che li riguardano. Per la discussione degli altri punti e al momento del voto, tali comitati si riuniscono in assenza dei rappresentanti maltesi.

12. La lingua utilizzata per tutti i contatti con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi è una delle lingue ufficiali della Comunità.

13. La Comunità e Malta possono interrompere le attività contemplate dal presente accordo in qualsiasi momento previo preavviso scritto di dodici mesi. I progetti e le attività in corso al momento dell'interruzione continueranno e verranno portate a termine secondo le condizioni stabilite nel presente accordo.

ALLEGATO II Contributo finanziario di Malta ai programmi Leonardo da Vinci II, Socrates II e Gioventù

1. Leonardo da Vinci

Per partecipare al programma Leonardo da Vinci II, Malta dovrà versare al bilancio dell'Unione europea il seguente contributo finanziario (in EUR):

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Socrates

Per partecipare al programma Socrates II, Malta dovrà versare al bilancio dell'Unione europea il seguente contributo finanziario (in EUR):

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Gioventù

Per partecipare al programma Gioventù, Malta dovrà versare al bilancio dell'Unione europea il seguente contributo finanziario (in EUR):

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Nel 2000, Malta verserà il contributo suddetto interamente a titolo del bilancio nazionale maltese, mentre negli anni successivi ricorrerà in parte al bilancio nazionale e in parte ai fondi per la sua preadesione. Tramite una procedura di programmazione separata nel quadro del regolamento del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta, i fondi per la preadesione richiesti saranno trasferiti a Malta mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale maltese, rappresenteranno il contributo nazionale di Malta, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi da parte della Commissione.

5. I fondi per la preadesione saranno chiesti secondo il seguente scadenzario:

- per il contributo al programma Leonardo da Vinci II, i seguenti importi annui (in EUR):

>SPAZIO PER TABELLA>

- per il contributo al programma Socrates II, i seguenti importi annui (in EUR):

>SPAZIO PER TABELLA>

- per il contributo al programma Gioventù II, i seguenti importi annui (in EUR):

>SPAZIO PER TABELLA>

La parte rimanente del contributo di Malta proverrà dal bilancio statale di quel paese.

6. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea si applica, in particolare, alla gestione del contributo di Malta.

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti maltesi nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori dei comitati di cui all'allegato I, punto 11, o ad altre riunioni nel quadro dell'attuazione dei programmi, sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili agli esperti non governativi degli Stati membri dell'Unione europea.

7. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione invierà a Malta una richiesta di fondi, che corrisponderà al suo contributo a ciascuno dei programmi contemplati dal presente accordo.

Il contributo è espresso in euro e versato su un conto bancario in euro della Commissione.

In risposta alla richiesta di fondi, Malta verserà il proprio contributo:

- entro il 1° maggio per la parte finanziata dal bilancio nazionale, purché la Commissione invii la richiesta di fondi prima del 1° aprile, altrimenti il versamento verrà effettuato al più tardi un mese dopo l'invio della richiesta di fondi;

- entro il 1° maggio per la parte finanziata dai fondi per la preadesione, purché gli importi corrispondenti siano stati inviati a Malta entro tale data, altrimenti il versamento avverrà entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tali fondi sono stati inviati a Malta.

Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo darà luogo ad un pagamento, da parte di Malta, di interessi sull'importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Partecipazione di Malta ai programmi Leonardo da Vinci, Socrates e Gioventù

2. Linea di bilancio

B7-040 Strategia di preadesione per Malta 6091 Entrate provenienti dalla partecipazione dei paesi candidati ai programmi comunitari

3. Fondamento giuridico

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 149 e 150 con l'articolo 300;

decisione del Consiglio (1999/382/CE), del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma Leonardo da Vinci, in particolare l'articolo 10;

decisione (253/2000/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma Socrates, in particolare l'articolo 12;

decisione (1031/2000/CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma Gioventù, in particolare l'articolo 11.

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivo generale

In linea con la comunicazione della Commissione "Agenda 2000" del 16.7.1997 e con le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo, la partecipazione dei paesi candidati a questi programmi rientra nella strategia rafforzata di preadesione a sostegno della preparazione di tali paesi alla futura adesione all'Unione.

Il processo decisionale per l'apertura dei programmi presuppone la conclusione di un accordo tra la Comunità e Malta.

Tale accordo fissa le condizioni, in particolare riguardo al contributo finanziario di Malta, e le modalità pratiche della partecipazione ai suddetti programmi.

4.2 Durata prevista e disposizioni per il rinnovo

Fino alla fine dei programmi comunitari interessati (31.12.2006).

5. Classificazione delle spese o delle entrate

5.1 Spese non obbligatorie

5.2 Stanziamenti dissociati

5.3 Tipi di entrate previste

Malta sarà invitata a versare un contributo per la propria partecipazione ai programmi, contributo che solo parzialmente peserà sul bilancio nazionale: la parte restante sarà ricavata dallo strumento finanziario dedicato alla strategia di preadesione per Malta. I fondi per la preadesione necessari saranno imputati alla linea di bilancio B7-040 e trasferiti a Malta mediante una convenzione finanziaria separata. Tali fondi, insieme agli importi provenienti dal bilancio nazionale maltese, rappresenteranno il contributo nazionale di Malta, che sarà usato dal paese per effettuare i versamenti a fronte delle annuali richieste di fondi della Commissione. Una volta che Malta avrà versato l'intero contributo, tale importo verrà trasferito alla voce 6091 delle entrate di bilancio UE.

6. Classificazione delle spese o delle entrate

- Sovvenzione al 100%;

- sovvenzione nel quadro di un cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o privato;

- nessuna disposizione circa il rimborso parziale o totale del contributo comunitario;

- per quanto concerne le entrate, il contributo di Malta a copertura dei costi derivanti dalla sua partecipazione rientra nella voce 6091. Le entrate saranno attribuite alle voci di spesa dei tre programmi in questione e, se del caso, alle relative voci delle spese operative. Il totale delle entrate previste è indicato al punto 7.4.

7. Incidenza finanziaria

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (relazione tra singoli costi e costi complessivi)

Qui di seguito sono indicate le disposizioni finanziarie e di bilancio dei tre programmi in parola. Il contributo di Malta tiene conto di due elementi:

- i costi operativi prevedibili, calcolati sulla base del bilancio dei programmi, della stima della capacità di assorbimento del paese e dell'esperienza di partecipazione degli altri paesi alla prima generazione di programmi,

- i costi amministrativi prevedibili, che corrispondono alle riunioni e alle missioni. Questi costi amministrativi previsti ammontano ogni anno a 24 000 EUR per Leonardo da Vinci, a 50 000 EUR per Socrates e a 19 000 EUR per Gioventù.

- Per finanziare il proprio contributo ai costi operativi, Malta utilizzerà una parte dei propri fondi per la preadesione a complemento degli importi provenienti dal bilancio nazionale.

7.2 Ripartizione dei costi (in EUR).

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3 Spese operative per studi, esperti, ecc. contenute nella parte B del bilancio

p.m.: in proporzione agli stanziamenti dello stesso tipo nelle dotazioni EUR 15 a favore di Leonardo da Vinci, Socrates e Gioventù ed entro i limiti consentiti dalla parte di contributo proveniente dal bilancio nazionale del paese.

7.4 Scadenzario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

Importi da imputare alla voce B7-040

>SPAZIO PER TABELLA>

Le entrate annuali prevedibili sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

8. Disposizioni antifrode

Tutti i contratti, gli accordi e gli altri impegni giuridici della Commissione prevedono controlli in loco da parte della Commissione e della Corte dei conti. I beneficiari delle azioni hanno fra l'altro l'obbligo di presentare relazioni e rendiconti finanziari, i quali sono analizzati dal punto di vista del loro contenuto e dell'ammissibilità delle spese in base all'obiettivo del finanziamento comunitario.

Le disposizioni antifrode delle voci di bilancio di base si applicano anche a questa voce, adattate al caso di Malta.

9. Elementi di analisi costo - efficacia

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili; destinatari

L'obiettivo dell'apertura a Malta dei programmi Leonardo da Vinci II, Socrates II e Gioventù è consentire a questo paese di beneficiare di vantaggi simili a quelli di cui usufruiscono gli Stati membri della Comunità. L'obiettivo essenziale dell'azione comunitaria in materia di istruzione, formazione e gioventù è quello di permettere a tutti i cittadini europei di sfruttare al meglio le proprie potenzialità e di mettere a frutto il proprio senso d'iniziativa e creatività, in modo da avere un ruolo attivo nella società e nella costruzione dell'Europa. Tale obiettivo si basa sulla progressiva creazione di uno spazio europeo aperto per l'istruzione, la formazione e la gioventù.

Nel settore della formazione professionale, l'obiettivo principale del programma Leonardo da Vinci è quello di mettere in atto una politica di formazione professionale intesa ad appoggiare e completare le azioni degli Stati membri. Gli obiettivi principali del programma sono i seguenti:

- sostenere il miglioramento dei sistemi e delle strutture di formazione professionale negli Stati membri, innalzando il livello della formazione professionale iniziale, agevolando l'entrata dei giovani nel mondo del lavoro, migliorando la qualità dei corsi di formazione professionale permanente degli Stati membri, sostenendo l'informazione e l'orientamento professionale, promuovendo le pari opportunità uomo-donna nella formazione professionale e migliorando la qualità dei corsi di formazione professionale a favore delle persone svantaggiate sul mercato del lavoro (che rischiano l'emarginazione sociale ad esempio per cause socioeconomiche, geografiche o etniche, a seguito di handicap fisici o mentali, o per la scarsa qualificazione);

- sostenere il miglioramento delle azioni di formazione professionale (compresa la cooperazione università/industria) che riguardano imprese e lavoratori, aggiornando la formazione professionale in vista dei cambiamenti tecnologici e del loro impatto sul lavoro, sulle qualifiche e sulle competenze necessarie, investendo nella formazione professionale permanente dei lavoratori, trasferendo le innovazioni tecnologiche nel quadro di una cooperazione tra imprese e università in materia di formazione professionale permanente, e promuovendo le pari opportunità uomo-donna;

- sostenere lo sviluppo delle competenze linguistiche e della conoscenza e della diffusione delle innovazioni nel settore della formazione professionale.

Nel settore dell'istruzione, la finalità principale del programma Socrates II è quella di contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità, incentivando la collaborazione tra gli Stati membri. Il programma mira in modo specifico a:

- sviluppare la dimensione europea dell'istruzione a tutti i livelli, al fine di rafforzare lo spirito di cittadinanza europea, attingendo al patrimonio culturale dei singoli stati membri;

- promuovere un miglioramento quantitativo e qualitativo della conoscenza delle lingue dell'Unione europea, in particolare quelle meno diffuse e insegnate, al fine di rafforzare la comprensione e la solidarietà tra i popoli dell'Unione europea e promuovere la dimensione interculturale dell'insegnamento;

- promuovere un'ampia e costante collaborazione tra gli istituti di ogni livello, valorizzando il loro potenziale intellettuale e pedagogico;

- incoraggiare la mobilità degli insegnanti, in modo da contribuire al miglioramento qualitativo delle loro competenze, conferendo agli studi una dimensione europea;

- incoraggiare la mobilità degli studenti, consentendo loro di effettuare una parte dei loro studi in un altro Stato membro, al fine di consolidare la dimensione europea dell'istruzione;

- favorire i contatti tra studenti dell'Unione europea, promuovendo la dimensione europea della loro istruzione;

- promuovere il riconoscimento accademico dei diplomi, dei periodi di studio e di altre qualifiche, allo scopo di agevolare lo sviluppo di uno spazio europeo aperto nel settore dell'istruzione;

- incoraggiare l'istruzione aperta e a distanza nel quadro delle attività previste dal programma;

- promuovere gli scambi di informazioni e di esperienze, affinché la diversità e la specificità dei sistemi educativi degli Stati membri diventino una fonte di arricchimento e di incentivazione reciproca.

Per quanto riguarda il settore giovanile, l'obiettivo generale del programma Gioventù è quello di contribuire al processo educativo di tutti i giovani, mediante attività complementari rispetto a quelle che si svolgono negli Stati membri o che sono previste a livello comunitario nei campi dell'istruzione e della formazione. Il programma mira in modo specifico a:

- promuovere gli scambi di giovani tra i 15 e i 25 anni residenti in uno o più Stati membri;

- sostenere iniziative e progetti a carattere innovativo - di interesse comunitario o di natura transnazionale - realizzati da giovani per i giovani, che consentano loro di svolgere un ruolo attivo e riconosciuto nella società e di sviluppare le proprie attitudini personali, la propria creatività, il proprio senso della solidarietà e la propria autonomia;

- creare condizioni favorevoli affinché gli incontri raggiungano un livello qualitativo elevato; assicurare la qualità di tutte le attività intraprese nell'ambito del programma;

- sostenere la formazione degli animatori della gioventù per consentire ai giovani di beneficiare di azioni comuni di qualità legate agli obiettivi generali del programma;

- intensificare la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione, mediante scambi di esperienze e iniziative comuni su scala comunitaria, e sostenere così gli Stati membri nel loro sforzo di miglioramento della qualità dei servizi e delle misure a favore dei giovani, in particolare mediante lo sviluppo di attività che mirano a fornire ai giovani informazioni riguardanti gli obiettivi del programma;

- rafforzare il senso di solidarietà, promuovendo la partecipazione attiva e l'integrazione dei giovani nella società e incentivando nei giovani l'acquisizione di nuove capacità e competenze attraverso l'informale esperienza di apprendimento rappresentata dalla partecipazione ad attività transnazionali del servizio volontario europeo a favore delle comunità locali.

9.2 Giustificazione dell'azione

- Necessità dell'aiuto finanziario della Comunità

Considerando gli alti costi legati alla partecipazione ai programmi e la precaria situazione di bilancio di Malta, l'assistenza dei fondi per la preadesione è indispensabile.

- Scelta delle modalità d'intervento

Grazie al contributo proveniente dal bilancio nazionale, a cui si aggiunge un contributo dei fondi per la preadesione, l'integrazione di Malta nei programmi in questione permetterà ai cittadini di collaborare con le loro controparti negli attuali Stati membri dell'UE. L'ingresso di cittadini maltesi nelle reti comunitarie contribuirà in modo significativo alla preparazione di Malta alla futura adesione.

- Principali incognite che gravano sui risultati specifici dell'azione

Poiché la selezione dei progetti avverrà su base qualitativa, l'impatto reale potrà essere valutato soltanto in funzione della capacità delle imprese e delle istituzioni maltesi di rispondere agli inviti a presentare proposte che saranno lanciati dalla Commissione nel quadro dei tre programmi.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

Le procedure di controllo e valutazione previste dai programmi Leonardo da Vinci II, Socrates II e Gioventù (in particolare le valutazioni previste nelle decisioni che istituiscono i tre programmi) copriranno anche le azioni finanziate a favore di beneficiari maltesi.

10. Spese amministrative (sezione III, parte A del bilancio)

La mobilizzazione effettiva delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione in materia di assegnazione delle risorse, che terrà conto dell'entità del personale e degli importi supplementari autorizzati dall'autorità di bilancio.

10.1 Incidenza a livello di personale

>SPAZIO PER TABELLA>

10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

(*) Utilizzando le risorse esistenti necessarie a gestire l'azione (calcolo basato sui gradi A1, A2, A4, A5 e A7)

10.3 Aumento delle altre spese amministrative in conseguenza dell'azione

EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

* 2 rappresentanti in 14 riunioni di comitato e sottocomitato (8 per Socrates, 4 per Leonardo da Vinci e 2 per Gioventù) e 1 rappresentante in 3 riunioni di sottocomitato per Socrates.

** 2 rappresentanti in 5 riunioni per Leonardo da Vinci e 4 per Gioventù, 1 partecipante in 19 riunioni per Socrates

Per le spese di cui sopra si utilizzeranno le entrate (articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino del regolamento finanziario) derivanti dal contributo di Malta (cfr. punti 5.3 e 7.4 della scheda finanziaria).

Top