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Document 62015CA0499

Causa C-499/15: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto apylinkės teismas — Lituania) — W, V/X [«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Articoli da 8 a 15 — Competenza in materia di obbligazioni alimentari — Regolamento (CE) n. 4/2009 — Articolo 3, lettera d) — Decisioni contrapposte emesse da giudici di Stati membri differenti — Minore che risiede abitualmente nello Stato membro di residenza della madre — Competenza dei giudici dello Stato membro di residenza del padre a modificare una decisione passata in giudicato da essi precedentemente adottata e riguardante la residenza del minore, le obbligazioni alimentari e l’esercizio del diritto di visita — Insussistenza»]

GU C 112 del 10.4.2017, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/7


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 febbraio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus miesto apylinkės teismas — Lituania) — W, V/X

(Causa C-499/15) (1)

([«Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Articoli da 8 a 15 - Competenza in materia di obbligazioni alimentari - Regolamento (CE) n. 4/2009 - Articolo 3, lettera d) - Decisioni contrapposte emesse da giudici di Stati membri differenti - Minore che risiede abitualmente nello Stato membro di residenza della madre - Competenza dei giudici dello Stato membro di residenza del padre a modificare una decisione passata in giudicato da essi precedentemente adottata e riguardante la residenza del minore, le obbligazioni alimentari e l’esercizio del diritto di visita - Insussistenza»])

(2017/C 112/10)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: W, V

Convenuto: X

Dispositivo

L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, e l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, devono essere interpretati nel senso che, in un procedimento come quello principale, i giudici dello Stato membro che hanno adottato una decisione passata in giudicato in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari riguardanti un figlio minore non sono più competenti a pronunciarsi su una domanda di modifica dei provvedimenti adottati con tale decisione, qualora la residenza abituale del minore si trovi nel territorio di un altro Stato membro. La competenza a pronunciarsi su tale domanda spetta ai giudici di quest’ultimo Stato membro.


(1)  GU C 414 del 14.12.2015.


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