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Document 62010CJ0406
Judgment of the Court (Grand Chamber), 2 May 2012.#SAS Institute Inc. v World Programming Ltd.#Reference for a preliminary ruling from the High Court of Justice of England and Wales (Chancery Division).#Intellectual property — Directive 91/250/EEC — Legal protection of computer programs — Articles 1(2) and 5(3) — Scope of protection — Creation directly or via another process — Computer program protected by copyright — Reproduction of the functions by a second program without access to the source code of the first program — Decompilation of the object code of the first computer program — Directive 2001/29/EC — Copyright and related rights in the information society — Article 2(a) — User manual for a computer program — Reproduction in another computer program — Infringement of copyright — Condition — Expression of the intellectual creation of the author of the user manual.#Case C‑406/10.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 maggio 2012.
SAS Institute Inc. contro World Programming Ltd.
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice England & Wales) (Chancery Division].
Proprietà intellettuale — Direttiva 91/250/CEE — Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Articoli 1, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3 — Portata della tutela — Creazione diretta o mediante altro procedimento — Programma per elaboratore tutelato dal diritto d’autore — Funzioni riprese da un secondo programma senza aver avuto accesso al codice sorgente del primo programma — Decompilazione del codice oggetto del primo programma per elaboratore — Direttiva 2001/29/CE — Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione — Articolo 2, lettera a) — Manuale d’uso di un programma per elaboratore — Riproduzione in un altro programma per elaboratore — Violazione del diritto d’autore — Presupposto — Espressione della creazione intellettuale dell’autore del manuale d’uso.
Causa C‑406/10.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 maggio 2012.
SAS Institute Inc. contro World Programming Ltd.
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice England & Wales) (Chancery Division].
Proprietà intellettuale — Direttiva 91/250/CEE — Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Articoli 1, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3 — Portata della tutela — Creazione diretta o mediante altro procedimento — Programma per elaboratore tutelato dal diritto d’autore — Funzioni riprese da un secondo programma senza aver avuto accesso al codice sorgente del primo programma — Decompilazione del codice oggetto del primo programma per elaboratore — Direttiva 2001/29/CE — Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione — Articolo 2, lettera a) — Manuale d’uso di un programma per elaboratore — Riproduzione in un altro programma per elaboratore — Violazione del diritto d’autore — Presupposto — Espressione della creazione intellettuale dell’autore del manuale d’uso.
Causa C‑406/10.
Court reports – general
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:259
*A9* High Court of Justice (Chancery Division), Chancery Division, order of 02/08/2010 (HC09C03293)
- Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, internationaler Teil 2011 p.170-172
*P1* High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, judgment of 25/01/2013 ([2013] EWHC 69 (Ch))
- Onslow, Robert; Jamal, Isabel: Copyright Infringement and Software Emulation: SAS Inc v World Programming Ltd, European Intellectual Property Review 2013 p.352-356
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
2 maggio 2012 ( *1 )
«Proprietà intellettuale — Direttiva 91/250/CEE — Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Articoli 1, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3 — Portata della tutela — Creazione diretta o mediante altro procedimento — Programma per elaboratore tutelato dal diritto d’autore — Funzioni riprese da un secondo programma senza aver avuto accesso al codice sorgente del primo programma — Decompilazione del codice oggetto del primo programma per elaboratore — Direttiva 2001/29/CE — Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione — Articolo 2, lettera a) — Manuale d’uso di un programma per elaboratore — Riproduzione in un altro programma per elaboratore — Violazione del diritto d’autore — Presupposto — Espressione della creazione intellettuale dell’autore del manuale d’uso»
Nella causa C-406/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), con decisione del 2 agosto 2010, pervenuta in cancelleria l’11 agosto 2010, nella causa
SAS Institute Inc,
contro
World Programming Ltd,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da V. Skouris, presidente, A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, A. Prechal, presidenti di sezione, R. Silva de Lapuerta, K. Schiemann, G. Arestis (relatore), A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen, M. Berger e E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 settembre 2011,
considerate le osservazioni presentate:
— |
per il SAS Institute Inc., da H.J. Carr, QC, nonché da M. Hicks e J. Irvine, barristers; |
— |
per la World Programming Ltd, da M. Howe, QC, R. Onslow e I. Jamal, barristers, su incarico di A. Carter-Silk, solicitor; |
— |
per il governo spagnolo, da N. Díaz Abad, in qualità di agente; |
— |
per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente; |
— |
per il governo del Regno Unito, da L. Seeboruth e C. Murrell, in qualità di agenti, assistiti da S. Malynicz, barrister; |
— |
per la Commissione europea, da J. Samnadda, in qualità di agente, |
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 29 novembre 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 |
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, paragrafo 2, e 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42), nonché dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10). |
2 |
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone la società SAS Institute Inc. (in prosieguo: il «SAS Institute») alla World Programming Ltd (in prosieguo: la «WPL»), riguardo ad un’azione per contraffazione proposta dal SAS Institute per la violazione del suo diritto d’autore sui programmi per elaboratore e sui manuali d’uso relativi al suo sistema informatico di banche dati. |
Contesto normativo
La normativa internazionale
3 |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»): «L’espressione “opere letterarie ed artistiche” comprende tutte le produzioni nel campo letterario (…), qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (…)». |
4 |
L’articolo 9 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l’«accordo TRIPS»), che costituisce l’allegato 1 C dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1), così dispone: «1. I membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della [Convenzione di Berna] e al suo annesso. (…)». 2. La protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali». |
5 |
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS: «I programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della [Convenzione di Berna]». |
6 |
L’articolo 2 del Trattato dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d’autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996 e entrato in vigore, per quanto riguarda l’Unione europea, il 14 marzo 2010 (GU L 32, pag. 1), è formulato nei termini seguenti: «La protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali». |
7 |
Conformemente all’articolo 4 di detto Trattato: «I programmi per elaboratore sono protetti in quanto opere letterarie ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione di Berna. Tale protezione si applica a qualsiasi modo o forma di espressione di un programma per elaboratore». |
La normativa dell’Unione
La direttiva 91/250
8 |
I considerando terzo, settimo, ottavo, quattordicesimo, quindicesimo, diciassettesimo, diciottesimo, ventunesimo e ventitreesimo della direttiva 91/250 sono così formulati:
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
|
9 |
L’articolo 1 della direttiva 91/250, rubricato «Oggetto della tutela», così dispone: «1. Conformemente alle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d’autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche. Ai fini della presente direttiva, il termine “programma per elaboratore” comprende il materiale preparatorio per la progettazione di un programma. 2. La tutela ai sensi della presente direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore. Le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d’autore a norma della presente direttiva. 3. Un programma per elaboratore è tutelato se originale, ossia se è il risultato della creazione intellettuale dell’autore. Per determinare il diritto alla tutela non sono presi in considerazione altri criteri». |
10 |
L’articolo 4, lettere a) e b), della stessa direttiva, intitolato «Attività riservate», è del seguente tenore: «Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell’articolo 2, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
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11 |
Ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/250, che prevede deroghe relative alle attività riservate: «1. Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all’autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati nell’articolo 4, lettere a) e b), allorché tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori. (...) 3. La persona che ha il diritto di utilizzare una copia di un programma può, senza chiederne l’autorizzazione al titolare del diritto, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma, quando essa effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di effettuare». |
12 |
L’articolo 6 di tale direttiva, riguardante la decompilazione, è così formulato: «1. Per gli atti di riproduzione del codice e di traduzione della sua forma ai sensi dell’articolo 4, lettere a) e b), non è necessaria l’autorizzazione del titolare dei diritti qualora l’esecuzione di tali atti al fine di modificare la forma del codice sia indispensabile per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, purché sussistano le seguenti condizioni:
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della sua applicazione:
3. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego del programma». |
13 |
Ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 91/250, le disposizioni della direttiva stessa non ostano all’applicazione di altre eventuali disposizioni giuridiche come quelle in materia di diritti brevettuali, marchi commerciali, concorrenza sleale, segreto industriale, tutela dei prodotti che incorporano semiconduttori, nonché in materia di diritto contrattuale. Qualsiasi disposizione contrattuale non conforme all’articolo 6 o alle eccezioni di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva è nulla. |
La direttiva 2001/29
14 |
Ai termini del ventesimo considerando della direttiva 2001/29, quest’ultima si basa su principi e regole già definiti dalle direttive in vigore in tal campo, tra cui la direttiva 91/250. Essa sviluppa detti principi e regole e li integra nella prospettiva della società dell’informazione. |
15 |
L’articolo 1 della direttiva 2001/29 così prevede: «1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione. 2. Salvo i casi di cui all’articolo 11, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di:
(…)». |
16 |
Ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della medesima direttiva: «Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
|
La normativa nazionale
17 |
Le direttive 91/250 e 2001/29 sono state recepite nell’ordinamento giuridico interno mediante la legge del 1988 sul diritto d’autore, i modelli e i brevetti (Copyright, Designs and Patents Act 1988), come modificata dal regolamento del 1992 sul diritto d’autore (programmi per elaboratore) [Copyright (Computer Programs) Regulations 1992], nonché il regolamento del 2003 sul diritto d’autore e i diritti connessi (Copyright and Related Rights Regulations 2003) (in prosieguo: la «legge del 1988»). |
18 |
L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della legge del 1988 prevede che il diritto d’autore è un diritto di proprietà che esiste sulle opere originali letterarie, drammatiche, musicali o artistiche. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere a)-d), di detta legge, per «opera letteraria» si intende ogni opera, diversa da opere drammatiche o musicali, scritta, parlata o cantata, in particolare una tabella o una compilazione diverse da una banca di dati, un programma per elaboratore, materiale preparatorio per la progettazione di un programma per elaboratore, e una banca dati. |
19 |
L’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della medesima legge prevede che il titolare del diritto d’autore su un’opera ha il diritto esclusivo di copiare l’opera. |
20 |
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, lettere a) e b), della legge del 1988, la limitazione, in base al diritto d’autore, di atti su un’opera riguarda il compimento di tali atti sull’opera intera o su una parte considerevole di essa, direttamente o indirettamente. |
21 |
L’articolo 17, paragrafo 2, della medesima legge prevede che, con riguardo ad opere letterarie, drammatiche, musicali o artistiche, per copia si intende la riproduzione dell’opera in qualsiasi forma materiale. Ciò include la memorizzazione dell’opera su qualsiasi supporto con strumenti elettronici. |
22 |
A tenore dell’articolo 50BA, paragrafo 1, della legge del 1988, non costituiscono violazione del diritto d’autore da parte dell’utente legittimo di una copia di un programma per elaboratore l’osservazione, lo studio o la sperimentazione del funzionamento di un programma allo scopo di determinare le idee ed i princìpi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di eseguire. L’articolo 50BA, paragrafo 2, della stessa legge precisa che, qualora un’attività sia consentita dalle disposizioni del paragrafo 1, è irrilevante che esista una qualunque clausola o condizione di un contratto diretta a vietare o limitare tale attività. |
Causa principale e questioni pregiudiziali
23 |
Il SAS Institute è una società che sviluppa software analitici. Nel corso di un periodo di 35 anni, essa ha sviluppato un insieme integrato di programmi informatici che consente agli utenti di effettuare un’ampia gamma di operazioni di elaborazione e di analisi dei dati, in particolare analisi statistiche (in prosieguo: il «sistema SAS»). Il componente centrale del sistema SAS, denominato «Base SAS», permette agli utenti di scrivere ed eseguire le loro applicazioni (dette altresì «script») al fine di adattare il sistema SAS per il trattamento dei loro dati. Siffatti script sono scritti in un linguaggio noto come linguaggio SAS (in prosieguo: il «linguaggio SAS»). |
24 |
La WPL si è resa conto della potenziale esistenza di una domanda di mercato per un software alternativo in grado di eseguire applicazioni scritte in linguaggio SAS. La WPL ha pertanto creato il «World Programming System», concepito per emulare molte delle funzionalità dei moduli SAS nel modo più accurato possibile, vale a dire cercando di garantire, con minime eccezioni, che i medesimi input generassero gli stessi output. Ciò avrebbe consentito agli utenti del sistema SAS di poter utilizzare in «World Programming System» gli script che essi avevano sviluppato per un impiego con il sistema SAS. |
25 |
La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, precisa che non è dimostrato che la WPL, per far ciò, abbia avuto accesso al codice sorgente dei moduli SAS, che essa abbia copiato una parte qualsiasi del testo di tale codice oppure abbia copiato una qualsiasi parte della concezione strutturale di detto codice. |
26 |
Essa osserva del pari che in precedenza due organi giurisdizionali, nell’ambito di altre controversie, hanno statuito che la circostanza che un concorrente del titolare del diritto d’autore studi la maniera in cui funziona il programma e scriva poi il proprio programma per emulare detta funzionalità non costituiva una violazione dei diritti d’autore sul codice sorgente di un programma informatico. |
27 |
Il SAS Institute, contestando tale approccio, ha proposto un ricorso dinanzi al giudice del rinvio. Esso addebita principalmente alla WPL:
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28 |
La High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, ha pertanto deciso di sospendere la pronuncia e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
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Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni dalla prima alla quinta
29 |
Con tali questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250 debba essere interpretato nel senso che la funzionalità di un programma per elaboratore nonché il linguaggio di programmazione e il formato dei file di dati utilizzati nell’ambito di un programma siffatto per sfruttare determinate sue funzioni costituiscono una forma di espressione di detto programma e possono, a tale titolo, essere protetti dal diritto d’autore sui programmi per elaboratore ai sensi della predetta direttiva. |
30 |
In conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/250, i programmi per elaboratore sono tutelati mediante diritto d’autore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna. |
31 |
Il paragrafo 2 di tale articolo estende siffatta tutela a tutte le forme di espressione di un programma per elaboratore. Esso precisa tuttavia che le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore, compresi quelli alla base delle sue interfacce, non sono tutelati dal diritto d’autore a norma della stessa direttiva. |
32 |
Il quattordicesimo considerando della direttiva 91/250 conferma, in proposito, che, conformemente al principio secondo cui solo l’espressione di un programma per elaboratore è tutelata dal diritto d’autore, le idee e i principi che sono alla base della logica, degli algoritmi e dei linguaggi di programmazione non sono tutelati a norma della direttiva in questione. Il suo quindicesimo considerando indica che, conformemente alla legislazione e alla giurisprudenza degli Stati membri, nonché alle convenzioni internazionali sul diritto d’autore, l’espressione di tali idee e principi deve essere tutelata dal diritto d’autore. |
33 |
Per quanto riguarda il diritto internazionale, tanto l’articolo 2 del Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore quanto l’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo TRIPS dispongono che la protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali. |
34 |
L’articolo 10, paragrafo 1, dell’accordo TRIPS prevede che i programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna. |
35 |
In una sentenza pronunciata dopo il deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale nella presente causa, la Corte ha interpretato l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250 nel senso che l’oggetto della tutela conferita da detta direttiva è il programma per elaboratore in tutte le sue forme di espressione, quali il codice sorgente e il codice oggetto, che consentono di riprodurlo in diversi linguaggi informatici (sentenza del 22 dicembre 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C-393/09, Racc. pag. I-13971, punto 35). |
36 |
Conformemente alla seconda frase del settimo considerando della direttiva 91/250, l’espressione «programma per elaboratore» comprende anche i lavori preparatori di progettazione per realizzare un programma, a condizione che siano di natura tale da consentire la realizzazione di un programma per elaboratore in una fase successiva. |
37 |
L’oggetto della tutela apprestata dalla direttiva 91/250 comprende quindi le forme di espressione di un programma per elaboratore e i lavori preparatori di progettazione atti a concludersi, rispettivamente, con la riproduzione o la realizzazione ulteriore di tale programma (sentenza Bezpečnostní softwarová asociace, cit., punto 37). |
38 |
La Corte ha da ciò concluso che il codice sorgente e il codice oggetto di un programma per elaboratore sono forme di espressione di quest’ultimo, meritevoli quindi della tutela mediante diritto d’autore dei programmi per elaboratore in forza dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/250. Per contro, a proposito dell’interfaccia utente grafica, la Corte ha statuito che un’interfaccia di questo tipo non consente di riprodurre il programma per elaboratore, ma costituisce solo un elemento di tale programma mediante il quale gli utenti ne sfruttano le funzionalità (sentenza Bezpečnostní softwarová asociace, cit., punti 34 e 41). |
39 |
Sulla base di tali considerazioni va constatato che, per quanto attiene agli elementi di un programma per elaboratore che sono oggetto delle questioni dalla prima alla quinta, non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250, né la funzionalità di tale programma né il linguaggio di programmazione né il formato dei file di dati utilizzati nell’ambito di un programma per elaboratore per sfruttare talune delle sue funzioni. |
40 |
Infatti, come rileva l’avvocato generale al paragrafo 57 delle sue conclusioni, ammettere che la funzionalità di un programma per elaboratore possa essere tutelata dal diritto d’autore equivarrebbe ad offrire la possibilità di monopolizzare le idee, a scapito del progresso tecnico e dello sviluppo industriale. |
41 |
Peraltro, al punto 3.7 dell’esposizione dei motivi della proposta di direttiva 91/250 [COM (88) 816] è indicato che il vantaggio principale della tutela dei programmi per elaboratore mediante il diritto d’autore risiede nel fatto che essa concerne soltanto l’espressione individuale dell’opera e offre quindi uno spazio sufficiente a permettere ad altri autori di creare programmi simili, o perfino identici, purché essi si astengano dal copiare. |
42 |
Quanto al linguaggio di programmazione e al formato dei file di dati utilizzati nell’ambito di un programma per elaboratore per interpretare ed eseguire programmi d’applicazione scritti dagli utenti nonché per leggere e scrivere dati in un formato di dati specifico, si tratta degli elementi di detto programma mediante i quali gli utenti sfruttano talune funzioni del programma stesso. |
43 |
Occorre precisare in tale contesto che, qualora un terzo si procurasse la parte del codice sorgente o del codice oggetto relativa al linguaggio di programmazione o al formato dei file di dati utilizzati nell’ambito di un programma per elaboratore e creasse, grazie a tale codice, elementi simili nel proprio programma per elaboratore, tale comportamento potrebbe costituire una riproduzione parziale, ai sensi dell’articolo 4, lettera a), della direttiva 91/250. |
44 |
Orbene, come risulta dalla decisione di rinvio, la WPL non ha avuto accesso al codice sorgente del programma del SAS Institute e non ha effettuato una decompilazione del codice oggetto di detto programma. È grazie all’osservazione, allo studio e alla sperimentazione del comportamento del programma del SAS Institute che la WPL ha riprodotto la funzionalità di detto programma utilizzando il medesimo linguaggio di programmazione e il medesimo formato di file di dati. |
45 |
Si deve inoltre rilevare che la constatazione fatta al punto 39 della presente sentenza non può pregiudicare la possibilità, per il linguaggio SAS e il formato di file di dati del SAS Institute, di beneficiare, in quanto opere, della protezione in base al diritto d’autore, ai sensi della direttiva 2001/29, ove essi costituiscano una creazione intellettuale propria del loro autore (v. sentenza Bezpečnostní softwarová asociace, cit., punti 44-46). |
46 |
Va quindi risposto alle questioni dalla prima alla quinta dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250 deve essere interpretato nel senso che non costituiscono una forma di espressione di un programma per elaboratore e non sono, a tale titolo, tutelati dal diritto d’autore sui programmi per elaboratore ai sensi della predetta direttiva né la funzionalità di un programma siffatto né il linguaggio di programmazione e il formato di file di dati utilizzati nell’ambito di un tale programma per sfruttare talune delle sue funzioni. |
Sulle questioni sesta e settima
47 |
Con tali questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250 debba essere interpretato nel senso che la persona che ha ottenuto una copia su licenza di un programma per elaboratore possa, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore sul suddetto programma, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di quest’ultimo per determinare le idee e i principi che sono alla base di qualsiasi elemento di tale programma, allorché effettua operazioni coperte dalla licenza in questione con un fine che va oltre l’ambito definito da quest’ultima. |
48 |
Dalla decisione di rinvio risulta che, nella controversia principale, la WPL ha legittimamente acquistato copie della versione destinata all’apprendimento del programma del SAS Institute che erano fornite con licenza «cliccabile», che imponeva al cliente di accettare i termini della licenza stessa prima di poter accedere al software. I termini di tale licenza limitavano quest’ultima a scopi diversi dalla produzione. Secondo il giudice del rinvio, la WPL ha utilizzato le varie copie della versione destinata all’apprendimento del programma del SAS Institute per effettuare operazioni esulanti dall’ambito della licenza in questione. |
49 |
Tale organo giurisdizionale si chiede, di conseguenza, se la finalità dello studio o dell’osservazione del funzionamento di un programma per elaboratore abbia rilevanza ai fini della possibilità, per la persona che ha ottenuto la licenza, di invocare l’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250. |
50 |
Dalla lettura del testo di tale disposizione va rilevato, da un lato, che il licenziatario ha il diritto di osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma. |
51 |
A tal proposito, l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250 mira a garantire che le idee e i principi alla base di qualsiasi elemento di un programma per elaboratore non siano protetti dal titolare del diritto d’autore mediante un contratto di licenza. |
52 |
Detta disposizione si conforma quindi al principio base enunciato all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250, secondo cui la tutela prevista dalla direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore e le idee ed i principi alla base di ogni elemento di un programma per elaboratore non sono tutelati dal diritto d’autore a norma della medesima direttiva. |
53 |
L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 91/250 aggiunge, peraltro, che è nulla qualsiasi disposizione contrattuale contraria alle eccezioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della stessa direttiva. |
54 |
D’altro canto, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, il licenziatario può determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma per elaboratore, quando effettua le operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che ha il diritto di effettuare. |
55 |
Ne consegue che la determinazione di tali idee e principi può essere realizzata nell’ambito delle operazioni autorizzate dalla licenza. |
56 |
Inoltre, al diciottesimo considerando della direttiva 91/250 è spiegato che non si deve impedire a una persona avente il diritto di utilizzare un programma per elaboratore di eseguire gli atti necessari ad osservare, studiare o sperimentare il funzionamento del programma, a condizione che tali atti non costituiscano una violazione del diritto d’autore sul programma stesso. |
57 |
Si tratta, al riguardo, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 95 delle sue conclusioni, degli atti indicati all’articolo 4, lettere a) e b), della direttiva 91/250, che definisce i diritti esclusivi del titolare di effettuare e autorizzare, nonché dell’articolo 5, paragrafo 1, della stessa direttiva, concernente gli atti che sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori. |
58 |
In effetti, relativamente a quest’ultimo aspetto, il diciassettesimo considerando della direttiva 91/250 precisa che le operazioni di caricamento e di svolgimento necessarie per detta utilizzazione non possono essere vietate per contratto. |
59 |
Di conseguenza, il titolare del diritto d’autore su un programma per elaboratore non può impedire, fondandosi sul contratto di licenza, che il licenziatario determini le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma qualora detto licenziatario realizzi le operazioni che tale licenza gli consente di compiere nonché le operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all’utilizzazione del programma per elaboratore e a condizione che egli non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d’autore su tale programma. |
60 |
Con riferimento a quest’ultima condizione, l’articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 91/250, riguardante la decompilazione, precisa in effetti che quest’ultima non può giustificare il fatto che le informazioni ottenute mediante la sua applicazione siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di autore. |
61 |
È importante quindi rilevare che non può esserci lesione del diritto d’autore sul programma per elaboratore allorché, come nella fattispecie, il legittimo acquirente di una licenza non ha avuto accesso al codice sorgente del programma per elaboratore sul quale verte detta licenza, ma si è limitato a studiare, ad osservare e a sperimentare tale programma per riprodurne la funzionalità in un secondo programma. |
62 |
Alla luce di tali premesse, si deve rispondere alle questioni sesta e settima dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/250 deve essere interpretato nel senso che colui che ha ottenuto su licenza una copia di un programma per elaboratore può, senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, osservare, studiare o sperimentare il funzionamento di detto programma al fine di determinare le idee e i principi su cui si basa ogni elemento di tale programma, allorché egli effettua operazioni coperte da tale licenza nonché operazioni di caricamento e svolgimento necessarie all’utilizzazione del programma e a condizione che non leda i diritti esclusivi del titolare del diritto d’autore sul programma di cui trattasi. |
Sulle questioni ottava e nona
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Con tali questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che la riproduzione, in un programma per elaboratore o nel manuale d’uso di detto programma, di taluni elementi descritti nel manuale d’uso di un altro programma per elaboratore tutelato dal diritto d’autore costituisce una violazione di tale diritto su quest’ultimo manuale. |
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Dalla decisione di rinvio risulta che il manuale d’uso del programma per elaboratore del SAS Institute è un’opera letteraria tutelata ai sensi della direttiva 2001/29. |
65 |
La Corte ha già dichiarato che le diverse parti di un’opera beneficiano di una tutela ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 a condizione che esse contengano taluni degli elementi che sono espressione della creazione intellettuale dell’autore dell’opera stessa (sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International, C-5/08, Racc. pag. I-6569, punto 39). |
66 |
Nella fattispecie, le parole chiave, la sintassi, i comandi e le combinazioni di comandi, le opzioni, i valori di default nonché le iterazioni sono composti da parole, cifre o concetti matematici che, considerati isolatamente, non sono, in quanto tali, una creazione intellettuale dell’autore di tale programma. |
67 |
È solo mediante la scelta, la disposizione e la combinazione di tali parole, di tali cifre o di tali concetti matematici che è possibile all’autore esprimere il proprio spirito creativo in maniera originale ottenendo un risultato, il manuale d’uso del programma per elaboratore, che costituisce una creazione intellettuale (v., in tal senso, sentenza Infopaq International, cit., punto 45). |
68 |
È compito del giudice del rinvio accertare se la riproduzione di detti elementi costituisca una riproduzione dell’espressione della creazione intellettuale propria dell’autore del manuale d’uso del programma per elaboratore di cui trattasi nel procedimento principale. |
69 |
A tal riguardo, che si tratti della creazione di un secondo programma o del manuale d’uso di quest’ultimo programma, l’esame, alla luce della direttiva 2001/29, della riproduzione di tali elementi del manuale d’uso di un programma per elaboratore deve essere lo stesso. |
70 |
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve pertanto rispondere alle questioni ottava e nona dichiarando che l’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che la riproduzione, in un programma per elaboratore o in un manuale d’uso di tale programma, di taluni elementi descritti nel manuale d’uso di un altro programma per elaboratore tutelato dal diritto d’autore può costituire una violazione del diritto d’autore su quest’ultimo manuale qualora – circostanza che spetterà al giudice del rinvio accertare – tale riproduzione costituisca l’espressione della creazione intellettuale propria all’autore del manuale d’uso del programma per elaboratore protetto dal diritto d’autore. |
Sulle spese
71 |
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. |
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: |
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Firme |
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.