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Document 32006L0101

Direttiva 2006/101/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006 , che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE sulla libera prestazione dei servizi, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

GU L 363 del 20.12.2006, p. 238–240 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 352M del 31.12.2008, p. 769–771 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/101/oj

20.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 363/238


DIRETTIVA 2006/101/CE DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2006

che adegua le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE sulla libera prestazione dei servizi, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 56 dell'atto di adesione, quando gli atti delle istituzioni che rimangono validi dopo il 1o gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi allegati, gli atti necessari devono essere adottati dal Consiglio, a meno che l'atto iniziale non sia stato adottato dalla Commissione.

(2)

Come risulta dall'atto finale della Conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni e resi necessari dall'adesione e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 73/239/CEE (2), 74/557/CEE (3) e 2002/83/CE (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le direttive 73/239/CEE, 74/557/CEE e 2002/83/CE sono modificate conformemente all'allegato.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006

Per il Consiglio

Il Presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.

(2)  GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

(3)  GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5.

(4)  GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.


ALLEGATO

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

1.

31973 L 0239: Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3), modificata da:

31976 L 0580: Direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 29.6.1976 (GU L 189 del 13.7.1976, pag. 13),

11979 H: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica e agli adattamenti dei trattati (GU L 291 del 19.11.1979, pag. 17),

31984 L 0641: Direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10.12.1984 (GU L 339 del 27.12.1984, pag. 21),

11985 I: Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23),

31987 L 0343: Direttiva 87/343/CEE del Consiglio, del 22.6.1987 (GU L 185 del 4.7.1987, pag. 72),

31987 L 0344: Direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22.6.1987 (GU L 185 del 4.7.1987, pag. 77),

31988 L 0357: Seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22.6.1988 (GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1),

31990 L 0618: Direttiva 90/618/CEE del Consiglio, dell'8.11.1990 (GU L 330 del 29.11.1990, pag. 44),

31992 L 0049: Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18.6.1992 (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1),

11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

31995 L 0026: Direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.6.1995 (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7),

32000 L 0026: Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.5.2000 (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65),

32002 L 0013: Direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5.3.2002 (GU L 77 del 20.3.2002, pag. 17),

32002 L 0087: Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.12.2002 (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

32005 L 0001: Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9.3.2005 (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9),

32005 L 0068: Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.11.2005 (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.).

All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) si aggiunge:

«—

per quanto riguarda la Bulgaria: “акционерно дружество”,

per quanto riguarda la Romania: “societăţi pe acţiuni”, “societăţi mutuale”.»

2.

31974 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5), modificata da:

11994 N: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21),

12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

All'allegato si aggiunge:

«—   Bulgaria:

1.

Sostanze e preparati disciplinati dalla legge sulla protezione contro l'impatto pericoloso di sostanze e preparati chimici (SG 10/2000), modificata, e dal diritto derivato adottato a norma di tale legge, come modificato, che stabilisce una procedura per la valutazione dei pericoli di sostanze e preparati chimici, i loro metodi di classificazione ed etichettatura e la pubblicazione di una scheda informativa sulla sicurezza per le sostanze e i preparati chimici classificati come pericolosi.

2.

Sostanze chimiche tossiche e relativi precursori, disciplinati dalla legge relativa alla proibizione delle armi chimiche e al controllo sulle sostanze chimiche tossiche e sui relativi precursori (SG 8/2000), modificata.

3.

Prodotti fitosanitari approvati in base alla legge in materia fitosanitaria (SG 91/1997), modificata, e al diritto derivato adottato a norma di tale legge, come modificato.

—   Romania:

1.

Prodotti fitosanitari, compresi quelli biologici, la cui commercializzazione e distribuzione è disciplinata dal decreto governativo n. 4/1995, modificato, relativo alla fabbricazione, al commercio e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari per controllare malattie, parassiti e malerbe nell'agricoltura e nella silvicoltura.

2.

Sostanze e preparati pericolosi disciplinati dal decreto governativo d'urgenza n. 200/2000 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e preparati pericolosi, approvato con legge n. 451/2001, dalla decisione del Governo n. 490/2002 che approva le norme metodologiche per l'applicazione del decreto governativo n. 200/2000 e dalla decisione del Governo n. 92/2003 che approva le norme metodologiche per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e preparati pericolosi.».

3.

32002 L 0083: Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1), modificata da:

32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26.4.2004 (GU L 168 del 1o.5.2004, pag. 35).

32005 L 0001: Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9.3.2005 (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9),

32005 L 0068: Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.11.2005 (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

a)

All'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) si inserisce, tra le voci relative a Belgio e Repubblica ceca:

«—

per quanto riguarda la Bulgaria: “акционерно дружество”, “взаимозастрахователна кооперация”,»

e, tra le voci relative a Portogallo e Slovenia:

«—

per quanto riguarda la Romania: “societăţi pe acţiuni”, “societăţi mutuale”,»

b)

All'articolo 18, paragrafo 3 il quarto trattino è sostituito dal seguente:

«—

il 1o maggio 2004 per le imprese autorizzate in Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia,»;

c)

All'articolo 18, paragrafo 3, dopo il quarto trattino è inserito il seguente:

«—

1o gennaio 2007 per le imprese autorizzate in Bulgaria e in Romania e».


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