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Onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso

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Onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso

La Comunità europea garantisce che vengano rese più efficaci le misure adottate dagli Stati membri, che consentono a tutti coloro che si ritengono lesi per l'applicazione mancata nei loro confronti del principio della parità, di far valere i propri diritti in sede giurisdizionale, dopo l'eventuale ricorso ad altre istanze competenti.

ATTO

Direttiva 97/80/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (cfr. Atti modificatori).

Modificata dalla direttiva 98/52/CE del Consiglio, del 13 luglio 1998.

SINTESI

Il principio della parità di trattamento significa assenza di qualsiasi discriminazione, diretta o indiretta, basata sul sesso.

Vi è discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una pratica apparentemente neutri recano pregiudizio in modo sproporzionato agli appartenenti a un sesso, a meno che il fine perseguito con l'applicazione di tale disposizione, criterio o pratica sia obiettivamente giustificato, e i mezzi per raggiungerlo siano idonei e necessari.

La direttiva si applica:

  • alle situazioni oggetto dell'articolo 141 (ex articolo 119) del Trattato CE e delle direttive 75/117/CEE (principio di parità di retribuzione (es de en fr)), 76/207/CEE (accesso al posto di lavoro (es de en fr), alla formazione e alla promozione professionali) e, nella misura in cui vi sia discriminazione basata sul sesso, 92/85/CEE (protezione delle donne incinte (es de en fr), partorienti o puerpere) e 96/34/CE (congedo parentale (es de en fr));
  • nel quadro di ogni procedimento civile o amministrativo riguardante il settore pubblico o il settore privato, ad eccezione dei casi di giurisdizione volontaria.

La procedura non si applica ai procedimenti penali, a meno che non dispongano altrimenti gli Stati membri.

Gli Stati membri, in conformità dei rispettivi sistemi giudiziari nazionali, adottano le misure necessarie affinché, allorquando la parte ricorrente presenta a una giurisdizione o a un'istanza competente elementi di fatto che consentano di presumere l'esistenza di una discriminazione, spetti alla parte convenuta provare che non vi sia stata violazione del principio di uguaglianza.

Non viene prevista alcuna limitazione al diritto degli Stati membri di imporre un regime probatorio più favorevole alla parte ricorrente.

Le misure adottate dagli Stati membri in applicazione della direttiva, e le disposizioni in materia attualmente in vigore, sono comunicate a tutte le persone interessate.

L'attuazione delle disposizioni della direttiva non può in alcun modo giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori negli ambiti di competenza della direttiva stessa.

La direttiva 98/52/CE del Consiglio estende il campo d'applicazione della direttiva 97/80/CE al Regno Unito.

Atto

Entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 97/52/CE

09.02.1998

01.01.2001

Gazzetta ufficiale L 14 del 20.01.1998

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 98/52/CE

22.07.1998

22.07.2001

Gazzetta ufficiale L 205 del 22.07.1998

ATTI CONNESSI

Proposta di direttiva del Consiglio, del 5 novembre 2003, che applica il principio di parità di trattamento tra uomini e donne nell' accesso ai beni e servizi e alla fornitura di beni e servizi [COM(2003) 657 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Procedure CNS/2003/265

Ultima modifica: 25.03.2004

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