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Document 61989CJ0011

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 giugno 1990.
    Unifert Handels GmbH contro Hauptzollamt Münster.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof - Germania.
    Valore in dogana delle merci - Valore di transazione - Compenso di controstallia.
    Causa C-11/89.

    Raccolta della Giurisprudenza 1990 I-02275

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:237

    61989J0011

    SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 6 GIUGNO 1990. - UNIFERT HANDELS GMBH CONTRO HAUPTZOLLAMT MUENSTER. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESFINANZHOF - GERMANIA. - VALORE IN DOGANA DELLE MERCI - VALORE DI TRANSAZIONE - SPESE DI CONTROSTALLIA. - CAUSA C-11/89.

    raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02275


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Tariffa doganale comune - Valore in dogana - Valore di transazione - Determinazione - Parti del contratto di compravendita stabilite nella Comunità - Irrilevanza - Vendite consecutive effettuate a prezzi diversi - Scelte effettuabili dall' importatore - Compenso di controstallia - Inclusione nelle spese di trasporto - "Commissione di acquisto" pagata dal compratore al venditore - Inclusione nel valore di transazione - Sbarco, senza ripercussioni sul prezzo d' acquisto stipulato, di una quantità di merce inferiore a quella acquistata - Irrilevanza

    (( Regolamento ( CEE ) del Consiglio n . 1224/80, art . 3, n . 1, e art . 8, n . 1, lett . e ); direttiva del Consiglio 79/695/CEE, art . 8, n . 1 ) ))

    Massima


    La definizione del valore di transazione di cui all' art . 3, n . 1, del regolamento n . 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci, a tenore del quale detto valore corrisponde al "prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l' esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità", non tiene conto del luogo in cui sono stabilite le parti che hanno stipulato il contratto di compravendita . Il prezzo risultante da un contratto di compravendita stipulato tra persone stabilite nella Comunità può quindi considerarsi come il valore di transazione ai sensi della citata disposizione .

    Qualora, in caso di vendite consecutive di una merce, più prezzi effettivamente pagati o da pagare soddisfino le condizioni stabilite dalla citata disposizione, l' importatore può scegliere uno di detti prezzi per la determinazione del valore di transazione . Se si è riferito ad uno di detti prezzi nella dichiarazione del valore in dogana, l' importatore non può modificare tale dichiarazione dopo lo svincolo delle merci per la libera pratica, conformemente all' art . 8, n . 1, della direttiva 79/695, relativa all' armonizzazione delle procedure d' immissione in libera pratica .

    Il compenso di controstallia, vale a dire l' indennizzo da versare per l' immobilizzo al molo del mercantile, rientra nelle spese di trasporto ai sensi dell' art . 8, n . 1, lett . e ), dello stesso regolamento e, pertanto, si aggiunge al prezzo effettivamente pagato o da pagare per la determinazione del valore in dogana .

    Una somma pagata dal compratore al venditore, fatturata separatamente e indicata come "commissione d' acquisto", fa parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate .

    Qualora si constati, tra la quantità di merce sbarcata e la quantità acquistata, una differenza inferiore alla franchigia di peso convenuta tra le parti, che non determina riduzioni del prezzo d' acquisto stipulato, non deve effettuarsi una riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare .

    Parti


    Nel procedimento C-11/89,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Unifert Handels GmbH, Warendorf

    e

    Hauptzollamt Muenster,

    domanda vertente sull' interpretazione del regolamento ( CEE ) del Consiglio 28 maggio 1980, n . 1224, relativo al valore in dogana delle merci ( GU L 134, pag . 1 ),

    LA CORTE ( Prima Sezione ),

    composta dai signori M . Zuleeg, presidente di sezione, f.f . di presidente, R . Joliet e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,

    avvocato generale : G . Tesauro

    cancelliere : J.-G . Giraud

    viste le osservazioni presentate :

    - per la Unifert Handels GmbH, dall' avv . Ehle, del foro di Colonia,

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal sig . Joern Sack, consigliere giuridico, in qualità d' agente,

    vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 7 febbraio 1990,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 28 marzo 1990,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 6 dicembre 1988, pervenuta in cancelleria il 13 gennaio 1989, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione del regolamento ( CEE ) del Consiglio 28 maggio 1980, n . 1224, relativo al valore in dogana delle merci ( GU L 134, pag . 1; in prosieguo : il "regolamento base ").

    2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la società Unifert Handels ( in prosieguo : la "Unifert ") e lo Hauptzollamt Muenster, vertente su talune ingiunzioni di pagamento d' imposta relative ad importazioni di concimi .

    3 I concimi in questione venivano acquistati in paesi terzi da un' impresa facente parte dello stesso gruppo dell' Unifert, la Ferdis SA, avente sede in Bruxelles ( in prosieguo : la "Ferdis "). Quest' ultima rivendeva i concimi, prima del loro arrivo nel territorio doganale della Comunità, all' Unifert che, nelle dichiarazioni relative al valore in dogana, indicava la Ferdis come venditore e si fondava sulle fatture che questa le aveva trasmesso .

    4 Ad ogni operazione d' importazione, la Unifert dichiarava come valore in dogana delle merci un importo che non corrispondeva al prezzo da pagare effettivamente, bensì ad un prezzo ricostruito che essa fissava moltiplicando il peso totale della merce scaricata ( peso inferiore a quello indicato nel contratto ) per il prezzo per tonnellata stipulato con la Ferdis . L' importo indicato come valore in dogana non comprendeva né il compenso di controstallia ( indennizzo per l' immobilizzo al molo del mercantile oltre il termine previsto ) né la cosiddetta commissione d' acquisto, pari al 6% dell' importo fatturato per ciascuna partita specifica, che essa aveva corrisposto alla Ferdis .

    5 Dopo l' effettuazione di un controllo, lo Hauptzollamt Muenster adottava diverse decisioni con le quali ingiungeva alla Unifert di versare in via di complemento l' importo totale di 172 099,60 DM . Con dette decisioni, lo Hauptzollamt da un lato integrava nel valore in dogana i compensi di controstallia e le cosiddette commissioni d' "acquisto" e, dall' altro, escludeva come base di valutazione in dogana il prezzo ricostruito dichiarato dalla Unifert . Questo prezzo veniva sostituito col prezzo totale stipulato tra la Unifert e la Ferdis .

    6 Il ricorso contro queste decisioni promosso dinanzi al Finanzgericht veniva respinto, motivo per cui la Unifert promuoveva un procedimento di "Revision" dinanzi al Bundesfinanzhof, che decideva di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :

    "1 ) a ) Se possa essere considerato valore di transazione ai sensi dell' art . 3, n . 1, del regolamento n . 1224/80 anche il prezzo risultante da un contratto di vendita fra persone residenti nella Comunità .

    b ) Ove si dia soluzione affermativa alla questione sub a ):

    nel caso in cui soddisfino le condizioni di cui all' art . 3, n . 1, del regolamento n . 1224/80 anche prezzi risultanti da altri contratti di vendita, se l' interessato possa scegliere il prezzo su cui deve fondarsi l' accertamento del valore in dogana . E se l' interessato rimanga vincolato alla scelta effettuata .

    c ) Qualora si dia soluzione affermativa alla questione sub a ):

    se questo prezzo includa anche la cosiddetta commissione d' acquisto .

    2 ) Se i cosiddetti compensi di controstallia ( spese supplementari di ormeggio in caso di ritardo nel carico ) costituiscano spese di trasporto ai sensi dell' art . 8, n . 1, lett . e ), del regolamento n . 1224/80 .

    3 ) Se costituisca valore di transazione ai sensi dell' art . 3 del regolamento n . 1224/80 il prezzo interamente corrisposto o da corrispondere, qualora prima del momento rilevante siano accertati quantitativi inferiori a quelli acquistati, che rientrano nella pattuita franchigia di peso e non implicano una riduzione del prezzo di acquisto ".

    7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte .

    Sulla prima questione

    8 Con la prima questione si mira a chiarire se il prezzo risultante da un contratto di compravendita stipulato tra persone stabilite nella Comunità possa considerarsi valore di transazione ai sensi dell' art . 3, n . 1, del regolamento base .

    9 Il valore di transazione è definito nell' art . 3, n . 1, del regolamento base come il "prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l' esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità ". Questa definizione non tiene conto del luogo in cui sono stabilite le parti che hanno stipulato il contratto di compravendita .

    10 L' Unifert sostiene però che solo una vendita effettuata da un fornitore avente sede in un paese terzo può considerarsi come una "vendita per l' esportazione" e che quindi solo il prezzo risultante da questo contratto può venire preso in considerazione per determinare il valore di transazione .

    11 Questo modo di vedere non può venire accolto . Il criterio risultante dall' espressione "venduto per l' esportazione" si riferisce alle merci e non alla situazione del venditore . In base al suo contesto, detta espressione implica che venga dimostrato, al momento della vendita, che le merci originarie di un paese terzo sono destinate al territorio doganale della Comunità . Di conseguenza, nulla impedisce che le parti contrattuali siano entrambe stabilite nella Comunità .

    12 Questa interpretazione è d' altro canto confermata dall' art . 6 del regolamento ( CEE ) della Commissione 11 giugno 1980, n . 1495, recante attuazione di talune disposizioni degli artt . 1, 3 e 8 del regolamento n . 1224/80 ( GU L 154, pag . 14 ), nella versione modificata dal regolamento ( CEE ) 12 giugno 1981, n . 1580 ( GU L 154, pag . 36 ). A tenore di detta disposizione :

    "Ai fini dell' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 1224/80, la dichiarazione per l' immissione in libera pratica nella Comunità delle merci oggetto di una vendita dev' essere considerata un' indicazione sufficiente che dette merci sono state vendute per l' esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità . Questa indicazione sussiste ugualmente nel caso di vendite successive prima della valutazione, potendo ciascuno dei prezzi che risultano da dette vendite essere assunto come base di valutazione sotto riserva delle disposizioni del regolamento ( CEE ) n . 1496/80 (...)".

    13 Si desume da questa disposizione che è consentito impiegare, ai fini dell' art . 3, n . 1, del regolamento base, non solo il prezzo di una vendita stipulata immediatamente prima dell' esportazione da un paese terzo, ma anche ciascuno dei prezzi corrispondenti a vendite effettuate dopo l' esportazione, ma prima della messa in libera pratica nella Comunità, e ciò indipendentemente dal luogo in cui sono stabilite le parti che hanno stipulato il contratto di compravendita .

    14 Si deve quindi risolvere la prima questione dichiarando che il prezzo risultante da un contratto di compravendita stipulato tra persone stabilite nella Comunità può considerarsi come il valore di transazione ai sensi dell' art . 3, n . 1, del regolamento base .

    Sulla seconda questione

    15 Con la seconda questione si chiede se, qualora, in caso di vendite consecutive di una merce, più prezzi effettivamente pagati o da pagare soddisfino le condizioni stabilite dall' art . 3, n . 1, del regolamento n . 1224/80, l' importatore possa scegliere uno di detti prezzi per la determinazione del valore di transazione e, una volta effettuata tale scelta, possa modificare in seguito la propria dichiarazione .

    16 Emerge dal citato art . 6 del regolamento n . 1495/80 che, in caso di vendite consecutive di merci per l' esportazione nel territorio doganale della Comunità, l' importatore è libero di scegliere, tra i prezzi pattuiti per ciascuna delle vendite, quello che egli assumerà come base per il valore in dogana, purché sia in grado di fornire alle autorità doganali, per quel che riguarda il prezzo prescelto, tutti gli elementi e i documenti necessari conformemente al regolamento della Commissione 11 giugno 1980, n . 1496, concernente la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana e la produzione dei relativi documenti ( GU L 154, pag . 16 ).

    17 In base all' art . 1 di questo regolamento la dichiarazione relativa al valore in dogana va allegata alla dichiarazione di messa in libera pratica compilata per le merci di cui trattasi . Quest' ultima dichiarazione deve, ai sensi dell' art . 2 della direttiva del Consiglio 24 luglio 1979, 79/695/CEE, relativa all' armonizzazione delle procedure d' immissione in libera pratica ( GU L 205, pag . 19 ), venire depositata in un ufficio doganale . L' art . 8, n . 1, della stessa direttiva autorizza il dichiarante a modificare le dichiarazioni che sono state accettate dall' ufficio doganale, purché, in particolare, la modifica venga richiesta prima dello svincolo delle merci per la libera pratica .

    18 Ne consegue che l' importatore il quale, al momento della dichiarazione del valore in dogana, abbia operato una scelta quanto al prezzo che servirà da base per la determinazione di detto valore non può modificare la sua dichiarazione né, quindi, le indicazioni relative al valore in dogana dopo che l' ufficio doganale ha autorizzato la messa in libera pratica della merce .

    19 Questa conclusione non può venire inficiata dalla possibilità, concessa dall' art . 2, n . 1, secondo trattino, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 2 luglio 1979, n . 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione ( GU L 175, pag . 1 ), di procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione posteriormente alla messa in libera circolazione qualora venga apportata la prova che l' importo di detti diritti di cui si è tenuto conto è superiore, per un qualsiasi motivo, a quello legalmente percepibile .

    20 E' vero che dal secondo considerando del regolamento n . 1430/79 emerge che il rimborso o lo sgravio dei diritti è giustificato in seguito alla presa in considerazione di elementi di tassazione inesatti o incompleti per quanto riguarda, tra l' altro, il valore assunto per la determinazione dell' importo dei diritti . Si deve tuttavia osservare che, allorché il dichiarante ha operato una scelta tra le varie basi di valutazione possibili, non si possono qualificare gli elementi successivamente forniti a sostegno di questa scelta come inesatti o incompleti per il solo motivo che una scelta diversa avrebbe determinato la percezione di un importo di diritti all' importazione inferiore a quello riscosso .

    21 Si deve perciò risolvere la seconda questione dichiarando che, qualora, in caso di vendite consecutive di una merce, più prezzi effettivamente pagati o da pagare soddisfino le condizioni stabilite dall' art . 3, n . 1, del regolamento n . 1224/80, l' importatore può scegliere uno di detti prezzi per la determinazione del valore di transazione . Se si è riferito ad uno di detti prezzi nella dichiarazione del valore in dogana, l' importatore non può modificare tale dichiarazione dopo lo svincolo delle merci per la libera pratica, conformemente all' art . 8, n . 1, della direttiva del Consiglio 79/695/CEE .

    Sulla terza questione

    22 La terza questione mira ad accertare se una somma versata dall' acquirente al venditore, fatturata separatamente ed indicata come "commissione d' acquisto", faccia parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci ai sensi dell' art . 3, n . 1, del regolamento base .

    23 A questo proposito si deve ricordare che, ai termini dell' art . 3, n . 3, lett . a ), del regolamento base, "il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di quest' ultimo, per le merci importate ". Ne consegue che tutte le somme versate dall' acquirente al venditore come contropartita dell' operazione di vendita sono comprese nel prezzo effettivamente pagato o da pagare e quindi nel valore di transazione .

    24 E' vero che l' art . 8, n . 1, lett . a ), punto i ), dello stesso regolamento esclude le commissioni d' acquisto dal valore in dogana . Tuttavia, a norma dell' art . 8, n . 4, con l' espressione "commissione d' acquisto" si intendono le somme versate da un importatore al proprio agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo per l' acquisto delle merci da valutare . Essa non include quindi una somma corrisposta dall' acquirente al venditore, anche se questa somma è calcolata in modo da consentire al venditore di far fronte alle spese amministrative e alle altre spese generali che non sono direttamente connesse alla vendita in questione .

    25 L' argomento dell' Unifert secondo il quale le spese sostenute all' interno della Comunità non possono in alcun caso essere prese in considerazione per la determinazione del valore in dogana non può essere accolto . A questo proposito è sufficiente osservare che l' art . 8, n . 1, lett . b ), punto i ), prescrive che il valore di taluni prodotti forniti dall' acquirente, senza spese o a costo ridotto, e impiegati nel corso della produzione e della vendita per l' esportazione delle merci importate venga aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare qualora detto valore non sia stato incluso in questo prezzo . E' irrilevante, al riguardo, che le spese causate dalla produzione di detti componenti, parti ed elementi analoghi incorporati nelle merci importate siano state sostenute nella Comunità o altrove .

    26 L' Unifert ha inoltre sostenuto che l' inclusione nel valore in dogana della cosiddetta commissione d' "acquisto" comprometterebbe la neutralità del sistema di valutazione in dogana in quanto creerebbe una disparità di trattamento tra le imprese che importano direttamente e quelle che appartengono a un gruppo i cui acquisti vengono centralizzati . Questa tesi va del pari disattesa . Ogni impresa che si trovi nella situazione dell' Unifert ha infatti la facoltà di basare la propria dichiarazione del valore in dogana sul prezzo effettivamente pagato per le merci importate dall' impresa del gruppo incaricata dell' acquisto presso il fornitore nel paese terzo . Un' eventuale disparità in questo settore deriva quindi non già dal regolamento base, bensì dalla scelta operata dall' importatore .

    27 Si deve quindi risolvere la terza questione dichiarando che una somma pagata dal compratore al venditore, fatturata separatamente e indicata come "commissione d' acquisto", fa parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate ai sensi dell' art . 3, n . 1, del regolamento base .

    Sulla quarta questione

    28 La quarta questione mira a far accertare se il compenso di controstallia ( indennizzo da versare per l' immobilizzo al molo del mercantile ) rientri nelle spese di trasporto ai sensi dell' art . 8, n . 1, lett . e ), del regolamento base .

    29 Occorre ricordare che, conformemente all' art . 8, n . 1, lett . e ), punto i ), del regolamento base, per determinare il valore in dogana si aggiungono al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate le spese di trasporto fino al luogo d' introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità .

    30 A questo proposito si deve osservare che l' espressione "spese di trasporto" va intesa nel senso che essa comprende tutte le spese, principali o accessorie, connesse allo spostamento delle merci verso il territorio doganale della Comunità . Di conseguenza, i compensi di controstallia, che consistono in indennizzi previsti, a vantaggio dell' armatore, dal contratto di nolo marittimo e destinati a compensare i ritardi verificatisi durante le operazioni di carico, devono considerarsi compresi nella nozione "spese di trasporto ".

    31 Si deve quindi risolvere la quarta questione sollevata dal Bundesfinanzhof dichiarando che il compenso di controstallia ( indennizzo da versare per l' immobilizzo al molo del mercantile ) rientra nelle spese di trasporto ai sensi dell' art . 8, n . 1, lett . e ), del regolamento base .

    Sulla quinta questione

    32 La quinta questione mira a far accertare se, per determinare il valore di transazione ai sensi dell' art . 3, n . 1, del regolamento base, si debba effettuare una riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare qualora si constati, tra la quantità di merce sbarcata e la quantità acquistata, una differenza inferiore alla franchigia di peso convenuta tra le parti, che non determini riduzioni del prezzo d' acquisto stipulato .

    33 L' Unifert sostiene che nell' ipotesi contemplata dalla questione si deve applicare l' art . 4 del regolamento n . 1495/80, come modificato dal citato regolamento n . 1580/81, che prevede una riduzione del prezzo effettivamente pagato o da pagare in caso di danno e in caso di perdita parziale prima della messa in libera pratica . La Corte si sarebbe pronunciata in questo senso nella sentenza 12 giugno 1986, Repenning ( causa 183/85, Racc . pag . 1873 ).

    34 La Commissione ritiene invece che il regolamento offra una soluzione chiara per la questione sottoposta in quanto l' art . 3, n . 1, menziona solo il prezzo effettivamente pagato dall' importatore, sicché non ha importanza sapere se un altro importo fosse stato stipulato nel contratto o se l' acquirente fosse giuridicamente obbligato a corrispondere detto prezzo .

    35 Si deve ricordare che, come emerge dal sesto considerando del regolamento base, la disciplina comunitaria in materia di valutazione doganale mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l' impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi . Per questo motivo le diminuzioni imprevedibili del valore commerciale della merce, dopo l' acquisto ma prima della messa in libera pratica, devono tradursi in una riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare . Tali sono le ipotesi cui si riferiscono l' art . 4 del regolamento n . 1495/80 e la menzionata sentenza della Corte 12 giugno 1986 .

    36 Ben diversa è l' ipotesi in cui la possibilità di una differenza tra il quantitativo della merce acquistata e il quantitativo sbarcato sia stata specificamente contemplata dalle parti nel contratto di compravendita e l' acquirente abbia accettato questo rischio entro i limiti di una franchigia pattuita . In questo caso non viene effettuata nessuna riduzione del prezzo d' acquisto e, in termini commerciali, il valore della partita resta immutato . E' quindi conforme agli scopi del sistema comunitario di valutazione in dogana prendere in considerazione il prezzo integralmente pagato o da pagare come base della valutazione .

    37 Occorre quindi risolvere la quinta questione dichiarando che l' art . 3, n . 1, va interpretato nel senso che non si deve effettuare una riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare qualora si constati, tra la quantità di merce sbarcata e la quantità acquistata, una differenza inferiore alla franchigia di peso convenuta tra le parti, purché tale differenza non determini alcuna riduzione del prezzo d' acquisto stipulato .

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    38 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE ( Prima Sezione ),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanza 6 dicembre 1988, dichiara :

    1 ) Il prezzo risultante da un contratto di compravendita stipulato tra persone stabilite nella Comunità può considerarsi come il valore di transazione ai sensi dell' art . 3, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 28 maggio 1980, n . 1224, relativo al valore in dogana delle merci .

    2 ) Qualora, in caso di vendite consecutive di una merce, più prezzi effettivamente pagati o da pagare soddisfino le condizioni stabilite dall' art . 3, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 1224/80, l' importatore può scegliere uno di detti prezzi per la determinazione del valore di transazione . Se si è riferito ad uno di detti prezzi nella dichiarazione del valore in dogana, l' importatore non può modificare tale dichiarazione dopo lo svincolo delle merci per la libera pratica, conformemente all' art . 8, n . 1, della direttiva del Consiglio 24 luglio 1979, 79/695/CEE, relativa all' armonizzazione delle procedure d' immissione in libera pratica .

    3 ) Una somma pagata dal compratore al venditore, fatturata separatamente e indicata come "commissione d' acquisto", fa parte del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate ai sensi dell' art . 3, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 1224/80 .

    4 ) Il compenso di controstallia ( indennizzo da versare per l' immobilizzo al molo del mercantile ) rientra nelle spese di trasporto ai sensi dell' art . 8, n . 1, lett . e ), del regolamento ( CEE ) n . 1224/80 .

    5 ) L' art . 3, n . 1, del regolamento ( CEE ) n . 1224/80 va interpretato nel senso che non si deve effettuare una riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare qualora si constati, tra la quantità di merce sbarcata e la quantità acquistata, una differenza inferiore alla franchigia di peso convenuta tra le parti, purché tale differenza non determini alcuna riduzione del prezzo d' acquisto stipulato .

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