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Document 32013D0638

2013/638/UE: Decisione della Commissione, del 12 agosto 2013 , sui requisiti essenziali dell’attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) [notificata con il numero C(2013) 5185]

GU L 296 del 7.11.2013, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/638/oj

7.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2013

sui requisiti essenziali dell’attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM)

[notificata con il numero C(2013) 5185]

(2013/638/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)

Vari Stati membri hanno messo in atto o stanno mettendo in atto principi e regole comuni di sicurezza per l’attrezzatura di radiocomunicazione su navi marittime alle quali non si applica la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 (di seguito denominate «navi marittime non SOLAS»).

(2)

L’armonizzazione dei servizi di radiocomunicazione contribuirà a rendere più sicura la navigazione delle navi marittime non SOLAS, soprattutto in caso d’emergenza e di maltempo.

(3)

La circolare 803 del Comitato della sicurezza marittima (CSM) sulla partecipazione di navi marittime non SOLAS al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) e la risoluzione MSC.131 (75) dell’Organizzazione marittima internazionale (OMI) invitano gli Stati ad applicare le linee direttrici per la partecipazione di navi marittime non SOLAS al SMSSM e li sollecitano a chiedere che in concomitanza con esso siano implementate talune caratteristiche sull’apparecchiatura di radiocomunicazione da usare su tutte le navi.

(4)

I regolamenti sulle comunicazioni radio dell’Unione internazionale per le telecomunicazioni (UIT) stabiliscono le frequenze che il SMSSM deve usare. Ogni apparecchio radio che operi su tali frequenze che sia destinato ai casi di emergenza, dovrà essere compatibile con l’uso previsto di tali frequenze e garantire in modo ragionevole di funzionare correttamente in caso di emergenza.

(5)

È opportuno chiarire che la decisione 2004/71/CE della Commissione, del 4 settembre 2003, sui requisiti essenziali dell’attrezzatura di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) (2) si applica all’attrezzatura SMSSM da utilizzare su tutte le navi marittime non SOLAS, che non è oggetto della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull’equipaggiamento marittimo (3).

(6)

L’attuazione delle prescrizioni cui deve conformarsi l’attrezzatura SMSSM destinata a tutte le navi marittime non SOLAS deve essere coerente in tutti gli Stati membri e conforme alle pertinenti linee direttrici dell’OMI.

(7)

Considerato il numero di modifiche da apportare alla decisione 2004/71/CE, è opportuno sostituirla, per motivi di chiarezza.

(8)

La presente decisione è conforme al parere del comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica a tutte le apparecchiature di radiocomunicazione non comprese nel campo d’applicazione della direttiva 96/98/CE e destinate all’uso su tutte le navi marittime alle quali non si applica la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 (di seguito denominate «navi marittime non SOLAS») e destinate a partecipare al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) previsto nel capitolo IV della Convenzione SOLAS, che operano in uno dei servizi seguenti:

a)

il servizio mobile marittimo, di cui all’articolo 1.28 dei regolamenti di radiocomunicazione dell’Unione internazionale per le telecomunicazioni (UIT);

b)

il servizio satellitare mobile marittimo di cui all’articolo 1.29 dei regolamenti di radiocomunicazione dell’UIT.

Articolo 2

Ferma restando la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), le apparecchiature di radiocomunicazione devono essere progettate in modo da funzionare correttamente in ambiente marino, soddisfare tutti i requisiti operativi del SMSSM applicabili alle navi marittime non SOLAS, conformemente alle pertinenti disposizioni dell’Organizzazione marittima internazionale, e dare un segnale chiaro e stabile in collegamenti analogici o digitali ad alta fedeltà.

Articolo 3

La decisione 2004/71/CE è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2013

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

(2)  GU L 16 del 23.1.2004, pag. 54.

(3)  GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

(4)  GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1.


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