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Document 52011PC0510

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea

/* COM/2011/0510 definitivo - 2011/0183 (CNS) */

52011PC0510




RELAZIONE

1. INTRODUZIONE – PERCHÉ È NECESSARIA UNA RIFORMA

1.1. Il sistema di finanziamento dell’UE è superato

Il sistema di finanziamento dell’UE si è notevolmente trasformato dal 1957. All’inizio dipendeva in gran parte dai contributi degli Stati membri. A partire dal 1970 venne istituito un sistema di risorse proprie in grado di garantire l’autonomia delle finanze dell’UE. Inizialmente questo sistema si basava fondamentalmente sulle risorse proprie tradizionali legate alle politiche dell’UE, ma la graduale evoluzione delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL ha segnato il passaggio ad un finanziamento basato in gran parte sugli aggregati statistici, che sono slegati dalle priorità delle politiche dell’UE.

Parallelamente all’evoluzione della composizione delle risorse proprie, sono stati introdotti alcuni meccanismi correttivi fondati sui principi indicati al vertice europeo di Fontainebleau del giugno 1984, in particolare quello secondo cui “nessuno Stato membro si faccia carico di un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa ”. Questi meccanismi sono una raccolta di misure disparate, frutto dei negoziati che si sono susseguiti, che hanno sostanzialmente aggiunto nuove misure all’insieme delle correzioni esistenti.

La relazione sul funzionamento del sistema delle risorse proprie[1] dimostra come l’attuale sistema di finanziamento risulti inefficace secondo la maggior parte dei criteri di valutazione. Il sistema di finanziamento è opaco e talmente complesso che solo pochi specialisti ne comprendono bene il funzionamento, il che ne limita il controllo democratico. Inoltre, numerosi Stati membri considerano il sistema iniquo. I grandi contribuenti al bilancio reputano che i loro contributi netti siano eccessivi, mentre alcuni Stati membri che beneficiano di politiche di ridistribuzione, come la coesione, devono fare fronte a un aumento dei contributi al bilancio dell’UE per finanziare i meccanismi di correzione.

Ma soprattutto, il modo in cui il bilancio dell’UE è finanziato, e il fatto che molti politici nazionali considerano i contributi degli Stati membri all’UE unicamente come una spesa, crea inevitabilmente una tensione che inquina ogni discussione circa il bilancio dell’UE. Lo sviluppo progressivo dei meccanismi di correzione è solo una delle manifestazioni del problema. La pressione esercitata per prestabilire le assegnazioni nazionali è un’altra. L’accento sempre maggiore su una stretta impostazione contabile finalizzata principalmente a ottimizzare i ritorni non soltanto connota i dibattiti pubblici sul valore della spesa dell’UE, ma porta alcuni cittadini a mettere in discussione i vantaggi della stessa appartenenza all’UE.

Le difficoltà incontrate per raggiungere accordi in materia di bilancio nell’UE nel ventunesimo secolo derivano in parte dall’organizzazione inadeguata delle finanze pubbliche dell’UE. Da molti anni il finanziamento dell’UE è stato considerato soprattutto come un meccanismo contabile avente due principali obiettivi: garantire un finanziamento sufficiente delle spese dell’UE e integrare il numero crescente di meccanismi di correzione. Come spiegato sopra, questa impostazione mostra i suoi limiti ed è giunto il momento di contemplare un’impostazione diversa nei confronti del finanziamento dell’UE.

1.2. Un modello nuovo di finanziamento dell’UE

Le notevoli sfide nel campo delle finanze pubbliche e le priorità emergenti incidono su concetti profondamente radicati attinenti al bilancio dell’UE. Sta emergendo un nuovo modello di finanziamento dell’UE, fondato su due pilastri.

In primo luogo, il sistema di finanziamento dell’UE potrebbe svolgere un ruolo fondamentale negli sforzi di risanamento finanziario in atto in tutta l’Unione. È stato calcolato che nel 2010 a seguito della crisi economica e finanziaria mondiale, il disavanzo totale annuo dei 27 Stati membri dell’UE sarà di 826,9 miliardi di EUR[2]. In realtà il deficit pubblico di numerosi tra i più grandi Stati membri ha superato il volume del bilancio totale dell’UE. Negli ultimi mesi sono emerse difficoltà persistenti per alcuni Stati membri. Gli sforzi di risanamento finanziario saranno complicati dal costo dell’invecchiamento demografico[3] e da altre sfide, quale il cambiamento climatico. In questo contesto, cinque capi di Stato o di governo hanno sottolineato che “il prossimo quadro finanziario pluriennale sarà adottato in un momento in cui gli Stati membri compiono sforzi straordinari per riordinare i conti pubblici”[4].

Un ulteriore rafforzamento della disciplina di bilancio a livello dell’UE toccherà tutti gli aspetti del bilancio dell’UE: non soltanto le spese dell’UE, ma anche le entrate. La rielaborazione di un sistema delle risorse proprie contribuirà agli sforzi generali di risanamento finanziario intrapresi dagli Stati membri. La graduale introduzione di nuove risorse apre la possibilità di ridurre, gradualmente ritirare o abolire altre risorse. Di conseguenza, i contributi degli Stati membri al bilancio dell’UE diminuiranno e gli Stati membri avranno maggiori margini di manovra nella gestione delle limitate risorse nazionali. Come indicato nel riesame del bilancio dell’UE, l’introduzione di nuove risorse non è “un’argomentazione che riguarda l’entità del bilancio, ma piuttosto la giusta combinazione delle risorse”[5].

In secondo luogo, fatta eccezione per le risorse proprie tradizionali (principalmente dazi generati dall’unione doganale), le risorse dell’UE attualmente non presentano alcun nesso con gli obiettivi politici dell’UE, né ne sostengono la realizzazione. Eppure, come indicato nella revisione del bilancio dell’UE, l’introduzione di nuove risorse “rispecchierebbe lo spostamento progressivo della struttura del bilancio verso politiche più vicine ai cittadini UE e destinate a consolidare i “beni pubblici” europei e ad offrire un maggiore valore aggiunto”. Essa potrebbe sostenere la realizzazione di importanti obiettivi politici UE o internazionali, ed essere strettamente collegata a tali obiettivi, per esempio nei settori dello sviluppo, dei cambiamenti climatici o dei mercati finanziari.”

Si potrebbero sviluppare nuovi cespiti di entrata sfruttando i vantaggi di un’impostazione sovranazionale e la massa critica che potrebbe essere raggiunta a livello dell’UE. Laddove la mobilità di alcune basi fiscali è troppo elevata per consentire un’azione efficace da parte degli Stati membri da soli, o quando azioni limitate svolte da alcuni Stati membri ma non da altri determinano una frammentazione del mercato interno, l’azione dell’UE può conferire un valore aggiunto. La tassazione del settore finanziario è particolarmente importante da questo punto di vista. Nella sua comunicazione dell’ottobre 2010 sulla tassazione del settore finanziario, la Commissione ha comunicato che le nuove tasse sul settore finanziario “potrebbero aiutare a creare le condizioni per una crescita più sostenibile, in linea con la strategia Europa 2020”[6]. La Commissione ha preannunciato per l’autunno una proposta legislativa per un’imposta dell’UE sulle transazioni finanziarie. Inoltre, l’ulteriore sviluppo del sistema IVA nel quadro di una nuova risorsa propria potrebbe rafforzare anche il mercato interno ed aumentare l’efficienza economica.

La riorganizzazione delle fondamenta del sistema di finanziamento dell’UE darà luogo a un dibattito sull’incidenza delle risorse specifiche, discostandosi da un’impostazione contabile limitata a calcoli sui saldi netti.

Al tempo stesso, occorre conservare alcuni elementi importanti del sistema di finanziamento attuale, come le risorse proprie tradizionali e una risorse propria basata sull’RNL residua che conferisca stabilità finanziaria e un bilancio equilibrato. Questi ultimi obiettivi possono essere realizzati mantenendo una risorsa propria basata sull’RNL più limitata e con una combinazione di risorse sostanzialmente diversa.

1.3. Il trattato di Lisbona crea un nuovo quadro giuridico

Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) introduce importanti modifiche, non soltanto alla procedura di bilancio dell’UE ma anche al modo in cui il bilancio dell’UE è finanziato. In questo contesto è opportuno soffermarsi su due disposizioni del trattato:

1. A norma dell’articolo 311, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio adesso può “istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente” nel quadro di una decisione sulle risorse proprie. Vi è quindi la possibilità di ridurre il numero di risorse proprie esistenti e di crearne di nuove.

2. L’articolo 311, paragrafo 4, del TFUE prevede adesso che “Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione nella misura in cui ciò è previsto nella decisione adottata nella decisione [risorse proprie].” Questa disposizione introduce la possibilità di definire, in un regolamento attuativo, misure di attuazione specifiche collegate al sistema delle risorse proprie nei limiti stabiliti nella decisione sulle risorse proprie.

Le proposte della Commissione sfruttano pienamente queste nuove possibilità, proponendo l’eliminazione della risorsa basata sull’IVA e la creazione di nuove risorse proprie, nonché una nuova organizzazione per quanto riguarda le misure di attuazione del sistema delle risorse proprie.

È stata utilizzata l’opportunità offerta da questo nuovo quadro per rendere il sistema sufficientemente flessibile, all’interno del quadro e dei limiti imposti dalla decisione sulle risorse proprie, inserendo in un regolamento attuativo anziché nella decisione stessa tutte le disposizioni pratiche applicabili alle risorse dell’Unione che dovrebbero essere disciplinate da una procedura razionalizzata. Queste proposte rispecchiano le intenzioni che il legislatore ha espresso nella convenzione sul futuro dell’Europa e che sono state avallate dalla successiva conferenza intergovernativa.

2. TRE PROPOSTE – UN’UNICA DECISIONE

La proposta di decisione sulle risorse proprie comprende tre elementi principali: la semplificazione dei contributi degli Stati membri, l’introduzione di nuove risorse proprie e la riforma dei meccanismi di correzione. La relazione della Commissione sul funzionamento del sistema delle risorse proprie evidenzia il modo in cui ciascuna proposta si rapporta con le altre e le integra. Nell’insieme, queste proposte costituiscono un pacchetto equilibrato da considerare come un tutt’uno nel quadro di una singola decisione.

2.1. Semplificare i contributi degli Stati membri

La Commissione propone la soppressione della risorsa propria basata sull’IVA, in concomitanza con l’introduzione di nuove risorse proprie. Questa proposta è conforme ai pareri espressi dalla maggior parte degli Stati membri e dalle istituzioni dell’UE nelle consultazioni legate alla revisione del bilancio.

L’attuale risorsa propria basata sull’IVA è complessa, richiede molto lavoro amministrativo per ottenere una base armonizzata e offre scarso o nessun valore aggiunto rispetto alla risorsa propria basata sull’RNL. La sua soppressione comporterà una notevole semplificazione dei contributi nazionali e ridurrà l’onere amministrativo per la Commissione come per gli Stati membri.

Tenuto conto della complessità amministrativa connessa a questa risorsa propria e delle modeste aliquote di prelievo attualmente in vigore, una soppressione graduale, per tappe, risulterebbe meno efficiente della soppressione secca ad una data stabilita. Si propone pertanto di abolire detta risorsa il 31 dicembre 2013. Qualora la decisione entrasse in vigore ad una data posteriore, questa disposizione sarà applicata retroattivamente, sulla base di una prassi comune adottata nelle revisioni precedenti delle decisioni sulle risorse proprie. L’adozione del termine del 31 dicembre eviterà di dover calcolare la risorsa per una frazione di anno.

La soppressione della risorsa propria basata sull’IVA comporterà successivamente alcuni compiti supplementari: la gestione degli estratti annuali dell’IVA per l’esercizio precedente alla soppressione della risorsa, la determinazione del saldo dell’IVA annuale, lo svolgimento di controlli per garantire l’esattezza dei calcoli, il completamento del ciclo di supervisione, la gestione delle riserve pendenti, delle infrazioni, delle rettifiche e dei riscontri contabili. L’eliminazione definitiva di tutte le attività connesse alla risorsa propria IVA richiederà alcuni anni.

2.2. Introdurre nuove risorse proprie

La Commissione ha individuato sei possibili nuove risorse proprie nel corso del riesame del bilancio dell’UE. Ognuna è stata esaminata approfonditamente, in particolare sulla base dei criteri di valutazione fissati nella revisione del bilancio.

Questa analisi ha evidenziato i seguenti elementi principali:

3. La tassazione delle transazioni finanziarie (TTF) potrebbe costituire un nuovo flusso di entrate, che potrebbe ridurre i contributi attuali degli Stati membri, dare agli Stati membri un maggiore margine di manovra e contribuire allo sforzo generale di risanamento di bilancio. Benché una certa forma di tassazione sulle transazioni finanziarie esista già in alcuni Stati membri, l’analisi ha anche chiarito che un’azione a livello dell’UE potrebbe rivelarsi più efficace ed efficiente rispetto a un’azione condotta in maniera non coordinata dagli Stati membri, considerato il volume delle attività transfrontaliere e la notevole mobilità delle basi fiscali. Inoltre, questa imposta potrebbe contribuire a ridurre la frammentazione attuale del mercato interno. La Commissione presenterà quindi nell’autunno 2011 una proposta legislativa per un’imposta dell’UE sulle transazioni finanziarie. Questa imposta, che potrebbe essere riscossa a livello dell’UE, ridurrebbe i problemi di “giusto ritorno” riscontrati con il sistema attuale. Questa iniziativa dell’UE costituirebbe un primo passo verso l’applicazione di una TTF a livello mondiale.

4. La creazione di una nuova risorsa IVA darebbe nuovo slancio allo sviluppo del mercato interno, rafforzando l’armonizzazione dei regimi IVA nazionali. La nuova risorsa IVA sarebbe uno degli aspetti di un regime IVA dell’UE fortemente rimodellato sulla scia del Libro verde sul futuro dell’IVA. La nuova iniziativa comprenderà l’eliminazione di una serie di esenzioni o deroghe che nuocciono al corretto funzionamento del mercato interno e alle misure volte a ridurre le frodi sull’IVA nell’UE.

5. L’analisi ha rivelato che queste risorse proprie potrebbero essere introdotte a livello dell’UE nel corso del periodo 2014-2020, dopo un adeguato periodo di preparazione tecnica. La combinazione di queste risorse proprie produrrebbe benefici maggiori rispetto all’introduzione di un’unica nuova risorsa. Garantirebbe una distribuzione equa dell’incidenza sull’insieme degli Stati membri e la massa critica necessaria per ridurre sostanzialmente i contributi attuali degli Stati membri al bilancio dell’UE.

Basandosi sulla propria analisi, la Commissione propone l’introduzione di una risorsa propria costituita da un’imposta sulle transazioni finanziarie a decorrere al più tardi dal 1° gennaio 2018 e di una nuova risorsa propria IVA a decorrere al più tardi dal 1° gennaio 2018. Il calendario per l’introduzione di queste nuove risorse proprie è coerente con i tempi necessari per completare il quadro giuridico e adottare e attuare la normativa pertinente. Entro la fine del 2011, la Commissione presenterà i regolamenti specifici o le modifiche necessarie agli atti giuridici esistenti, nonché le modalità di esecuzione corrispondenti, conformemente all’articolo 322, paragrafo 2, del TFUE.

L’incidenza conseguente sulla struttura della risorse proprie è sintetizzata nella tabella in appresso. Essa illustra il passaggio dai contributi nazionali esistenti alle nuove risorse proprie. Queste ultime finanzieranno all’incirca il 40% delle spese dell’UE. Le risorse proprie tradizionali rappresenterebbero quasi il 20% del totale. La risorsa propria basata sull’RNL rimarrebbe la risorsa più importante in assoluto, finanziando il 40% circa del bilancio.

Evoluzione prevista della struttura del finanziamento dell’UE (2012-2020)

Progetto di bilancio 2012 | 2020 |

miliardi di EUR | % delle risorse proprie | miliardi di EUR | % delle risorse proprie |

Risorse proprie tradizionali | 19,3 | 14,7 | 30,7 | 18,9 |

Contributi nazionali esistenti di cui: | 111,8 | 85,3 | 65,6 | 40,3 |

Risorsa propria basata sull’IVA | 14,5 | 11,1 | - | - |

Risorsa propria basata sull’RNL | 97,3 | 74,2 | 65,6 | 40,3 |

Nuove risorse proprie di cui: | - | - | 66,3 | 40,8 |

Nuova risorsa IVA | - | - | 29,4 | 18,1 |

Imposta dell’UE sulle transazioni finanziarie | - | - | 37,0 | 22,7 |

Totale risorse proprie | 131,1 | 100,0 | 162,7 | 100,0 |

2.3. Riformare i meccanismi di correzione

Il Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984 ha definito alcuni importanti principi di massima destinati a garantire l’equità del bilancio dell’UE. Ha indicato, in particolare, che “la politica di spesa è, in definitiva, lo strumento essenziale per risolvere il problema degli squilibri di bilancio”. Allo stesso tempo ha riconosciuto che “ogni Stato membro con un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa potrà beneficiare di una correzione a tempo debito . ”

Tali principi sono state confermati e applicati costantemente nelle successive decisioni sulle risorse proprie. Oggi sono predisposti meccanismi di correzione temporanei a favore di quattro Stati membri, che tuttavia cesseranno di applicarsi nel 2013. La correzione accordata al Regno Unito e le riduzioni sul finanziamento del bilancio concesse a quattro Stati membri (Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia), nonché la correzione non apparente che consiste nel trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 25% degli importi riscossi dagli Stati membri a titolo di risorse proprie tradizionali, continueranno ad applicarsi fino all’entrata in vigore di una nuova decisione sulle risorse proprie. Nel quadro di questa revisione approfondita del finanziamento dell’UE, è necessario uno sguardo nuovo su questi meccanismi correttivi.

Dalla disamina del sistema attuale emergono due importanti insegnamenti.

In primo luogo, la situazione oggettiva di una serie di Stati membri si è notevolmente modificata nel corso del tempo, e di ciò occorre tener conto nel sistema di correzione.

Sulla base dei principi di Fontainebleau, la correzione britannica era pienamente giustificata nel momento in cui fu istituita, nel 1984. All’epoca il Regno Unito, uno degli Stati membri più poveri, era uno dei principiali contribuenti netti al bilancio dell’UE, che era costituito prevalentemente da spese agricole. Esso versava un importo relativamente elevato ad un sistema di finanziamento dell’UE che dipendeva fortemente dalla risorsa propria basata sull’IVA, la cui base era particolarmente ampia nel Regno Unito.

Le condizioni oggettive alla base dei meccanismi di correzione attuali si sono notevolmente modificate dal 1984. La parte rappresentata dalla PAC nel bilancio dell’UE e il finanziamento su base IVA sono diminuiti notevolmente. Ma soprattutto, il Regno Unito è attualmente uno degli Stati membri più prosperi dell’UE. Sulla base di questi elementi e di una valutazione degli oneri di bilancio del Regno Unito e della prosperità relativa rispetto a quella di altri Stati membri, è opportuno rivedere la correzione britannica.

Evoluzione dei parametri chiave (1984-2011)

1984 | 2005 | 2011 |

Quota della PAC nel bilancio (% del totale) | 69% | 50% | 44% |

Contributo basato sull’IVA (% del totale) | 57% | 16% | 11% |

Prosperità del Regno Unito (RNL pro capite in SPA) | 93% dell’UE-10 | 117% dell’UE-25 | 111% dell’UE-27 |

Fonte: Commissione europea, DG Bilancio

Sulla base del quadro finanziario 2014-2020 proposto dalla Commissione[7], e anche prevedendo che il costo totale dell’allargamento sia distribuito equamente tra gli Stati membri più ricchi, risulta che un numero limitato di Stati membri, compreso il Regno Unito, saranno confrontati a oneri di bilancio che potrebbero essere considerati eccessivi in rapporto alla loro prosperità relativa.

La presente decisione propone quindi di introdurre correzioni temporanee a favore della Germania, dei Paesi Bassi, del Regno Unito e della Svezia a decorrere dal 2014. Tali correzioni devono tener conto, in particolare, degli importanti sviluppi nel finanziamento dell’UE descritti nella presente decisione, dell’evoluzione della spesa proposta dal quadro finanziario, compreso il completamento dell’introduzione progressiva delle spese negli Stati membri che hanno aderito all’UE nel 2004 e nel 2007, nonché dell’elevato livello di prosperità conseguita dai suddetti Stati membri.

In secondo luogo, il nuovo sistema di correzione dev’essere trasparente e semplice, realmente aperto al controllo pubblico e parlamentare, prevedibile ed efficiente. Inoltre deve garantire parità di trattamento tra Stati membri.

Così com’è calcolata oggi, la correzione britannica è un meccanismo estremamente complesso. Esso comprende incentivi economici dagli effetti intrinsecamente perversi, non da ultimo l’annullamento automatico (attraverso una riduzione della correzione) degli aiuti dell’UE versati al Regno Unito, ad esempio in casi di catastrofi naturali, quale le inondazioni. Inoltre, costituisce la base delle riduzioni del finanziamento della correzione britannica per la Germania, i Paesi Bassi, l’Austria e la Svezia. Con la soppressione della risorsa propria basata sull’IVA verranno a mancare alcuni dati fondamentali per calcolare la correzione britannica, il che rappresenta un argomento tecnico in più a favore di una revisione approfondita del meccanismo.

La Commissione propone pertanto un nuovo sistema di importi forfettari che sostituirà tutti i precedenti meccanismi di correzione a decorrere dal 1° gennaio 2014. La conversione delle correzioni attuali in una riduzione lorda forfettaria dei pagamenti RNL presenta vantaggi indiscutibili rispetto a qualsiasi altra formula, compreso il meccanismo di correzione generalizzata che Commissione aveva proposto già nel 2004[8]. Gli importi forfettari sono basati sulle ipotesi attuali, senza tener conto dell’introduzione di nuove risorse proprie.

Gli aggiornamenti delle correzioni britanniche del 2010, 2011 e 2012 saranno trattati secondo il vecchio sistema per motivi di coerenza e continuità, ma la correzione britannica per il 2013, che doveva essere iscritta in bilancio nel 2014, sarà sostituita dal nuovo sistema di correzioni forfettarie. Tali correzioni saranno finanziate secondo equità e trasparenza, in modo che ciascuno Stato membro contribuisca proporzionalmente alla propria prosperità relativa (definita dall’RNL ai prezzi del mercato).

Nello stesso spirito di trasparenza ed equità, la Commissione propone la soppressione della correzione celata che consiste nella trattenuta, a titolo di spese di riscossione, del 25% degli importi riscossi dagli Stati membri a titolo di risorse proprie tradizionali. In vista della proposta di inglobare le correzioni in importi forfettari, la trattenuta dovrebbe essere limitata al 10%, conformemente al sistema in vigore fino al 2000.

3. PACCHETTO “RISORSE PROPRIE”

3.1. Strumenti giuridici

Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in appresso TFUE) contiene le disposizioni che sono alla base del sistema di finanziamento dell’UE e in particolare delle sue risorse proprie. Esso conferma il ruolo fondamentale della decisione sulle risorse proprie, che deve includere gli elementi principali del sistema.

Il TFUE comprende anche due disposizioni riguardanti l’attuazione delle decisioni sulle risorse proprie, rispetto ad una sola nel vecchio trattato che istituiva la Comunità europea:

6. L’articolo 311, quarto comma, del TFUE prevede ora che il “Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell’Unione nella misura in cui ciò è previsto nella decisione sulle [risorse proprie]. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo”.

7. L’articolo 322, paragrafo 2, prevede che il “Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti, fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell’Unione sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria.”

Le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie traggono quindi origine da due articoli del TFUE e prevedono procedure di adozione differenti: l’approvazione del Parlamento europeo è necessaria per l’adozione delle misure di cui all’articolo 311, quarto comma, del TFUE; il Parlamento europeo è consultato sulle misure adottate a norma dell’articolo 322, paragrafo 2. Le misure di esecuzione di cui all’articolo 311, quarto comma, del TFUE devono essere previste nella decisione sulle risorse proprie, mentre l’articolo 322, paragrafo 2, stabilisce che devono essere adottate misure per la messa a disposizione delle entrate di bilancio dell’UE e, se del caso, per far fronte alle esigenze di tesoreria.

Si pone quindi il problema di quali elementi debbano essere definiti nella decisione sulle risorse proprie stessa e quali misure di esecuzione debbano essere incluse in quali regolamenti. All’epoca in cui fu redatto il trattato, l’intenzione del legislatore era di prevedere per il sistema delle risorse proprie “due basi giuridiche, con due procedure distinte: una relativa alla fissazione del massimale delle risorse proprie e, quindi, della dimensione del bilancio dell’Unione, come pure alla creazione di nuove risorse, che sarebbe sottoposta alla procedura più complessa prevista nel [Trattato] [...]; una relativa alle modalità concrete riguardanti le risorse dell’Unione, che sarebbe sottoposta a una procedura meno complessa: adozione da parte del Consiglio a maggioranza qualificata […] con parere conforme del Parlamento europeo”[9].

L’organizzazione proposta del quadro legislativo per il sistema delle risorse proprie segue strettamente questa logica, definendo il sistema nella decisione relativa alle risorse proprie e disciplinando tutti gli aspetti pratici nei corrispondenti regolamenti di esecuzione.

3.2. Ruolo chiave della decisione relativa alle risorse proprie

Quale strumento giuridico fondamentale che è alla base dell’intero sistema delle risorse proprie, la decisione sulle risorse proprie continuerà a contenere gli elementi principali del sistema. Nel contesto stabilito dal TFUE, essa non dovrebbe necessariamente essere riveduta in concomitanza con l’adozione di ciascun nuovo quadro finanziario. Piuttosto, dovrebbe costituire una base solida, stabile e duratura su cui si fonda il sistema delle risorse proprie. La sua approvazione all’unanimità e la sua ratifica da parte degli Stati membri consente un controllo parlamentare completo e garantisce il rispetto della sovranità nazionale.

La proposta mantiene sostanzialmente la struttura dell’attuale decisione sulle risorse proprie e riprende molte delle disposizioni vigenti. Tuttavia, sono previste anche alcune modifiche di rilievo:

8. la soppressione della risorsa propria basata sull’IVA il 31 dicembre 2013 e l’inclusione nelle disposizioni finali di una disposizione che ne disciplina la graduale soppressione;

9. un elenco delle nuove risorse proprie, compreso il calendario per la loro introduzione e alcuni limiti alla loro applicazione. In particolare, la decisione prevede un limite massimo alle aliquote d’imposta applicabili alle nuove risorse proprie, mentre il regolamento di esecuzione adottato a norma dell’articolo 311, quarto comma, indica aliquote specifiche. Questa disposizione permette sia il necessario controllo delle aliquote d’imposta da parte degli Stati membri e dei rispettivi parlamenti, sia una certa flessibilità nel quadro del controllo democratico esercitato dal Parlamento europeo. Questa flessibilità risulterà particolarmente utile nelle prime fasi di attuazione delle nuove risorse proprie, quando le incertezze riguardanti la loro esatta incidenza saranno maggiori. Le aliquote specifiche per la tassazione delle transazioni finanziarie saranno proposte in autunno unitamente alla proposta legislativa concreta;

10. disposizioni relative ai meccanismi di correzione e alla soppressione dell’attuale correzione britannica. La decisione definisce la riduzione forfettaria sui versamenti RNL accordata a ciascuno Stato membro interessato per ciascun anno. La decisione comprende un articolo sul finanziamento di queste correzioni, che sarà basato sulla prosperità relativa di tutti gli Stati membri;

11. la soppressione delle disposizioni riguardanti la definizione dell’RNL ai fini delle risorse proprie e il nuovo calcolo dei massimali delle risorse proprie in caso di variazioni sostanziali dell’RNL. Si tratta di una questione tecnica, che viene affrontata nel regolamento di esecuzione a norma dell’articolo 311, quarto comma, del TFUE;

12. l’introduzione di un nuovo articolo che specifica gli elementi da includere nei regolamenti di esecuzione a norma dell’articolo 311, quarto comma, del TFUE e dell’articolo 322, paragrafo 2, del TFUE.

Rispetto alla decisione sulle risorse proprie 2007/436/CE, la nuova decisione sulle risorse proprie proposta è più trasparente e sarà più facilmente compresa dai cittadini dell’UE e dai membri del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali.

3.3. Regolamento di esecuzione

Il nuovo regolamento di esecuzione ai sensi dell’articolo 311, quarto comma, del TFUE, contiene tutte le disposizioni pratiche relative alle risorse dell’Unione che dovrebbero essere disciplinate da una procedura razionalizzata per rendere il sistema sufficientemente flessibile, all’interno del quadro e dei limiti imposti dalla decisione sulle risorse proprie, tranne gli aspetti del sistema delle risorse proprie relativi alla messa a disposizione delle risorse proprie e al soddisfacimento del fabbisogno di tesoreria (si veda la sezione 3.4).

Sono comprese in questo regolamento d’esecuzione anche le disposizioni di carattere generale, applicabili a tutte le tipologie di risorse proprie e per le quali è particolarmente importante il controllo parlamentare. Si fa riferimento in particolare agli aspetti del controllo e della supervisione delle entrate e i relativi poteri degli ispettori della Commissione.

Pertanto, tale regolamento di esecuzione fornisce le seguenti definizioni, conformemente all’elenco che figura nella decisione sulle risorse proprie:

13. le aliquote d’imposta e le aliquote di prelievo applicabili a ciascuna delle risorse proprie definite nella decisione. Ciò consente una certa flessibilità entro i limiti stabiliti dalla decisione sulle risorse proprie. In mancanza di tale flessibilità, la capacità di effettuare rettifiche necessarie e tempestive alle risorse proprie sarebbe ostacolata dalla lunga e onerosa procedura prevista per l’adozione delle decisioni relative alle risorse proprie;

14. il reddito nazionale lordo (RNL) di riferimento a norma del sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC) e le disposizioni in caso di sua variazione significativa (il perfezionamento delle misurazioni dell’RNL nell’ambito delle revisioni del SEC può incidere sui massimali delle risorse proprie);

15. la rettifica del saldo annuale di bilancio. Mentre il principio generale di riporto delle eccedenze è sancito nella decisione, le misure di attuazione sono definite nel regolamento;

16. le disposizioni riguardanti il controllo e la supervisione, compresi gli obblighi supplementari in materia di comunicazione.

Alcune di queste misure sono attualmente contenute nel regolamento n. 1150/2000, segnatamente il punto 3 e taluni elementi del punto 4 relativi in particolare alla comunicazione di diritti, frodi e irregolarità e alle disposizioni per il comitato consultivo per le risorse proprie (CCRP). Poiché questi elementi non sono direttamente correlati alla messa a disposizione delle risorse proprie né al fabbisogno di tesoreria, essi trovano logicamente collocazione in tale regolamento di esecuzione. È stata colta altresì l’opportunità per semplificare l’attuale quadro giuridico riprendendo e aggiornando le disposizioni relative ai poteri e agli obblighi degli ispettori della Commissione, precedentemente contenute nel regolamento n. 1026/99 del Consiglio, che dev’essere pertanto abrogato a seguito dell’adozione di questo regolamento.

Tale regolamento di esecuzione, assieme alla decisione sulle risorse proprie, assicura che le modifiche tecniche al sistema sono state oggetto dell’approvazione non soltanto degli organi legislativi nazionali ma anche del Parlamento europeo.

3.4. Messa a disposizione delle risorse proprie

A integrazione della decisione sulle risorse proprie e del regolamento di esecuzione a norma dell’articolo 311, quarto comma, del TFUE, i regolamenti a norma dell’articolo 322, paragrafo 2, del TFUE dovrebbero contenere gli elementi relativi alla messa a disposizione delle risorse proprie e le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria.

La Commissione propone un’impostazione organizzata in due fasi.

In primo luogo, come parte del pacchetto sulle risorse proprie, propone di integrare in un nuovo regolamento del Consiglio, a norma dell’articolo 322, paragrafo 2, del TFUE, le disposizioni necessarie per stabilire le modalità e la procedura con cui gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse proprie tradizione (RPT) e la risorsa basata sull’RNL. Tale documento comprende altresì le misure da applicare, se necessario, per far fronte al fabbisogno di tesoreria.

Queste modalità pratiche danno esecuzione al sistema definito nella decisione sulle risorse proprie per quanto riguarda l’accertamento delle RTP, la conservazione dei documenti giustificativi, la cooperazione amministrativa, le contabilità da tenere per le risorse proprie, la tempistica della messa a disposizione e delle rettifiche e, se del caso, le disposizioni relative alla gestione di tesoreria e agli importi irrecuperabili.

In pratica la proposta riprende le disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio[10] tranne quelle non strettamente riguardanti la messa a disposizione delle RPT e della risorsa basata sull’RNL o il fabbisogno di tesoreria. Per motivi di chiarezza e razionalità, e nel contesto del pacchetto sulle risorse proprie, occorre pertanto procedere alla rifusione del regolamento n. 1150/2000. L’operazione non implica variazioni di fondo delle disposizioni vigenti; un ridottissimo numero di modifiche sostanziali è tuttavia necessario per rispecchiare l’esperienza recente della Commissione nella gestione delle RPT e della risorsa propria basata sull’RNL.

In secondo luogo, saranno necessarie disposizioni che tengano conto delle nuove risorse proprie proposte. Tali disposizioni dovrebbero riguardare la definizione di fatto generatore, il momento impositivo per tradurre il fatto generatore in iscrizione contabile, la forma e la frequenza della dichiarazione o estratto da trasmettere alla Commissione, la definizione dei meccanismi per effettuare i versamenti o mettere a disposizione le risorse, le sanzioni applicabili, le circostanze per poter effettuare le rettifiche e le istruzioni riguardanti la durata del periodo di conservazione dei documenti giustificativi.

Per le nuove risorse proprie proposte saranno necessarie disposizioni relative agli aspetti pertinenti che, se del caso, saranno inserite in regolamenti distinti.

2011/0183 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea

(//CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 311, terzo comma, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo[11],

visto il parere della Corte dei conti[12],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[13],

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

17. Il sistema di risorse proprie dell’Unione deve garantire risorse adeguate per il corretto sviluppo delle politiche dell’Unione, ferma restando la necessità di una rigorosa disciplina di bilancio. L’evoluzione del sistema delle risorse proprie può e deve contribuire anche a un più ampio sforzo di risanamento del bilancio intrapreso dagli Stati membri e partecipare, quanto più possibile, allo sviluppo delle politiche dell’Unione.

18. La consultazione pubblica avviata per preparare la revisione del bilancio dell’UE ha fornito molti contributi riguardanti il funzionamento del sistema di finanziamento dell’Unione, dai quali è emerso un elevato livello di soddisfazione riguardo alle risorse proprie tradizionali e all’esistenza di una risorsa residua per garantire la stabilità di finanziaria e il pareggio di bilancio. Tuttavia, un ampio numero di coloro che hanno risposto considerano necessario eliminare tutti i meccanismi di correzione e porre fine alla risorsa propria basata sull’imposta sul valore aggiunto (IVA). La consultazione ha evidenziato inoltre un’ampia gamma di pareri sull’introduzione di nuove risorse proprie.

19. Nella comunicazione del 19 ottobre 2010 sulla revisione del bilancio dell’UE[14] la Commissione ha osservato che l’introduzione di una nuova fase dell’evoluzione del finanziamento dell’UE potrebbe comprendere tre dimensioni strettamente correlate tra loro: la semplificazione della contribuzione degli Stati membri, l’introduzione di una o più risorse proprie nuove e la graduale soppressione di tutti i meccanismi di correzione. Parallelamente all’introduzione graduale dei cambiamenti, dovrebbero essere mantenuti gli elementi essenziali del sistema di finanziamento dell’Unione: un finanziamento stabile e sufficiente del bilancio annuale dell’Unione, il rispetto della disciplina di bilancio ed un meccanismo che garantisca il pareggio del bilancio.

20. Secondo lo spirito del trattato, il sistema delle risorse proprie dovrebbe basarsi il più possibile su risorse proprie autonome piuttosto che su contributi finanziari versati dagli Stati membri, che essi in genere considerano spese nazionali.

21. Il trattato di Lisbona ha modificato le disposizioni riguardanti il sistema delle risorse proprie consentendo di ridurre il numero delle risorse esistenti e di crearne di nuove.

22. La decisione sulle risorse proprie può entrare in vigore solo allorché sarà stata approvata da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, quindi nel pieno rispetto della sovranità nazionale.

23. Rispetto alla risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL), la risorsa propria basata sull’IVA ha uno scarso valore aggiunto. Essa è il risultato di un complesso calcolo matematico e contribuisce pertanto all’opacità dei contributi degli Stati membri al bilancio. Il calcolo di una base armonizzata e l’esistenza di un meccanismo di livellamento fanno venir meno il legame diretto tra la base IVA effettiva in uno Stato membro e il suo contributo al bilancio annuale dell’Unione. Porre fine alla risorsa propria basata sull’IVA nella sua forma attuale a partire dal 1° gennaio 2014 dovrebbe semplificare il sistema di contribuzione.

24. Al fine di allineare meglio gli strumenti di finanziamento dell’Unione sulle sue priorità strategiche, di ridurre i contributi degli Stati membri al bilancio annuale dell’Unione e di partecipare al loro sforzo di risanamento del bilancio, è opportuno che la presente decisione comprenda nuove risorse proprie: una tassa sulle transazioni finanziarie e una nuova risorsa IVA.

25. La presente decisione deve fissare i principi fondamentali, le variabili e le date per adeguare il quadro giuridico dell’Unione ai fini delle nuove risorse proprie, provenienti da una tassa sulle transazioni finanziarie e da una nuova risorsa IVA.

26. Il Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984 ha osservato che la politica di spesa è, in definitiva, lo strumento essenziale per risolvere il problema degli squilibri di bilancio. Ha tuttavia riconosciuto che ogni Stato membro con un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa può beneficiare di una correzione a tempo debito. È opportuno confermare e applicare sistematicamente questi principi.

27. Ogni meccanismo di correzione dovrebbe essere strettamente connesso alla politica di spesa prevista dal quadro finanziario pluriennale di cui all’articolo 312 del trattato. Il fatto che i meccanismi di correzione siano esistiti in passato ed esistano tuttora non costituisce di per sé una motivazione per mantenerli in futuro. Una correzione deve essere trasparente e facilmente comprensibile e durare solamente il tempo necessario per raggiungere il suo scopo, come stabilito dai principi di Fontainebleau. Dovrebbe evitare di costituire un incentivo a non spendere correttamente i fondi dell’Unione. Questi obiettivi sono meglio realizzabili mediante un sistema di riduzioni forfettarie dei versamenti a titolo della risorsa propria basata sull’RNL.

28. Le condizioni obiettive alla base dei meccanismi di correzione sono cambiate notevolmente nel corso del tempo. Tuttavia, un numero limitato di Stati membri hanno ancora un onere di bilancio che può essere attualmente considerato eccessivo rispetto alla loro prosperità relativa. La presente decisione deve pertanto comprendere delle correzioni temporanee a favore della Germania, dei Paesi Bassi, del Regno Unito e della Svezia. Tali correzioni devono rispecchiare, tra l’altro, gli importanti sviluppi del finanziamento dell’Unione definiti nella presente decisione e l’evoluzione della spesa proposta nel quadro finanziario, compreso il completamento dell’introduzione graduale della spesa negli Stati membri che hanno aderito all’Unione nel 2004 e nel 2007, nonché tenere conto degli elevati livelli di prosperità raggiunti dalla Germania, dai Paesi Bassi, dal Regno Unito e dalla Svezia.

29. Al fine di garantire il necessario parallelismo fra il quadro finanziario pluriennale e l’attuazione di meccanismi di correzione, il nuovo sistema di importi forfettari dovrebbe sostituire tutti i meccanismi di correzione preesistenti a decorrere dal 1° gennaio 2014.

30. La trattenuta, a titolo di spese di riscossione, del 25% degli importi riscossi dagli Stati membri a titolo di risorse proprie tradizionali cela un meccanismo di correzione. In considerazione della proposta di trasformare i meccanismi di correzione in riduzioni a forfait, occorre limitare la trattenuta al 10%, conformemente al sistema in vigore fino al 2000.

31. Per assicurare una rigorosa disciplina di bilancio, e tenuto conto della comunicazione della Commissione del 16 aprile 2010 sull’adeguamento del massimale delle risorse proprie e del massimale degli stanziamenti per impegni a seguito della decisione di applicare i SIFIM ai fini delle risorse proprie[15], il massimale delle risorse proprie deve essere pari all’1,23% della somma dell’RNL degli Stati membri a prezzi di mercato per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento e all’1,29% della somma dell’RNL degli Stati membri per gli stanziamenti d’impegno. Al fine di mantenere invariato l’importo delle risorse finanziarie messe a disposizione dell’Unione, è opportuno adeguare questi massimali espressi in percentuale dell’RNL qualora le modifiche al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del […] relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea[16] comportino una variazione significativa del livello dell’RNL. Tale adeguamento dev’essere effettuato secondo la procedura di cui all’articolo 311, quarto comma, del trattato.

32. Al fine di dare attuazione alla presente decisione, è necessario prevedere l’adozione di misure di esecuzione specifiche. Di conseguenza, le disposizioni di carattere generale, applicabili a tutte le tipologie di risorse proprie e per le quali è particolarmente importante il controllo parlamentare, saranno inserite in un regolamento di esecuzione distinto. Si fa riferimento in particolare alla procedura per calcolare e iscrivere in bilancio il saldo annuale di bilancio e agli aspetti del controllo e della supervisione delle entrate. Tale regolamento dovrà inoltre comprendere le aliquote d’imposta e di prelievo per ciascuna risorsa propria definita nella decisione e le questioni tecniche relative all’RNL, per consentire una certa flessibilità entro i limiti stabiliti dalla presente decisione.

33. Per motivi di coerenza, continuità e certezza giuridica, occorre stabilire disposizioni per gestire il passaggio dal sistema introdotto dalla decisione 2007/436/CE, Euratom, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee[17] a quello derivante dalla presente decisione. Pertanto, a seguito della soppressione della risorsa propria basata sull’IVA, la decisione 2007/436/CE, Euratom deve continuare ad applicarsi al calcolo e alla rettifica delle entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota di prelievo all’imponibile IVA, alle procedure per la messa a disposizione e alle modalità di controllo, a seconda dell’esercizio di riferimento. Inoltre, il calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per gli esercizi fino al 2012 dev’essere effettuato conformemente alle disposizioni della decisione 2007/436/CE, Euratom. La correzione accordata al Regno Unito per il 2013, da iscrivere in bilancio nel 2014, dovrà essere sostituita da una riduzione lorda forfettaria nel 2014.

34. Occorre abrogare la decisione 2007/436/CE, Euratom.

35. Ai fini della presente decisione, tutti gli importi devono essere espressi in euro a prezzi correnti.

36. Per assicurare la transizione al nuovo sistema delle risorse proprie e per farla coincidere con l’esercizio finanziario, è necessario che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione fissa le norme relative all’attribuzione delle risorse proprie dell’Unione al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale dell’Unione.

Articolo 2

Categorie di risorse proprie

1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione le entrate provenienti:

a) dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

b) da una tassa sulle transazioni finanziarie a norma di [ atto legislativo ] (EU) n. […/…], con l’aliquota fiscale applicabile non superiore al …%;

c) da una quota dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile alle forniture di beni e servizi, agli acquisti intracomunitari di beni e alle importazioni di beni soggetti a un’aliquota IVA normale in ogni Stato membro a norma della direttiva 2006/112/CE del Consiglio[18], con l’aliquota applicabile conformemente al regolamento (UE) n. …/… non superiore al due percento dell’aliquota normale;

d) dall’applicazione di un’aliquota uniforme, da determinare nel quadro della procedura di bilancio tenuto conto di tutte le altre entrate, alla somma del reddito nazionale lordo (PNL) di tutti gli Stati membri.

2. Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione europea le entrate provenienti da altre imposte eventualmente istituite, nell’ambito di una politica comune, ai sensi del trattato, a condizione che sia stata seguita la procedura di cui all’articolo 311 del trattato.

3. Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 10% degli importi di cui al paragrafo 1, lettera a).

4. Se all’inizio dell’esercizio il bilancio non è stato ancora adottato, l’aliquota di prelievo dell’RNL fissata in precedenza continua ad applicarsi fino all’entrata in vigore delle nuove aliquote.

Articolo 3

Massimale delle risorse proprie

1. L’importo totale delle risorse proprie attribuite all’Unione per gli stanziamenti annuali per i pagamenti non supera l’1,23% della somma dell’RNL di tutti gli Stati membri.

2. L’importo totale degli stanziamenti annuali per gli impegni iscritti nel bilancio dell’Unione non supera l’1,29% della somma dell’RNL di tutti gli Stati membri.

È mantenuta una correlazione ordinata tra stanziamenti per impegni e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 negli anni successivi.

Articolo 4

Meccanismi di correzione

1. L’aliquota uniforme di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d) si applica all’RNL di ciascuno Stato membro.

2. Per il periodo 2014-2020, è accordata una riduzione lorda dei contributi RNL annui ai seguenti Stati membri:

- 2 500 milioni di EUR per la Germania;

- 1 050 milioni di EUR per i Paesi Bassi;

- 350 milioni di EUR per la Svezia;

- 3 600 milioni di EUR per il Regno Unito.

Articolo 5

Finanziamento dei meccanismi di correzione

Il costo delle correzioni di cui all’articolo 4 è sostenuto dagli Stati membri proporzionalmente alla rispettiva quota di versamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 6

Principio dell ’universalità

Le entrate di cui all’articolo 2 sono utilizzate indistintamente per finanziare tutte le spese iscritte nel bilancio annuale dell’Unione.

Articolo 7

Riporto di eccedenze

L’eventuale eccedenza delle entrate dell’Unione sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all’esercizio successivo.

Articolo 8

Riscossione delle risorse proprie e messa a disposizione o versamento alla Commissione

1. Le risorse proprie dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), nonché, a decorrere al più tardi dal 1° gennaio 2018, quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), sono riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa dell’Unione.

La Commissione procede all’esame delle disposizioni nazionali pertinenti che le sono trasmesse dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alla normativa dell’Unione e riferisce, se necessario, all’autorità di bilancio.

2. Le risorse proprie dell’Unione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sono riscosse al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2018, conformemente alla pertinente legislazione dell’Unione integrata, se necessario, dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali. Tali disposizioni nazionali sono eventualmente adattate alle esigenze della normativa dell’Unione.

La Commissione procede all’esame delle disposizioni nazionali pertinenti che le sono trasmesse dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alle normativa dell’Unione e riferisce, se necessario, all’autorità di bilancio.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), c) e d), conformemente al regolamento adottato a norma dell’articolo 322, paragrafo 2, del trattato.

Le risorse di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sono messe a disposizione o versate alla Commissione conformemente al regolamento adottato a norma dell’articolo 322, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 9

Misure di esecuzione

Il Consiglio stabilisce, a norma della procedura di cui all’articolo 311, quarto comma, del trattato, le misure di esecuzione relative ai seguenti elementi del sistema delle risorse proprie:

a) l’aliquota d’imposta delle risorse proprie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), e l’aliquota di prelievo della risorsa propria di cui all’articolo 2, paragrafo1, lettera d);

b) l’RNL di riferimento, le disposizioni per il suo adeguamento e per il ricalcolo dei massimali relativi ai pagamenti e agli impegni in caso di variazioni significative dell’RNL, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 3;

c) la procedura di calcolo e iscrizione in bilancio del saldo annuale di bilancio come stabilito dall’articolo 7;

d) le disposizioni e le modalità necessarie per il controllo e la supervisione delle entrate di cui all’articolo 2, compresi gli eventuali obblighi supplementari in materia di comunicazione.

Articolo 10

Disposizioni finali e transitorie

1. Fatto salvo il paragrafo 2, la decisione 2007/436/CE, Euratom è abrogata. Ogni riferimento alla decisione del Consiglio del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità[19], alla decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità[20], alla decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità[21], alla decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee[22], alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee[23] o alla decisione 2007/436/CE, Euratom si intende fatto alla presente decisione e va letto secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato della presente decisione.

2. Gli articoli 2, 4, 5 e l’articolo 8, paragrafo 2, della decisione 94/728/CE, Euratom, della decisione 2000/597/CE, Euratom e della decisione 2007/436/CE, Euratom rimangono applicabili al calcolo e all’adeguamento delle entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota di prelievo all’imponibile IVA determinato in modo uniforme e limitato al 50-55% del PNL o dell’RNL di ciascuno Stato membro, alla procedura per la messa a disposizione e alle modalità di controllo, secondo l’esercizio di riferimento, e al calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per gli esercizi fino al 2012.

3. Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 10% degli importi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione anteriormente al 28 febbraio 2001 conformemente alle norme applicabili dell’Unione.

Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 25% degli importi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione fra il 1° marzo 2001 e il 28 febbraio 2014 conformemente alle norme applicabili dell’Unione.

4. Ai fini della presente decisione, tutti gli importi sono espressi in euro a prezzi correnti.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione è notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio.

Gli Stati membri comunicano senza indugio al segretario generale del Consiglio l’espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l’adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell’ultima comunicazione di cui al secondo comma.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Articolo 12

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Fatto a

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Decisione 2007/436/CE | Presente decisione |

Articolo 1 | Articolo 1 |

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) |

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) | - |

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) | Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) |

Articolo 2, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 2 |

Articolo 2, paragrafo 3 | Articolo 2, paragrafo 3 |

Articolo 2, paragrafo 4 | - |

Articolo 2, paragrafo 5 | Articolo 4, paragrafo 1 |

Articolo 2, paragrafo 6 | Articolo 2, paragrafo 4 |

Articolo 2, paragrafo 7 |

Articolo 3, paragrafo 1 | Articolo 3, paragrafo 1 |

Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 3, paragrafo 2 |

Articolo 3, paragrafo 3 | - |

Articolo 4 | - |

Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 5, paragrafo 1 |

Articolo 5, paragrafo 2 | - |

Articolo 5, paragrafo 3 | - |

Articolo 5, paragrafo 4 | - |

Articolo 6 | Articolo 6 |

Articolo 7 | Articolo 7 |

Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 8 |

Articolo 8, paragrafo 2 | - |

Articolo 9 | - |

Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 10, paragrafo 1 |

Articolo 10, paragrafo 2 | Articolo 10, paragrafo 2 |

Articolo 10, paragrafo 3 | Articolo 10, paragrafo 3 |

Articolo 11 | Articolo 11 |

Articolo 12 | Articolo 12 |

[1] Documento di lavoro della Commissione “Il finanziamento del bilancio dell’UE: relazione sul funzionamento del sistema delle risorse proprie, SEC(2011) 876 definitivo del 29.6.2011.

[2] Fonte: Previsioni ECFIN della primavera 2011.

[3] Commissione europea, DG Affari economici e finanziari, “Relazione 2009 sull’invecchiamento demografico. Proiezioni economiche e di bilancio per gli Stati membri dell’UE a 27 (2008-2060)”, Economia europea, 2/2009.

[4] Lettera di David Cameron, Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Mark Rutte e Mari Kiviniemi al Presidente della Commissione europea, 18 dicembre 2010.

[5] COM(2010) 700 del 19.10.2010.

[6] COM(2010) 549, del 7.10.2010.

[7] COM(2011)398 definitivo del 29.6.2011.

[8] COM(2004)505 definitivo del 14 luglio 2004.

[9] Vedasi in particolare “Relazione finale del circolo di discussione sulle risorse proprie” alla Convenzione europea, CONV 730/03 dell’8.5.2003.

[10] GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1.

[11] Parere espresso il xx giugno 2011.

[12] GU C

[13] GU C

[14] COM(2010) 700 del 19.10.2010.

[15] COM(2010) 162 definitivo.

[16] GU …

[17] GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

[18] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

[19] GU L 94 del 28.4.1970, pag. 19.

[20] GU L 128 del 14.5.1985, pag. 15.

[21] GU L 185 del 15.7.1988, pag. 24.

[22] GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9.

[23] GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

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