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Document 32013R0485

Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013 , che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l’uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 139 del 25.5.2013, p. 12–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/485/oj

25.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 485/2013 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2013

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l’uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la prima alternativa di cui all’articolo 21, paragrafo 3, l’articolo 49, paragrafo 2, e l’articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid sono state incluse nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2) rispettivamente dalle direttive 2006/41/CE (3), 2007/6/CE (4) e 2008/116/CE (5) della Commissione.

(2)

La direttiva 2010/21/UE della Commissione (6) ha modificato l’allegato I della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative ai neonicotinoidi clothianidin, tiametoxam e imidacloprid.

(3)

Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; esse sono elencate nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (7).

(4)

Nella primavera del 2012 sono state pubblicate nuove informazioni scientifiche sugli effetti subletali dei neonicotinoidi per le api. La Commissione, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, ha chiesto all’Autorità per la sicurezza alimentare (nel seguito «l’Autorità») di fornire assistenza scientifica e tecnica per valutare queste nuove informazioni e rivedere la valutazione dei rischi dei neonicotinoidi per quanto concerne il loro impatto sulle api.

(5)

Il 16 gennaio 2013 l’Autorità ha presentato le sue conclusioni sulla valutazione dei rischi per le api delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid (8).

(6)

In relazione ad alcune colture l’Autorità ha individuato l’esistenza di un rischio acuto elevato per le api rappresentato dai prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, tiametoxam o imidacloprid. In particolare, l’Autorità ha individuato un rischio acuto elevato per le api derivante dall’esposizione alle polveri rilasciate da diverse colture, dal consumo di residui presenti in pollini e nettare contaminati di alcune colture e dall’esposizione al liquido di guttazione del mais. Inoltre, per alcune colture non si possono escludere rischi inaccettabili dovuti a effetti acuti o cronici sulla sopravvivenza e sullo sviluppo delle colonie. Infine, per ciascuna delle colture valutate l’Autorità ha individuato varie lacune nei dati, in particolare per quanto concerne il rischio nel lungo termine per le api mellifere correlato all’esposizione alle polveri, ai residui presenti in pollini e nettare e all’esposizione al liquido di guttazione.

(7)

Alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche, la Commissione ha ritenuto che esistono indicazioni che gli usi approvati delle sostanze clothianidin, tiametoxam e imidacloprid non soddisfano più i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne il loro impatto sulle api e che non si può escludere un elevato rischio per le api, se non imponendo ulteriori restrizioni. In particolare, in attesa della valutazione dell’Autorità sulle applicazioni fogliari, la Commissione ha altresì ritenuto che il rischio per le api correlato alle applicazioni fogliari è simile al rischio individuato dall’Autorità per la concia delle sementi e l’applicazione al suolo, in ragione della migrazione sistematica delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid nella pianta.

(8)

La Commissione ha invitato i notificanti a presentare osservazioni.

(9)

Le conclusioni dell’Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e sono state adottate il 15 marzo 2013 sotto forma di addendum ai rapporti di riesame per il clothianidin, il tiametoxam e l’imidacloprid.

(10)

La Commissione è giunta alla conclusione che non si può escludere un rischio elevato per le api, se non imponendo ulteriori restrizioni.

(11)

Si conferma che le sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid devono essere considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Al fine di ridurre al minimo l’esposizione delle api, tuttavia, risulta opportuno limitare le applicazioni di tali sostanze attive, prevedendo misure specifiche di mitigazione dei rischi per la protezione delle api e riservando l’impiego dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive agli utenti professionali. In particolare, l’uso di prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam o imidacloprid per la concia delle sementi e l’applicazione al suolo deve essere proibito per le colture che attraggono le api e per i cereali, fatta eccezione per le coltivazioni in serra e per i cereali invernali. I trattamenti fogliari con prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam o imidacloprid devono essere proibiti per le colture che attirano le api e per i cereali, fatta eccezione per le applicazioni in serra e gli usi successivi alla fioritura. Le colture il cui raccolto è effettuato prima della fioritura non sono considerate colture che attraggono le api.

(12)

Quanto agli usi delle sostanze clothianidin, tiametoxam o imidacloprid che possono essere autorizzati dal presente regolamento, è opportuno richiedere ulteriori informazioni di conferma.

(13)

È indicato pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(14)

I rischi per le api derivanti dalla concia delle sementi sono dovuti in particolare all’esposizione alle polveri rilasciate da diverse colture, al consumo di residui presenti in pollini e nettare contaminati di alcune colture e all’esposizione al liquido di guttazione del mais. Se si considerano i rischi correlati all’uso delle sementi conciate, l’impiego e l’immissione sul mercato delle sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam o imidacloprid andrebbero proibiti per le sementi di colture che attraggono le api e per le sementi dei cereali, fatta eccezione per i cereali invernali e le sementi usate in serra.

(15)

Occorre concedere agli Stati membri tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam o imidacloprid.

(16)

Nel caso dei prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam o imidacloprid, qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo ha termine al più tardi il 30 novembre 2013. Entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione procederà senza indebito indugio a un esame delle nuove informazioni scientifiche ricevute.

(17)

L’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilisce che gli Stati membri possono, in determinate circostanze, imporre ulteriori misure di mitigazione dei rischi o restrizioni all’immissione sul mercato o all’uso di prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam e imidacloprid. Per quanto concerne l’immissione sul mercato e l’uso di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, il regolamento (CE) n. 1107/2009 prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di emergenza ai sensi dell’articolo 71.

(18)

Il divieto di immissione sul mercato di sementi conciate dovrebbe applicarsi non prima del 1o dicembre 2013 per concedere un periodo di transizione sufficiente. Le misure cautelari provvisorie nazionali già adottate a norma dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1107/2009 possono essere mantenute fino a tale data in conformità dell’articolo 71, paragrafo 3, di tale regolamento.

(19)

Le sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, soggetti alle restrizioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento, possono essere utilizzate per esperimenti o test a fini di ricerca o sviluppo, conformemente all’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(20)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso alcun parere. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Divieto di immissione sul mercato di sementi conciate

Le sementi delle colture elencate nell’allegato II che sono state conciate con prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam e imidacloprid non sono utilizzate, né immesse sul mercato, fatta eccezione per le sementi usate in serra.

Articolo 3

Disposizioni transitorie

Conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, entro il 30 settembre 2013 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam o imidacloprid.

Articolo 4

Periodo di tolleranza

Il periodo di tolleranza eventualmente concesso dagli Stati membri conformemente all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e ha termine al più tardi il 30 novembre 2013.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia, l’articolo 2 si applica a decorrere dal 1o dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(3)  GU L 187 dell'8.7.2006, pag. 24.

(4)  GU L 43 del 15.2.2007, pag. 13.

(5)  GU L 337 el 16.12.2008, pag. 86.

(6)  GU L 65 del 13.3.2010, pag. 27.

(7)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.

(8)  Autorità europea per la sicurezza alimentare: Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance clothianidin. The EFSA Journal 2013; 11(1):3066. [58 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3066.

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance imidacloprid. The EFSA Journal 2013; 11(1):3068. [55 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.

Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance thiamethoxam. The EFSA Journal 2013; 11(1):3067. [68 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3067. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


ALLEGATO I

Modifiche dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

1)

La colonna «Disposizioni specifiche» della riga 121, clothianidin, della parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

Gli usi come la concia delle sementi o il trattamento del terreno non sono autorizzati per i seguenti cereali, se seminati da gennaio a giugno:

orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo, triticale, frumento.

I trattamenti fogliari non sono autorizzati per i seguenti cereali:

orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo, triticale, frumento.

Gli usi come la concia delle sementi, il trattamento del terreno o l’applicazione fogliare non sono autorizzati per le seguenti colture, salvo nel caso in cui siano coltivate in serra e con l’eccezione dei trattamenti fogliari dopo la fioritura:

 

erba medica (Medicago sativa)

 

mandorle (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

 

anice (Pimpinella anisum); badiana o anice stellato (Illicium verum); carvi (Carum carvi); coriandolo (Coriandrum sativum); cumino (Cuminum cyminum); finocchio (Foeniculum vulgare); bacche di ginepro (Juniperus communis)

 

mele (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

 

albicocche (Prunus armeniaca)

 

avocado (Persea americana)

 

banane (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

 

fagioli (Phaseolus spp.)

 

more (Rubus fruticosus)

 

mirtilli, mirtillo europeo, mirtillo nero (Vaccinium myrtillus); mirtillo gigante o blueberry o mirtillo americano (V. corymbosum)

 

fave, favette (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor)

 

grano saraceno (Fagopyrum esculentum)

 

carrube, carrubo, carruba (Ceratonia siliqua)

 

semi di ricino (Ricinus communis)

 

ciliegia dolce (Prunus avium)

 

castagne (Castanea spp.)

 

ceci (Cicer arietinum)

 

peperoncini (Capsicum frutescens; C. annuum); pimento, pepe giamaicano o pepe garofanato (Pimenta officinalis)

 

trifoglio (Trifolium spp.)

 

caffè (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

cotone (Gossypium spp.)

 

fagiolino dell’occhio, fagiolo asparago (Vigna unguiculata)

 

mirtillo (Vaccinium macrocarpon); mirtillo europeo (Vaccinium oxycoccus)

 

cetrioli (Cucumis sativus)

 

ribes nero (Ribes nigrum); ribes rosso a bacca gialla e rossa (R. rubrum)

 

dattero (Phoenix dactylifera)

 

bacche di sambuco (Sambucus nigra)

 

uva spina (Ribes uva-crispa)

 

pompelmo (C. paradisi)

 

uve (Vitis vinifera)

 

arachide (Arachis hypogea)

 

nocciola (Corylus avellana)

 

canapa (Cannabis sativa)

 

rosa rugosa (Rosa rugosa)

 

kiwi (Actinidia chinensis)

 

legumi da granella: ginestrino (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); lupinella, fieno sano, fieno santo, cedrangola, crocetta (Onobrychis sativa); sulla (Hedysarum coronarium)

 

limoni e limette Limone (Citrus limon); limetta (C. aurantiifolia); limetta dolce (C. limetta)

 

lenticchie (Lens esculenta; Ervum lens)

 

semi di lino (Linum usitatissimum)

 

lupini (Lupinus spp.)

 

mais (Zea mays)

 

semi di melone (Cucumis melo)

 

semi di senape: senape bianca (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); senape nera (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

abelmosco (Abelmoschus esculentus); gombo (Hibiscus esculentus)

 

olive (Olea europea)

 

arancia: dolce (Citrus sinensis), amara (C. aurantium)

 

pesca e pesca noce o nettarina (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

 

pera (Pyrus communis)

 

piselli (Pisum sativum); pisello dei campi (P. arvense)

 

menta (Mentha spp.: M. piperita)

 

cachi, kaki, diospero o diospiro (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

pistacchi (Pistacia vera)

 

prugne e prugnole, susine (Prunus domestica); prugnola (P. spinosa)

 

semi di papavero (Papaver somniferum)

 

zucche e zucchine (Cucurbita spp.)

 

piretro (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

melacotogna (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

 

semi di colza (Brassica napus var. oleifera)

 

lamponi (Rubus idaeus)

 

semi di cartamo, zafferanone (Carthamus tinctorius)

 

serradella (Ornithopus sativus)

 

semi di sesamo (Sesamum indicum)

 

semi di soia (Glycine soja)

 

spezie: alloro (Laurus nobilis); semi di aneto (Anethum graveolens); semi di fieno greco (Trigonella foenumgraecum); zafferano (Crocus sativus): timo (Thymus vulgaris); curcuma (Curcuma longa)

 

fragole (Fragaria spp.)

 

semi di girasole (Helianthus annuus)

 

tangerino (Citrus tangerina); mandarino (Citrus reticulata) clementina (C. Unshiu);

 

rape e ravizzone: (Brassica rapa var. rapifera e oleifera spp.)

 

vecce/veccia comune (Vicia sativa)

 

scorzonera (Scorzonera hispanica)

 

noci (Jugland spp. J. regia)

 

anguria o cocomero (Citrullus vulgaris)

 

piante ornamentali che fioriscono nell’anno di trattamento.

PARTE B

Ai fini dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si terrà conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clothianidin e, in particolare, delle relative appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006, nonché delle conclusioni dell’addendum al rapporto di riesame sul clothianidin, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura del suolo e/o alle condizioni climatiche;

al rischio per gli uccelli granivori e i mammiferi, quando la sostanza è usata per la copertura del tegumento.

Gli Stati membri provvedono affinché:

la copertura del tegumento sia effettuata solo in strutture specializzate nella concia delle sementi; dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre al minimo il rilascio di polveri durante l’applicazione sulle sementi, l’immagazzinamento e il trasporto delle stesse;

siano impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un’elevata incorporazione nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri;

le condizioni dell’autorizzazione comprendano, se del caso, misure di mitigazione dei rischi per proteggere le api;

siano avviati programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api al clothianidin in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, se e come del caso.

Le condizioni d’impiego comprendono, se necessario, misure di mitigazione dei rischi.

Il notificante deve presentare informazioni di conferma riguardo:

a)

al rischio per gli impollinatori diversi dalle api mellifere;

b)

al rischio per le api mellifere che si nutrono di nettare o polline di colture successive;

c)

al potenziale assorbimento attraverso le radici nelle piante infestanti durante la fioritura;

d)

al rischio per le api mellifere che si cibano della secrezione zuccherina (melata) prodotta da taluni insetti;

e)

alla potenziale esposizione a liquidi di guttazione e al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api risultante da tale esposizione;

f)

alla potenziale esposizione a polveri dopo la semina e al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api risultante da tale esposizione;

g)

al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie e al rischio per le larve di api mellifere di ingestione di nettari e pollini contaminati.

Il notificante presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 dicembre 2014.»

2)

La colonna «Disposizioni specifiche» della riga 140, tiametoxam, della parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi professionali come insetticida.

Gli usi come la concia delle sementi o il trattamento del terreno non sono autorizzati per i seguenti cereali, se seminati da gennaio a giugno:

orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo, triticale, frumento.

I trattamenti fogliari non sono autorizzati per i seguenti cereali:

orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo, triticale, frumento.

Gli usi come la concia delle sementi, il trattamento del terreno o l’applicazione fogliare non sono autorizzati per le seguenti colture, salvo nel caso in cui siano coltivate in serra e con l’eccezione del trattamento fogliare dopo la fioritura:

 

erba medica (Medicago sativa)

 

mandorle (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

 

anice (Pimpinella anisum); badiana o anice stellato (Illicium verum); carvi (Carum carvi); coriandolo (Coriandrum sativum); cumino (Cuminum cyminum); finocchio (Foeniculum vulgare); bacche di ginepro (Juniperus communis)

 

mele (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

 

albicocche (Prunus armeniaca)

 

avocado (Persea americana)

 

banane (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

 

fagioli (Phaseolus spp.)

 

more (Rubus fruticosus)

 

mirtilli, mirtilli rossi, mirtilli neri (Vaccinium myrtillus); mirtillo gigante o blueberry o mirtillo americano (V. corymbosum)

 

fave, favette (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor)

 

grano saraceno (Fagopyrum esculentum)

 

carrube, carrubo, carruba (Ceratonia siliqua)

 

semi di ricino (Ricinus communis)

 

ciliegia dolce (Prunus avium)

 

castagne (Castanea spp.)

 

ceci (Cicer arietinum)

 

peperoncini (Capsicum frutescens; C. annuum); pimento, pepe giamaicano o pepe garofanato (Pimenta officinalis)

 

trifoglio (Trifolium spp.)

 

caffè (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

cotone (Gossypium spp.)

 

fagiolino dell’occhio, fagiolo asparago (Vigna unguiculata)

 

mirtillo (Vaccinium macrocarpon); mirtillo europeo (Vaccinium oxycoccus)

 

cetrioli e cetriolini (Cucumis sativus)

 

ribes nero (Ribes nigrum); ribes rosso a bacca gialla e rossa (R. rubrum)

 

dattero (Phoenix dactylifera)

 

bacche di sambuco (Sambucus nigra)

 

uva spina (Ribes uva-crispa)

 

pompelmo (C. paradisi)

 

uve (Vitis vinifera)

 

arachide (Arachis hypogea)

 

nocciola (Corylus avellana)

 

canapa (Cannabis sativa)

 

rosa rugosa (Rosa rugosa)

 

kiwi (Actinidia chinensis)

 

legumi da granella: ginestrino (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); lupinella, fieno sano, fieno santo, cedrangola, crocetta (Onobrychis sativa); sulla (Hedysarum coronarium)

 

limoni e limette Limone (Citrus limon); limetta (C. aurantiifolia); limetta dolce (C. limetta)

 

lenticchie (Lens esculenta; Ervum lens)

 

semi di lino (Linum usitatissimum)

 

lupini (Lupinus spp.)

 

mais (Zea mays)

 

semi di melone (Cucumis melo)

 

semi di senape: senape bianca (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); senape nera (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

abelmosco (Abelmoschus esculentus); gombo (Hibiscus esculentus)

 

olive (Olea europea)

 

arancia: dolce (Citrus sinensis), amara (C. aurantium)

 

pesca e pesca noce o nettarina (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

 

pera (Pyrus communis)

 

piselli (Pisum sativum); pisello dei campi (P. arvense)

 

menta (Mentha spp.: M. piperita)

 

cachi, kaki, diospero o diospiro (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

pistacchi (Pistacia vera)

 

prugne e prugnole, susine (Prunus domestica); prugnola (P. spinosa)

 

semi di papavero (Papaver somniferum)

 

zucche e zucchine (Cucurbita spp.)

 

piretro (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

melacotogna (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

 

semi di colza (Brassica napus var. oleifera)

 

lamponi (Rubus idaeus)

 

semi di cartamo, zafferanone (Carthamus tinctorius)

 

serradella (Ornithopus sativus)

 

semi di sesamo (Sesamum indicum)

 

semi di soia (Glycine soja)

 

spezie: alloro (Laurus nobilis); semi di aneto (Anethum graveolens); semi di fieno greco (Trigonella foenumgraecum); zafferano (Crocus sativus): timo (Thymus vulgaris); curcuma (Curcuma longa)

 

fragole (Fragaria spp.)

 

semi di girasole (Helianthus annuus)

 

tangerino (Citrus tangerina); mandarino (Citrus reticulata) clementina (C. Unshiu);

 

rape e ravizzone: (Brassica rapa var. rapifera e oleifera spp.)

 

vecce/veccia comune (Vicia sativa)

 

scorzonera (Scorzonera hispanica)

 

noci (Jugland spp. J. regia)

 

anguria o cocomero (Citrullus vulgaris)

 

piante ornamentali che fioriscono nell’anno di trattamento.

PARTE B

Ai fini dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si terrà conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tiametoxam e, in particolare, delle relative appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006, nonché delle conclusioni dell’addendum al rapporto di riesame sul tiametoxam, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee, in particolare da parte della sostanza attiva e dei suoi metaboliti NOA 459602, SYN 501406 e CGA 322704, se la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura del suolo e/o alle condizioni climatiche;

alla protezione degli organismi acquatici;

al rischio di lungo termine per i piccoli erbivori se la sostanza è usata per la concia delle sementi.

Gli Stati membri provvedono affinché:

la copertura del tegumento sia effettuata solo in strutture specializzate nella concia delle sementi; dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre al minimo il rilascio di polveri durante l’applicazione sulle sementi, l’immagazzinamento e il trasporto delle stesse;

siano impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un’elevata incorporazione nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri;

le condizioni dell’autorizzazione comprendano, se del caso, misure di mitigazione dei rischi per proteggere le api;

siano avviati programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api al tiametoxam in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, se e come del caso.

Le condizioni d’impiego comprendono, se necessario, misure di mitigazione dei rischi.

Il notificante deve presentare informazioni di conferma riguardo:

a)

al rischio per gli impollinatori diversi dalle api mellifere;

b)

al rischio per le api mellifere che si nutrono di nettare o polline di colture successive;

c)

al potenziale assorbimento attraverso le radici nelle piante infestanti durante la fioritura;

d)

al rischio per le api mellifere che si cibano della secrezione zuccherina (melata) prodotta da taluni insetti;

e)

alla potenziale esposizione a liquidi di guttazione e al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api risultante da tale esposizione;

f)

alla potenziale esposizione a polveri dopo la semina e al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api risultante da tale esposizione;

g)

al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie e al rischio per le larve di api mellifere di ingestione di nettari e pollini contaminati.

Il notificante presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 dicembre 2014.»

3)

La colonna «Disposizioni specifiche» della riga 216, imidacloprid, della parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è sostituita dalla seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi professionali come insetticida.

Gli usi come la concia delle sementi o il trattamento del terreno non sono autorizzati per i seguenti cereali, se seminati da gennaio a giugno:

orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo, triticale, frumento.

I trattamenti fogliari non sono autorizzati per i seguenti cereali:

orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo, triticale, frumento.

Gli usi come la concia delle sementi, il trattamento del terreno o l’applicazione fogliare non sono autorizzati per le seguenti colture, salvo nel caso in cui siano coltivate in serra e con l’eccezione del trattamento fogliare dopo la fioritura:

 

erba medica (Medicago sativa)

 

mandorle (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

 

anice (Pimpinella anisum); badiana o anice stellato (Illicium verum); carvi (Carum carvi); coriandolo (Coriandrum sativum); cumino (Cuminum cyminum); finocchio (Foeniculum vulgare); bacche di ginepro (Juniperus communis)

 

mele (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

 

albicocche (Prunus armeniaca)

 

avocado (Persea americana)

 

banane (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana)

 

fagioli (Phaseolus spp.)

 

more (Rubus fruticosus)

 

mirtilli, mirtilli rossi, mirtilli neri (Vaccinium myrtillus); mirtillo gigante o blueberry o mirtillo americano (V. corymbosum)

 

fave, favette (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor)

 

grano saraceno (Fagopyrum esculentum)

 

carrube, carrubo, carruba (Ceratonia siliqua)

 

semi di ricino (Ricinus communis

 

ciliegia (Prunus avium)

 

castagne (Castanea spp.)

 

ceci (Cicer arietinum)

 

peperoncini (Capsicum frutescens; C. annuum); pimento, pepe giamaicano o pepe garofanato (Pimenta officinalis)

 

trifoglio (Trifolium spp.)

 

caffè (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

cotone (Gossypium spp.)

 

fagiolino dell’occhio, fagiolo asparago (Vigna unguiculata)

 

mirtillo (Vaccinium macrocarpon); mirtillo europeo (Vaccinium oxycoccus)

 

cetrioli e cetriolini (Cucumis sativus)

 

ribes nero (Ribes nigrum); ribes rosso a bacca gialla e rossa (R. rubrum)

 

dattero (Phoenix dactylifera)

 

bacche di sambuco (Sambucus nigra)

 

uva spina (Ribes uva-crispa)

 

pompelmo (C. paradisi)

 

uve (Vitis vinifera)

 

arachide (Arachis hypogea)

 

nocciola (Corylus avellana)

 

canapa (Cannabis sativa)

 

rosa rugosa (Rosa rugosa)

 

kiwi (Actinidia chinensis)

 

legumi da granella: ginestrino (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); lupinella, fieno sano, fieno santo, cedrangola, crocetta (Onobrychis sativa); sulla (Hedysarum coronarium)

 

limoni e limette Limone (Citrus limon); limetta (C. aurantiifolia); limetta dolce (C. limetta)

 

lenticchie (Lens esculenta; Ervum lens)

 

semi di lino (Linum usitatissimum)

 

lupini (Lupinus spp.)

 

mais (Zea mays)

 

semi di melone (Cucumis melo)

 

semi di senape: senape bianca (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); senape nera (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

abelmosco (Abelmoschus esculentus); gombo (Hibiscus esculentus)

 

olive (Olea europea)

 

arancia: dolce (Citrus sinensis), amara (C. aurantium)

 

pesca e pesca noce o nettarina (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

 

pera (Pyrus communis)

 

piselli (Pisum sativum); pisello dei campi (P. arvense)

 

menta (Mentha spp.: M. piperita)

 

cachi, kaki, diospero o diospiro (Diospyros kaki: D. virginiana)

 

pistacchi (Pistacia vera)

 

prugne e prugnole, susine (Prunus domestica); prugnola (P. spinosa)

 

semi di papavero (Papaver somniferum)

 

zucche e zucchine (Cucurbita spp.)

 

piretro (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

melacotogna (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

 

semi di colza (Brassica napus var. oleifera)

 

lamponi (Rubus idaeus)

 

semi di cartamo, zafferanone (Carthamus tinctorius)

 

serradella (Ornithopus sativus)

 

semi di sesamo (Sesamum indicum)

 

semi di soia (Glycine soja)

 

spezie: alloro (Laurus nobilis); semi di aneto (Anethum graveolens); semi di fieno greco (Trigonella foenumgraecum); zafferano (Crocus sativus): timo (Thymus vulgaris); curcuma (Curcuma longa)

 

fragole (Fragaria spp.)

 

semi di girasole (Helianthus annuus)

 

tangerino (Citrus tangerina); mandarino (Citrus reticulata) clementina (C. Unshiu);

 

rape e ravizzone: (Brassica rapa var. rapifera e oleifera spp.)

 

vecce/veccia comune (Vicia sativa)

 

scorzonera (Scorzonera hispanica)

 

noci (Jugland spp. J. regia)

 

anguria o cocomero (Citrullus vulgaris)

 

piante ornamentali che fioriscono nell’anno di trattamento.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti imidacloprid, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutti i dati e le informazioni necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Ai fini dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si terrà conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’imidacloprid e, in particolare, delle relative appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 settembre 2008, nonché delle conclusioni dell’addendum al rapporto di riesame sull’imidacloprid, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale;

alle conseguenze per gli organismi acquatici, gli artropodi non bersaglio, i lombrichi e altri macrorganismi terricoli, nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di mitigazione dei rischi.

Gli Stati membri provvedono affinché:

la copertura del tegumento sia effettuata solo in strutture specializzate nella concia delle sementi; dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre al minimo il rilascio di polveri durante l’applicazione sulle sementi, l’immagazzinamento e il trasporto delle stesse;

siano impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un’elevata incorporazione nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri;

le condizioni dell’autorizzazione comprendano, se del caso, misure di mitigazione dei rischi per proteggere le api;

siano avviati programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api all’imidacloprid in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, se e come del caso.

Le condizioni d’impiego comprendono, se necessario, misure di mitigazione dei rischi.

Il notificante deve presentare informazioni di conferma riguardo:

a)

al rischio per gli impollinatori diversi dalle api mellifere;

b)

al rischio per le api mellifere che si nutrono di nettare o polline di colture successive;

c)

al potenziale assorbimento attraverso le radici delle piante infestanti durante la fioritura;

d)

al rischio per le api mellifere che si cibano della secrezione zuccherina (melata) prodotta da taluni insetti;

e)

alla potenziale esposizione a liquidi di guttazione e al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api risultante da tale esposizione;

f)

alla potenziale esposizione a polveri dopo la semina e al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api risultante da tale esposizione;

g)

al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie e al rischio per le larve di api mellifere di ingestione di nettari e pollini contaminati.

Il notificante presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità entro il 31 dicembre 2014.»


ALLEGATO II

Elenco di sementi, ai sensi dell’articolo 2

Sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, tiametoxam o imidacloprid di cui è vietato l’uso e l’immissione sul mercato:

 

orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo, triticale, frumento se seminati da gennaio a giugno.

 

erba medica (Medicago sativa)

 

anice (Pimpinella anisum); badiana o anice stellato (Illicium verum); carvi (Carum carvi); coriandolo (Coriandrum sativum); cumino (Cuminum cyminum); finocchio (Foeniculum vulgare); bacche di ginepro (Juniperus communis)

 

fagioli (Phaseolus spp.)

 

fave, favette (Vicia faba var. major; var. equina; var. minor)

 

grano saraceno (Fagopyrum esculentum)

 

semi di ricino (Ricinus communis)

 

ceci (Cicer arietinum)

 

peperoncini (Capsicum frutescens; C. annuum); pimento, pepe giamaicano o pepe garofanato (Pimenta officinalis)

 

trifoglio (Trifolium spp.)

 

caffè (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

 

cotone (Gossypium spp.)

 

fagiolo dall’occhio nero, fagiolo asparago (Vigna unguiculata)

 

cetrioli (Cucumis sativus)

 

arachidi (Arachis hypogea)

 

canapa (Cannabis sativa)

 

leguminose: ginestrino (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania spp.); lupinella, fieno sano, fieno santo, cedrangola, crocetta (Onobrychis sativa); sulla (Hedysarum coronarium)

 

lenticchie (Lens esculenta; Ervum lens)

 

semi di lino (Linum usitatissimum)

 

lupini (Lupinus spp.)

 

mais (Zea mays)

 

semi di melone (Cucumis melo)

 

semi di senape: senape bianca (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); senape nera (Brassica nigra; Sinapis nigra)

 

abelmosco (Abelmoschus esculentus); gombo (Hibiscus esculentus)

 

piselli (Pisum sativum); pisello dei campi (P. arvense)

 

menta (Mentha spp.: M. piperita)

 

semi di papavero (Papaver somniferum)

 

zucche e zucchine (Cucurbita spp.)

 

piretro (Chrysanthemum cinerariifolium)

 

semi di colza (Brassica napus var. oleifera)

 

semi di cartamo, zafferanone (Carthamus tinctorius)

 

semi di sesamo (Sesamum indicum)

 

semi di soia (Glycine soja)

 

spezie: alloro (Laurus nobilis); semi di aneto (Anethum graveolens); semi di fieno greco (Trigonella foenumgraecum); zafferano (Crocus sativus): timo (Thymus vulgaris); curcuma (Curcuma longa)

 

fragole (Fragaria spp.)

 

semi di girasole (Helianthus annuus)

 

rape e ravizzone (Brassica rapa var. rapifera e oleifera spp.)

 

vecce/veccia comune (Vicia sativa)

 

anguria o cocomero (Citrullus vulgaris)

 

piante ornamentali che fioriscono nell’anno di trattamento.


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