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Accesso all’informazione, partecipazione dei cittadini e accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus)

Accesso all’informazione, partecipazione dei cittadini e accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus)

 

SINTESI DI:

Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus)

Decisione 2005/370/CE — conclusione della convenzione di Aarhus

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE?

La convenzione di Aarhus attribuisce al pubblico (individui e associazioni che li rappresentano) il diritto di accedere alle informazioni e di partecipare nelle decisioni in materia ambientale, così come ad avere diritto di ricorso se questi diritti non vengono rispettati.

Con questa decisione, la convenzione di Aarhus (firmata dalla Comunità europea - ora Unione europea (UE) - e dai suoi Stati membri nel 1998) è stata approvata a nome dell’Unione europea.

PUNTI CHIAVE

La convenzione, in vigore dal 30 ottobre 2001, parte dall’idea che un maggiore coinvolgimento e una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi di tipo ambientale conduca ad un miglioramento della protezione dell’ambiente. Essa intende contribuire a salvaguardare il diritto di ogni individuo, delle generazioni attuali e di quelle future, di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere. A questo fine, la convenzione prevede 3 aree di intervento:

  • assicurare l’accesso del pubblico alle informazioni sull’ambiente detenute dalle autorità pubbliche;
  • favorire la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali che influiscono sull’ambiente;
  • estendere le condizioni per l’accesso alla giustizia in materia ambientale;

Le istituzioni comunitarie rispondono alla definizione di autorità pubblica della convenzione, allo stesso titolo delle autorità nazionali o locali.

Le parti firmatarie della convenzione concordano di applicare i diritti e obblighi elencati nella convenzione ai fini di:

  • adottare le misure legislative, regolamentari o le altre misure necessarie;
  • consentire ai funzionari e alle autorità pubbliche di fornire assistenza e orientamento ai cittadini, agevolandone l’accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia;
  • promuovere l’educazione ecologica dei cittadini e aumentare la loro consapevolezza dei problemi ambientali;
  • riconoscere e sostenere le associazioni, i gruppi o le organizzazioni aventi come obiettivo la protezione dell’ambiente.

Accesso del pubblico alle informazioni in materia ambientale

La convenzione prevede diritti ed obblighi precisi in materia di accesso all’informazione, concernenti in particolare i tempi di trasmissione e i motivi di cui dispongono le autorità pubbliche per rifiutare l’accesso a determinati tipi di informazione.

L’accesso può venire rifiutato in 3 casi:

  • se l’autorità pubblica non è in possesso dell’informazione richiesta;
  • La richiesta è manifestamente irragionevole o formulata in modo troppo generico;
  • La richiesta riguarda una materia in corso di completamento;

Le richieste possono anche venire rifiutate sulla base del carattere confidenziale di attività di autorità pubbliche, difesa nazionale e sicurezza pubblica, per garantire il corso della giustizia o per rispettare il carattere confidenziale di:

Poiché la divulgazione di informazioni può andare incontro agli interessi del pubblico, tutti questi motivi di rifiuto devono venire interpretati in modo restrittivo.

Una decisione di rifiuto di accesso deve dichiarare le ragioni del rifiuto e indicare quali forme di ricorso sono accessibili al richiedente.

Le autorità pubbliche devono mantenere aggiornate le informazioni in loro possesso, e a questo fine devono mantenere liste, registri e documenti accessibili al pubblico. A questo proposito, queste istituzioni sono invitate a fare un uso progressivamente maggiore di database elettronici contenenti la documentazione sullo stato dell’ambiente, la legislazione, i piani e le politiche a livello nazionale e le convenzioni internazionali.

Nel 2003, gli Stati membri dell’UE hanno adottato la direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. I paesi dell’UE erano tenuti ad integrarla nella legislazione nazionale entro il 14 febbraio 2005.

Nel 2006, l’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 1367/2006 che impone alle istituzioni e agli organi comunitari l’attuazione degli obblighi contenuti nella convenzione di Aarhus.

Partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale

La seconda parte della convenzione riguarda la partecipazione del pubblico ai processi decisionali. Ciò deve venire garantito attraverso la procedura di autorizzazione per specifiche attività (di natura principalmente industriale) elencate nell’Allegato I alla convenzione. La decisione finale di autorizzare l’attività deve adeguatamente conto dei risultati della partecipazione del pubblico.

Il pubblico deve venire informato negli stadi iniziali del processo decisionale di quanto segue:

  • l’oggetto in merito al quale la decisione deve essere presa;
  • la natura della decisione da adottare;
  • l’autorità competente;
  • la procedura prevista, ivi compresi i dettagli pratici della procedura di consultazione;
  • la procedura per una valutazione di impatto ambientale (se necessaria).

I tempi procedurali devono consentire una genuina partecipazione del pubblico.

È prevista una procedura abbreviata per la formulazione di piani e programmi in materia ambientale.

La convenzione inoltre invita i firmatari a promuovere la partecipazione del pubblico nella preparazione delle politiche ambientali così come delle norme e leggi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente.

Nel 2003, gli Stati membri dell’UE hanno adottato la direttiva 2003/35/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale.

Nel 2006 la decisione del Consiglio 2006/957/CE ha tenuto conto di un emendamento della convenzione che aumenta la partecipazione del pubblico ai processi decisionali riguardanti l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OMG). A livello dell’UE, questo requisito è già soddisfatto in alcuni articoli della direttiva 2001/18/CE sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

Molte altre direttive UE sull’ambiente regolano la partecipazione pubblica ai processi decisionali in materia ambientale. Sono incluse in particolare la direttiva 2001/42/EC e la direttiva sul quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (direttiva 2000/60/CE).

Accesso alla giustizia in materia ambientale

Tutti coloro che ritenessero che i loro diritti di accesso all’informazione sono stati pregiudicati (per esempio nel caso di una richiesta di informazioni ignorata, ingiustamente rifiutata o inadeguatamente soddisfatta) devono poter avere accesso, in circostanze appropriate, ad una procedura di riesame all’interno della legislazione nazionale.

L’accesso alla giustizia è anche garantito nel caso in cui la procedura di partecipazione stipulata dalla convenzione venisse violata. L’accesso alla giustizia è inoltre consentito per la composizione delle controversie relative ad atti di omissione da parte di privati o autorità pubbliche che contravvenissero le regole nazionali in materia ambientale.

Entrambe le direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE contengono provvedimenti sull’accesso alla giustizia. Una proposta del 2003 riguardo ad una direttiva sull’accesso alla giustizia in materia ambientale è stata ritirata nel 2014 come parte di un controllo di adeguatezza della Commissione europea della legge UE chiamato REFIT (Programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione).

Nell’aprile 2017 la Commissione ha adottato un documento guida sull’accesso alla giustizia in materia ambientale. Questo documento chiarifica come individui e associazioni possono contestare presso le corti nazionali decisioni, atti e omissioni da parte di autorità pubbliche relative a leggi ambientali dell’UE.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E L’ACCORDO?

L’accordo si applica dal 30 ottobre 2001. La decisione è stata applicata dal 17 febbraio 2005.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla stipula, a nome della Comunità europea, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124, 17.5.2005, pag. 1).

Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124, 17.5.2005, pagg. 4-20).

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione del 28 aprile 2017 — Comunicazione della Commissione sull’accesso alla giustizia in materia ambientale, C(2017) 2616 final del 28.4.2017.

Decisione 2006/957/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla stipula, a nome della Comunità europea, di un emendamento alla convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 386, 29.12.2006, pag. 46).

Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 sulla applicazione dei provvedimenti della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale alle istituzioni e organi comunitari (GU L 264 25.9.2006 pag. 13)

Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 18.10.2003, pag. 1).

I successivi emendamenti al Regolamento (CE) n. 1829/2003 sono stati incorporati nel documento originale. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.

Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26)

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30)

Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio — Dichiarazione della Commissione (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1)

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per le acque (GU L 327, 22.12.2000, pag. 1)

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 05.03.2018

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