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Document 32016R0921

Regolamento delegato (UE) 2016/921 della Commissione, del 10 giugno 2016, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli

C/2016/3532

GU L 154 del 11.6.2016, p. 3–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/06/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/921/oj

11.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 154/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/921 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2016

che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

(1)

Il 7 agosto 2014 il governo russo ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti dell'Unione in Russia, inclusi gli ortofrutticoli. Tale divieto ha creato una grave minaccia di turbative del mercato a causa del significativo crollo dei prezzi dovuto al fatto che era venuto a mancare un mercato di esportazione importante. Il 24 giugno 2015 il divieto suddetto è stato prorogato fino ad agosto 2016 e nel gennaio 2016 è stato esteso alla Turchia. Questo paese esportava ingenti quantitativi di ortofrutticoli verso la Russia. Con l'estensione del divieto russo si rischia che i prodotti originari della Turchia vengano ridiretti verso l'Unione o i mercati dei paesi terzi dove saranno in concorrenza con i prodotti dell'Unione. Ciò vale in particolare per alcuni Stati membri che presentano un basso livello di organizzazione del settore. In tali circostanze rimangono reali le minacce di turbative del mercato dell'Unione e occorre adottare adeguate misure che dovranno essere attuate fintantoché rimarrà in vigore il divieto russo.

(2)

Questa minaccia di turbative del mercato è di particolare rilevanza per il settore degli ortofrutticoli, che esportava verso la Russia ingenti quantitativi di prodotti deperibili. È risultato difficile ridirigere tutta la produzione verso altre destinazioni. L'incertezza riguardo al rinnovo del divieto può incidere negativamente sull'inizio della stagione per numerosi prodotti di questo settore.

(3)

Di conseguenza, sul mercato dell'Unione permane una situazione per la quale risultano insufficienti le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

Al fine di prevenire gravi e prolungate turbative del mercato, i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 913/2014 (2), (UE) n. 932/2014 (3), (UE) n. 1031/2014 (4) e (UE) 2015/1369 (5) hanno stabilito gli importi massimi del sostegno per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione, calcolati sulla base delle esportazioni tradizionali verso la Russia. Poiché persiste la minaccia di turbativa del mercato, occorre adattare le misure inizialmente previste da tali regolamenti.

(5)

Le misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo dovrebbero pertanto essere prorogate per un ulteriore anno, o fino al mutare della situazione degli scambi tra l'Unione e la Russia, per tutti i prodotti disciplinati dal regolamento delegato (UE) n. 1031/2014. Inoltre, dovrebbero essere aggiunti all'elenco dei prodotti ammissibili al sostegno le ciliegie dolci e i cachi, poiché si tratta di prodotti che alcuni Stati membri esportavano verso la Russia.

(6)

L'aiuto finanziario temporaneo dell'Unione dovrebbe essere concesso tenendo presenti le stime dei quantitativi colpiti dal divieto. Il calcolo di questi quantitativi dovrebbe essere effettuato per ogni Stato membro in funzione del livello di quelli stabiliti nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/1369. Inoltre, i quantitativi dovrebbero essere nettamente ridotti per tener conto del fatto che i produttori hanno avuto più tempo per adattarsi e individuare nuovi sbocchi di mercato.

(7)

Se in uno Stato membro il ricorso a tali misure di sostegno eccezionali è risultato molto modesto per un determinato prodotto e i costi amministrativi derivanti dalla concessione del sostegno si sono quindi rivelati eccessivamente elevati, tale Stato membro dovrebbe poter scegliere di non attuare le suddette misure.

(8)

Si presuppone che i prodotti oggetto del presente regolamento, destinati in origine all'esportazione verso la Russia, siano già stati o saranno ridiretti verso i mercati di altri Stati membri. I produttori di questi Stati membri che producono gli stessi prodotti, ma che non esportano tradizionalmente verso la Russia, potrebbero quindi subire notevoli turbative di mercato e il crollo dei prezzi. Per stabilizzare ulteriormente il mercato, è pertanto opportuno che possano beneficiare dell'aiuto finanziario temporaneo dell'Unione anche i produttori di tutti gli Stati membri per uno o più dei prodotti oggetto del presente regolamento, nei limiti di un quantitativo non superiore a 3 000 tonnellate per Stato membro.

(9)

È opportuno che gli Stati membri siano liberi di decidere di avvalersi o meno del quantitativo di 3 000 tonnellate. Nel caso decidano di non avvalersene, gli Stati membri dovrebbero informarne in tempo la Commissione onde permetterle di decidere eventualmente di riassegnare i quantitativi rimasti inutilizzati.

(10)

Il ritiro dal mercato, la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione costituiscono misure efficaci di gestione delle crisi ove esistano eccedenze di ortofrutticoli dovute a circostanze imprevedibili e temporanee. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di destinare i quantitativi messi a loro disposizione a una o più di tali misure, al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficiente possibile.

(11)

Come previsto nel regolamento delegato (UE) n. 932/2014, il limite massimo sui ritiri dal mercato sovvenzionati, pari al 5 % del volume della produzione commercializzata, dovrebbe essere temporaneamente revocato. L'aiuto finanziario dell'Unione dovrebbe essere pertanto concesso anche quando i ritiri superano il limite del 5 %.

(12)

L'aiuto finanziario temporaneo dell'Unione concesso per i ritiri dal mercato dovrebbe essere basato sui rispettivi importi di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (6) per i ritiri destinati alla distribuzione gratuita e per i ritiri con altre destinazioni. Per i prodotti per i quali non è fissato alcun importo nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli importi massimi dovrebbero essere stabiliti nel presente regolamento.

(13)

Tenuto conto del fatto che gli importi per i pomodori fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si riferiscono alla campagna di commercializzazione dei pomodori destinati alla trasformazione e dei pomodori destinati al consumo fresco, è opportuno chiarire che l'importo massimo applicabile per i pomodori destinati al consumo fresco ai fini del presente regolamento è quello relativo al periodo dal 1o novembre al 31 maggio.

(14)

Tenuto conto del carattere eccezionale delle turbative del mercato e al fine di garantire che tutti i produttori di ortofrutticoli ricevano un sostegno dall'Unione, è opportuno estendere l'aiuto finanziario temporaneo dell'Unione per i ritiri dal mercato ai produttori di ortofrutticoli che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta.

(15)

Al fine di promuovere la distribuzione gratuita degli ortofrutticoli ritirati a determinati enti, come gli organismi di beneficenza, le scuole e ogni altra destinazione equivalente approvata dagli Stati membri, il 100 % degli importi massimi fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dovrebbe essere applicabile anche ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. Nel caso dei ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita, tali produttori dovrebbero ricevere il 50 % degli importi massimi fissati. In questo contesto, i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta dovrebbero soddisfare le stesse condizioni applicabili alle organizzazioni di produttori, o condizioni simili. I suddetti produttori dovrebbero dunque essere soggetti, come le organizzazioni di produttori riconosciute, alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(16)

Le organizzazioni di produttori sono i soggetti principali del settore ortofrutticolo e costituiscono le entità più adeguate per garantire che l'aiuto finanziario temporaneo dell'Unione per i ritiri dal mercato venga versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. Esse dovrebbero garantire che tale aiuto venga versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta tramite la conclusione di un contratto. Poiché non tutti gli Stati membri dispongono dello stesso livello di organizzazione sul fronte dell'offerta del mercato ortofrutticolo, ove ciò sia debitamente giustificato è opportuno autorizzare l'autorità competente degli Stati membri a versare il sostegno direttamente ai produttori.

(17)

L'importo del sostegno per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione dovrebbe essere fissato dagli Stati membri per ettaro a un livello che copra al massimo il 90 % dell'importo massimo per i ritiri dal mercato applicabile ai ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita quale stabilito nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 o, per i prodotti per i quali nessun importo è stato fissato in tale allegato, nel presente regolamento. Per i pomodori destinati al consumo fresco, l'importo preso in considerazione dagli Stati membri dovrebbe essere quello definito nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per il periodo dal 1o novembre al 31 maggio. La mancata raccolta dovrebbe ricevere un sostegno anche qualora la produzione commerciale sia stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione.

(18)

Le organizzazioni di produttori concentrano l'offerta e sono in grado di agire più rapidamente rispetto ai produttori che non appartengono a tali organizzazioni, gestendo maggiori quantitativi e quindi esercitando un impatto immediato sul mercato. Pertanto, al fine di rendere più efficace l'attuazione delle misure di sostegno eccezionali previste dal presente regolamento e di accelerare il processo di stabilizzazione del mercato, è opportuno, per i produttori che appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta, aumentare l'aiuto finanziario temporaneo dell'Unione per i ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita al 75 % dei relativi importi massimi fissati per il sostegno ai ritiri con altre destinazioni.

(19)

Come nel caso dei ritiri, l'aiuto finanziario temporaneo dell'Unione per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione dovrebbe essere esteso ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. L'aiuto finanziario dovrebbe essere pari al 50 % degli importi massimi di sostegno fissati per le organizzazioni di produttori.

(20)

Dati l'elevato numero di produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori e la necessità di effettuare controlli affidabili ma fattibili, per i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori l'aiuto finanziario temporaneo dell'Unione non dovrebbe essere concesso per la raccolta prima della maturazione di ortofrutticoli la cui raccolta normale è già iniziata, né per le misure di mancata raccolta se la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione. In questo contesto, i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta dovrebbero essere soggetti, come le organizzazioni di produttori riconosciute, alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

(21)

Per i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori, il pagamento dell'aiuto finanziario temporaneo dell'Unione per le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione dovrebbe essere effettuato direttamente dall'autorità competente dello Stato membro. Detta autorità competente dovrebbe versare i relativi importi ai produttori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e delle norme e procedure nazionali pertinenti.

(22)

Al fine di garantire che l'aiuto finanziario temporaneo dell'Unione ai produttori di taluni ortofrutticoli sia utilizzato per i fini previsti e per assicurare l'uso efficiente del bilancio dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero applicare un livello ragionevole di controlli. In particolare, andrebbero effettuati controlli fisici, documentari e d'identità nonché controlli in loco su un quantitativo ragionevole di prodotti, superfici, organizzazioni di produttori e produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le operazioni di ritiro, raccolta prima della maturazione e mancata raccolta relative ai pomodori riguardino soltanto le varietà destinate al consumo fresco.

(23)

Gli Stati membri dovrebbero notificare periodicamente alla Commissione le operazioni che sono state effettuate dalle organizzazioni di produttori e dai produttori non aderenti.

(24)

Al fine di prevenire gravi e prolungate turbative del mercato e garantire efficacemente la stabilizzazione dei prezzi, è necessario proseguire senza interruzioni le misure di sostegno attualmente in vigore, che giungeranno a scadenza il 30 giugno 2016. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione e applicarsi a decorrere da tale data o, se posteriore, dal 1o luglio 2016,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'aiuto finanziario dell'Unione («l'aiuto finanziario») per misure di sostegno a carattere temporaneo da concedere alle organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli riconosciute ai sensi dell'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai produttori che non appartengono a tali organizzazioni.

Tali misure di sostegno a carattere temporaneo riguardano operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso in relazione ai seguenti prodotti del settore ortofrutticolo destinati al consumo fresco:

a)

pomodori di cui al codice NC 0702 00 00;

b)

carote di cui al codice NC 0706 10 00;

c)

cavoli di cui al codice NC 0704 90 10;

d)

peperoni di cui al codice NC 0709 60 10;

e)

cavolfiori e cavoli broccoli di cui al codice NC 0704 10 00;

f)

cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05;

g)

cetriolini di cui al codice NC 0707 00 90;

h)

funghi del genere Agaricus di cui al codice NC 0709 51 00;

i)

mele di cui al codice NC 0808 10;

j)

pere di cui al codice NC 0808 30;

k)

prugne di cui al codice NC 0809 40 05;

l)

frutti rossi di cui ai codici NC 0810 20, 0810 30 e 0810 40;

m)

uve da tavola fresche di cui al codice NC 0806 10 10;

n)

kiwi di cui al codice NC 0810 50 00;

o)

arance dolci di cui al codice NC 0805 10 20;

p)

clementine di cui al codice NC 0805 20 10;

q)

mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), wilkings e simili ibridi di agrumi di cui ai codici NC 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70 e 0805 20 90;

r)

limoni di cui al codice NC 0805 50 10;

s)

pesche e pesche noci di cui al codice NC 0809 30;

t)

ciliegie dolci di cui al codice NC 0809 29 00;

u)

cachi di cui al codice NC 0810 70 00.

3.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 riguarda le attività svolte nel periodo compreso tra il 1o luglio 2016 o, se posteriore, la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di esaurimento dei quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in ciascuno Stato membro interessato o, se anteriore, il 30 giugno 2017.

4.   Se la situazione delle importazioni di taluni prodotti dell'Unione verso la Russia muta prima del 30 giugno 2017, la Commissione può modificare o abrogare di conseguenza il presente regolamento.

Articolo 2

Attribuzione di quantitativi massimi agli Stati membri

1.   L'aiuto finanziario per le misure di sostegno di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è messo a disposizione degli Stati membri per i quantitativi di prodotti di cui all'allegato I.

L'aiuto finanziario è altresì disponibile per gli Stati membri per le operazioni di ritiro, raccolta prima della maturazione e mancata raccolta, con riguardo ad uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come stabilito dallo Stato membro interessato, a condizione che il quantitativo supplementare interessato non superi le 3 000 tonnellate per Stato membro.

2.   Per quanto riguarda i quantitativi per Stato membro di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare, per ogni prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2:

a)

i quantitativi ritirati dal mercato destinati alla distribuzione gratuita;

b)

i quantitativi ritirati dal mercato con altre destinazioni;

c)

la superficie equivalente di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta.

3.   Se i quantitativi effettivamente ritirati in uno Stato membro tra l'8 agosto 2015 e il 30 giugno 2016 a norma del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 per una categoria di prodotti quale definita nell'allegato I ter dello stesso regolamento risultano inferiori al 5 % dei quantitativi totali ad esso assegnati per tale categoria di prodotti, lo Stato membro può decidere di non avvalersi del quantitativo assegnatogli a norma dell'allegato I. In tal caso, lo Stato membro interessato notifica la sua decisione alla Commissione entro il 31 ottobre 2016. Dal momento della notifica, le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione svolte per la categoria di prodotti in questione in tale Stato membro non sono ammissibili all'aiuto finanziario.

4.   Gli Stati membri possono decidere di non avvalersi del quantitativo di 3 000 tonnellate di cui al paragrafo 1, secondo comma, o di parte di tale quantitativo, entro il 31 ottobre 2016. Entro la stessa data, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione eventuali quantitativi non utilizzati. Dal momento della notifica, le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione svolte per la categoria di prodotti in questione in tale Stato membro non sono ammissibili all'aiuto finanziario a norma del presente regolamento.

Articolo 3

Attribuzione dei quantitativi ai produttori

Gli Stati membri attribuiscono i quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ripartendoli tra le organizzazioni di produttori e i produttori che non appartengono a tali organizzazioni in base al sistema «primo arrivato, primo servito».

Gli Stati membri possono tuttavia decidere di avvalersi di un diverso sistema di attribuzione dei quantitativi, purché sia basato su criteri oggettivi e non discriminatori. A tal fine gli Stati membri possono prendere in considerazione l'entità degli effetti provocati sui produttori interessati dal divieto d'importazione imposto dalla Russia.

Articolo 4

Disposizioni comuni relative alle misure di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione delle organizzazioni di produttori

1.   Il sostegno per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuate a norma del presente regolamento dalle organizzazioni di produttori è concesso a tali organizzazioni anche se i loro programmi operativi e le strategie nazionali degli Stati membri non prevedono tali operazioni.

Il sostegno di cui al primo comma non è preso in considerazione ai fini del calcolo dei massimali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

All'aiuto finanziario a norma del presente regolamento non si applicano l'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

2.   Il limite massimo di un terzo della spesa di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e quello del 25 % per l'aumento del fondo di esercizio di cui all'articolo 66, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applicano alle spese sostenute per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione ai sensi del presente regolamento.

3.   Le spese sostenute conformemente agli articoli 5 e 7 rientrano nel fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori.

4.   Se il riconoscimento di un'organizzazione di produttori è stato sospeso a norma dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli aderenti a tale organizzazione sono considerati produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta ai fini degli articoli 6 e 8.

Articolo 5

Aiuto finanziario per i ritiri destinato alle organizzazioni di produttori

1.   Il limite massimo del 5 % di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applica alle operazioni a norma del presente regolamento.

2.   Gli importi massimi dell'aiuto finanziario per i ritiri destinato alle organizzazioni di produttori sono quelli fissati nell'allegato II.

3.   In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario per i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita è pari al 75 % dell'importo massimo del sostegno per altre destinazioni di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 6

Aiuto finanziario per i ritiri destinato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori

1.   Gli importi massimi dell'aiuto finanziario concesso ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta per i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita sono quelli fissati nell'allegato II.

Gli importi massimi dell'aiuto finanziario concesso ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta per i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita corrispondono al 50 % degli importi fissati nell'allegato II.

2.   I produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta concludono un contratto con un'organizzazione di questo tipo per l'intero quantitativo di prodotti da consegnare. Le organizzazioni di produttori accettano tutte le richieste ragionevoli provenienti da produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. I quantitativi consegnati da produttori non aderenti sono coerenti con le rese regionali e la superficie interessata.

L'aiuto finanziario è versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta dall'organizzazione di produttori con cui hanno stipulato un contratto.

Tale organizzazione trattiene gli importi corrispondenti ai costi reali sostenuti per il ritiro dei rispettivi prodotti. Tali costi sono dimostrati mediante la presentazione di fatture.

3.   Per motivi debitamente giustificati, come il grado limitato di organizzazione dei produttori nello Stato membro interessato, e in modo non discriminatorio, gli Stati membri possono autorizzare un produttore che non appartiene a un'organizzazione di produttori riconosciuta a notificare all'autorità competente dello Stato membro il quantitativo da consegnare, anziché stipulare il contratto di cui al paragrafo 2. Con riguardo a tale notifica, si applica mutatis mutandis l'articolo 78 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I quantitativi consegnati da produttori non aderenti sono coerenti con le rese regionali e la superficie interessata.

In tali casi, l'autorità competente dello Stato membro versa l'aiuto finanziario direttamente al produttore. A tal fine, gli Stati membri adottano nuove norme o procedure nazionali o applicano quelle esistenti.

4.   Il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, nonché l'articolo 4 del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis con riguardo al presente articolo.

Articolo 7

Aiuto finanziario per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione destinato alle organizzazioni di produttori

1.   In deroga all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli Stati membri fissano gli importi del sostegno per ettaro, comprendente sia l'aiuto finanziario dell'Unione sia il contributo delle organizzazioni di produttori per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione, a un livello che copra al massimo il 90 % degli importi fissati per i ritiri dal mercato per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita di cui all'allegato II del presente regolamento. Il sostegno destinato alla raccolta prima della maturazione riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi e che sono effettivamente raccolti prima della maturazione.

In deroga all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione è pari al 75 % degli importi fissati dagli Stati membri conformemente al primo comma.

2.   In deroga al primo comma dell'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le misure di mancata raccolta di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento possono essere adottate anche quando la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione. In tali casi, gli importi del sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo vengono proporzionalmente ridotti, tenendo conto della produzione già raccolta, secondo quanto stabilito sulla base della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori interessate.

Articolo 8

Aiuto finanziario per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione destinato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori

1.   In deroga all'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

il sostegno destinato alla raccolta prima della maturazione riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi, che sono effettivamente raccolti prima della maturazione e per i quali la raccolta normale non ha avuto inizio;

b)

le misure di mancata raccolta non vengono applicate se la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona interessata durante il normale ciclo di produzione;

c)

la raccolta prima della maturazione e la mancata raccolta non sono in alcun caso applicate congiuntamente allo stesso prodotto e alla stessa superficie.

2.   Gli importi dell'aiuto finanziario per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione ammontano al 50 % degli importi fissati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.

3.   I produttori che non appartengono a un'associazione di produttori riconosciuta provvedono alla necessaria notifica all'autorità competente dello Stato membro secondo le modalità da esso adottate conformemente all'articolo 85, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

4.   L'autorità competente dello Stato membro versa l'aiuto finanziario direttamente al produttore. A tal fine, gli Stati membri adottano nuove norme o procedure nazionali o applicano quelle esistenti.

5.   Il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si applicano mutatis mutandis con riguardo al presente articolo.

Articolo 9

Controlli sulle operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione

1.   Le operazioni di ritiro di cui agli articoli 5 e 6 sono soggette a:

a)

controlli di primo livello conformemente all'articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Tuttavia, tali controlli devono riguardare almeno il 10 % del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato e almeno il 10 % delle organizzazioni di produttori che beneficiano dell'aiuto finanziario di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Tuttavia, per le operazioni di ritiro di cui all'articolo 6, paragrafo 3, i controlli di primo livello vertono sul 100 % del quantitativo di prodotti ritirati;

b)

controlli di secondo livello conformemente all'articolo 109 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Tuttavia, i controlli in loco devono riguardare almeno il 40 % delle imprese soggette ai controlli di primo livello e almeno il 5 % del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato.

2.   Le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione di cui agli articoli 7 e 8 sono soggette ai controlli e alle condizioni di cui all'articolo 110 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, salvo per quanto riguarda il requisito che non sia stata effettuata una raccolta parziale, per il quale si applica la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. I controlli vertono almeno sul 25 % delle zone di produzione interessate.

Per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione di cui all'articolo 8, i controlli vertono sul 100 % delle zone di produzione interessate.

3.   Gli Stati membri adottano le misure di controllo atte a garantire che le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione relative ai pomodori riguardino soltanto le varietà destinate al consumo fresco.

Articolo 10

Domanda e pagamento dell'aiuto finanziario

1.   Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento dell'aiuto finanziario di cui agli articoli 5 e 7 entro il 31 luglio 2017.

2.   Entro il 31 luglio 2017, i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta e che non hanno firmato un contratto con un'organizzazione di produttori riconosciuta presentano direttamente alle autorità competenti designate dagli Stati membri la domanda di pagamento dell'aiuto finanziario di cui agli articoli 6 e 8.

3.   Le domande di pagamento sono accompagnate da documenti che giustifichino l'importo dell'aiuto finanziario in questione e contengono una dichiarazione scritta attestante che il richiedente non ha percepito e non percepirà un duplice finanziamento dell'Unione o nazionale o un indennizzo assicurativo per le operazioni ammesse a beneficiare dell'aiuto finanziario concesso a norma del presente regolamento.

Articolo 11

Notifiche

1.   Il primo giorno di ogni mese fino al 1o ottobre 2017, gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun prodotto, le seguenti informazioni:

a)

i quantitativi ritirati destinati alla distribuzione gratuita;

b)

i quantitativi ritirati con altre destinazioni;

c)

la superficie equivalente di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta;

d)

la spesa totale incorsa per i quantitativi e le superfici di cui alle lettere a), b) e c).

Solo le operazioni che sono state realizzate sono oggetto delle notifiche.

Per tali notifiche gli Stati membri si avvalgono dei modelli riportati nell'allegato III.

2.   Al momento di effettuare la loro prima notifica, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi del sostegno da essi stabiliti conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, o all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e agli articoli da 5 a 8 del presente regolamento, avvalendosi dei modelli riportati nell'allegato IV.

Articolo 12

Pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione

Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti a norma del presente regolamento sono ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione solo se sono state effettuate entro il 30 settembre 2017.

Articolo 13

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2016 o, se posteriore, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 913/2014 della Commissione, del 21 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci (GU L 248 del 22.8.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 (GU L 259 del 30.8.2014, pag. 2).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 22).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2015/1369 della Commissione, del 7 agosto 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 17).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).


ALLEGATO I

Quantitativi massimi di prodotti attribuiti per Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1

(in tonnellate)

 

Mele e pere

Prugne, uve da tavola e kiwi

Pomodori, carote, peperoni, cetrioli e cetriolini

Arance, clementine, mandarini e limoni

Pesche e pesche noci

Bulgaria

 

 

 

 

300

Belgio

25 700

 

5 000

 

 

Germania

1 900

 

 

 

 

Grecia

800

4 900

400

2 400

6 300

Spagna

2 300

1 500

6 900

16 600

11 500

Francia

3 600

 

1 000

 

100

Croazia

600

 

 

1 000

 

Italia

5 300

4 600

200

1 000

2 800

Cipro

 

 

 

3 600

 

Lettonia

200

 

400

 

 

Lituania

 

 

900

 

 

Ungheria

 

100

 

 

 

Paesi Bassi

6 900

 

6 800

 

 

Austria

600

 

 

 

 

Polonia

88 900

500

9 400

 

600

Portogallo

1 100

 

 

 

 


ALLEGATO II

Importi massimi del sostegno ai ritiri dal mercato Di cui agli articoli 5, 6 e 7

(EUR/100 kg)

Prodotto

Sostegno massimo

Distribuzione gratuita

Altre destinazioni

Cavolfiori

15,69

10,52

Pomodori

27,45

18,30

Mele

16,98

13,22

Uve da tavola fresche

39,16

26,11

Pesche noci

26,90

26,90

Pesche

26,90

26,90

Pere

23,85

15,90

Arance

21,00

21,00

Mandarini

19,50

19,50

Clementine

22,16

19,50

Satsuma

19,50

19,50

Limoni

23,99

19,50

Carote

12,81

8,54

Cavoli

5,81

3,88

Peperoni

44,40

30,00

Cavoli broccoli

15,69

10,52

Cetrioli e cetriolini

24,00

16,00

Funghi

43,99

29,33

Prugne

34,00

20,40

Frutti rossi

12,76

8,50

Kiwi

29,69

19,79

Cachi

21,02

14,01

Ciliegie

48,14

32,09


ALLEGATO III

Modelli per le notifiche di cui all'articolo 11, paragrafo 1

NOTIFICA DI RITIRI — DISTRIBUZIONE GRATUITA

Stato membro:…

Periodo considerato:…

Data:…


Prodotto

Organizzazioni di produttori

Produttori non aderenti

Quantitativi totali

(t)

Aiuto finanziario totale dell'Unione

(EUR)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)

ritiro

trasporto

cernita e imballaggio

TOTALE

ritiro

trasporto

cernita e imballaggio

TOTALE

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Mele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale mele e pere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale ortaggi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale altra frutta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale agrumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesche noci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale pesche e pesche noci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutti rossi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciliegie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cachi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale altro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

NOTIFICA DI RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI

Stato membro:…

Periodo considerato:…

Data:…


Prodotto

Organizzazioni di produttori

Produttori non aderenti

Quantitativi totali

(t)

Aiuto finanziario totale dell'Unione

(EUR)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Mele

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

Totale mele e pere

 

 

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

 

 

 

 

Totale ortaggi

 

 

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

Totale altra frutta

 

 

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

Mandarini

 

 

 

 

 

 

Limoni

 

 

 

 

 

 

Totale agrumi

 

 

 

 

 

 

Pesche

 

 

 

 

 

 

Pesche noci

 

 

 

 

 

 

Totale pesche e pesche noci

 

 

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

 

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

 

 

Frutti rossi

 

 

 

 

 

 

Ciliegie

 

 

 

 

 

 

Cachi

 

 

 

 

 

 

Totale altro

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

Nota: per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

NOTIFICA DI MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

Stato membro:…

Periodo considerato:…

Data:…


Prodotto

Organizzazioni di produttori

Produttori non aderenti

Quantitativi totali

(t)

Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)

Superficie

(ha)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)

Superficie

(ha)

Quantitativi

(t)

Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Mele

 

 

 

 

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale mele e pere

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale ortaggi

 

 

 

 

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

 

 

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale altra frutta

 

 

 

 

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarini

 

 

 

 

 

 

 

 

Limoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale agrumi

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesche

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesche noci

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale pesche e pesche noci

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

 

 

 

 

Frutti rossi

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciliegie

 

 

 

 

 

 

 

 

Cachi

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale altro

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto


ALLEGATO IV

Tabelle da trasmettere con la prima notifica di cui all'articolo 11, paragrafo 2

RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI

Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'articolo 5 del presente regolamento

Stato membro:…

Data:…


Prodotto

Contributo dell'organizzazione di produttori

(EUR/100 kg)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR/100 kg)

Mele

 

 

Pere

 

 

Pomodori

 

 

Carote

 

 

Cavoli

 

 

Peperoni

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

Funghi

 

 

Prugne

 

 

Frutti rossi

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

Kiwi

 

 

Arance

 

 

Clementine

 

 

Mandarini

 

 

Limoni

 

 

Pesche

 

 

Pesche noci

 

 

Ciliegie

 

 

Cachi

 

 

MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'articolo 7 del presente regolamento

Stato membro:…

Data:…


Prodotto

Aria aperta

Serra

Contributo dell'organizzazione di produttori

(EUR/ha)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR/ha)

Contributo dell'organizzazione di produttori

(EUR/ha)

Aiuto finanziario dell'Unione

(EUR/ha)

Mele

 

 

 

 

Pere

 

 

 

 

Pomodori

 

 

 

 

Carote

 

 

 

 

Cavoli

 

 

 

 

Peperoni

 

 

 

 

Cavolfiori e cavoli broccoli

 

 

 

 

Cetrioli e cetriolini

 

 

 

 

Funghi

 

 

 

 

Prugne

 

 

 

 

Frutti rossi

 

 

 

 

Uve da tavola fresche

 

 

 

 

Kiwi

 

 

 

 

Arance

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

Mandarini

 

 

 

 

Limoni

 

 

 

 

Pesche

 

 

 

 

Pesche noci

 

 

 

 

Ciliegie

 

 

 

 

Cachi

 

 

 

 


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