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Document 31994D0466

    94/466/CE: Decisione della Commissione del 13 luglio 1994 recante modifica dell'allegato I, capitolo 13 della direttiva 92/118/CEE del Consiglio che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative Comunitàrie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE

    GU L 190 del 26.7.1994, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/466/oj

    31994D0466

    94/466/CE: Decisione della Commissione del 13 luglio 1994 recante modifica dell'allegato I, capitolo 13 della direttiva 92/118/CEE del Consiglio che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative Comunitàrie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE

    Gazzetta ufficiale n. L 190 del 26/07/1994 pag. 0026 - 0027
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 59 pag. 0156
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 59 pag. 0156


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 1994 recante modifica dell'allegato I, capitolo 13 della direttiva 92/118/CEE del Consiglio che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (94/466/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 15, secondo comma,

    considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle disposizioni previste, è opportuno modificare le condizioni relative agli scambi e alle importazioni di trofei di caccia; che, di conseguenza, è opportuno riformulare l'allegato I, capitolo 13 della suddetta direttiva;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato I, capitolo 13 della direttiva 92/118/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il 1o dicembre 1994.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1994.

    Per la Commissione

    René STEICHEN

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

    ALLEGATO

    « CAPITOLO 13

    TROFEI DI CACCIA

    A. Salve restando le disposizioni adottate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3626/82 (1)(), gli scambi e le importazioni di trofei di caccia

    i) degli ongulati e dei volatili, previo trattamento tassidermista completo che ne garantisca la conservazione a temperatura ambiente,

    ii) delle specie diverse dagli ongulati e dai volatili non sono soggetti ad alcun divieto o restrizione per motivi di polizia sanitaria.

    B. Salve restando le disposizioni adottate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3626/82, gli scambi e le importazioni di trofei di caccia degli ongulati e dei volatili che non abbiano subito il trattamento previsto nella parte A, punto i) precedente sono soggetti alle condizioni seguenti:

    1) per quanto si riferisce agli scambi:

    - i trofei di caccia devono provenire da animali originari di una regione non sottoposta, ai sensi della normativa comunitaria, a restrizioni a causa della comparsa di una malattia trasmissibile grave alla quale gli animali delle specie in questione sono sensibili, oppure

    - i trofei di caccia devono rispettare le condizioni di cui al punto 2, lettere b) o c) se provengono da animali originari di una regione sottoposta, ai sensi della normativa comunitaria, a restrizioni a causa della comparsa di una malattia grave alla quale gli animali delle specie in questione sono sensibili;

    2) per quanto si riferisce alle importazioni:

    a) dei trofei di caccia costituiti da parti anatomiche intere che non abbiano subito alcuna trasformazione, essi devono:

    - provenire da animali relativamente alla cui specie è autorizzata nella Comunità, ai sensi della normativa comunitaria, l'importazione di tutte le categorie di carni fresche che non abbiano subito alcun trattamento;

    - essere imballati, immediatamente, senza essere stati in contatto con nessun altro prodotto di origine animale che abbia potuto contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare eventuali contaminazioni successive;

    - essere accompagnati da un certificato veterinario attestante il rispetto delle condizioni di cui sopra.

    Inoltre, durante il trattamento tassidermista, i rifiuti che non fanno parte del trofeo devono essere distrutti;

    b) dei trofei di caccia costituiti unicamente di ossa, corna, zoccoli, palchi e denti, essi devono:

    - essere stati immersi in aqua bollente per un periodo adeguato, in modo da garantire che sia stata eliminata qualsiasi materia diversa da ossa, corna, zoccoli, palchi e denti;

    - essere perfettamente secchi;

    - essere stati disinfettati con un prodotto autorizzato dall'autorità competente del paese speditore, in particolare con acqua ossigenata (H2O2) per quanto si riferisce alle parti costituite di ossa;

    - essere imballati, immediatamente dopo il trattamento, senza essere stati in contatto con nessun altro prodotto di origine animale che abbia potuto contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare eventuali contaminazioni successive;

    - essere accompagnati da un documento o da un certificato attestante il rispetto delle condizioni di cui sopra;

    c) dei trofei di caccia costituiti unicamente da pelli, essi devono:

    i) essere stati essiccati, oppure

    ii) essere stati salati secchi o verdi per almeno 14 giorni prima della loro spedizione, oppure

    iii) essere stati conservati con un procedimento diverso dalla conciatura, da fissare con la procedura di cui all'articolo 18;

    - essere imballati, immediatamente dopo il trattamento, senza essere stati in contatto con nessun altro prodotto di origine animale che abbia potuto contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare eventuali contaminazioni successive;

    - essere accompagnati da un documento o da un certificato attestante il rispetto delle condizioni di cui sopra.

    »

    (1)() Gu n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.

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