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Accordo di riammissione con la Russia

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Accordo di riammissione con la Russia

La presente decisione del 19 aprile 2007 riguarda la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Russia inteso a definire tra le due parti le modalità d'applicazione in materia di riammissione e completa un'altra decisione relativa alla conclusione di un accordo inteso ad agevolare il rilascio dei visti.

ATTO

Decisione del Consiglio 2007/341/EC, del 19 aprile 2007, relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione fra la Comunità europea e la Federazione russa.

SINTESI

La presente decisione riguarda la conclusione dell'accordo di riammissione * fra la Comunità europea e la Federazione russa, accluso in allegato. L'accordo non si applica alla Danimarca.

Obblighi di riammissione

La Russia ammette, su richiesta di uno Stato membro, qualsiasi persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni per l'ingresso, purché sia accertato che tale persona sia un cittadino russo.

La cittadinanza può essere determinata per mezzo di almeno uno dei documenti elencati in allegato all'accordo, anche se scaduti. Qualora non possa essere presentato nessuno dei documenti elencati nell'allegato, la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente della Federazione russa o dello Stato membro interessato interrogano senza indugio la persona da riammettere, onde stabilirne la cittadinanza.

La Russia ammette inoltre qualsiasi cittadino di uno paese terzo o apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni per l'ingresso o il soggiorno, purché si possa accertare che l'interessato:

  • possieda un visto valido rilasciato dalla Russia;
  • possieda un'autorizzazione di soggiorno valida rilasciata dalla Russia;
  • sia entrato in modo illegale nel territorio degli Stati membri arrivando direttamente dal territorio russo.

L'obbligo di riammissione non si applica se:

  • il cittadino del paese terzo o l'apolide si è trovato soltanto in transito via un aeroporto internazionale russo;
  • lo Stato membro ha rilasciato all'interessato un visto o un'autorizzazione di soggiorno;
  • l'interessato è potuto entrare senza visto nel territorio dello Stato membro richiedente *.

Le prove che esistono motivi di riammissione possono essere fornite mediante almeno uno dei documenti elencati nell'allegato dell'accordo.

Su basi di reciprocità, l'obbligo degli Stati membri si applica mutatis mutandis secondo le norme illustrate ai punti da 2 a 6.

Durante i 3 anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, l'obbligo di riammettere apolidi e cittadini di Stati terzi si applica unicamente se questi ultimi provengono da un paese terzo con il quale la Russia ha concluso un accordo bilaterale di riammissione.

Procedura di riammissione

Il trasferimento di una persona da riammettere è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione allo Stato richiesto *. In forma di deroga, non è necessaria una domanda se l'interessato è in possesso di un passaporto nazionale valido o eventualmente di un visto o di un'autorizzazione di soggiorno in corso di validità.

Se una persona viene fermata nell'area di frontiera dello Stato richiedente dopo aver attraversato in modo illegale il confine arrivando direttamente dallo Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare una domanda di riammissione entro 2 giorni lavorativi da quando avviene il fermo (procedura accelerata).

Le domande di riammissione devono contenere le seguenti informazioni:

  • i dati personali dell'interessato;
  • indicazione degli elementi di prova riguardanti la cittadinanza, l'ingresso e il soggiorno illegali;
  • eventualmente una dichiarazione che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure, o qualsiasi misura di protezione o di sicurezza.

La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato richiesto entro 180 giorni dalla data in cui l'autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che l'interessato non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in materia di ingresso, presenza o soggiorno.

Alle domande di riammissione deve essere data risposta entro 25 giorni, termine che, su richiesta, può essere prorogato fino a 60 giorni. Nel caso in cui la domanda di riammissione venga presentata nell'ambito della procedura accelerata, la risposta deve essere data entro 2 giorni.

Scaduti i termini su indicati, la riammissione si considera accettata

Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato.

In caso di risposta positiva, il trasferimento dell'interessato è effettuato entro 90 giorni. Per la procedura accelerata, il termine è ridotto a 2 giorni.

Dopo che lo Stato richiesto ha dato una risposta positiva alla domanda di riammissione dei suoi cittadini, la sua missione diplomatica o il suo ufficio consolare rilascia senza indugio un documento di viaggio necessario per il rimpatrio dell'interessato, valido per 30 giorni.

Per la riammissione di apolidi e di cittadini di uno Stato terzo, lo Stato richiedente rilascia all'interessato un documento di viaggio riconosciuto dallo Stato richiesto; nel caso lo Stato richiedente sia uno Stato membro, il documento è rilasciato tramite il modulo standard previsto dalla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994.

Prima del trasferimento di una persona, le autorità russe e dello Stato membro interessato ne stabiliscono la data, il valico di frontiera e le eventuali scorte. Sono consentiti tutti i mezzi di trasporto. Per il trasferimento aereo è possibile utilizzare sia voli di linea che voli charter.

Tutte le spese di trasporto sostenute in relazione alla riammissione fino al valico di frontiera dello Stato richiesto sono a carico dello Stato richiedente.

Disposizioni finali

Il presente accordo si applica lasciando impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, tra cui la convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 e la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.

Le parti istituiscono un comitato misto per la riammissione incaricato, in particolare, di controllare l'applicazione dell'accordo, di stabilire le modalità necessarie alla sua esecuzione uniforme e proporre le modifiche da apportarvi.

La Russia e gli Stati membri concludono protocolli di attuazione contenenti disposizioni in materia di: autorità competenti, valichi di frontiera, lingue di comunicazione, modalità di riammissione ai sensi della procedura accelerata, condizioni per i trasferimenti sotto scorta, mezzi di prova supplementari rispetto a quelli elencati negli allegati dell'accordo, ecc.

Il presente accordo entra in vigore il 1° giorno del 2° mese successivo alla data in cui le parti notificano l'una all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica o di approvazione. L'accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2007, una volta terminatasi la procedura.

Contesto

L'accordo in questione è il quinto accordo di riammissione concluso tra la Comunità e paesi terzi. Gli altri accordi sono stati stipulati con Hong Kong, Macao, lo Sri Lanka e l'Albania.

La presente decisione è stata adottata contemporaneamente a quella relativa alla conclusione di un accordo inteso ad agevolare il rilascio dei visti con la Russia. Entrambi gli accordi si inseriscono nel processo di realizzazione dei "quattro spazi comuni" tra l'UE e la Russia, di cui uno di libertà, sicurezza e giustizia. Essi fanno seguito alla dichiarazione comune del 31 maggio 2003 adottata in occasione del vertice di San Pietroburgo, nell'ambito della quale l'UE e la Russia hanno deciso di concludere in tempi utili le trattative relative ad un accordo di riammissione.

Termini chiave dell'atto

  • Riammissione: il trasferimento da parte dello Stato richiedente, e l'ammissione da parte dello Stato richiesto, di cittadini di paesi terzi o apolidi di cui sono stati riscontrati l'ingresso, la presenza o il soggiorno illegali nello Stato richiedente;
  • Stato richiedente: lo Stato che presenta una domanda di riammissione;
  • Stato richiesto: lo Stato cui è indirizzata una domanda di riammissione.

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2007/341/CE

19.04.2007

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GU L 129 del 17.5.2007

Ultima modifica: 18.08.2010

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