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Document 52004XC0408(01)

Decisione di non sollevare obiezioni agli aiuti di Stato che verranno considerati aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, al momento dell'adesione (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 88 del 8.4.2004, p. 2–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52004XC0408(01)

Decisione di non sollevare obiezioni agli aiuti di Stato che verranno considerati aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, al momento dell'adesione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 088 del 08/04/2004 pag. 0002 - 0005


Decisione di non sollevare obiezioni agli aiuti di Stato che verranno considerati aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, al momento dell'adesione

(2004/C 88/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. Nel 2003, conformemente al procedimento contemplato all'allegato IV, capitolo 3, paragrafo 1, lettera c) (all'articolo 22), del trattato di adesione di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia all'Unione europea (in appresso, "trattato di adesione"), i paesi in via di adesione hanno sottoposto alla Commissione le misure che essi vorrebbero che venissero considerate aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE, ma che non sono espressamente previste nel trattato di adesione.

2. Fino al 31 agosto 2003, le misure figuranti nell'elenco accluso sono state accettate dalla Commissione come aiuti esistenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1.

3. I paesi in via di adesione interessati sono stati informati in merito alle pertinenti decisioni della Commissione attraverso una lettera inviata dal Commissario responsabile della concorrenza.

APPENDICE

ELENCO DEGLI AIUTI ESISTENTI DI CUI AL PUNTO 1, LETTERA c) DEL MECCANISMO DI AIUTI ESISTENTI DISPOSTO AL CAPITOLO 3 DELL'ALLEGATO IV DEL TRATTATO DI ADESIONE

>SPAZIO PER TABELLA>

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