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Document 62011CJ0032

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 marzo 2013.
Allianz Hungária Biztosító Zrt. e altri contro Gazdasági Versenyhivatal.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága.
Concorrenza — Articolo 101, paragrafo 1, TFUE — Applicazione di una normativa nazionale analoga — Competenza della Corte — Accordi bilaterali tra una società di assicurazioni e alcuni riparatori di autoveicoli in merito alle tariffe orarie per le attività di riparazione — Tariffe maggiorate in funzione del numero di contratti di assicurazione conclusi per il tramite di detti riparatori operanti in veste di intermediari della società assicurativa — Nozione di “accordo avente per oggetto una restrizione della concorrenza”.
Causa C‑32/11.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:160

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

14 marzo 2013 ( *1 )

«Concorrenza — Articolo 101, paragrafo 1, TFUE — Applicazione di una normativa nazionale analoga — Competenza della Corte — Accordi bilaterali tra una società di assicurazioni e alcuni riparatori di autoveicoli in merito alle tariffe orarie per le attività di riparazione — Tariffe maggiorate in funzione del numero di contratti di assicurazione conclusi per il tramite di detti riparatori operanti in veste di intermediari della società assicurativa — Nozione di “accordo avente per oggetto una restrizione della concorrenza”»

Nella causa C-32/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Ungheria), con decisione del 13 ottobre 2010, pervenuta in cancelleria il 21 gennaio 2011, nel procedimento

Allianz Hungária Biztosító Zrt.,

Generali-Providencia Biztosító Zrt.,

Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége,

Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft,

Paragon-Alkusz Zrt., legalmente succeduta alla Magyar Opelkereskedők Bróker Kft,

contro

Gazdasági Versenyhivatal,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Ilešič (relatore), A. Borg Barthet, M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 giugno 2012,

considerate le osservazioni presentate:

per la Allianz Hungária Biztosító Zrt., da Z. Hegymegi-Barakonyi e P. Vörös, ügyvédek;

per la Generali-Providencia Biztosító Zrt., da G. Fejes e L. Scheuer-Szabó, ügyvédek;

per il governo ungherese, da M.Z. Fehrér, K. Szíjjártó e K. Molnár, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da V. Bottka, L. Malferrari e M. Kellerbauer, in qualità di agenti;

per l’Autorità di sorveglianza EFTA, da X. Lewis e M. Schneider, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 ottobre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede come parti, da un lato, le società Allianz Hungária Biztosító Zrt. (in prosieguo: la «Allianz»), Generali-Providencia Biztosító Zrt. (in prosieguo: la «Generali»), Magyar Peugeot Márkakereskedők Biztosítási Alkusz Kft (in prosieguo: la «Peugeot Márkakereskedők») e Paragon-Alkusz Zrt., legalmente succeduta alla Magyar Opelkereskedők Bróker Kft (in prosieguo: la «Opelkereskedők»), nonché l’associazione Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége (in prosieguo: la «GÉMOSZ»), e, dall’altro, il Gazdasági Versenyhivatal (Ufficio della concorrenza; in prosieguo: il «GVH»), in merito ad una decisione adottata da quest’ultimo che infligge ammende alle imprese suddette nonché alla Porsche Biztosítási Alkusz Kft (in prosieguo: la «Porsche Biztosítási») a motivo della conclusione di una serie di accordi aventi finalità anticoncorrenziale (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

La normativa ungherese

3

Il preambolo della legge n. LVII. del 1996, che vieta le pratiche commerciali sleali o restrittive della concorrenza (A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény; in prosieguo: il «Tpvt»), enuncia quanto segue:

«L’interesse pubblico al mantenimento della concorrenza sul mercato, che serve all’efficacia economica e allo sviluppo sociale, nonché l’interesse dei consumatori e delle imprese rispettose degli obblighi di lealtà degli affari esigono che lo Stato assicuri una concorrenza economica sana e libera mediante una disciplina legislativa. Ciò richiede l’adozione di norme in materia di diritto della concorrenza, le quali vietino le pratiche di mercato contrarie ai requisiti di leale concorrenza o restrittive della concorrenza economica, e impediscano le concentrazioni di imprese dannose per la concorrenza, vigilando al tempo stesso sul rispetto delle necessarie condizioni organizzative e procedurali. Per realizzare tali obiettivi, il Parlamento – considerata la necessità di riavvicinamento delle normative della Comunità europea e delle tradizioni della legge ungherese in materia di concorrenza – adotta la seguente legge (...)».

4

Il Tpvt, ai paragrafi 1 e 2 del suo articolo 11, intitolato «Divieto di accordi restrittivi della concorrenza», dispone quanto segue:

«1.   Sono vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le pratiche concordate e tutte le decisioni di associazioni di imprese, di organismi di diritto pubblico, di associazioni e di altre entità analoghe (...) che abbiano per oggetto, o che abbiano o possano avere per effetto, di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza. Non rientrano in tale definizione gli accordi conclusi tra imprese che non sono indipendenti le une dalle altre.

2.   Il divieto si applica in particolare per quanto riguarda:

a)

la fissazione diretta o indiretta dei prezzi di acquisto o di vendita ovvero di altre condizioni di transazione;

b)

la limitazione o il controllo della produzione, della distribuzione, dello sviluppo tecnico o degli investimenti;

c)

la ripartizione dei mercati di approvvigionamento, la limitazione della scelta di approvvigionamento e l’esclusione di alcuni consumatori per l’acquisto di taluni prodotti;

d)

la divisione dei mercati, l’esclusione dalla vendita o la restrizione della scelta delle modalità di vendita;

[abrogato]

f)

l’impedimento all’accesso sul mercato;

g)

i casi in cui, in presenza di operazioni dello stesso valore o della stessa natura, esistano discriminazioni tra le parti del contratto, in particolare nell’applicazione dei prezzi, dei termini di pagamento, delle condizioni o dei metodi di vendita o di acquisto, tali per cui alcune delle parti contrattuali siano poste in una situazione di svantaggio concorrenziale;

h)

il subordinamento della conclusione del contratto all’accettazione di obblighi che non hanno, né per la loro natura né in base agli usi commerciali, alcun rapporto con l’oggetto di contratti di questo tipo».

5

Secondo quanto indicato nell’esposizione dei motivi del Tpvt, la proposta del citato articolo 11 era motivata dalle seguenti considerazioni:

«I cambiamenti più significativi e comportanti le ripercussioni economiche più importanti sono attesi nel settore del diritto della concorrenza. La principale ragione dei cambiamenti è l’armonizzazione del diritto. (...) L’articolo 85 del Trattato CEE enuncia un divieto generale di intese, vietando sia le intese orizzontali sia quelle verticali. (…) Nel settore delle intese, la proposta recepisce il principio del divieto – al pari della legge sui mercati di capitali e dell’articolo 85 del Trattato CEE. Ciò significa che la normativa fissa il principio del divieto generale di intese e vi associa il regime delle eccezioni e delle deroghe. (…) L’articolo 11, paragrafo 1, della proposta non vieta soltanto, come la legge sui mercati di capitali, tutto ciò che restringe o esclude (impedisce) la concorrenza, ma anche, in applicazione dell’articolo 85 del Trattato CEE, tutto ciò che falsa il gioco della concorrenza. (…) Oltre al divieto generale di intese, la proposta – ispirata alla soluzione normativa applicata nella legge sui mercati di capitali e nell’articolo 85 del Trattato CEE – stabilisce un elenco non esaustivo di esempi di tipici accordi restrittivi della concorrenza. Tale enumerazione è più ampia di quella contenuta nella legge sui mercati di capitali e si avvicina all’elenco dei tipi di intese contenuto nell’articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

6

Gli assicuratori ungheresi, e in particolare la Allianz e la Generali, concordano una volta all’anno con le officine di riparazione le condizioni e le tariffe applicabili alle prestazioni di riparazione che l’assicuratore deve pagare in caso di sinistro ai veicoli assicurati. Dette officine possono così procedere direttamente alle riparazioni in base alle condizioni e alle tariffe concordate con l’assicuratore.

7

Dalla fine dell’anno 2002, numerosi concessionari automobilistici operanti anche come officine di riparazione hanno incaricato la GÉMOSZ, l’associazione nazionale dei concessionari di marca, di negoziare annualmente a loro nome con gli assicuratori accordi quadro riguardanti le tariffe orarie applicabili per la riparazione di veicoli incidentati.

8

Detti concessionari sono legati agli assicuratori sotto un duplice aspetto. Da un lato, in caso di sinistro, essi riparano per conto degli assicuratori i veicoli assicurati e, dall’altro, intervengono come intermediari a favore degli assicuratori medesimi offrendo, nella loro qualità di mandatari dei loro propri broker assicurativi ovvero di broker associati, assicurazioni automobilistiche ai propri clienti in occasione della vendita o della riparazione di veicoli.

9

Nel corso degli anni 2004 e 2005, sono stati conclusi degli accordi quadro tra la GÉMOSZ e la Allianz. A seguito di ciò, quest’ultima ha concluso accordi individuali con i suddetti concessionari sulla base degli accordi quadro. Tali accordi prevedevano che i concessionari avrebbero percepito per la riparazione dei veicoli incidentati una tariffa maggiorata nel caso in cui le assicurazioni automobilistiche della Allianz avessero rappresentato una certa percentuale delle assicurazioni vendute dal concessionario.

10

Durante tale periodo, la Generali non ha concluso accordi quadro con la GÉMOSZ, ma ha stipulato accordi individuali con i suddetti concessionari. Sebbene tali accordi non contenessero clausole scritte di maggiorazione delle tariffe come quelle incluse negli accordi stipulati dalla Allianz, il GVH ha però constatato che, in pratica, la Generali applicava analoghi incentivi commerciali.

11

Mediante la decisione controversa, il GVH ha constatato che i suddetti accordi nonché altri accordi conclusi dalle cinque parti ricorrenti nel procedimento principale e dalla Porsche Biztosítási erano incompatibili con l’articolo 11 del Tpvt. Tali accordi possono essere raggruppati come segue:

accordi a carattere orizzontale costituiti da tre decisioni adottate dalla GÉMOSZ nel periodo che abbraccia gli anni 2003-2005, le quali stabilivano «prezzi consigliati» ai concessionari automobilistici per la riparazione dei veicoli e applicabili agli assicuratori;

gli accordi quadro conclusi nel corso degli anni 2004 e 2005 tra la GÉMOSZ e la Allianz, nonché gli accordi individuali conclusi in questo stesso periodo tra alcuni concessionari automobilistici e, rispettivamente, la Allianz e la Generali, i quali facevano dipendere l’ammontare della tariffa oraria per i servizi di riparazione dal risultato raggiunto sotto il profilo della sottoscrizione di contratti di assicurazione;

vari accordi conclusi tra il 2000 e il 2005 rispettivamente tra, da un lato, la Allianz e la Generali e, dall’altro, la Peugeot Márkakereskedők, la Opelkereskedők e la Porsche Biztosítási in qualità di broker assicurativi, diretti ad influenzare le pratiche di questi ultimi mediante la fissazione, in particolare, di un numero o di una percentuale minimi di contratti di assicurazione del ramo automobilistico che il broker doveva procurare nel corso di un dato periodo, nonché mediante la previsione di una remunerazione del broker articolata su scaglioni in base al numero di contratti procurati all’assicuratore.

12

Il GVH ha ritenuto che tale complesso di accordi, considerati in modo congiunto e individuale, avesse per oggetto una restrizione della concorrenza sul mercato dei contratti di assicurazione del ramo automobilistico e sul mercato dei servizi di riparazione degli autoveicoli. Il GVH ha considerato che, mancando un’incidenza sul commercio intracomunitario, l’articolo 101 TFUE non era applicabile a detti accordi e che l’illegittimità di questi ultimi scaturiva dunque esclusivamente dalla normativa antitrust nazionale. A motivo di tale illegittimità, l’organo suddetto ha vietato la prosecuzione delle pratiche in questione ed ha inflitto ammende per un ammontare di HUF 5 319 000 000 alla Allianz, di HUF 1 046 000 000 alla Generali, di HUF 360 000 000 alla GÉMOSZ, di HUF 13 600 000 alla Peugeot Márkakereskedők e di HUF 45 000 000 alla Opelkereskedők.

13

A seguito del ricorso di annullamento proposto dalle parti ricorrenti nel procedimento principale, la Fővárosi Bíróság (Corte di Budapest) ha parzialmente riformato la decisione controversa, che però è stata ripristinata in sede di appello dalla decisione della Fővárosi Ítélőtábla (Corte di appello di Budapest).

14

Le ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto un’impugnazione contro quest’ultima sentenza dinanzi al Legfelsőbb Bíróság (Corte di cassazione), facendo valere in particolare che gli accordi in questione non avevano per oggetto una restrizione della concorrenza.

15

Il Legfelsőbb Bíróság osserva, in primo luogo, che il tenore letterale dell’articolo 11, paragrafo 1, del Tpvt è quasi identico a quello dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e che l’interpretazione del citato articolo 11 del Tpvt, che infine verrà accolta in riferimento agli accordi in questione, influirà in futuro anche sull’interpretazione in tale Stato membro dell’articolo 101 TFUE. Il giudice del rinvio sottolinea inoltre che sussiste un manifesto interesse a che le disposizioni del diritto dell’Unione o le nozioni ad esso attinenti costituiscano l’oggetto di un’interpretazione uniforme. Il Legfelsőbb Bíróság constata, in secondo luogo, che la Corte non si è ancora pronunciata sulla questione se accordi come quelli controversi nel procedimento principale possano essere qualificati come «accordi aventi per oggetto, per loro natura, una restrizione della concorrenza».

16

Sulla scorta di tali circostanze, il Legfelsőbb Bíróság ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se possano essere considerati accordi contrari all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (in quanto aventi per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno) quegli accordi bilaterali stipulati tra una compagnia assicuratrice e determinate officine di riparazione di veicoli, o tra una compagnia assicuratrice e un’associazione di officine di riparazione di veicoli, in forza dei quali la tariffa oraria di riparazione accordata dalla compagnia assicuratrice all’officina per la riparazione dei veicoli da essa assicurati dipende, tra l’altro, dal numero e dalla percentuale di polizze sottoscritte con la compagnia assicuratrice per il tramite dell’officina, che opera quale intermediario assicurativo di detta compagnia».

Sulla competenza della Corte

17

La Allianz, la Generali, il governo ungherese e la Commissione europea ritengono che la Corte sia competente a rispondere alla questione pregiudiziale, malgrado che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non sia applicabile alla controversia principale a motivo della mancanza di incidenza sul commercio intracomunitario degli accordi controversi nel giudizio a quo.

18

La Commissione, sostenuta sul punto all’udienza dalla Generali e dal governo ungherese, fa valere il nesso particolare esistente tra gli articoli 101 TFUE e 11 del Tpvt, il quale risulterebbe non soltanto dall’impiego di nozioni identiche, ma anche dal sistema di applicazione decentralizzata del diritto della concorrenza istituito dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1). Risulterebbe inoltre dalla decisione di rinvio che il Legfelsőbb Bíróság si adeguerà all’orientamento espresso dalla Corte e lo applicherà in modo uniforme tanto alle situazioni puramente interne quanto a quelle nelle quali trova simultanea applicazione l’articolo 101 TFUE. La Allianz fa valere, in particolare, che sussiste un interesse dell’Unione a che una disposizione ripresa dal diritto di quest’ultima, come l’articolo 11 del Tpvt, riceva un’interpretazione uniforme.

19

A questo proposito, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione dei Trattati nonché degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione. Nel contesto della cooperazione fra la Corte ed i giudici nazionali, istituita dall’articolo suddetto, spetta solo al giudice nazionale valutare, tenendo conto delle specificità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter rendere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dai giudici nazionali vertono sull’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, la Corte è in linea di principio tenuta a statuire (v. sentenza del 21 dicembre 2011, Cicala, C-482/10, Racc. pag. I-14139, punti 15 e 16 e la giurisprudenza ivi citata).

20

In applicazione di questa giurisprudenza, la Corte si è ripetutamente dichiarata competente a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni in cui i fatti della causa principale si collocavano al di fuori della sfera di applicazione diretta del diritto dell’Unione, ma nelle quali le suddette disposizioni erano state rese applicabili dalla normativa nazionale, la quale si uniformava, per le soluzioni date a fattispecie puramente interne, a quelle adottate dal diritto dell’Unione. Infatti, in simili casi vi è un sicuro interesse dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (v. in tal senso, in particolare, sentenze del 18 ottobre 1990, Dzodzi, C-297/88 e C-197/89, Racc. pag. I-3763, punto 37; del 17 luglio 1997, Leur-Bloem, C-28/95, Racc. pag. I-4161, punti 27 e 32; dell’11 gennaio 2001, Kofisa Italia, C-1/99, Racc. pag. I-207, punto 32; del 14 dicembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217/05, Racc. pag. I-11987, punto 19; dell’11 dicembre 2007, ETI e a., C-280/06, Racc. pag. I-10893, punto 21; del 20 maggio 2010, Modehuis A. Zwijnenburg, C-352/08, Racc. pag. I-4303, punto 33, nonché del 18 ottobre 2012, Pelati, C-603/10, punto 18).

21

Quanto alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre rilevare che l’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del Tpvt riproduce fedelmente il contenuto essenziale dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Inoltre, risulta chiaramente dal preambolo nonché dall’esposizione dei motivi del Tpvt che il legislatore ungherese ha inteso armonizzare il diritto nazionale della concorrenza con quello dell’Unione e che, in particolare, il citato articolo 11, paragrafo 1, mira a prevenire, «in applicazione dell’articolo 85 del Trattato CEE», divenuto l’articolo 101 TFUE, «tutto ciò che falsa il gioco della concorrenza». È dunque pacifico che detto legislatore ha deciso di applicare un trattamento identico alle situazioni interne e a quelle disciplinate dal diritto dell’Unione.

22

Del resto, risulta dalla decisione di rinvio che il Legfelsőbb Bíróság ritiene che le nozioni contenute nell’articolo 11, paragrafo 1, del Tpvt debbano effettivamente ricevere la stessa interpretazione delle analoghe nozioni figuranti all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, e che detto giudice è al riguardo vincolato all’interpretazione di tali nozioni fornita dalla Corte.

23

Alla luce di tali circostanze, è giocoforza constatare che la Corte è competente a rispondere alla questione sollevata, vertente sull’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, anche se tale norma non disciplina direttamente la situazione in esame nel procedimento principale.

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

24

Il governo ungherese contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale asserendo che i fatti esposti dal giudice del rinvio non contengono tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di rispondere utilmente alla questione che le viene sottoposta. Detto governo fa valere, in particolare, che, per stabilire se gli accordi bilaterali contemplati dalla questione pregiudiziale avessero o no per oggetto una restrizione alla concorrenza, occorre tener conto non soltanto di questi accordi, ma della totalità del sistema di accordi e del fatto che essi si rafforzano reciprocamente.

25

Anche l’Autorità di sorveglianza EFTA, pur senza eccepire l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, osserva come il giudice del rinvio non precisi il contesto economico e giuridico in cui si collocano gli accordi oggetto del procedimento principale, sicché sarebbe difficile fornire a detto giudice una risposta utile.

26

Secondo una consolidata giurisprudenza, il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora consti in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenze del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C-379/98, Racc. pag. I-2099, punto 39; del 5 dicembre 2006, Cipolla e a., C-94/04 e C-202/04, Racc. pag. I-11421, punto 25, nonché del 15 novembre 2012, Bericap Záródástechnikai, C-180/11, punto 58).

27

Per quanto riguarda, più in particolare, le informazioni che devono essere fornite alla Corte nell’ambito di una decisione di rinvio, esse non servono soltanto a consentire alla Corte di dare risposte utili al giudice del rinvio, ma devono altresì offrire ai governi degli Stati membri nonché agli altri interessati la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. A tal fine, è necessario che il giudice nazionale definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si collocano le questioni da esso sollevate o, almeno, che spieghi le ipotesi di fatto su cui tali questioni si fondano (v. sentenza del 16 febbraio 2012, Varzim Sol, C-25/11, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata).

28

Orbene, la decisione di rinvio contiene una descrizione sufficiente del contesto di diritto e di fatto del procedimento principale, e le indicazioni fornite dal giudice nazionale permettono di determinare la portata della questione sollevata. Detta decisione ha dunque offerto agli interessati una possibilità effettiva di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia, come testimonia del resto il contenuto delle osservazioni sottoposte alla Corte.

29

Inoltre, sulla scorta delle indicazioni contenute nella decisione di rinvio, la Corte è in grado di fornire una risposta utile al Legfelsőbb Bíróság. A questo proposito occorre ricordare che, nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 267 TFUE, basato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, il ruolo di quest’ultima è limitato all’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione sulle quali essa viene interpellata – nella fattispecie, in merito all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Pertanto non spetta alla Corte, bensì al Legfelsőbb Bíróság, applicare detta interpretazione al caso di specie e dunque valutare in definitiva se, alla luce dell’insieme degli elementi pertinenti che caratterizzano la situazione oggetto del procedimento principale, nonché del contesto economico e giuridico nel quale quest’ultima si colloca, gli accordi in questione abbiano per oggetto una restrizione della concorrenza. Pertanto, anche supponendo che la decisione di rinvio non esponga gli elementi e il contesto di cui sopra in modo sufficientemente dettagliato per poter effettuare la valutazione suddetta, tale lacuna non pregiudicherebbe l’adempimento, da parte della Corte, del compito assegnatole dall’articolo 267 TFUE.

30

Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulla questione pregiudiziale

31

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che degli accordi, mediante i quali alcune società di assicurazioni del ramo automobilistico pattuiscano bilateralmente – o con concessionari automobilistici operanti quali officine di riparazione, o con un’associazione di rappresentanza di tali concessionari – la tariffa oraria dovuta dalla società assicurativa per la riparazione di veicoli assicurati presso di essa, prevedendo che tale tariffa dipenda, tra l’altro, dal numero e dalla percentuale di contratti di assicurazione commercializzati dal concessionario quale intermediario di detta società, possono essere considerati come una restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi della disposizione sopra citata.

32

La Allianz e la Generali ritengono che simili accordi non costituiscano una restrizione «per oggetto» e possano dunque essere qualificati come contrari all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE soltanto se sia dimostrato che sono effettivamente idonei a produrre effetti anticoncorrenziali. Per contro, il governo ungherese e la Commissione propongono di risolvere in senso affermativo la questione pregiudiziale. L’Autorità di sorveglianza EFTA ritiene che la risposta a tale quesito dipenda dal grado di dannosità di tali accordi per la concorrenza, il quale dovrebbe essere valutato dal giudice del rinvio.

33

In via preliminare, si deve ricordare che, per ricadere sotto il divieto enunciato all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un accordo deve avere «per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno». Secondo una giurisprudenza consolidatasi a partire dalla sentenza del 30 giugno 1966, STM (56/65, Racc. pag. 261, in particolare pag. 281), il carattere alternativo della condizione suddetta, espresso dalla congiunzione disgiuntiva «o», rende necessario considerare anzitutto l’oggetto stesso dell’accordo, alla luce del contesto economico nel quale quest’ultimo deve essere applicato.

34

Pertanto, nel caso in cui venga dimostrato l’oggetto anticoncorrenziale di un accordo, non è necessario indagare i suoi effetti sulla concorrenza. Però, nel caso in cui l’analisi del contenuto dell’accordo non abbia rivelato un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza, occorrerà esaminare i suoi effetti e, per poterlo vietare, dovranno sussistere tutti gli elementi comprovanti che il gioco della concorrenza è stato, di fatto, impedito, ristretto o falsato in modo sensibile (v. sentenze del 4 giugno 2009, T-Mobile Netherlands e a., C-8/08, Racc. pag. I-4529, punti 28 e 30; del 6 ottobre 2009, GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P, Racc. pag. I-9291, punto 55; del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C-403/08 e C-429/08, Racc. pag. I-9083, punto 135, nonché del 13 ottobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, C-439/09, Racc. pag. I-9419, punto 34).

35

La distinzione tra «infrazioni per oggetto» e «infrazioni per effetto» si fonda sul fatto che talune forme di collusione tra imprese possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza (v. sentenze del 20 novembre 2008, Beef Industry Development Society e Barry Brothers, C-209/07, Racc. pag. I-8637, punto 17; T-Mobile Netherlands e a., cit., punto 29, nonché del 13 dicembre 2012, Expedia, C-226/11, punto 36).

36

Per valutare se un accordo comporti una restrizione della concorrenza «per oggetto», occorre riferirsi al contenuto delle sue disposizioni, agli obiettivi che esso mira a raggiungere, nonché al contesto economico e giuridico nel quale esso si colloca (v. citate sentenze GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., punto 58; Football Association Premier League e a., punto 136, nonché Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, punto 35). Nel valutare detto contesto, occorre altresì prendere in considerazione la natura dei beni o dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione (v. sentenza Expedia, cit., punto 21 e la giurisprudenza ivi citata).

37

Inoltre, anche se l’intenzione delle parti non costituisce un elemento necessario per determinare la natura restrittiva di un accordo, nulla vieta alle autorità garanti della concorrenza ovvero ai giudici nazionali e dell’Unione di tenerne conto (v., in tal senso, sentenza GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., cit., punto 58 e la giurisprudenza ivi citata).

38

Peraltro, la Corte ha già constatato che, affinché un accordo abbia un oggetto anticoncorrenziale, è sufficiente che esso sia capace di produrre effetti negativi sulla concorrenza, vale a dire che sia concretamente idoneo ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza in seno al mercato interno. La questione se e in quale misura tale effetto si produca realmente può avere importanza soltanto al fine di calcolare l’importo delle ammende e di valutare eventuali diritti al risarcimento del danno (v. sentenza T-Mobile Netherlands e a., cit., punto 31).

39

Per quanto riguarda gli accordi contemplati dalla questione pregiudiziale sollevata, occorre rilevare che essi vertono sulla tariffa oraria dovuta dalla società assicurativa ai concessionari automobilistici, operanti in veste di officine di riparazione, per la riparazione di veicoli in caso di sinistro. Detti accordi prevedono che tale tariffa sia maggiorata in funzione del numero e della percentuale di contratti di assicurazione commercializzati dal concessionario per la società summenzionata.

40

Tali accordi collegano dunque la remunerazione del servizio di riparazione dei veicoli incidentati a quella della mediazione di contratti di assicurazione del ramo automobilistico. L’istituzione di tale collegamento tra due servizi distinti è possibile a motivo della particolarità data dal fatto che i concessionari intervengono nei rapporti con gli assicuratori in una duplice veste, vale a dire quali intermediari o broker, che offrono assicurazioni automobilistiche ai loro clienti in occasione della vendita o della riparazione di veicoli, e in quanto officine, che riparano veicoli incidentati per conto degli assicuratori.

41

Orbene, se è pur vero che l’istituzione di un simile collegamento tra due attività in via di principio indipendenti non significa automaticamente che l’accordo in questione abbia per oggetto una restrizione della concorrenza, ciò non toglie che essa può costituire un elemento importante per valutare se tale accordo sia per sua natura dannoso al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza, ciò che si verifica, in particolare, quando l’indipendenza delle suddette attività sia necessaria per tale funzionamento.

42

Inoltre, occorre tener conto del fatto che un simile accordo è idoneo a incidere non su un solo mercato, bensì su due, nella fattispecie quello delle assicurazioni del ramo automobilistico e quello dei servizi di riparazione dei veicoli, e che il suo oggetto deve dunque essere valutato in rapporto ai due mercati interessati.

43

A questo proposito, occorre anzitutto sottolineare che, contrariamente a quanto la Allianz e la Generali sembrano ritenere, il fatto che in entrambi i casi si tratti di relazioni verticali non esclude minimamente la possibilità che l’accordo in questione nel procedimento principale costituisca una restrizione della concorrenza «per oggetto». Infatti, se è pur vero che gli accordi verticali spesso sono, per loro natura, meno dannosi per la concorrenza degli accordi orizzontali, anch’essi possono però, in determinate circostanze, avere un potenziale restrittivo particolarmente elevato. Così, già in varie occasioni la Corte ha affermato che un accordo verticale aveva per oggetto una restrizione della concorrenza (v. sentenze del 13 luglio 1966, Consten e Grundig/Commissione, 56/64 e 58/64, Racc. pag. 457; del 1o febbraio 1978, Miller International Schallplatten/Commissione, 19/77, Racc. pag. 131; del 3 luglio 1985, Binon, 243/83, Racc. pag. 2015, nonché Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, cit.).

44

Ciò detto, per quanto riguarda la valutazione dell’oggetto degli accordi controversi nel procedimento principale in rapporto al mercato delle assicurazioni automobilistiche, occorre constatare che, mediante accordi siffatti, società di assicurazione come la Allianz e la Generali mirano a conservare o ad accrescere la loro quota di mercato.

45

È pacifico che, se tra queste due società esistesse un accordo orizzontale o una pratica concordata destinati a ripartire il mercato, tale accordo o tale pratica dovrebbero essere qualificati come restrizione per oggetto e comporterebbero anche l’illegittimità degli accordi verticali conclusi per attuare l’accordo o la pratica stessi. La Allianz e la Generali negano però di essersi accordate o concertate tra loro e sostengono che la decisione controversa ha concluso per l’insussistenza di un accordo o di una pratica di tal genere. Spetta al giudice del rinvio verificare l’esattezza di tali allegazioni e, nei limiti in cui il diritto nazionale glielo consenta, valutare se vi siano prove sufficienti per dimostrare l’esistenza di un accordo o di una pratica concordata tra la Allianz e la Generali.

46

Tuttavia, anche in assenza di un accordo o di una pratica concordata tra le suddette società assicurative, resterà ancora da verificare se gli accordi verticali controversi nel procedimento principale rivelino, alla luce del contesto economico e giuridico nel quale si collocano, un grado di dannosità per la concorrenza sul mercato delle assicurazioni automobilistiche sufficiente per configurare una restrizione della concorrenza per oggetto.

47

Ciò potrebbe verificarsi in particolare nel caso in cui, come sostiene il governo ungherese, il ruolo assegnato dal diritto nazionale ai concessionari che operano come intermediari o broker assicurativi esiga l’indipendenza di tali soggetti rispetto alle società di assicurazione. Detto governo rileva a questo proposito che tali concessionari agiscono a nome non di un assicuratore, bensì del contraente che stipula l’assicurazione, e hanno il compito di proporre a quest’ultimo l’assicurazione che più gli conviene all’interno dell’offerta di varie società assicurative. Spetta al giudice del rinvio verificare se, in tali circostanze e alla luce delle attese dei suddetti contraenti, il buon funzionamento del mercato delle assicurazioni automobilistiche possa essere perturbato in modo significativo dagli accordi controversi nel procedimento principale.

48

Inoltre, tali accordi costituirebbero parimenti una restrizione della concorrenza per oggetto nel caso in cui il giudice del rinvio constatasse che è probabile che, alla luce del contesto economico, la concorrenza su detto mercato verrà soppressa o gravemente indebolita a seguito della conclusione degli accordi stessi. Al fine di valutare il rischio di una conseguenza siffatta, detto giudice dovrà in particolare prendere in considerazione la struttura del mercato in questione, l’esistenza di canali di distribuzione alternativi e la loro rispettiva importanza, nonché il potere di mercato delle società interessate.

49

Infine, quanto alla valutazione dell’oggetto degli accordi controversi nel procedimento principale in rapporto al mercato dei servizi di riparazione dei veicoli, occorre tener conto del fatto che tali accordi risultano essere stati conclusi sulla base dei «prezzi consigliati» stabiliti nelle tre decisioni adottate dalla GÉMOSZ nel periodo che abbraccia gli anni 2003-2005. In tale contesto, spetterà al giudice del rinvio stabilire la natura e la portata esatta di tali decisioni (v., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2009, Pedro IV Servicios, C-260/07, Racc. pag. I-2437, punti 78 e 79).

50

Nell’ipotesi in cui detto giudice dovesse constatare che le decisioni adottate dalla GÉMOSZ durante il periodo summenzionato avevano effettivamente per oggetto una restrizione della concorrenza mediante l’uniformazione delle tariffe orarie per la riparazione dei veicoli e che, tramite gli accordi controversi, le società assicurative hanno volontariamente ratificato tali decisioni – ciò che può presumersi nel caso in cui la società assicurativa abbia concluso un accordo direttamente con la GÉMOSZ –, l’illegittimità delle suddette decisioni vizierebbe gli accordi di cui sopra, i quali dovrebbero anch’essi essere considerati come una restrizione della concorrenza per oggetto.

51

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che degli accordi, mediante i quali alcune società di assicurazioni del ramo automobilistico pattuiscano bilateralmente – o con concessionari automobilistici operanti quali officine di riparazione, o con un’associazione di rappresentanza di tali concessionari – la tariffa oraria dovuta dalla società assicurativa per la riparazione di veicoli assicurati presso di essa, prevedendo che tale tariffa dipenda, tra l’altro, dal numero e dalla percentuale di contratti di assicurazione commercializzati dal concessionario quale intermediario di detta società, possono essere considerati come una restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi della disposizione sopra citata, qualora, a seguito di un esame individuale e concreto del contenuto e dell’obiettivo di tali accordi nonché del contesto economico e giuridico nel quale essi si collocano, risulti che gli stessi sono, per loro propria natura, dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza su uno dei due mercati interessati.

Sulle spese

52

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che degli accordi, mediante i quali alcune società di assicurazioni del ramo automobilistico pattuiscano bilateralmente – o con concessionari automobilistici operanti quali officine di riparazione, o con un’associazione di rappresentanza di tali concessionari – la tariffa oraria dovuta dalla società assicurativa per la riparazione di veicoli assicurati presso di essa, prevedendo che tale tariffa dipenda, tra l’altro, dal numero e dalla percentuale di contratti di assicurazione commercializzati dal concessionario quale intermediario di detta società, possono essere considerati come una restrizione della concorrenza «per oggetto» ai sensi della disposizione sopra citata, qualora, a seguito di un esame individuale e concreto del contenuto e dell’obiettivo di tali accordi nonché del contesto economico e giuridico nel quale essi si collocano, risulti che gli stessi sono, per loro propria natura, dannosi al buon funzionamento del gioco normale della concorrenza su uno dei due mercati interessati.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’ungherese.

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