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Document 32020R0493

Regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l’azione comune 98/700/GAI del Consiglio

PE/97/2019/REV/1

OJ L 107, 6.4.2020, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/493/oj

6.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 107/1


REGOLAMENTO (UE) 2020/493 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 2020

sul sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) e che abroga l’azione comune 98/700/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 87, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema europeo di archiviazione delle immagini relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO) è stato istituito dall’azione comune 98/700/GAI del Consiglio (4) in seno al segretariato generale del Consiglio. Il sistema FADO stato istituito per facilitare lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri per quanto riguarda i documenti autentici e i metodi di falsificazione conosciuti. Il sistema FADO prevede la conservazione elettronica, lo scambio rapido e la convalida delle informazioni relative a documenti autentici e falsi. Visto che l’individuazione dei documenti falsi è importante anche per i cittadini, le organizzazioni e le imprese, il segretariato generale del Consiglio ha anche messo a disposizione i documenti autentici in un registro pubblico online dei documenti di identità e di viaggio autentici noto come PRADO.

(2)

Dato che la gestione del sistema FADO è obsoleta e dovrebbe essere adattata al quadro istituzionale stabilito dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), è opportuno abrogare l’azione comune 98/700/GAI e sostituirla con uno strumento nuovo e aggiornato.

(3)

Il presente regolamento costituisce la nuova base giuridica per la gestione del sistema FADO.

(4)

La frode documentale può, in definitiva, compromettere la sicurezza interna dell’Unione. L’uso del sistema FADO come sistema di conservazione elettronica che descrive i possibili elementi di individuazione, sia nei documenti autentici che in quelli falsi, è uno strumento importante nella lotta alla frode documentale, in particolare alle frontiere esterne. Visto che il sistema FADO contribuisce a mantenere un livello elevato di sicurezza all’interno dell’Unione sostenendo la polizia, le guardie di frontiera e altre autorità di contrasto degli Stati membri nella lotta alla frode documentale, il sistema FADO rappresenta uno strumento importante per l’applicazione dell’acquis di Schengen.

(5)

Sebbene l’individuazione dei documenti falsi e delle frodi di identità avvenga spesso alle frontiere esterne, l’attività di contrasto ai documenti falsi rientra nella cooperazione di polizia. I documenti falsi sono pseudo-documenti, documenti falsificati o documenti contraffatti. Negli anni recenti l’uso di documenti falsi nell’Unione è aumentato notevolmente. Le frodi documentali e di identità comportano la produzione e l’uso di documenti falsi e l’uso di documenti autentici ottenuti mediante mezzi fraudolenti. I documenti falsi rappresentano uno strumento criminale multifunzionale in quanto possono essere usati ripetutamente per attività criminali diverse, tra cui il riciclaggio e il terrorismo. Le tecniche utilizzate per produrre documenti falsi sono sempre più sofisticate e, di conseguenza, richiedono informazioni di alta qualità sui possibili elementi di individuazione, in particolare gli elementi di sicurezza e le caratteristiche della frode, nonché aggiornamenti frequenti di tali informazioni.

(6)

Il sistema FADO dovrebbe contenere informazioni su tutti i tipi di documenti autentici di viaggio, di identità, di soggiorno e di stato civile, di patenti di guida e di libretti di circolazione dei veicoli rilasciati dagli Stati membri, sui lasciapassare rilasciati dall’Unione, così come sulle versioni false di detti documenti in loro possesso. Il sistema FADO dovrebbe poter contenere informazioni su altri documenti ufficiali correlati, in particolare quelli utilizzati a sostegno delle domande di documenti ufficiali rilasciati dagli Stati membri nonché sulle versioni false dei medesimi. Il sistema FADO dovrebbe altresì poter contenere informazioni su tutti i tipi di documenti autentici di viaggio, di identità, di soggiorno e di stato civile, di patenti di guida e di libretti di circolazione dei veicoli e su altri documenti ufficiali correlati, in particolare quelli utilizzati a sostegno delle domande di documenti ufficiali rilasciati da parti terze, quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale, così come sulle versioni false dei medesimi.

(7)

I dati personali contenuti nel sistema FADO dovrebbero essere trattati nella misura strettamente necessaria ai fini del funzionamento del sistema FADO. Dallo scopo per cui il sistema FADO è stato creato consegue direttamente che nel sistema FADO dovrebbero essere conservate solo informazioni limitate relative a una persona identificata o identificabile. Il sistema FADO dovrebbe contenere dati personali sotto forma di immagini del volto o dati alfanumerici solo nella misura in cui si riferiscono agli elementi di sicurezza o al metodo di falsificazione di un documento. Dovrebbe essere possibile conservare tali dati personali limitati o sotto forma di elementi diversi che appaiono nel facsimile dei documenti autentici oppure sotto forma di dati pseudonimizzati in documenti autentici o falsi. L’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia»), disciplinata dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dovrebbe adottare le misure necessarie a pseudonimizzare tutti gli elementi dei dati personali non necessari allo scopo per il quale i dati sono trattati, in conformità del principio della minimizzazione dei dati. Non dovrebbe essere possibile cercare alcun elemento dei dati personali nel sistema FADO, né dovrebbe essere possibile identificare alcuna persona fisica attraverso il sistema FADO senza l’utilizzo di dati aggiuntivi. Il sistema FADO non dovrebbe essere utilizzato per identificare una persona fisica.

(8)

Qualsiasi trattamento di dati personali da parte degli Stati membri nel contesto del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), a seconda dei casi.

(9)

Mentre gli Stati membri possono mantenere o sviluppare i propri sistemi nazionali contenenti informazioni su documenti autentici e falsi, essi dovrebbero essere tenuti a fornire all’Agenzia informazioni sui documenti autentici che rilasciano, ivi incluse quelle sui rispettivi elementi di sicurezza, e sulle versioni false di tali documenti in loro possesso. L’Agenzia dovrebbe inserire tali informazioni nel sistema FADO e garantire l’uniformità e la qualità delle informazioni.

(10)

L’Unione rilascia dei lasciapassare ai membri delle istituzioni, alle agenzie e agli altri organismi dell’Unione nonché agli agenti dell’Unione, da utilizzare per ragioni di servizio in conformità del regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio (8). L’Unione dovrebbe essere tenuta a fornire all’Agenzia informazioni su tali documenti autentici e sui rispettivi elementi di sicurezza.

(11)

Alle diverse parti interessate, compreso il pubblico, dovrebbero essere forniti diversi livelli di accesso al sistema Fado a seconda delle loro esigenze e della sensibilità dei dati in questione.

(12)

Al fine di garantire che gli Stati membri abbiano il controllo ad un livello elevato sulla frode documentale, è opportuno che le autorità degli Stati membri competenti in materia di frode documentale, quali la polizia, la guardia di frontiera, e altre autorità di contrasto, nonché altre autorità nazionali pertinenti, abbiano accesso, in base al principio della necessità di conoscere, al sistema FADO con livelli di accesso diversi a seconda delle loro esigenze.Gli Stati membri dovrebbero determinare quali siano le autorità competenti che debbano avere accesso nonché il livello di tale accesso. La Commissione e l’Agenzia dovrebbero parimenti determinare quali siano le loro unità amministrative competenti per l’accesso al sistema FADO. Il sistema FADO dovrebbe consentire agli utenti di disporre di informazioni sui nuovi metodi di falsificazione individuati, nonché sui nuovi documenti autentici in circolazione, a seconda dei rispettivi diritti di accesso.

(13)

Negli ultimi anni, l’Agenzia ha sviluppato competenze nel settore della frode documentale. Le sinergie dovrebbero pertanto essere rafforzate utilizzando le competenze dell’Agenzia a beneficio degli Stati membri in questo settore. L’Agenzia dovrebbe rilevare e gestire il sistema FADO come previsto dal regolamento (UE) 2019/1896. Tale rilevamento non dovrebbe incidere sugli attori che hanno già accesso al sistema FADO, vale a dire la Commissione, l’Agenzia, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto istituita dal regolamento (EU) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), gli Stati membri e il pubblico. Dopo che l’Agenzia avrà rilevato il sistema FADO, essa dovrebbe fornire sostegno agli Stati membri nell’individuazione dei casi di documenti falsi. Inoltre, e se del caso, l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), potrebbe fornire assistenza tecnica all’Agenzia a norma del regolamento (UE) 2019/1896.

(14)

È opportuno garantire che durante il periodo transitorio il sistema FADO rimanga pienamente operativo fino al momento in cui il trasferimento sia effettivamente avvenuto e le informazioni esistenti siano state riversate nel nuovo sistema. La proprietà dei dati esistenti dovrebbe quindi essere trasferita all’Agenzia.

(15)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata la competenza degli Stati membri relativa al riconoscimento di passaporti, documenti di viaggio, visti o altri documenti di identità.

(16)

Al fine di permettere alle istituzioni, agenzie e agli altri organismi dell’Unione diversi dalla Commissione e dall’Agenzia, a parti terze, quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale, o soggetti privati, quali compagnie aeree e altri vettori, di accedere alle informazioni contenute nel sistema FADO, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla definizione di misure che consentono un accesso limitato al sistema FADO a dette istituzioni, agenzie e altri organismi dell’Unione, a parti terze, e a soggetti privati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (11). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(17)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l’architettura tecnica del sistema FADO, la definizione delle specifiche tecniche, le procedure di controllo e di verifica delle informazioni, nonché la fissazione della data di effettiva attuazione del sistema FADO da parte dell’Agenzia. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(18)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(19)

L’Irlanda partecipa al presente regolamento, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nel quadro dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (13).

(20)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (14) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (15).

(21)

Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (16) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (17).

(22)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (18) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio (19).

(23)

Conformemente all’articolo 46, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 3 dicembre 2018,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento istituisce il sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO), che contiene informazioni sui documenti autentici rilasciati da Stati membri, l’Unione e parti terze, quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale, e sulle relative versioni false.

Scopo del sistema FADO è contribuire alla lotta alle frodi documentali e di identità tramite la condivisione, tra le autorità degli Stati membri competenti in materia di frode documentale, di informazioni sugli elementi di sicurezza e le possibili caratteristiche della frode relativamente ai documenti autentici e falsi.

Scopo del sistema FADO è altresì contribuire al contrasto alle frodi documentali e di identità tramite la condivisione di informazioni con altri attori, ivi compreso il pubblico.

Articolo 2

Ambito di applicazione e contenuto del sistema FADO

1.   Il sistema FADO contiene informazioni su documenti di viaggio, di identità, di soggiorno e di stato civile, patenti di guida e libretti di circolazione dei veicoli rilasciati dagli Stati membri o dall’Unione, e sulle relative versioni false.

Il sistema FADO può contenere informazioni sui documenti di cui al primo comma rilasciati da parti terze quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale nonché sulle relative versioni false.

Il sistema FADO può contenere informazioni su altri documenti ufficiali correlati, in particolare quelli utilizzati a sostegno delle domande di documenti ufficiali rilasciati dagli Stati membri e, se del caso, da parti terze quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale, nonché sulle relative versioni false.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono le seguenti:

a)

le informazioni, immagini incluse, su documenti autentici, e loro facsimili, e sui relativi elementi di sicurezza;

b)

le informazioni, immagini incluse, sui documenti falsi, siano essi falsificati, contraffatti o pseudo-documenti, e le rispettive caratteristiche della frode;

c)

le sintesi delle tecniche di falsificazione;

d)

le sintesi degli elementi di sicurezza dei documenti autentici; e

e)

le statistiche sui documenti falsi individuati.

Il sistema FADO può comprendere inoltre manuali, elenchi di contatti e informazioni sui documenti di viaggio validi e il loro riconoscimento da parte degli Stati membri, raccomandazioni su modi efficaci per individuare metodi specifici di falsificazione, nonché altre informazioni utili.

3.   Gli Stati membri e l’Unione trasmettono senza ritardo all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Agenzia») le informazioni sui documenti di cui al paragrafo 1, primo comma.

Gli Stati membri possono altresì trasmettere all’Agenzia le informazioni sui documenti di cui al paragrafo 1, secondo e terzo comma.

Parti terze quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale possono trasmettere all’Agenzia le informazioni sui documenti di cui al paragrafo 1, secondo e terzo comma.

Articolo 3

Responsabilità dell’Agenzia

1.   Nell’esecuzione dei suoi compiti in conformità dell’articolo 79 del regolamento (UE) 2019/1896, l’Agenzia assicura il funzionamento corretto e affidabile del sistema FADO e fornisce sostegno alle autorità competenti degli Stati membri nell’individuazione dei casi di documenti falsi.

2.   L’Agenzia è responsabile dell’inserimento tempestivo ed efficiente nel sistema FADO delle informazioni ottenute e garantisce l’uniformità e la qualità di tali informazioni.

Articolo 4

Architettura del sistema FADO e accesso

1.   L’architettura del sistema FADO provvede gli utenti di diversi livelli di accesso alle informazioni.

2.   La Commissione e l’Agenzia, nella misura necessaria all’assolvimento dei loro compiti, e le autorità degli Stati membri competenti in materia di frode documentale, quali la polizia, la guardia di frontiera, e altre autorità di contrasto, nonché altre autorità nazionali pertinenti, hanno un accesso protetto al sistema FADO, in base al principio della necessità di conoscere.

3.   L’architettura del sistema FADO consente l’accesso pubblico a facsimili di documenti autentici o a documenti autentici con dati pseudonimizzati.

4.   I soggetti seguenti possono avere accesso alle informazioni conservate nel sistema in FADO in modo limitato:

a)

istituzioni, agenzie e altri organismi dell’Unione diversi rispetto a quelli di cui al paragrafo 2;

b)

parti terze, quali paesi terzi, entità territoriali, organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale;

c)

soggetti privati, quali compagnie aeree e altri vettori.

5.   La Commissione adotta, conformemente all’articolo 8, atti delegati che integrano il presente regolamento stabilendo misure che consentano l’accesso alle informazioni conservate nel sistema FADO ai soggetti elencati al paragrafo 4 del presente articolo. Gli atti delegati stabiliscono, per i soggetti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la parte del sistema FADO alla quale deve essere concesso l’accesso e le eventuali procedure e condizioni specifiche che possono essere necessarie, compreso l’obbligo di concludere un accordo tra l’Agenzia e una parte terza o un soggetto privato di cui al paragrafo 4 , lettere b) e c), del presente articolo.

6.   Gli Stati membri determinano quali autorità competenti in materia di frode documentale e altre autorità nazionali pertinenti debbano avere accesso al sistema FADO, compreso il livello di tale accesso, e ne danno notifica alla Commissione e all’Agenzia.

Su richiesta, la Commissione trasmette le informazioni di cui al primo comma al Parlamento europeo.

Articolo 5

Trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia

1.   L’Agenzia applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) quando tratta dati personali a norma del presente regolamento. L’Agenzia tratta dati personali solo ove tale trattamento sia necessario per svolgere il proprio compito di gestione del sistema FADO.

Per quanto riguarda i documenti autentici, il sistema FADO contiene solo i dati personali contenuti nei facsimili di tali documenti o dati pseudonimizzati.

Per quanto riguarda i documenti falsi, il sistema FADO contiene dati personali solamente nella misura necessaria a descrivere o illustrare le caratteristiche della frode o il metodo di falsificazione di detti documenti.

2.   L’Agenzia provvede affinché siano poste in essere misure tecniche e organizzative quali la pseudonimizzazione, al fine di garantire che i dati personali siano trattati solo nella misura strettamente necessario per il funzionamento del sistema FADO in linea con il principio della minimizzazione dei dati, in modo tale da non consentire l’identificazione di alcuna persona fisica tramite il sistema FADO senza l’utilizzo di dati aggiuntivi.

Articolo 6

Atti di esecuzione

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di:

a)

stabilire l’architettura tecnica del sistema FADO;

b)

stabilire le specifiche tecniche relative all’inserimento e alla conservazione delle informazioni nel sistema FADO secondo standard elevati;

c)

stabilire le procedure di controllo e di verifica delle informazioni contenute nel sistema FADO;

d)

fissare la data di effettiva attuazione del sistema FADO da parte dell’Agenzia.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

2.   La Commissione adotta l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettera d), previa verifica del rispetto delle condizioni seguenti:

a)

siano stati adottati gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b)

l’Agenzia abbia notificato alla Commissione l’efficace attuazione dell’architettura del sistema FADO;

c)

l’Agenzia abbia notificato alla Commissione l’avvenuto completamento della trasmissione di informazioni dal segretariato generale del Consiglio all’Agenzia.

Articolo 7

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (22). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 26 aprile 2020.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 9

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   L’azione comune 98/700/GAI è abrogata con effetto dalla data dell’effettiva attuazione del sistema FADO da parte dell’Agenzia, da fissare con un atto di esecuzione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del presente regolamento.

2.   Il segretariato generale del Consiglio trasferisce all’Agenzia le informazioni contenute nel sistema FADO istituito dall’azione comune 98/700/GAI.

3.   Gli Stati membri acconsentono a che il segretariato generale del Consiglio trasmetta le informazioni di loro proprietà conservate nel sistema FADO istituito dall’azione comune 98/700/GAI al sistema FADO istituito dal presente regolamento.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D.M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il president

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 62.

(2)  GU C 168 del 16.5.2019, pag. 74.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 marzo 2020.

(4)  Azione comune 98/700/GAI, del 3 dicembre 1998, adottata dal Consiglio in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla creazione di un sistema europeo di archiviazione delle immagini (FADO) (GU L 333 del 9.12.1998, pag. 4).

(5)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(7)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(8)  Regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce la forma dei lasciapassare rilasciati dall’Unione europea (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 26).

(9)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(10)  Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

(11)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(12)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(13)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(14)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(15)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(16)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(17)  Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

(18)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 3.

(19)  Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

(20)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(22)  Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).


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