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Document 52017PC0772

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile

COM/2017/0772 final - 2017/0309 (COD)

Bruxelles, 23.11.2017

COM(2017) 772 final

2017/0309(COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La proposta si prefigge di apportare alcune modifiche mirate alla decisione n. 1313/2013/UE del Consiglio (la "decisione") su un meccanismo unionale di protezione civile (il "meccanismo unionale" o UCPM), ai sensi della quale l'Unione europea sostiene, coordina e integra le azioni realizzate dagli Stati membri in questo settore ai fini della prevenzione, della preparazione e della risposta a catastrofi naturali e provocate dall'uomo all'interno e oltre i confini dell'Unione. Sulla base dei principi di solidarietà e responsabilità condivisa, l'obiettivo generale della presente proposta è far sì che l'Unione sia in grado di fornire ai propri cittadini, in Europa e non solo, un sostegno più efficace nelle situazioni di crisi e di emergenza. La proposta riconosce che l'opera di prevenzione delle catastrofi è essenziale per limitare la necessità di sostegno nelle situazioni di crisi e di emergenza.

Secondo la recente valutazione intermedia dell'UCPM 1 , prevista dall'articolo 34 della decisione n. 1313/2013/UE, e altre valutazioni delle prestazioni come l'esame dell'UCPM da parte della Corte dei conti europea 2 , il meccanismo unionale si è dimostrato uno strumento utile per mobilitare e coordinare l'assistenza fornita dagli Stati partecipanti in risposta alle crisi che si verificano all'interno o al di fuori dell'Unione e costituisce una prova tangibile di solidarietà europea. Alcune delle conclusioni che si ricavano da tali documenti, unite a informazioni complementari, hanno però fatto emergere alcuni settori che giustificano modifiche legislative. Da questo punto di vista l'esperienza operativa è stata uno dei principali elementi considerati e ha rappresentato un fattore essenziale per l'adozione della presente iniziativa, giacché ha evidenziato i limiti del quadro attuale.

Dal 2013 a oggi l'Unione è stata colpita da una lunga serie di catastrofi, con tragiche perdite di vite umane e altre gravi conseguenze per i cittadini, le imprese, le comunità e l'ambiente. Più concretamente, la risposta a diverse catastrofi recenti, tra cui l'impatto umanitario della crisi dei rifugiati e dei migranti, la mancanza di risorse nelle stagioni degli incendi boschivi del 2016 e del 2017 (quest'ultima, particolarmente lunga e intensa, ha provocato oltre 100 morti), e ancora le gravi conseguenze di ripetuti uragani nei Caraibi e di violente tempeste e inondazioni nell'UE, hanno costituito una vera e propria prova di stress per l'UCPM. Ciò è risultato particolarmente evidente nel corso delle emergenze su vasta scala che hanno colpito contemporaneamente numerosi Stati membri. In tali circostanze, la natura volontaria dei contributi forniti dagli Stati membri in risposta alle catastrofi ha troppo spesso rivelato i propri limiti e le carenze riscontrate in alcuni mezzi di risposta critici, illustrate dalla relazione sulle lacune in termini di mezzi pubblicata all'inizio del 2017 3 , sono apparse in tutta la loro evidenza. L'esempio più lampante, in tale contesto, è stata l'impossibilità, per la capacità collettiva dell'UE, di rispondere a tutte le 17 richieste di assistenza per combattere gli incendi boschivi: è stato possibile accoglierne solo 10, in qualche caso con ritardi che hanno compromesso la tempestività della risposta.

In tale contesto, validi motivi spingono ad avviare una revisione mirata della legislazione vigente sull'UCPM per risolvere le principali difficoltà che il meccanismo unionale deve affrontare oggi. Concretamente, le modifiche contenute nella presente proposta mirano a conseguire i seguenti obiettivi:

a) rafforzare l'efficacia degli interventi di prevenzione nell'ambito del ciclo di gestione del rischio di catastrofi e potenziare i legami con le altre principali politiche dell'UE in materia di prevenzione e risposta alle catastrofi;

b) rafforzare la capacità collettiva dell'Unione e degli Stati membri di rispondere alle catastrofi e colmare le lacune ricorrenti ed emergenti in termini di mezzi, in particolare istituendo una riserva specifica di mezzi di risposta a livello UE, denominata "rescEU"; le decisioni relative alla mobilitazione di tale riserva spetteranno alla Commissione, che manterrà il comando e il controllo. rescEU sarà dotata di mezzi di emergenza specifici per rispondere, a seconda dei casi, a incendi boschivi, inondazioni, terremoti ed emergenze sanitarie. A seguito di discussioni con gli Stati membri, si dovrebbe prevedere altresì un ospedale da campo che possa venire rapidamente mobilitato all'interno o al di fuori dell'Unione nel quadro del Corpo medico europeo in caso di epidemie come Ebola o Zika. L'Europa è stata anche bersaglio di numerosi attentati terroristici. Se si renderanno disponibili tali mezzi a livello di UE si otterranno economie di scala e si ridurranno i costi che deriverebbero dall'acquisizione individuale dei medesimi mezzi;

c) assicurare l'agilità e l'efficacia delle procedure amministrative del meccanismo unionale a sostegno delle operazioni di emergenza.

È stata ampiamente riconosciuta la necessità di rafforzare la protezione civile europea alla luce delle tendenze in materia di catastrofi, tra cui gli eventi meteorologici estremi, e delle preoccupazioni per la sicurezza interna. La presente proposta si basa su ulteriori analisi recenti e su attente riflessioni in merito alle carenze individuate, condotte insieme alle autorità responsabili della protezione civile.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta contribuisce a una delle dieci priorità politiche indicate dalla Commissione per il periodo 2015-2019, ossia la realizzazione di "uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia". La reciproca fiducia è parte integrante del principio di solidarietà, su cui si basa la decisione n. 1313/2013/UE, e sarà potenziata nel quadro della presente proposta, assieme ai principi di responsabilità condivisa e di rendicontabilità.

Le modifiche proposte sono pienamente coerenti con il più ampio obiettivo di operare per "un'Europa che protegge", che ha guidato gli sforzi della Commissione negli ultimi anni e continuerà a orientarli nel prossimo futuro. La presente proposta si fonda sui risultati positivi garantiti finora dal quadro esistente e intende correggerne le carenze mediante disposizioni rafforzate per continuare a sostenere, coordinare e integrare l'azione degli Stati membri in questo campo.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le azioni previste nell'ambito dell'UCPM riveduto si conformano all'obiettivo generale dell'Unione di garantire che tutte le politiche e gli strumenti pertinenti dell'UE contribuiscano a rafforzare le capacità dell'Unione in termini di gestione del rischio di catastrofi, dalla prevenzione alla preparazione, alla risposta e al recupero. Rispecchia altresì l'obiettivo fissato all'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, di promuovere la solidarietà tra gli Stati membri.

Si presta particolare attenzione a garantire uno stretto coordinamento e la coerenza con le azioni intraprese nel quadro di altre politiche dell'Unione, come quelle sull'adattamento ai cambiamenti climatici, nonché con gli strumenti impiegati nel campo della prevenzione delle catastrofi e della riduzione del rischio di catastrofi, come le politiche in materia di coesione, sviluppo rurale, ricerca, salute, migrazione e sicurezza. Analogamente, la proposta cerca di instaurare sinergie più decise con la politica di aiuto umanitario, soprattutto nella risposta alle emergenze che si verificano al di fuori dell'Unione.

Nessun atto legislativo previsto nel quadro di altre politiche dell'Unione può attualmente realizzare gli obiettivi perseguiti dalla presente proposta. Non si dovrebbero quindi registrare sovrapposizioni di azioni in questo settore.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 196 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è la base giuridica della presente proposta.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Le finalità della proposta non possono essere sufficientemente realizzate dall'azione individuale degli Stati membri. Il motivo per cui è stato creato il meccanismo unionale di protezione civile è che le catastrofi di vaste proporzioni possono oltrepassare le capacità di risposta di uno Stato membro che agisca da solo. La prestazione di un'assistenza reciproca rapida e adeguatamente coordinata tra gli Stati membri è il cardine del meccanismo.

Oltre alle modifiche volte ad assicurare coerenza e semplificazione, la presente proposta prevede possibilità supplementari di rafforzare la capacità collettiva di preparazione e risposta alle catastrofi. Tali possibilità acquistano un significato particolare di fronte a una o più catastrofi le cui vaste ripercussioni superino contemporaneamente le capacità di un numero critico di Stati membri, rischiando di paralizzare l'assistenza reciproca. Lo stesso dicasi dei mezzi che sarebbero necessari nell'eventualità di una grande catastrofe poco probabile ma dall'impatto assai elevato. È chiaro che in situazioni come queste gli Stati membri non possono garantire da soli una risposta sufficiente; il sostegno dell'UE è quindi necessario per sostenere e completare l'azione degli Stati membri ai sensi dell'articolo 196 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Considerati i benefici in termini di riduzione della perdita di vite umane e dei danni ambientali, economici e materiali, la proposta apporta un evidente valore aggiunto.

Proporzionalità

La proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. Affronta carenze che sono state individuate dalla valutazione intermedia e da altri documenti recenti in cui si valutano le prestazioni dell'UCPM (la relazione speciale della Corte dei conti europea (ECA) sull'UCPM 4 , la relazione della Commissione sui progressi compiuti e sulle lacune tutt'ora esistenti nell'ambito dell'EERC 5 - già citate - e la panoramica dei rischi nell'UE 6 ) e suggerisce soluzioni conformi al mandato conferito dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

L'onere amministrativo che grava sull'Unione e gli Stati membri si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi della proposta. Inoltre, la razionalizzazione di alcuni tassi di cofinanziamento dell'UE e l'abolizione del cofinanziamento in determinati settori ridurranno l'onere amministrativo.

Scelta dell'atto giuridico

Proposta di decisione che modifica la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Le carenze cui la presente proposta intende rimediare sono state individuate in base all'esperienza operativa e ai risultati dell'ampia consultazione delle parti interessate svolta recentemente nel quadro della valutazione intermedia dell'UCPM 7 . Quest'ultima si prefiggeva l'obiettivo generale di offrire a tutte le parti interessate l'opportunità di esprimere il proprio parere sulle prestazioni dell'UCPM nella prima metà del suo periodo di attuazione. Gli obiettivi specifici erano:

(a)raccogliere punti di vista e opinioni dei cittadini europei sui risultati finora conseguiti dall'UCPM;

(b)determinare l'importanza delle diverse priorità in materia di gestione del rischio di catastrofi quali vengono percepite attraverso l'UE;

(c)ricevere un feedback mirato e consulenze tecniche dalle principali parti interessate all'UCPM;

(d)raccogliere informazioni concrete a sostegno della valutazione intermedia dell'UCPM per ciascuno dei principali criteri di valutazione.

Nel corso delle attività di consultazione sono stati interpellati quattro gruppi principali di parti interessate:

soggetti che attuano l'UCPM: autorità di protezione civile degli Stati membri che contribuiscono con moduli e/o esperti alla capacità europea di risposta emergenziale; altre autorità di protezione civile degli Stati membri; le autorità di protezione civile degli Stati partecipanti 8 ;

soggetti coinvolti nelle attività dell'UCPM: paesi ospitanti che hanno ricevuto il sostegno dell'UCPM (UE, paesi in via di adesione, paesi del vicinato europeo e altri paesi terzi), Parlamento europeo, Comitato delle regioni, autorità locali;

soggetti che hanno un interesse dichiarato nell'UCPM: altre autorità degli Stati membri, altre autorità dei paesi partecipanti, agenzie dell'ONU, Banca mondiale, ONG, settore privato, fondazioni, eccetera;

soggetti che possiedono competenze rilevanti per l'UCPM (cioè gestione del rischio di catastrofi): università/centri di eccellenza e gruppi di riflessione, soprattutto negli Stati partecipanti.

Assunzione e uso di perizie

La valutazione intermedia su cui si basa la presente proposta è stata effettuata da un valutatore esterno tra settembre 2016 e giugno 2017. Si basa su contributi ricevuti nel corso di discussioni con gli Stati partecipanti (comitato per la protezione civile, gruppo di lavoro del Consiglio per la protezione civile e riunioni dei direttori generali) e ha tenuto conto delle informazioni ottenute tramite una consultazione pubblica aperta, della relazione speciale della Corte dei conti europea (ECA) sull'UCPM e della relazione della Commissione sui progressi compiuti e sulle lacune tutt'ora esistenti nell'ambito dell'EERC.

La valutazione si è articolata in tre fasi:

(i)avvio, comprendente uno studio documentale delle attività dell'UCPM e colloqui esplorativi con funzionari responsabili;

(ii)ricerca, comprendente una consultazione mirata delle principali parti interessate all'UCPM 9 tramite indagini online, colloqui personali e telefonici e tre studi di casi (incendi boschivi a Cipro, esercitazione sul modulo in Estonia, crisi migratoria).

(iii)analisi e sintesi, comprendente la triangolazione dei dati, l'elaborazione di conclusioni e raccomandazioni e la stesura.

La citata consultazione pubblica aperta si è svolta online nel corso di tre mesi (novembre 2016 - febbraio 2017); 130 soggetti hanno risposto da tutta Europa, fornendo feedback sull'UCPM. Una relazione sui risultati della consultazione pubblica aperta è stata pubblicata alla fine di marzo del 2017 10 .

Valutazione d'impatto

Non è stata effettuata una valutazione d'impatto da accompagnare alla presente proposta, data l'estrema urgenza di attuare le modifiche suggerite, tenuto conto delle carenze di mezzi critici a livello europeo, emerse soprattutto nella stagione degli incendi boschivi del 2017. Tali carenze hanno fortemente compromesso la risposta dell'UE alle catastrofi, provocando un elevato numero di vittime, pesanti ripercussioni economiche e danni all'ambiente.

Efficienza normativa e semplificazione

La revisione proposta è di natura e portata limitate, mantiene l'equilibrio tra gli interessi degli Stati membri ed è proporzionata alle esigenze operative.

Trattandosi della revisione di un atto legislativo vigente, la Commissione ha esaminato le possibilità di semplificare e ridurre gli oneri. Come si illustra più avanti, è stata individuata una serie di azioni di semplificazione che però non è stato possibile quantificare, data la scarsa disponibilità di dati negli stretti tempi disponibili.

La presente proposta riduce le formalità burocratiche introducendo un riferimento specifico all'impiego di somme unitarie, somme forfettarie e tassi forfettari per il cofinanziamento dei costi di trasporto. Semplifica inoltre le procedure amministrative esistenti razionalizzando le norme per il cofinanziamento.

Più in generale, la presente proposta cerca di aggiornare le procedure operative per garantire che siano adeguate allo scopo, agili e di facile comprensione e attuazione, in modo che gli Stati membri possano accedere, in caso di necessità, al sostegno e all'assistenza del meccanismo unionale. Per esempio, le recenti catastrofi hanno evidenziato il fatto che l'Unione potrebbe non essere adeguatamente attrezzata per fronteggiare emergenze con vaste ripercussioni che si abbattessero contemporaneamente su più Stati membri (per esempio incendi boschivi, eventi meteorologici estremi, estese inondazioni, terremoti, epidemie - come Ebola - attentati terroristici). In tali circostanze gli Stati membri non sono sempre in grado di fornire assistenza.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Come precisa l'articolo 19 della decisione n. 1313/2013/UE, la dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo unionale nel periodo interessato dal quadro finanziario pluriennale 2014-2020 è di 368,4 milioni di EUR. Tale importo è composto da un contributo di 223,8 milioni di EUR attinto alla rubrica 3 "Sicurezza e cittadinanza" e di 144,6 milioni di EUR provenienti dalla rubrica 4 "Europa globale". Inoltre i costi amministrativi e relativi alle risorse umane sono coperti dalla rubrica 5 per un totale di circa 52,5 milioni di EUR.

Per riuscire a raggiungere gli obiettivi indicati alla precedente sezione 1, ossia:

rafforzare la capacità collettiva degli Stati membri e dell'Unione di rispondere alle catastrofi, istituendo una riserva specifica di mezzi di risposta il cui comando e controllo è affidato alla Commissione (rescEU);

incrementare (al 75%) i tassi di cofinanziamento dei mezzi messi a disposizione del pool europeo; tale cofinanziamento copre i costi di adattamento, riparazione e trasporto nonché i costi operativi;

rivolgere maggiore attenzione alla prevenzione e migliorare la coerenza con le altre principali politiche dell'UE e

potenziare la cooperazione con i paesi del vicinato,

la presente proposta prevede, per il periodo 2018-2020, un incremento totale della dotazione finanziaria dell'UCPM pari a 280 milioni di EUR.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani di attuazione e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Si applica l'articolo 34, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile, conformemente al quale le azioni che ricevono assistenza finanziaria sono oggetto di un monitoraggio periodico che ne segue l'attuazione. Lo stesso articolo prevede, più in generale, l'obbligo per la Commissione di valutare l'applicazione della decisione e di presentare relazioni di valutazione intermedie ed ex post, nonché una comunicazione sull'attuazione. Tali valutazioni dovrebbero basarsi sugli indicatori menzionati all'articolo 3 della decisione.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente proposta modifica un numero limitato di articoli della decisione n. 1313/2013/UE, allo scopo di conseguire gli obiettivi fissati in precedenza.

Il primo obiettivo, ossia il rafforzamento della capacità collettiva di rispondere alle catastrofi e il sostegno agli Stati membri nell'affrontare le catastrofi che negli ultimi anni hanno colpito più frequentemente il tessuto sociale europeo (con mezzi aerei antincendio, unità di pompaggio ad alta capacità, squadre urbane di ricerca e soccorso, ospedali da campo e squadre mediche di emergenza) viene raggiunto grazie alle misure seguenti:

istituzione di una riserva specifica di risorse: rescEU. Tale proposta autorizza espressamente la Commissione a dotarsi dei propri mezzi operativi e a istituire meccanismi per garantire il rapido accesso a tali mezzi, in modo da creare una riserva specifica di risorse che contribuirà a colmare le lacune esistenti a livello nazionale. I mezzi affittati o noleggiati tramite dispositivi UE o acquistati con il finanziamento integrale dell'UE entrerebbero a far parte di rescEU. Tutti i costi di questi mezzi sarebbero integralmente coperti dal finanziamento dell'UE, che manterrebbe il comando e il controllo operativo di queste risorse e deciderebbe in merito alla loro mobilitazione dopo l'attivazione del meccanismo. L'individuazione di mezzi supplementari avverrà in consultazione con un gruppo di esperti di rescEU;

il rafforzamento della capacità europea di risposta emergenziale, cui gli Stati membri possono preimpegnare i mezzi nazionali di risposta (per esempio individuazione e campionamento di minacce CBRN, purificazione dell'acqua, mezzi di terra per combattere gli incendi boschivi, imbarcazioni di soccorso in caso di inondazioni o altri mezzi come laboratori mobili). Tale capacità resterà un elemento centrale dell'UCPM e sarà ora denominata "pool europeo di protezione civile". La presente proposta rivede il sistema di incentivi per l'impegno delle risorse nel pool europeo di protezione civile incrementando i tassi di cofinanziamento, nonché i tipi di costi ammissibili. In particolare, ai sensi della nuova proposta, le risorse impegnate nel pool europeo di protezione civile beneficeranno di una copertura del 75% di tutti i costi sostenuti durante le operazioni dell'UCPM all'interno dell'Unione, compresi i costi di adattamento, riparazione e trasporto nonché i costi operativi.

I mezzi che fruiscono di qualsiasi tipo di cofinanziamento UE dovranno essere inseriti nel pool europeo di protezione civile. Per semplificare il sistema e rendere più prevedibile la disponibilità delle risorse, non sarà più concessa assistenza finanziaria per le risorse non comprese nel pool europeo di protezione civile. Infine sono stati inseriti anche incentivi più forti per la messa in comune delle risorse (per esempio, la Commissione coprirà i costi di trasporto, da uno Stato membro a un altro, dell'assistenza "da mettere in comune", nonché i costi di transito e deposito in paesi terzi dell'assistenza messa in comune).

Per quanto riguarda il secondo obiettivo sono stati rafforzati i nessi fra prevenzione, preparazione e risposta, collegando la valutazione dei rischi alla pianificazione della gestione dei rischi, e invitando gli Stati membri a trasmettere i propri piani di gestione dei rischi alla Commissione entro il 31 gennaio 2019. Per garantire che tutti gli Stati membri si dotino di efficaci misure di prevenzione e che rescEU non venga utilizzato come surrogato dei mezzi nazionali, la Commissione avrà facoltà di richiedere a uno o più Stati membri piani specifici di prevenzione e preparazione. I piani di prevenzione devono prevedere, oltre ad azioni di prevenzione a breve termine, anche misure di prevenzione di lungo periodo, che prendano in considerazione l'adattamento generale alle crescenti ripercussioni dei cambiamenti climatici. Inoltre, la pianificazione degli scenari futuri dovrebbe basarsi su valutazioni dei rischi e mobilitazione di risorse, onde instaurare un nesso concreto e più saldo tra prevenzione, preparazione e risposta.

Viene anche rafforzata la coerenza con altri strumenti dell'Unione in materia di prevenzione e gestione del rischio di catastrofi, collegando questo meccanismo alle politiche in materia di coesione, sviluppo rurale, salute e ricerca. Le decisioni di finanziamento in questo settore terranno conto dei progressi compiuti dagli Stati membri nel campo della prevenzione e della preparazione. Per quanto riguarda infine la coerenza con altre politiche dell'UE che intervengono nella risposta alle catastrofi, vengono migliorati anche la complementarità e/o il sincronismo dell'assistenza finanziaria erogata a titolo del meccanismo unionale e di altri strumenti dell'Unione (come il regolamento relativo all'aiuto umanitario). In tale contesto, una deroga all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 11 permetterà di sfruttare in maniera più proficua le possibilità di finanziamento esistenti e di migliorare l'efficacia delle operazioni di risposta degli Stati membri. Un articolo apposito rafforza la visibilità dell'UE.

Collegandosi al secondo obiettivo, e nell'intento di migliorare la coerenza politica, la presente proposta contiene anche disposizioni volte a garantire che l'erogazione di fondi UE tramite il meccanismo unionale sia accompagnata da una visibilità adeguata dell'Unione. In una prospettiva analoga, la presente proposta apre la strada allo sviluppo di una struttura specifica di tipo rete, la rete di conoscenze in materia di protezione civile dell'Unione, che potenzierà la componente formativa dell'UCPM in stretta collaborazione con le strutture nazionali esistenti competenti in materia.

Per quanto riguarda infine il terzo obiettivo, la proposta cerca di razionalizzare le strutture amministrative per ridurre i ritardi nella mobilitazione dell'assistenza. Semplifica il sistema attuale introducendo un'unica categoria di mezzi di risposta il cui impiego richiede il cofinanziamento da parte degli Stati membri e del bilancio dell'UE, ossia il pool europeo di protezione civile. Per il cofinanziamento dei costi di trasporto, allo scopo di migliorare la coerenza e l'efficienza si introduce un riferimento specifico all'utilizzo di importi unitari, importi forfettari e tassi forfettari. Ancora, per precisare la portata e incoraggiare l'uso delle risorse nella fase di risposta immediata sono state inserite disposizioni specifiche che limitano l'attivazione del meccanismo unionale a un periodo di 90 giorni (salvo motivazione contraria).

2017/0309 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 196,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il meccanismo unionale di protezione civile (il "meccanismo unionale") disciplinato dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 rafforza la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e facilita il coordinamento nel settore della protezione civile per migliorare la risposta dell'Unione alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.

(2)Pur riconoscendo la responsabilità primaria degli Stati membri nella prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo, il meccanismo unionale promuove la solidarietà fra gli Stati membri conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

(3)Le catastrofi naturali e provocate dall'uomo possono abbattersi su qualsiasi regione del mondo, spesso in maniera del tutto inattesa. Siano esse naturali o provocate dall'uomo, si fanno sempre più frequenti, estreme e complesse, aggravate per di più dalle conseguenze dei cambiamenti climatici e del tutto indifferenti ai conflitti nazionali. Le conseguenze umane, ambientali ed economiche di tali catastrofi possono essere enormi.

(4)La recente esperienza ha dimostrato che le offerte volontarie di assistenza reciproca, coordinate e agevolate dal meccanismo unionale, non sempre bastano a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per rispondere in maniera soddisfacente alle necessità basilari delle persone colpite dalle catastrofi, né a garantire un'adeguata salvaguardia dell'ambiente e dei beni materiali. Tale constatazione è ancor più valida allorché gli Stati membri sono colpiti contemporaneamente da catastrofi ricorrenti e la capacità collettiva si dimostra insufficiente.

(5)La prevenzione è un elemento essenziale della protezione dalle catastrofi e richiede un'azione ulteriore. A tale scopo gli Stati membri dovrebbero condividere regolarmente le valutazioni dei rischi, nonché le sintesi della propria pianificazione della gestione dei rischi, per garantire un approccio integrato alla gestione delle catastrofi, che colleghi prevenzione dei rischi, preparazione e azioni di risposta. Inoltre, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di chiedere agli Stati membri di fornire piani specifici di prevenzione e preparazione in relazione a catastrofi specifiche, soprattutto allo scopo di ottimizzare il sostegno complessivo dell'Unione alla gestione del rischio di catastrofi. Occorre ridurre gli oneri amministrativi e rafforzare le politiche di prevenzione, anche instaurando i necessari collegamenti con altri importanti strumenti e politiche dell'Unione, e in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, elencati al considerando 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013 13 .

(6)È necessario rafforzare la capacità collettiva di preparazione e risposta alle catastrofi, soprattutto tramite il sostegno reciproco in Europa. Oltre a rafforzare le possibilità offerte dalla capacità europea di risposta emergenziale ("EERC" o "pool volontario"), d'ora in poi denominata "pool europeo di protezione civile", la Commissione dovrebbe anche istituire rescEU. La composizione di rescEU dovrebbe comprendere mezzi di risposta alle emergenze in caso di incendi, estese inondazioni e terremoti, nonché un ospedale da campo e squadre mediche conformi alle norme dell'Organizzazione mondiale della sanità, che sia possibile mobilitare rapidamente.

(7)L'Unione dovrebbe poter sostenere gli Stati membri, ove i mezzi disponibili siano insufficienti per reagire efficacemente alle catastrofi, contribuendo a finanziare contratti di affitto o noleggio che assicurino un rapido accesso a tali mezzi, o finanziandone l'acquisizione. L'efficacia del meccanismo unionale ne sarebbe così sostanzialmente accresciuta, in quanto verrebbe garantita la disponibilità di mezzi nei casi in cui la risposta alle catastrofi non sarebbe altrimenti garantita, soprattutto per quanto riguarda le catastrofi aventi vaste ripercussioni su un numero elevato di Stati membri. L'acquisizione dei mezzi da parte dell'Unione consentirebbe economie di scala, oltre a un migliore coordinamento della risposta alle catastrofi.

(8)Per rafforzare il pool europeo di protezione civile è necessario potenziare il finanziamento dell'Unione per quanto riguarda sia l'adattamento e la riparazione dei mezzi, sia i costi operativi.

(9)Per incrementare l'efficienza e l'efficacia della formazione e delle esercitazioni e potenziare la cooperazione tra i servizi e le autorità nazionali di protezione civile occorre istituire una rete di conoscenze in materia di protezione civile dell'Unione, basata sulle strutture esistenti.

(10)Per garantire il funzionamento di rescEU sono necessari ulteriori stanziamenti per finanziare le azioni previste dal meccanismo unionale.

(11)Occorre semplificare le procedure del meccanismo unionale per garantire che gli Stati membri possano accedere all'assistenza e ai mezzi necessari per rispondere il più rapidamente possibile alle catastrofi naturali o provocate dall'uomo.

(12)Per ottimizzare l'utilizzo degli strumenti di finanziamento esistenti e sostenere gli Stati membri nell'erogazione di assistenza, soprattutto nella risposta alle catastrofi che si verificano al di fuori dell'Unione, occorre prevedere una deroga all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 , quando i finanziamenti siano concessi ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della decisione n. 1313/2013/UE.

(13)È importante garantire che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per prevenire efficacemente le catastrofi naturali e provocate dall'uomo e mitigarne gli effetti. Occorre introdurre disposizioni per rafforzare i collegamenti fra azioni di prevenzione, preparazione e risposta nel quadro del meccanismo unionale. Si deve inoltre assicurare la coerenza con altri pertinenti atti legislativi dell'Unione in materia di prevenzione e gestione del rischio di catastrofi, anche per quanto riguarda l'azione di prevenzione transfrontaliera e la risposta a minacce quali le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero 15 . Allo stesso modo, occorre garantire la coerenza con impegni internazionali quali il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030, l'accordo di Parigi e l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

(14)È opportuno modificare la delega di potere conferita alla Commissione dalla decisione n. 1313/2013/UE per attribuire all'Unione europea un'effettiva capacità di sostegno emergenziale (rescEU). Occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per definire nuovi tipi di mezzi di risposta sulla base dei rischi individuati e prendendo in considerazione un approccio multirischio.

(15)Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri se questi agiscono da soli ma, a motivo della portata o degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(16)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 1313/2013/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 1313/2013/UE è così modificata:

(1)L'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera e):

"e)incrementare la disponibilità e l'utilizzo di conoscenze scientifiche relative alle catastrofi".

b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)progressi nell'attuazione del quadro di prevenzione delle catastrofi misurati in funzione del numero di Stati membri che hanno reso disponibili alla Commissione le rispettive valutazioni del rischio, una valutazione della rispettiva capacità di gestione dei rischi e una sintesi della propria pianificazione della gestione delle catastrofi di cui all'articolo 6";

(2)all'articolo 4 è aggiunto il seguente punto 12:

"12. "Stato partecipante": un paese terzo che partecipa al meccanismo unionale ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1";

(3)all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)agisce per migliorare le conoscenze di base sui rischi di catastrofe e facilita la condivisione di conoscenze, risultati di ricerche scientifiche, migliori prassi e informazioni, anche tra gli Stati membri che condividono rischi comuni".

(4)L'articolo 6 è così modificato:

a)le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a)effettuano valutazioni del rischio a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato e le mettono a disposizione della Commissione entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni tre anni;

b)elaborano e perfezionano le rispettive pianificazioni della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato sulla base delle valutazioni del rischio di cui alla lettera a) e tenendo conto della valutazione della rispettiva capacità di gestione dei rischi di cui alla lettera c) e della panoramica dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c)".

b)È aggiunto il seguente secondo comma:

"Una sintesi degli elementi rilevanti della pianificazione della gestione dei rischi, comprendente informazioni sulle misure di prevenzione e preparazione selezionate, viene fornita alla Commissione entro il 31 gennaio 2019 e successivamente ogni tre anni. Inoltre, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire piani specifici di prevenzione e preparazione, che prevedano sforzi a breve e lungo termine. L'Unione prende in debita considerazione i progressi compiuti dagli Stati membri in materia di prevenzione e preparazione nel quadro di qualsiasi futuro meccanismo di condizionalità ex-ante previsto dai fondi strutturali e di investimento europei".

c)È aggiunta la seguente lettera e):

"e)la Commissione può anche istituire specifici meccanismi di consultazione per migliorare la pianificazione e il coordinamento della prevenzione e della preparazione tra gli Stati membri esposti a catastrofi analoghe".

(4)All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.La Commissione e gli Stati membri collaborano per migliorare la pianificazione delle operazioni di risposta alle catastrofi nell'ambito del meccanismo unionale, anche tramite l'elaborazione di scenari di risposta alle catastrofi basati sulle valutazioni dei rischi di cui all'articolo 6, lettera a), e della panoramica dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), la mappatura delle risorse e l'elaborazione di piani per la mobilitazione dei mezzi di risposta".

(5)L'articolo 11 è così modificato:

a)il titolo è sostituito dal seguente:

"Pool europeo di protezione civile"

b) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1.È istituito un pool europeo di protezione civile. È costituito da un pool volontario di mezzi di risposta preimpegnati degli Stati membri e comprende moduli, altri mezzi di risposta ed esperti.

2.La Commissione definisce, sulla scorta dei rischi individuati, le tipologie e la quantità dei principali mezzi di risposta necessari per il pool europeo di protezione civile ("obiettivi del dispositivo"). La Commissione monitora i progressi verso gli obiettivi del dispositivo e le carenze rimanenti e incoraggia gli Stati membri a rimediare a tali carenze. La Commissione può sostenere gli Stati membri ai sensi dell'articolo 20, dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera i), e dell'articolo 21, paragrafo 2".

c)I paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

"7.I mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione del pool europeo di protezione civile sono a disposizione delle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale previa richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC, a meno che gli Stati membri non debbano affrontare una situazione eccezionale che incida sostanzialmente sull'assolvimento dei compiti nazionali.

8.Ove siano mobilitati, tali mezzi di risposta rimangono sotto il comando e il controllo degli Stati membri che li mettono a disposizione e possono essere ritirati qualora gli Stati membri si trovino ad affrontare una situazione eccezionale che incide sostanzialmente sull'assolvimento dei compiti nazionali e impedisce loro di mantenere a disposizione tali mezzi di risposta. In tali casi la Commissione viene consultata.

La Commissione facilita, ove necessario, il coordinamento dei diversi mezzi di risposta tramite l'ERCC a norma degli articoli 15 e 16".

d)È aggiunto il seguente paragrafo 10:

"10.I riferimenti alla capacità europea di risposta emergenziale (EERC) e al pool volontario si intendono come riferimenti al pool europeo di protezione civile".

6)L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"rescEU"

1.rescEU è istituito per prestare soccorso ove i mezzi esistenti non consentano di reagire efficacemente alle catastrofi.

2.rescEU è composto dai seguenti mezzi:

a)    mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi;

b)    unità di pompaggio ad alta capacità;

c)    squadre urbane di ricerca e soccorso;

d)    ospedale da campo e squadre mediche di emergenza.

3.La Commissione può acquistare, affittare, noleggiare e/o altrimenti acquisire mezzi da mobilitare nei casi di cui al paragrafo 1, conformemente alle regole finanziarie dell'Unione.

4.Sulla base dei rischi individuati e tenendo conto di un approccio multirischio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30, per definire i tipi di mezzi di risposta richiesti in aggiunta a quelli individuati al paragrafo 2 del presente articolo e di rivedere di conseguenza la composizione di rescEU. È garantita la coerenza con le altre politiche dell'Unione.

In caso di catastrofe o nell'imminenza di una catastrofe, se lo impongono imperativi motivi di urgenza, agli atti delegati adottati a norma del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 31.

5.La Commissione definisce i requisiti di qualità dei mezzi di risposta che fanno parte di rescEU. I requisiti di qualità si basano su criteri internazionali riconosciuti, laddove tali criteri già esistano.

6.La Commissione assicura la disponibilità e la possibilità di mobilitare i mezzi di cui al paragrafo 2 nell'ambito del meccanismo unionale.

7.I mezzi di rescEU sono disponibili per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale in seguito a una richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC. La decisione in merito alla loro mobilitazione è adottata dalla Commissione, che mantiene il comando e il controllo dei mezzi di rescEU.

8.In caso di mobilitazione, la Commissione concorda con lo Stato membro richiedente la mobilitazione operativa dei mezzi di rescEU. Lo Stato membro richiedente facilita il coordinamento operativo dei propri mezzi e delle attività di rescEU nel corso delle operazioni.

9.La Commissione facilita, ove necessario, il coordinamento tra i diversi mezzi di risposta tramite l'ERCC a norma degli articoli 15 e 16.

10.Qualora la Commissione ottenga attrezzature quali mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi tramite acquisto, noleggio o affitto, è garantito quanto segue:

a)in caso di acquisto dell'attrezzatura, un accordo tra la Commissione e uno Stato membro prevede la registrazione dell'attrezzatura in quello Stato membro;

b)in caso di noleggio e affitto, l'attrezzatura è registrata in uno Stato membro.

11.Gli Stati membri sono informati dello status operativo dei mezzi di rescEU tramite CECIS".

7)È inserito il seguente articolo 12 bis:

"Articolo 12 bis:
Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio

La Commissione informa ogni due anni il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle operazioni e ai progressi compiuti ai sensi degli articoli 11 e 12".

8)All'articolo 13, il titolo e la prima frase del paragrafo 1 sono sostituiti dai seguenti:

"Rete dell'Unione di conoscenze in materia di protezione civile

1. La Commissione istituisce una rete di soggetti e istituzioni coinvolti nella protezione civile e nella gestione delle catastrofi, che insieme alla Commissione formeranno una rete dell'Unione di conoscenze in materia di protezione civile.

La rete svolge le seguenti attività attinenti alla formazione, alle esercitazioni, alle lezioni apprese e alla divulgazione delle conoscenze, in stretto coordinamento, ove necessario, con i competenti centri di conoscenze":

9)All'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.Quando si verifica o è imminente una catastrofe all'interno dell'Unione, lo Stato membro colpito può chiedere assistenza tramite l'ERCC. La richiesta è quanto più specifica possibile. La richiesta di assistenza scade dopo un periodo massimo di 90 giorni, a meno che all'ERCC non vengano comunicati nuovi elementi tali da giustificare la necessità di protrarre o integrare l'assistenza".

10)All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.Quando si verifica o è imminente una catastrofe al di fuori dell'Unione, il paese colpito può chiedere assistenza tramite l'ERCC. L'assistenza può altresì essere richiesta tramite le o dalle Nazioni Unite e relative agenzie o altre organizzazioni internazionali rilevanti. La richiesta di assistenza scade dopo un periodo massimo di 90 giorni, a meno che all'ERCC non vengano comunicati nuovi elementi tali da giustificare la necessità di protrarre o integrare l'assistenza".

11)All'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.La dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo unionale nel periodo 2014-2020 è fissata a 631 566 000 EUR a prezzi correnti.

480 630 000 EUR a prezzi correnti sono attinti dalla rubrica 3 "Sicurezza e cittadinanza" del quadro finanziario pluriennale e 150 936 000 EUR a prezzi correnti dalla rubrica 4 "Ruolo mondiale dell'Europa".

12)È inserito il seguente articolo 20 bis:

"Articolo 20 bis:
Visibilità

Qualsiasi aiuto o finanziamento fornito ai sensi della presente decisione fornisce adeguata visibilità all'Unione, anche mettendo in risalto il simbolo dell'Unione nei mezzi di cui all'articolo 11, all'articolo 12 e all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c)".

13)L'articolo 21 è così modificato:

a)al paragrafo 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

"j)istituire, gestire e mantenere rescEU conformemente all'articolo 12";

b)il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)ai costi necessari alla riparazione o all'adeguamento dei mezzi di risposta allo stato di prontezza e disponibilità che li rende atti a essere impiegati nell'ambito del pool europeo di protezione civile, conformemente ai requisiti di qualità del pool europeo di protezione civile e, ove necessario, alle raccomandazioni formulate nel processo di certificazione ("costi di adattamento"). I costi di adattamento possono comprendere i costi collegati all'operabilità, all'interoperabilità dei moduli e di altri mezzi di risposta, all'autonomia, autosufficienza e trasportabilità, i costi di imballaggio e costi analoghi, a condizione che tali costi siano specificamente collegati alla partecipazione dei mezzi al pool europeo di protezione civile.

I costi di adattamento possono coprire:

i) il 75% dei costi ammissibili in caso di adeguamento, a condizione di non superare il 50% del costo medio di sviluppo del mezzo;

ii) il 75% dei costi ammissibili in caso di riparazione.

I mezzi di risposta che fruiscono di finanziamenti ai sensi dei punti i) e ii) restano disponibili nell'ambito del pool europeo di protezione civile per un periodo minimo di 5 e 10 anni rispettivamente, a meno che il loro ciclo di vita economica non sia più breve.

I costi di adattamento possono comprendere costi unitari o somme forfettarie determinati per tipo di mezzo".

ii) la lettera d) è soppressa;

c) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"3.L'assistenza finanziaria per l'azione di cui al paragrafo 1, lettera j), copre tutti i costi necessari per garantire la disponibilità e la possibilità di mobilitare i mezzi di rescEU nell'ambito del meccanismo unionale in caso di catastrofe o nell'imminenza di una catastrofe all'interno dell'Unione o di uno Stato partecipante.

I costi di cui al primo comma comprendono, se del caso:

(a)i costi collegati all'acquisto, all'affitto e/o al noleggio del mezzo rescEU;

(b)i costi collegati al funzionamento del mezzo rescEU, compreso il trasporto;

(c)i costi relativi ai servizi prestati da soggetti pubblici o privati necessari per il funzionamento dei mezzi rescEU.

4.I costi di cui al paragrafo 3, lettera a), possono comprendere costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari determinati per categoria o tipo di mezzo, a seconda dei casi".

14)L'articolo 23 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Azioni ammissibili connesse ad attrezzature e operazioni"

b) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2.L'importo del sostegno finanziario dell'Unione per le risorse impegnate nel pool europeo di protezione civile è limitato al 75% dei costi operativi dei mezzi, compreso il trasporto, in caso di catastrofe o nell'imminenza di una catastrofe all'interno dell'Unione o di uno Stato partecipante.

3.Il sostegno finanziario dell'Unione per il trasporto può coprire al massimo il 75% dei costi ammissibili totali connessi al trasporto dei mezzi preimpegnati nel pool europeo di protezione civile mobilitati in caso di catastrofe o nell'imminenza di una catastrofe al di fuori dell'Unione di cui all'articolo 16.

4.Il sostegno finanziario dell'Unione per le risorse di trasporto connesse ai mezzi preimpegnati nel pool europeo di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 può inoltre coprire un massimo del 100% dei costi ammissibili totali di cui alle lettere a), b), c) e d) se necessario al fine di rendere operativamente efficace la messa in comune dell'assistenza degli Stati membri e qualora i costi siano connessi:

a)alla locazione a breve termine di capacità di deposito per conservare temporaneamente l'assistenza fornita dagli Stati membri al fine di facilitarne il trasporto coordinato;

b)al trasporto dallo Stato membro che offre l'assistenza allo Stato membro che ne facilita il trasporto coordinato;

c)al riconfezionamento dell'assistenza fornita dagli Stati membri per sfruttare al massimo le capacità di trasporto disponibili o per soddisfare particolari requisiti operativi; oppure

e)al trasporto locale, al transito e al deposito dell'assistenza messa in comune al fine di garantire una distribuzione coordinata nel luogo di destinazione finale del paese richiedente".

e) È aggiunto il paragrafo seguente:

"8.    I costi di trasporto possono comprendere costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari determinati per categoria di costo".

15)All'articolo 26, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1.    Le azioni finanziate a norma della presente decisione non ricevono assistenza da altri strumenti finanziari dell'Unione. In via di deroga, l'assistenza finanziaria concessa ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della presente decisione non impedisce il finanziamento da parte di altri strumenti dell'Unione, conformemente alle condizioni in essi stabilite.

La Commissione assicura che i richiedenti l'assistenza finanziaria a norma della presente decisione e i beneficiari di tale assistenza le forniscano informazioni sui finanziamenti ottenuti da altre fonti, tra cui il bilancio generale dell'Unione, e sulle richieste di finanziamento in corso.

2.    Vanno cercate sinergie e complementarità con altri strumenti dell'Unione, come quelli che sostengono la coesione, lo sviluppo rurale, la ricerca e la salute, nonché con le politiche in materia di migrazione e sicurezza. Nel caso di risposta a crisi umanitarie in paesi terzi la Commissione garantisce complementarità e coerenza tra le azioni finanziate a norma della presente decisione e quelle finanziate a norma del regolamento (CE) n. 1257/96".

16)All'articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.    Le organizzazioni internazionali o regionali o i paesi che partecipano alla politica europea di vicinato possono cooperare alle attività nell'ambito del meccanismo unionale se previsto da pertinenti accordi bilaterali o multilaterali sottoscritti con l'Unione".

17)All'articolo 32, paragrafo 1, le lettere g) e h) sono sostituite dal testo seguente:

"g)    l'istituzione, la gestione e il mantenimento di rescEU, di cui all'articolo 12, compresi i criteri per le decisioni di mobilitazione e le procedure operative;

h)    l'istituzione e l'organizzazione della rete dell'Unione di conoscenze in materia di protezione civile, di cui all'articolo 13":

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di revisione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 16  

23 01 - SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE "AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE"

23 03 - IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 17  

X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La presente decisione si prefigge l'obiettivo generale di rafforzare la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e di facilitare il coordinamento nel campo della protezione civile per la prevenzione, la preparazione e la risposta a catastrofi naturali e provocate dall'uomo.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 1

Conseguire un livello elevato di protezione contro le catastrofi prevenendone o riducendone gli effetti potenziali, promuovendo una cultura di prevenzione e migliorando la cooperazione tra la protezione civile e gli altri servizi competenti.

Obiettivo specifico n. 2

Migliorare la preparazione a livello di Stati membri e dell'Unione in risposta alle catastrofi.

Obiettivo specifico n. 3

Facilitare una risposta rapida ed efficace in caso di catastrofi in atto o imminenti.

Obiettivo specifico n. 4

Rafforzare l'opera di sensibilizzazione e la preparazione dei cittadini nei confronti delle catastrofi.

Attività ABM/ABB interessate

23 01 - SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE "AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE"

23 03 - IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Specificare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi mirati.

Scopo della proposta è:    

permettere all'Unione di sostenere, coordinare e integrare le attività di protezione civile degli Stati membri avvalendosi del meccanismo unionale di protezione civile (UCPM o "il meccanismo") per il QFP 2014-2020, in particolare tramite:

a) misure atte a prevenire o ridurre gli effetti delle catastrofi, nonché

b) azioni intese a migliorare lo stato di preparazione dell'Unione in risposta alle catastrofi, tra cui attività di sensibilizzazione della cittadinanza dell'UE;

c) azioni collegate a interventi di assistenza in caso di catastrofi nell'ambito del meccanismo.

L'attuale meccanismo si è dimostrato uno strumento valido per mobilitare e coordinare l'assistenza fornita dagli Stati partecipanti per rispondere a catastrofi all'interno o al di fuori dell'Unione. Sulla base di questi elementi positivi, la presente proposta rafforzerà alcune disposizioni del quadro attuale per potenziare la capacità collettiva degli Stati membri di rispondere alle catastrofi creando un dispositivo europeo di protezione civile più forte, che dovrebbe essere denominato rescEU. Questa nuova capacità di riserva, unita a tassi di cofinanziamento più elevati per il pool europeo di protezione civile (in precedenza denominato capacità europea di risposta emergenziale, EERC), colmerà le carenze strutturali ed emergenti dei mezzi di risposta critici. Quest'iniziativa contribuirà altresì a migliorare la coerenza interna del meccanismo, nonché a migliorare l'efficienza grazie alla semplificazione amministrativa e alla razionalizzazione delle procedure.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Obiettivo specifico: conseguire un grado elevato di protezione contro le catastrofi prevenendone o riducendone gli effetti e promuovendo una cultura di prevenzione:

1.    numero di Stati membri che hanno presentato valutazioni nazionali del rischio e une valutazione della capacità di gestione dei rischi di catastrofe;

2.    numero di Stati membri che hanno presentato una sintesi della propria pianificazione della gestione dei rischi di catastrofe;

Obiettivo specifico: migliorare lo stato di preparazione dell'Unione in risposta alle catastrofi:

1.    numero di esperti formati dall'UCPM mobilitati in una missione di risposta dell'UCPM;

2.    numero di scambi di esperti all'interno dell'UE e con i paesi vicini;

3.    numero e tipo di risorse acquistate per far parte di rescEU;

4.    numero e tipo di risorse certificate per partecipare al pool europeo di protezione civile;

5.    numero di Stati membri che impegnano risorse nel pool europeo di protezione civile;

6.    numero di missioni di rescEU rispetto al numero totale delle missioni di risposta del pool europeo di protezione civile.

Obiettivo specifico: agevolare interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi in cui si preannunciano o si verificano catastrofi di vaste proporzioni:

1.    velocità delle operazioni: tempo trascorso tra la richiesta di assistenza e l'invio di assistenza sul posto nonché la piena operabilità delle squadre di valutazione/coordinamento:

2.    rapporto tra le risorse mobilitate da rescEU e le risorse mobilitate dal pool europeo di protezione civile;

3.    numero delle sovvenzioni per i trasporti e dei servizi di trasporto;

4.    importi dei finanziamenti UE per le operazioni di rescEU all'interno e all'esterno dell'Europa (costi operativi e di trasporto in circostanze eccezionali);

5.    importi del cofinanziamento UE per le operazioni del pool europeo di protezione civile all'interno e all'esterno dell'Europa (operazioni di trasporto);

6.    importo complessivo dei cofinanziamenti UE erogati agli Stati membri;

7.    numero di occorrenze in cui è stata effettuata la messa in comune rispetto al numero complessivo di missioni dell'UCPM.

Obiettivo specifico 4: "rafforzare l'opera di sensibilizzazione e la preparazione dei cittadini nei confronti delle catastrofi"

1.    numero di partecipanti/visitatori di siti web per i PPP in materia di sensibilizzazione ai rischi finanziati dall'UCPM;

2.    sensibilizzazione dei cittadini dell'UE riguardo all'UCPM (indagine presso i cittadini dell'UE).

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Negli anni recenti la protezione civile europea ha conosciuto un rapido sviluppo. Dall'istituzione del primo meccanismo nel 2001 (il meccanismo comunitario di protezione civile) alla situazione attuale, la protezione civile a livello UE ha visto rafforzare le proprie basi giuridiche (con un riferimento specifico nei trattati a partire dal trattato di Lisbona nel 2009) e ampliare la propria capacità operativa (creazione dell'EERC/EMC, il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze - ERCC, eccetera). L'attuale UCPM ha fornito assistenza in situazioni di emergenza più di 80 volte, sia in Europa che altrove, ha contribuito a sviluppare e divulgare conoscenze e competenze in materia di gestione delle catastrofi e ha promosso una cultura di prevenzione negli Stati partecipanti.

La recente valutazione intermedia e importanti documenti e relazioni hanno però individuato numerosi aspetti cui si potrebbero apportare miglioramenti. In tale contesto la presente proposta mira a modificare la legislazione vigente al fine di realizzare i seguenti obiettivi:

a) rafforzare la capacità collettiva dell'Unione e degli Stati membri di rispondere alle catastrofi e colmare le lacune ricorrenti ed emergenti in termini di mezzi, introducendo una riserva specifica di mezzi di risposta che dovrebbe essere denominata rescEU;

b) concentrare l'attenzione sull'azione di prevenzione nell'ambito del ciclo di gestione del rischio di catastrofi e migliorare la coerenza con le altre principali politiche dell'UE in materia di prevenzione e risposta alle catastrofi;

c) assicurare agilità ed efficacia alle procedure amministrative del meccanismo unionale, a sostegno delle operazioni di emergenza.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Il valore aggiunto UE si concretizza in termini di:

- riduzione delle perdite di vite umane e dei danni ambientali, economici e materiali;

- miglior coordinamento delle attività di protezione civile dal momento che tutte le offerte di assistenza sono comunicate tramite l'ERCC e poi accettate dalle autorità dello Stato colpito;

- miglior rapporto costi-benefici dal momento che l'assistenza accettata dallo Stato colpito può unirsi a quella offerta da altri paesi tramite la procedura di trasporto;

- migliore efficienza grazie a un livello di preparazione più elevato e a una politica di gestione del rischio di catastrofe più coerente;

- risposta coerente ed efficace garantita da rescEU, che in caso di necessità presta assistenza ovunque nell'Unione e negli Stati partecipanti;

- maggiore visibilità degli interventi dell'Unione in risposta alle catastrofi;

- migliore uso dei pochi mezzi grazie alla condivisione di risorse finanziate dall'UE;

- potenziamento del coordinamento e della condivisione delle conoscenze a livello regionale tramite lo sviluppo di una rete di poli della protezione civile nell'UE.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La presente proposta si basa sui seguenti documenti:

- valutazione intermedia dell'UCPM (2014-2016), redatta da un consulente esterno. Agosto 2017.

- Corte dei conti europea, "Meccanismo unionale di protezione civile: il coordinamento delle risposte alle catastrofi verificatesi al di fuori dell'UE è stato, in genere, efficace", relazione speciale n. 33, 2016.

- documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Overview of Natural and Man-made Disaster Risks the European Union may face" (Panoramica dei rischi di catastrofi naturali o provocate dall'uomo che l'Unione europea può trovarsi ad affrontare), SWD(2017)2017 final, 23 maggio 2017.

- relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti e sulle lacune tutt'ora esistenti nell'ambito della capacità europea di reazione alle emergenze (EERC), COM(2017)78 final, 17.2.2017. Esperienze maturate nelle emergenze gestite dal meccanismo a partire dalla sua istituzione nel 2001;

- esperienza acquisita grazie ai progetti in materia di preparazione e prevenzione finanziati dal 2013 tramite inviti a presentare proposte;

- esperienza acquisita nell'ambito del progetto pilota finanziato tramite un invito a presentare proposte del 2008 "Progetto pilota volto ad intensificare la cooperazione fra gli Stati membri nella lotta contro gli incendi boschivi".

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Coerenza con:

- regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario;    

- regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima;

- regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea;

- regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità;

- decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile;

- regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario ("iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario");

- regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

◻Incidenza finanziaria dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

X Proposta/iniziativa di durata illimitata

X Attuazione con un periodo di avviamento dal 1.1.2018 al 31.12.2020,

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 18  

X Gestione diretta a opera della Commissione

X a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri

X Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

X a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

[…]

[…]

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Le azioni e le misure che ricevono assistenza finanziaria nell'ambito della decisione verranno monitorate regolarmente.

La Commissione elabora e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

- entro il 30 giugno 2017, una relazione di valutazione intermedia (già completata);

- entro il 31 dicembre 2018, una comunicazione sul seguito dell'esecuzione della presente decisione;

- entro il 31 dicembre 2021, una relazione di valutazione ex post.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Alla luce del ruolo più ampio attribuito al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze, se non verrà assegnato un numero sufficiente di posti c'è il rischio che la carenza di personale renda impossibile

- rispondere a tutte le sfide derivanti dall'incremento del numero di operazioni di protezione civile, e a tutte le esigenze politiche legate ai dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR) e alla clausola di solidarietà;


- sviluppare/condurre ulteriori interventi;


- introdurre/sviluppare nuovi sistemi tecnologici disponibili ininterrottamente;


- reagire adeguatamente al preannunciarsi di emergenze di protezione civile;


- attuare adeguatamente il sistema di controllo interno descritto al punto 2.2.2.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

È previsto il ricorso al sistema di controllo interno vigente nella DG ECHO per garantire che i fondi disponibili nell'ambito del nuovo strumento siano utilizzati in modo adeguato e in conformità della relativa normativa.

L'attuale sistema è così configurato:

1. squadra di controllo interno alla DG ECHO preposta alla verifica della conformità con le giuste procedure amministrative e con la legislazione in vigore nel settore della protezione civile. È utilizzato a tal fine il quadro di controllo interno della Commissione;

2. regolare audit delle sovvenzioni e dei contratti aggiudicati nell'ambito dello strumento da parte di revisori esterni della DG ECHO, pienamente integrato nel piano di audit annuale della DG ECHO;

3. valutazione delle attività da parte di partner esterni.

Le azioni possono essere sottoposte ad audit da parte dell'OLAF (casi di frodi) e della Corte dei conti.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

Il costo stimato della strategia di controllo della DG ECHO rappresenta l'1,9% del bilancio 2016. Le principali componenti di questo indicatore sono:

- i costi totali del personale per gli esperti della DG ECHO sul campo, più quelli per le unità finanziarie e operative moltiplicati per la stima della quota di tempo (50%) dedicata ad attività di monitoraggio, controllo e garanzia di qualità;

- il totale delle risorse della DG ECHO nel settore dell'audit esterno dedicate agli audit e alle verifiche.

Tenuto conto dei costi molto limitati di tali controlli e dei benefici quantificabili (rettifiche e recuperi) e non quantificabili (effetto dissuasivo e di garanzia della qualità dei controlli) ad essi associati, la Commissione è in grado di concludere che i benefici quantificabili e non quantificabili dei controlli superano di gran lunga i costi limitati degli stessi.

Ciò è confermato dal tasso di errore residuo pluriennale dell'1,02% comunicato dalla Commissione nel 2016 per la direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

La strategia antifrode della DG ECHO, in linea con la strategia antifrode della Commissione (CAFS), viene utilizzata tra l'altro per far sì che:

- i controlli interni antifrode della DG ECHO siano perfettamente in linea con la CAFS;

- l'approccio alla gestione dei rischi di frode della DG ECHO sia volto a individuare aree di rischio e soluzioni adeguate.

I sistemi utilizzati per spendere i fondi UE nei paesi terzi consentono di recuperare i dati pertinenti da utilizzare ai fini della gestione del rischio di frode (ad esempio, individuazione di doppi finanziamenti).

Ove necessario, è possibile creare gruppi di rete e strumenti informatici adeguati dedicati allo studio dei casi di frode nel settore.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura
della spesa

Contributo

Numero e denominazione

Diss./Non diss 19 .

di paesi EFTA 20

di paesi candidati 21

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

3.

23 03 01 01 - Prevenzione delle calamità

e preparazione alle calamità all'interno dell'Unione

Diss.

NO

NO

4.

23 03 01 01 - Prevenzione delle calamità

e preparazione alle calamità nei paesi terzi

Diss.

NO

NO

3.

23 03 02 01 Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi all'interno dell'Unione

Diss.

NO

NO

4.

23 03 02 02 - Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi nei paesi terzi

Diss.

NO

NO

4.

23 01 04 Spese di supporto per le attività e i programmi nel settore "Aiuti umanitari e protezione civile"

Non diss.

NO

NO

NO

NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

Rubrica 3 Sicurezza e cittadinanza

DG ECHO – Protezione civile e operazioni di aiuto umanitario europee

2018

2019

2020

TOTALE

Stanziamenti operativi

23 03 01 01

Impegni

1)

14,000

105,900

109,279

229,179

Pagamenti

2)

7,000

46,560

104,395

157,955

23 03 02 01

Impegni

(1a)

5,157

9,300

13,218

27,675

Pagamenti

(2a)

4,000

10,000

11,000

25,000

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 22  

Numero della linea di bilancio

3)

2018

2019

2020

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per DG ECHO

Impegni

=1+1a +3

19,157

115,200

122,497

256,854

Pagamenti

=2+2a

+3

11,000

56,560

115,395

182,955






TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

4)

19,157

115,200

122,497

256,854

Pagamenti

5)

11,000

56,560

115,395

182,955

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

6)

0

0

0

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 3
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

19,157

115,200

122,497

256,854

Pagamenti

=5+ 6

11,000

56,560

115,395

182,955

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

Rubrica 4 Ruolo mondiale dell'Europa

DG ECHO – Protezione civile e operazioni di aiuto umanitario europee

2018

2019

2020

TOTALE

Stanziamenti operativi

23 03 01 02

Impegni

(1)

-

-

-

-

Pagamenti

(2)

-

-

-

-

23 03 02 02

Impegni

(1a)

2

2

2,284

6,284

Pagamenti

(2a)

0,8

1,8

2,014

4,614

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 23  

Numero della linea di bilancio

(3)

2018

2019

2020

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per DG ECHO

Impegni

=1+1a +3

2

2

2,284

6,284

Pagamenti

=2+2a

+3

0,8

1,8

2,014

4,614






TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

2

2

2,284

6,284

Pagamenti

(5)

0,8

1,8

2,014

4,614

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0

0

0

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 4
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

2

2

2,284

6,284

Pagamenti

=5+ 6

0,8

1,8

2,014

4,614



Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

5

"Spese amministrative"

Milioni di EUR (al terzo decimale)

2018

2019

2020

TOTALE

DG ECHO – Protezione civile e operazioni di aiuto umanitario europee

• Risorse umane

1,682

5,034

9,436

16,152

• Altre spese amministrative

0,1500

0,230

0,330

0,710

TOTALE DG ECHO

Stanziamenti

1,832

5,264

9,766

16,862

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

1,832

5,264

9,766

16,862

Milioni di EUR (al terzo decimale)

2018

2019

2020

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

22,989

122,464

134,547

280,000

Pagamenti

13,632

63,624

127,174

204,430

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

RISULTATI

Tipo di risultato 24

Costo medio
del risultato

Numero
dei risultati

Costo

Numero
dei risultati

Costo

Numero
dei risultati

Costo

Numero totale di risultati

Costo
totale

OBIETTIVO SPECIFICO n.1 – Prevenzione 25

Numero di progetti di prevenzione finanziati

Convenzioni di sovvenzione

0,3

15

3

15

3

15

3

45

9

Studi

Numero di contratti

0,1

5

0,5

5

0,5

5

0,5

15

1,5

Totale parziale obiettivo specifico n 1

20

3,5

20

3,5

20

3,5

60

10,5

OBIETTIVO SPECIFICO n.2 – Preparazione

Numero di progetti di preparazione finanziati (comprese formazioni e esercitazioni)

Convenzioni sovvenzione e contratti

0,5

100

5

100

5

100

5

300

15

Sistemi di allarme preventivo

numero accordi amministrativi.

1,25

2

2,5

2

2,5

2

2,5

6

7,5

Dispositivo risposta emergenziale

numero convenzioni sovvenzione +contratti

1

7

7

13

13

20

20

40

40

Totale parziale obiettivo specifico n 2

109

14,5

115

20,5

122

27,5

346

62,5

OBIETTIVO SPECIFICO n.3 – Risposta 26

Invio di esperti

Numero di contratti

0,005

200

1

200

1

200

1

600

3

Numero di operazioni all'interno dell'UE

convenzione sovvenzione/ contratti servizio

0,1

80

8

80

8

80

8

240

24

Numero di operazioni trasporto al di fuori dell'UE

convenzione sovvenzione/ contratti servizio

0,13

40

5,2

40

5,2

40

5,2

120

15,6

Totale parziale obiettivo specifico n. 3

320

14,2

320

14,2

320

14,2

960

42,6

COSTO TOTALE

449

32,2

455

38,2

462

45,2

1366

115,6

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

milioni di EUR (al terzo decimale)

2018

2019

2020

TOTALE

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

1,682

5,034

9,436

16,152

Altre spese amministrative

0,15

0,23

0,33

0,710

Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

1,832

5,264

9,766

16,862

Esclusa la RUBRICA 5 27
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese
di natura amministrativa

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

0

0

0

0

TOTALE

1,832

5,264

9,766

16,862

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

X    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:*

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
N

Anno N+1

Anno N+2

2018

2019

2020

• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)

23 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

7

12

16

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 28

23 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

10

24

31

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 aa 29

- in sede 30

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca indiretta)

10 01 05 02 (CA, INT, SNE - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

17

36

47

* Queste cifre potrebbero essere integrate da 15 ETP da riassegnare da altre DG tramite un invito a manifestare interesse.

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Il personale supplementare richiesto per il periodo 2018-2020 serve per svolgere i seguenti compiti: a) sviluppare e gestire il nuovo dispositivo rescEU; b) rafforzare il pool volontario; c) sostenere le unità politiche, comprese le attività di prevenzione; d) sviluppare il concetto di accademia europea di protezione civile ed e) assicurare le attività di gestione e di sostegno.

La maggior parte dell'incremento di personale sarà destinata allo sviluppo di rescEU, allo svolgimento di compiti quali la gestione dell'acquisto e/o del noleggio di risorse (contratti), alla gestione delle risorse e a compiti di monitoraggio e coordinamento, oltre che a compiti di comunicazione.

Personale esterno

Garantire l'operatività 24 ore/7 giorni del Centro di risposta alle emergenze; lavoro necessario sul campo; supporto amministrativo.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

X    La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale. I seguenti importi saranno riassegnati:

 

Rubrica 3

2018

2019

2020

totale

 

Diritti, uguaglianza e cittadinanza

 

 

 

 

33.0201

Garantire la tutela dei diritti e l'empowerment dei cittadini

 

1,34

1,55

2,89

33.0202

Promuovere la non discriminazione e la parità

 

0,98

1,22

2,2

 

Giustizia

 

 

 

 

33.0301

Sostenere e promuovere la formazione giudiziaria

 

4,93

5,25

10,18

33.0302

Migliorare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale

 

4,77

5,02

9,79

 

Totale della rubrica 3

 

12,02

13,04

25,06

 

Rubrica 4

2018

2019

2020

totale

21.020703

Sviluppo umano (DCI)

2,00

 

 

2,00

22.020302

Sostegno alla Turchia - Sviluppo economico, sociale e territoriale e connesso allineamento progressivo all'acquis dell'Unione (IPA II - Turchia)

 

2,00

2,28

4,284

 

Totale della rubrica 4

2,00

2,00

2,28

6,284

X    La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità.

 

2018

2019

2020

Utilizzo dello strumento di flessibilità

19,157

103,18

109,457

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

X    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 31

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo …

Per quanto riguarda le entrate varie con "destinazione specifica", precisare la linea o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[…]

(1)    ICF, "Interim Evaluation of the Union Civil Protection Mechanism. 2014-2016", Final Report, (Valutazione intermedia del meccanismo unionale di protezione civile 2004-2016, relazione finale), agosto 2017 (di seguito: valutazione intermedia). La relazione finale della valutazione intermedia è reperibile al seguente indirizzo: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/eb41bfee-78c3-11e7-b2f2-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
(2)    Corte dei conti europea, relazione speciale (2016), Meccanismo unionale di protezione civile: il coordinamento delle risposte alle catastrofi verificatesi al di fuori dell'UE è stato, in genere, efficace. Disponibile al seguente indirizzo: http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_33/SR_DISASTER_RESPONSE_IT.pdf
(3)    Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti e sulle lacune tutt'ora esistenti nell'ambito della capacità europea di reazione alle emergenze (EERC), 17 febbraio 2017.
(4)    Cfr. la nota 2.
(5)    Cfr. la nota 3.
(6)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Overview of Natural and Man-made Disaster Risks the European Union may face (Panoramica dei rischi di catastrofi naturali o provocate dall'uomo che l'Unione europea può trovarsi ad affrontare), 23 maggio 2017, SWD(2017)176 final.
(7)    Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione intermedia del meccanismo unionale di protezione civile per il periodo 2014-2016, 30 agosto 2017, COM (2017) 460 final.
(8)    Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Islanda, Montenegro, Norvegia, Serbia e Turchia.
(9)    Hanno risposto le seguenti parti interessate: autorità di protezione civile di 26 Stati partecipanti (SP) (indagini online); autorità di protezione civile di 17 SP (colloqui); coordinatori della formazione nazionale di 21 SP (indagini online); 137 esperti che avevano partecipato al programma di scambio di esperti e 23 leader di progetti finanziati tramite l'UCPM in 13 SP (indagini online); 14 partner internazionali tra cui agenzie dell'ONU, OCSE, Banca mondiale, Croce Rossa, eccetera (colloqui); 15 direzioni generali e servizi dell'UE (colloqui).
(10)    La relazione è consultabile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/echo/EUCPM-consult_en .
(11)    Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(12)    Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).
(13)    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(14)    Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(15)    Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).
(16)    ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(17)    A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(18)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx.
(19)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(20)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(21)    Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(22)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(23)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(24)    I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (per esempio: numero di scambi di studenti finanziati, di chilometri di strade costruiti, eccetera).
(25)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…"
(26)    Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…"
(27)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(28)    AC = agente contrattuale; INT = personale interinale ("intérimaire"); JED = giovane esperto in delegazione ("jeune expert en délégation"); AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato;
(29)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(30)    Principalmente per i Fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).
(31)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25 % per spese di riscossione.
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