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Document 52006PC0369

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

/* COM/2006/0369 def. - COD 2003/0262 */

52006PC0369

Parere della Commissione a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2006/0369 def. - COD 2003/0262 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 12.7.2006

COM(2006) 369 definitivo

2003/0262 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti

RECANTE MODIFICA D ELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONEin applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

2003/0262 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti

1. Introduzione

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera (c) del trattato CE dispone che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Il parere della Commissione sugli emendamenti proposti dal Parlamento è contenuto nel presente documento.

2. Antefatti

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio[documento COM(2003) 671 definitivo. - 2003/0262 (COD)]: | 10 novembre 2003 |

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 31 marzo 2004 |

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: | 26 maggio 2005 |

Data di adozione della posizione comune: Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura: | 8 dicembre 2005 (maggioranza qualificata). 16 maggio 2006 |

3. Oggetto della proposta

Il regolamento proposto riguarda l’aggiunta di vitamine e minerali nonché di alcune altre sostanze agli alimenti. L’esistenza di norme nazionali divergenti attualmente applicabili ha frapposto ostacoli agli scambi intracomunitari che l’applicazione del principio del riconoscimento reciproco non è riuscito a superare. E’pertanto necessario adottare norme comunitarie riguardo a tali pratiche. Nel suo Libro bianco sulla sicurezza alimentare, adottato il 14 gennaio 2000, la Commissione ha annunciato l’adozione di una misura in tal senso (azione n. 61).

Principali obiettivi della proposta:

- migliorare la libera circolazione delle merci nel mercato interno;

- contribuire a un elevato livello di tutela della salute umana;

- aumentare la certezza giuridica per gli operatori e favorire l’innovazione tramite provvedimenti proporzionati;

- garantire una concorrenza leale nel settore degli alimenti.

Il regolamento proposto:

- stabilisce le situazioni di cui tener conto nel prevedere l’aggiunta volontaria di vitamine e minerali agli alimenti;

- elenca nell’allegato I le vitamine e i minerali che possono essere aggiunti e nell’allegato II i preparati vitaminici e i sali minerali che possono essere utilizzati;

- stabilisce determinate limitazioni per quanto riguarda gli alimenti cui possono essere aggiunti minerali e vitamine;

- definisce i criteri per la fissazione dei livelli massimi di vitamine e di minerali negli alimenti mediante la procedura del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;

- dispone la fissazione di livelli minimi di vitamine e di minerali mediante la procedura del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;

- stabilisce, a complemento di altre norme orizzontali analoghe applicabili a tutti gli alimenti o in deroga ad esse, norme specifiche di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti ai quali siano stati aggiunti minerali e vitamine;

- consente agli Stati membri di chiedere la notifica della commercializzazione di tali prodotti al fine di facilitarne il controllo;

- fornisce la base per passare al vaglio e all’occorrenza disciplinare l’aggiunta agli alimenti di alcune sostanze diverse dalle vitamine e dai minerali.

4. Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo

4.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

La Commissione può accettare integralmente gli 8 emendamenti adottati dal Parlamento europeo. Essi scaturiscono da un accordo di compromesso raggiunto tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nel corso della seconda lettura.

Con tali emendamenti il regolamento è modificato principalmente in quanto:

- introduce una definizione di “altre sostanze” corrispondente a quella che figura nella proposta di regolamento relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (COM(2003) 424 definitivo – 2003/0165 (COD)) (emendamento 14)

- dispone che le sostanze sottoposte ad esame conformemente alla procedura descritta all’articolo 8 e il cui utilizzo è in genere autorizzato figurino nel registro comunitario (emendamento 11);

- sottolinea che vitamine e minerali aggiunti agli alimenti devono essere in una forma biodisponibile per il corpo umano (emendamento 5);

- dispone che, prima di apportare modifiche agli allegati, la Commissione deve consultare le parti interessate (emendamento 15);

- prevede che la Commissione possa presentare una proposta relativa alle quantità massime di vitamine e di sostanze minerali aggiunte agli alimenti entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento (emendamento 17);

- dispone che i generi alimentari immessi sul mercato o etichettati prima dell’applicazione del regolamento e ad esso non conformi, possono essere commercializzati fino a trentacinque mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento (emendamento 18);

- fornisce in un considerando un esempio di restrizioni relative ai prodotti alimentari ai quali vitamine e sostanze minerali possono essere aggiunte e specifica che tali restrizioni dovranno applicarsi a vitamine e minerali particolari (emendamenti 1 e 16).

Gli emendamenti sono in linea con gli obiettivi della proposta della Commissione e mantengono l'equilibrio di interessi raggiunto nella posizione comune.

5. Conclusioni

Conformemente all'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE la Commissione modifica la propria proposta secondo quanto indicato.

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