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Document 52009DC0156

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) concernente i programmi di monitoraggio dello stato delle acque {SEC(2009)415}

/* COM/2009/0156 def. */

52009DC0156

Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) concernente i programmi di monitoraggio dello stato delle acque {SEC(2009)415} /* COM/2009/0156 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 1.4.2009

COM(2009) 156 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) concernente i programmi di monitoraggio dello stato delle acque {SEC(2009)415}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) concernente i programmi di monitoraggio dello stato delle acque

INTRODUZIONE

La direttiva quadro sulle acque (DQA) dell’UE[1], adottata nel 2000, ha gettato le basi di una politica moderna, olistica e ambiziosa in materia di acque per l'Unione europea e ha definito un preciso calendario di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi ad essa correlati, con scadenze intermedie per l’esecuzione dei seguenti compiti specifici:

1. dicembre 2003: recepimento della DQA nella legislazione nazionale (articolo 24), individuazione dei distretti idrografici e adozione di disposizioni amministrative (articolo 3);

2. dicembre 2004: analisi delle pressioni e degli impatti esercitati sui distretti idrografici e analisi economica dell’utilizzo idrico (articolo 5);

3. dicembre 2006: istituzione di programmi di monitoraggio per la valutazione dello stato delle acque (articolo 8);

4. dicembre 2008: pubblicazione dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini della consultazione del pubblico (articolo 14);

5. dicembre 2009: adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici (articolo 13);

6. dicembre 2012: termine ultimo per l’attuazione dei programmi di misure (articolo 11);

7. dicembre 2015: raggiungimento del buono stato delle acque superficiali e sotterranee (articolo 4) e primo aggiornamento del piano di gestione dei bacini geografici.

Nel marzo 2007, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Verso una gestione sostenibile delle acque nell'Unione europea - Prima fase dell'attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE)” e il documento di lavoro dei servizi della Commissione ad essa correlato[2] hanno sintetizzato gli obiettivi della direttiva e riepilogato i risultati dell’attuazione delle prime due fasi suindicate.

La presente relazione e il documento di lavoro dei servizi della Commissione ad essa correlato[3] rispondono al disposto dell’articolo 18, paragrafo 3, della DQA, che impone alla Commissione di pubblicare una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della direttiva in relazione all’articolo 8 concernente il monitoraggio dello stato delle acque. La presente relazione è basata sulle informazioni che gli Stati membri dovevano presentare entro il 22 marzo 2007 a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della DQA.

PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA QUADRO SULLE ACQUE IN MATERIA DI MONITORAGGIO

In conformità degli obiettivi ambientali previsti all’articolo 4, paragrafo 1, della DQA, gli Stati membri sono tenuti ad impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei e a raggiungere un buono stato delle acque, in linea generale entro il 2015. Occorre inoltre ridurre progressivamente l'inquinamento causato da sostanze pericolose prioritarie ed arrestare o eliminare gradualmente le emissioni di sostanze pericolose, nonché invertire con opportune misure qualsiasi tendenza significativa all’aumento dell’inquinamento delle acque sotterranee.

A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, della DQA, gli Stati membri devono elaborare programmi di monitoraggio intesi a valutare lo stato delle acque superficiali e sotterranee, al fine di definire una visione coerente e globale dello stato delle acque all'interno di ciascun distretto idrografico. Tali disposizioni comprendono il monitoraggio delle aree protette per quanto riguarda lo stato delle acque superficiali e sotterranee. Secondo il disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, della DQA, i programmi di monitoraggio dovevano essere operativi entro il 22 dicembre 2006. I risultati del monitoraggio svolgeranno un ruolo essenziale per determinare se i corpi idrici sono in buono stato e per stabilire le misure che devono essere inserite nei piani di gestione dei bacini idrografici al fine di raggiungere un buono stato delle acque, in linea generale entro il 2015. L’accuratezza e l’attendibilità dei risultati del monitoraggio costituiscono pertanto il presupposto per una pianificazione razionale degli investimenti nell’ambito del programma di misure.

La presente relazione e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna presentano i risultati dell’esame delle informazioni trasmesse dagli Stati membri riguardo ai programmi di monitoraggio previsti dalla DQA.

METODO UTILIZZATO PER IL CONTROLLO DI CONFORMITÀ

La Commissione ha analizzato le informazioni ricevute avvalendosi di una serie di indicatori di conformità. Il metodo e i risultati più dettagliati dell’analisi sono illustrati nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che correda la presente comunicazione.

FATTI E CIFRE RIGUARDANTI I PROGRAMMI DI MONITORAGGIO DEGLI STATI MEMBRI

Dalle relazioni di monitoraggio degli Stati membri risulta che nell’ambito della DQA sono state istituite circa 57 000 stazioni per il controllo delle acque superficiali e 51 000 stazioni per il controllo delle acque sotterranee. Per quanto riguarda le acque superficiali, la maggior parte delle stazioni di monitoraggio è situata sui fiumi, seguita da un numero altrettanto elevato di stazioni per le acque lacustri e costiere.

Nel caso delle acque superficiali, oltre 26 000 stazioni sono utilizzate per il monitoraggio di sorveglianza e oltre 41 000 per il monitoraggio operativo dello stato ecologico e/o chimico. Per quanto riguarda le acque sotterranee, esistono circa 31 000 stazioni per il monitoraggio di sorveglianza dello stato chimico, circa 20 000 stazioni per il monitoraggio operativo e quasi 30 000 stazioni per il monitoraggio del livello delle acque sotterranee.

Nell’UE27 contano il maggior numero di stazioni il Regno Unito (12 807), l’Italia (8 311), la Germania (6 688) e la Danimarca (6 085). Calcolata in base a una superficie di 1 000 km², la densità delle stazioni di monitoraggio è di gran lunga più elevata nel Regno Unito (52 stazioni) e in Irlanda (44 stazioni), mentre i tassi più bassi si registrano nei paesi nordici, quali la Finlandia (meno di 1 stazione) e la Svezia (5 stazioni). Le cifre variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Questo è in parte riconducibile a differenze nelle caratteristiche naturali, nella densità di popolazione, negli utilizzi idrici e nelle pressioni esercitate nonché, in subordine, ai diversi approcci applicati nell'elaborazione dei programmi di monitoraggio, ad esempio nella selezione delle stazioni. La valutazione tecnica realizzata dalla Commissione ha permesso di individuare una serie di lacune nella concezione dei programmi di monitoraggio, che vengono sintetizzate nel prosieguo.

CONCLUSIONI

Relazioni

Tutti gli Stati membri hanno comunicato di aver istituito programmi di monitoraggio a norma dell’articolo 8 e dell’allegato V della DQA, ad eccezione della Grecia, che non ha trasmesso alcuna relazione, e di Malta, che non ha trasmesso informazioni sui programmi di monitoraggio delle acque superficiali. Inoltre sono state constatate lacune a livello di alcuni distretti idrografici o categorie di acque.

Per la prima volta, gli Stati membri hanno trasmesso le loro relazioni per via elettronica mediante il sistema d’informazione sulle acque per l’Europa (WISE - Water Information System for Europe)[4]. Il sistema WISE si è rivelato un valido strumento: ad oggi, infatti, 24 Stati membri vi hanno fatto ricorso per la trasmissione elettronica delle loro relazioni. Oltre a semplificare e a rendere più efficaci le procedure di comunicazione, il sistema WISE offre il vantaggio di evitare duplicazioni nella trasmissione delle informazioni relative alle stazioni di monitoraggio.

Tuttavia, per garantire che le relazioni trasmesse siano chiare ed esaurienti, occorre ancora operare alcuni miglioramenti. Una comunicazione chiara ed esauriente è indispensabile per consentire alla Commissione di realizzare un’analisi corretta dell’attuazione della direttiva. Tra gli esempi di buone prassi in materia di comunicazione si possono citare le relazioni trasmesse dall’Austria, dalla Repubblica ceca, dall’Ungheria e dai Paesi Bassi.

Monitoraggio

In linea generale si registra nell’Unione europea un importante sforzo in termini di monitoraggio. Nell’ambito della direttiva quadro sulle acque sono state dichiarate oltre 107 000 stazioni di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee. Per quanto riguarda le acque superficiali, la maggior parte delle stazioni di monitoraggio è situata sui fiumi (75%); seguono i laghi (13%), le acque costiere (10%) e le acque di transizione (2%).

In linea di massima sono state applicate le disposizioni dell’allegato V della DQA e dei documenti di orientamento esistenti in materia monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee. Tuttavia in alcuni Stati membri occorre migliorare ulteriormente la comprensione e l’applicazione dei concetti fondamentali di sorveglianza, monitoraggio operativo e monitoraggio di indagine.

Tra gli esempi di buone prassi si possono citare le relazioni dell’Austria, della Repubblica ceca e dell’Ungheria, che danno prova di un approccio razionale nella concezione dei programmi di monitoraggio nell’ambito della DQA. Anche le relazioni dell'Irlanda e del Regno Unito dimostrano che sono stati compiuti sforzi significativi per garantire l’attendibilità dei risultati del monitoraggio. Vanno infine riconosciuti gli sforzi profusi dai paesi che hanno aderito all’Unione europea nel 2007. In Bulgaria e in Romania si registra un netto ritardo nell’elaborazione dei metodi di valutazione dello stato ecologico, mentre i programmi di monitoraggio sono stati stabiliti nel rispetto dei criteri previsti dalla DQA, consentendo, soprattutto in Romania, una sorveglianza esaustiva.

Alla DQA va riconosciuto, in particolare, il merito di aver definito un quadro che permette di tener conto dell’insieme delle pressioni e degli impatti esercitati sull’ambiente acquatico e di aver integrato, in quanto misure di base, le prescrizioni di altre normative fondamentali dell’UE in materia di acque. La DQA impone un monitoraggio specifico delle aree protette, soprattutto per quanto riguarda i corpi idrici utilizzati per l’estrazione di acqua potabile e le aree di protezione di habitat e specie dipendenti dall’acqua. In molti casi, tuttavia, tali requisiti specifici non sono stati chiaramente incorporati nei programmi di monitoraggio a titolo della DQA. Un esempio positivo è costituito dai programmi adottati dall’Irlanda, che rispondono ai requisiti della direttiva mediante la creazione di sottoreti specifiche di monitoraggio. Il fatto di integrare nei programmi di monitoraggio adottati nell’ambito della DQA i pertinenti requisiti di altre direttive dovrebbe contribuire a razionalizzare la pianificazione e l’utilizzo delle risorse, consentendo una sorveglianza più efficace.

Nonostante in numerosi distretti idrografici esistano meccanismi internazionali di coordinamento, solo un numero limitato di Stati membri, tra cui Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Romania e Regno Unito, ha riferito di avervi fatto ricorso nell’elaborazione dei programmi di monitoraggio. Per garantire una pianificazione razionale e mirata del programma di misure nei distretti idrografici internazionali, è necessario che gli Stati membri coordinino i rispettivi programmi di monitoraggio all’interno dei singoli distretti al fine di realizzare una valutazione integrata delle pressioni e degli impatti esistenti.

Scopo precipuo del monitoraggio è valutare lo stato delle acque; di importanza cruciale a questo riguardo è la valutazione delle acque superficiali. Come ha dimostrato l’esercizio di intercalibrazione[5], permangono numerose lacune nell’elaborazione dei metodi di valutazione biologica per la determinazione dello stato ecologico. L’esame delle informazioni trasmesse in relazione ai programmi di monitoraggio rivela che in molti distretti idrografici non sono ancora stati predisposti i necessari metodi di valutazione degli elementi di qualità biologica. Questa considerazione si applica in particolare ai paesi che hanno aderito all’UE nel 2004 e nel 2007. È essenziale che gli Stati membri portino a termine l’elaborazione dei loro metodi nazionali e proseguano il lavoro di intercalibrazione al fine di completare l’esercizio nel 2011, secondo quanto stabilito dal comitato della direttiva quadro in materia di acque (programma di lavoro sull’intercalibrazione 2008-2011). Sono attualmente in corso numerosi programmi di ricerca, fra cui in particolare il programma WISER[6], che dovrebbero fornire informazioni utili per il completamento dell’esercizio di intercalibrazione.

Scarse informazioni sono state trasmesse riguardo ai livelli di attendibilità e di precisione dei programmi generali di monitoraggio e in particolare dei metodi di valutazione dello stato ecologico. Risulta quindi difficile valutare se i programmi di monitoraggio offriranno un livello di attendibilità e di precisione atto a fornire un quadro coerente ed esaustivo dello stato dei corpi idrici nei vari distretti idrografici e ad informare il processo decisionale connesso al programma di misure. I piani di gestione dei bacini idrografici, che dovranno essere presentati entro la fine del 2009, consentiranno di tracciare un quadro completo dei distretti idrografici in termini di pressioni, impatti, valutazione dello stato e misure, sulla cui base la Commissione potrà formulare una valutazione globale dei risultati dei programmi di monitoraggio.

[1] Direttiva 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000 e successive modifiche.

[2] COM(2007)128 definitivo e documenti di accompagnamento SEC(2007) 362.

[3] SEC(2009) 415.

[4] Si veda: http://water.europa.eu/.

[5] Si veda la decisione 2008/915/CE della Commissione, del 30 ottobre 2008, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione, reperibile all’indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:332:0020:0044:IT:PDF.

[6] http://www.wiser.eu.

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