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Document 32023R0605

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/605 della Commissione, del 9 marzo 2023, relativo all’autorizzazione di oleato di etile, nona-2,6-dien-1-olo, pent-2-en-1-olo, trans-2,cis-6-nonadien-1-olo, 2-dodecenale, nona-2(trans),6(cis)-dienale, nona-2,4-dienale, trans-2-nonenale, 2,4-decadienale, epta-2,4-dienale, deca-2(trans),4(trans)-dienale, dodec-2(trans)-enale, ept-2(trans)-enale, non-2-enale, nona-2(trans),6(trans)-dienale, undec-2(trans)-enale, trans-2-ottenale, trans-2-decenale, tr-2, tr-4-nonadienale, tr-2, tr-4-undecadienale, acetato di es-2(trans)-enile, butirrato di es-2-enile, ott-1-en-3-one, isopulegolo, 4-terpinenolo, butirrato di linalile, formiato di linalile, propionato di linalile, isobutirrato di linalile, 3-metil-2-ciclopenten-1-one, 3-osso-2-pentil-1-ciclopentilacetato di metile, benzofenone, cinnamato di benzile, salicilato di etile, 1,2-dimetossi-4-(prop-1-enil)-benzene, mircene e beta-ocimene come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/1537

GU L 82 del 21.3.2023, p. 1–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/605/oj

21.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 82/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/605 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2023

relativo all’autorizzazione di oleato di etile, nona-2,6-dien-1-olo, pent-2-en-1-olo, trans-2,cis-6-nonadien-1-olo, 2-dodecenale, nona-2(trans),6(cis)-dienale, nona-2,4-dienale, trans-2-nonenale, 2,4-decadienale, epta-2,4-dienale, deca-2(trans),4(trans)-dienale, dodec-2(trans)-enale, ept-2(trans)-enale, non-2-enale, nona-2(trans),6(trans)-dienale, undec-2(trans)-enale, trans-2-ottenale, trans-2-decenale, tr-2, tr-4-nonadienale, tr-2, tr-4-undecadienale, acetato di es-2(trans)-enile, butirrato di es-2-enile, ott-1-en-3-one, isopulegolo, 4-terpinenolo, butirrato di linalile, formiato di linalile, propionato di linalile, isobutirrato di linalile, 3-metil-2-ciclopenten-1-one, 3-osso-2-pentil-1-ciclopentilacetato di metile, benzofenone, cinnamato di benzile, salicilato di etile, 1,2-dimetossi-4-(prop-1-enil)-benzene, mircene e beta-ocimene come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Le sostanze oleato di etile, nona-2,6-dien-1-olo, pent-2-en-1-olo, trans-2,cis-6-nonadien-1-olo, 2-dodecenale, nona-2(trans),6(cis)-dienale, nona-2,4-dienale, trans-2-nonenale, 2,4-decadienale, epta-2,4-dienale, deca-2(trans),4(trans)-dienale, dodec-2(trans)-enale, ept-2(trans)-enale, non-2-enale, nona-2(trans),6(trans)-dienale, undec-2(trans)-enale, trans-2-ottenale, trans-2-decenale, tr-2, tr-4-nonadienale, tr-2, tr-4-undecadienale, acetato di es-2(trans)-enile, butirrato di es-2-enile, ott-1-en-3-one, isopulegolo, 4-terpinenolo, butirrato di linalile, formiato di linalile, propionato di linalile, isobutirrato di linalile, 3-metil-2-ciclopenten-1-one, 3-osso-2-pentil-1-ciclopentilacetato di metile, benzofenone, cinnamato di benzile, salicilato di etile, 1,2-dimetossi-4-(prop-1-enil)-benzene, mircene e beta-ocimene sono state autorizzate per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state successivamente iscritte nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti appartenenti al gruppo funzionale degli aromatizzanti, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, sono state presentate diverse domande di autorizzazione delle summenzionate sostanze come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano autorizzati anche per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di «aromatizzanti» nell’acqua di abbeveraggio. Il richiedente ha pertanto ritirato la domanda relativa all’acqua di abbeveraggio per tutte le sostanze in questione.

(5)

Nei pareri del 25 aprile 2012 (3), del 13 giugno 2012 (4), del 13 novembre 2012 (5), del 12 marzo 2013 (6), del 1o dicembre 2015 (7), del 20 aprile 2016 (8), del 28 febbraio 2019 (9), del 10 gennaio 2020 (10), del 28 gennaio 2020 (11) e del 23 marzo 2022 (12) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, le sostanze non hanno effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. In assenza di studi pertinenti, l’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla sicurezza per gli utilizzatori durante la manipolazione degli additivi in questione, né concludere che le sostanze dovrebbero essere considerate irritanti per la pelle e per gli occhi e potenziali sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie.

(6)

L’Autorità ha concluso che tutte le sostanze in questione sono riconosciute come aromi per gli alimenti e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti. Non considera pertanto necessaria alcuna ulteriore dimostrazione di efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(7)

La valutazione di tutte le sostanze in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tali sostanze. La Commissione ritiene che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti negativi sulla salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi.

(8)

Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare, sull’etichetta degli additivi dovrebbe essere indicato il tenore massimo raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l’etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.

(9)

Il fatto che l’utilizzo delle sostanze in questione come aromatizzanti non sia autorizzato nell’acqua di abbeveraggio non ne esclude l’utilizzo in mangimi composti somministrati nell’acqua.

(10)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Le sostanze specificate nell’allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 10 ottobre 2023, in conformità alle norme applicabili prima del 10 aprile 2023, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 10 aprile 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 10 aprile 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 10 aprile 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 10 aprile 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2023.

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2012;10(5):2678.

(4)  EFSA Journal 2012;10(7):2785.

(5)  EFSA Journal 2012;10(11):2966.

(6)  EFSA Journal 2013;11(4):3169.

(7)  EFSA Journal 2016;14(1):4339.

(8)  EFSA Journal 2016;14(6):4475.

(9)  EFSA Journal 2019;17(3):5654.

(10)  EFSA Journal 2020;18(2):6002.

(11)  EFSA Journal 2020;18(2):6017.

(12)  EFSA Journal 2022;20(4):7249.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti

2b09192

oleato di etile

Composizione dell’additivo

oleato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

oleato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 60 %

Formula chimica: C20H38O2

Numero CAS: 111-62-6

Numero FLAVIS: 09.192

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b02049

nona-2,6-dien-1-olo

Composizione dell’additivo

nona-2,6-dien-1-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

nona-2,6-dien-1-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 95 %

Formula chimica: C9H16O

Numero CAS: 7786-44-9

Numero FLAVIS: 02.049

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b02050

pent-2-en-1-olo

Composizione dell’additivo

pent-2-en-1-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

pent-2-en-1-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 95 %

Formula chimica: C5H10O

Numero CAS: 20273-24-9

Numero FLAVIS: 02.050

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b02231

trans-2,cis-6-nonadien-1-olo

Composizione dell’additivo

trans-2,cis-6-nonadien-1-olo

Caratterizzazione della sostanza attiva

trans-2,cis-6-nonadien-1-olo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 92 %

Formula chimica: C9H16O

Numero CAS: 28069-72-9

Numero FLAVIS: 02.231

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b05037

2-dodecenale

Composizione dell’additivo

2-dodecenale

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-dodecenale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 93 %

Formula chimica: C12H22O

Numero CAS: 4826-62-4

Numero FLAVIS: 05.037

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b05058

nona-2(trans),6(cis)-dienale

Composizione dell’additivo

nona-2(trans),6(cis)-dienale

Caratterizzazione della sostanza attiva

nona-2(trans),6(cis)-dienale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 92 %

Formula chimica: C9H14O

Numero CAS: 557-48-2

Numero FLAVIS: 05.058

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b05071

nona-2,4-dienale

Composizione dell’additivo

nona-2,4-dienale

Caratterizzazione della sostanza attiva

nona-2,4-dienale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 89 %

Formula chimica: C9H14O

Numero CAS: 6750-03-4

Numero FLAVIS: 05.071

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b05072

trans-2-nonenale

Composizione dell’additivo

trans-2-nonenale

Caratterizzazione della sostanza attiva

trans-2-nonenale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 92 %

Formula chimica: C9H16O

Numero CAS: 18829-56-6

Numero FLAVIS: 05.072

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b05081

2,4-decadienale

Composizione dell’additivo

2,4-decadienale

Caratterizzazione della sostanza attiva

2,4-decadienale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 89 %

Formula chimica: C10H16O

Numero CAS: 2363-88-4

Numero FLAVIS: 05.081

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b05084

epta-2,4-dienale

Composizione dell’additivo

epta-2,4-dienale

Caratterizzazione della sostanza attiva

epta-2,4-dienale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 92 %

Formula chimica: C7H10O

Numero CAS: 4313-03-5

Numero FLAVIS: 05.084

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b05140

deca-2(trans),4(trans)-dienale

Composizione dell’additivo

deca-2(trans),4(trans)-dienale

Caratterizzazione della sostanza attiva

deca-2(trans),4(trans)-dienale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 89 %

Formula chimica: C10H16O

Numero CAS: 25152-84-5

Numero FLAVIS: 05.140

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b05144

dodec-2(trans)-enale

Composizione dell’additivo

dodec-2(trans)-enale

Caratterizzazione della sostanza attiva

dodec-2(trans)-enale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 89 %

Formula chimica: C12H22O

Numero CAS: 20407-84-5

Numero FLAVIS: 05.144

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b05150

ept-2(trans)-enale

Composizione dell’additivo

ept-2(trans)-enale

Caratterizzazione della sostanza attiva

ept-2(trans)-enale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 97 %

Formula chimica: C7H12O

Numero CAS: 18829-55-5

Numero FLAVIS: 05.150

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b05171

non-2-enale

Composizione dell’additivo

non-2-enale

Caratterizzazione della sostanza attiva

non-2-enale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 92 %

Formula chimica: C9H16O

Numero CAS: 2463-53-8

Numero FLAVIS: 05.171

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b05172

nona-2(trans),6(trans)-dienale

Composizione dell’additivo

nona-2(trans),6(trans)-dienale

Caratterizzazione della sostanza attiva

nona-2(trans),6(trans)-dienale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 97 %

Formula chimica: C9H14O

Numero CAS: 17587-33-6

Numero FLAVIS: 05.172

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b05184

undec-2(trans)-enale

Composizione dell’additivo

undec-2(trans)-enale

Caratterizzazione della sostanza attiva

undec-2(trans)-enale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 95 %

Formula chimica: C11H20O

Numero CAS: 53448-07-0

Numero FLAVIS: 05.184

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b05190

trans-2-ottenale

Composizione dell’additivo

trans-2-ottenale

Caratterizzazione della sostanza attiva

trans-2-ottenale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 92 %

Formula chimica: C8H14O

Numero CAS: 2548-87-0

Numero FLAVIS: 05.190

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b05191

trans-2-decenale

Composizione dell’additivo

trans-2-decenale

Caratterizzazione della sostanza attiva

trans-2-decenale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 92 %

Formula chimica: C10H18O

Numero CAS: 3913-81-3

Numero FLAVIS: 05.191

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b05194

tr-2, tr-4-nonadienale

Composizione dell’additivo

tr-2, tr-4-nonadienale

Caratterizzazione della sostanza attiva

tr-2, tr-4-nonadienale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 89 %

Formula chimica: C9H14O

Numero CAS: 5910-87-2

Numero FLAVIS: 05.194

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b05196

tr-2, tr-4-undecadienale

Composizione dell’additivo

tr-2, tr-4-undecadienale

Caratterizzazione della sostanza attiva

tr-2, tr-4-undecadienale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 91 %

Formula chimica: C11H18O

Numero CAS: 30361-29-6

Numero FLAVIS: 05.196

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b09394

acetato di es-2(trans)-enile

Composizione dell’additivo

acetato di es-2(trans)-enile

Caratterizzazione della sostanza attiva

acetato di es-2(trans)-enile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 90 %

Formula chimica: C8H14O2

Numero CAS: 2497-18-9

Numero FLAVIS: 09.394

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b09396

butirrato di es-2-enile

Composizione dell’additivo

butirrato di es-2-enile

Caratterizzazione della sostanza attiva

butirrato di es-2-enile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 90 %

Formula chimica: C10H18O2

Numero CAS: 53398-83-7

Numero FLAVIS: 09.396

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b07081

ott-1-en-3-one

Composizione dell’additivo

ott-1-en-3-one

Caratterizzazione della sostanza attiva

ott-1-en-3-one

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 96 %

Formula chimica: C8H14O

Numero CAS: 4312-99-6

Numero FLAVIS: 07.081

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

tutte le specie animali, ad eccezione dei gatti: 1 mg;

gatti: 0,6 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b02067

isopulegolo

Composizione dell’additivo

isopulegolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

isopulegolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 95 %

Formula chimica: C10H18O

Numero CAS: 89-79-2

Numero FLAVIS: 02.067

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

tutte le specie animali, ad eccezione dei gatti: 5 mg;

gatti: 1 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b02072

4-terpinenolo

Composizione dell’additivo

4-terpinenolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

4-terpinenolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 96 %

Formula chimica: C10H18O

Numero CAS: 562-74-3

Numero FLAVIS: 02.072

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b09050

butirrato di linalile

Composizione dell’additivo

butirrato di linalile

Caratterizzazione della sostanza attiva

butirrato di linalile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 95 %

Formula chimica: C14H24O2

Numero CAS: 78-36-4

Numero FLAVIS: 09.050

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b09080

formiato di linalile

Composizione dell’additivo

formiato di linalile

Caratterizzazione della sostanza attiva

formiato di linalile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 90 %

Formula chimica: C11H18O2

Numero CAS: 115-99-1

Numero FLAVIS: 09.080

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b09130

propionato di linalile

Composizione dell’additivo

propionato di linalile

Caratterizzazione della sostanza attiva

propionato di linalile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 92 %

Formula chimica: C13H22O2

Numero CAS: 144-39-8

Numero FLAVIS: 09.130

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b09423

isobutirrato di linalile

Composizione dell’additivo

isobutirrato di linalile

Caratterizzazione della sostanza attiva

isobutirrato di linalile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 95 %

Formula chimica: C14H24O2

Numero CAS: 78-35-3

Numero FLAVIS: 09.423

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b07112

3-metil-2-ciclopenten-1-one

Composizione dell’additivo

3-metil-2-ciclopenten-1-one

Caratterizzazione della sostanza attiva

3-metil-2-ciclopenten-1-one

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 98 %

Formula chimica: C6H8O

Numero CAS: 2758-18-1

Numero FLAVIS: 07.112

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

 

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

animali allevati in sistemi di acquacoltura marina: 0,05 mg;

ruminanti, animali non destinati alla produzione di alimenti e animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma: 0,5 mg;

altre specie o categorie di animali: 0,3 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Sull’etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti destinati alle specie acquatiche è indicato, se del caso, quanto segue:

«Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura marina»

«Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma».

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b09520

3-osso-2-pentil-1-ciclopentilacetato di metile

Composizione dell’additivo

3-osso-2-pentil-1-ciclopentilacetato di metile

Caratterizzazione della sostanza attiva

3-osso-2-pentil-1-ciclopentilacetato di metile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 85 %

Formula chimica: C13H22O3

Numero CAS: 24851-98-7

Numero FLAVIS: 09.520

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

animali allevati in sistemi di acquacoltura marina: 0,05 mg;

animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma: 5 mg;

altre specie: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Sull’etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti destinati alle specie acquatiche è indicato, se del caso, quanto segue:

«Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura marina»

«Destinato ad animali allevati in sistemi di acquacoltura sulla terraferma».

6.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b07032

benzofenone

Composizione dell’additivo

benzofenone

Caratterizzazione della sostanza attiva

benzofenone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 98 %

Formula chimica: C13H10O

Numero CAS: 119-61-9

Numero FLAVIS: 07.032

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

tutte le specie animali, ad eccezione di polli da ingrasso, galline ovaiole e suinetti: 1 mg;

polli da ingrasso, galline ovaiole e suinetti: 0,5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b09739

cinnamato di benzile

Composizione dell’additivo

cinnamato di benzile

Caratterizzazione della sostanza attiva

cinnamato di benzile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 98 %

Formula chimica: C16H14O2

Numero CAS: 103-41-3

Numero FLAVIS: 09.739

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b09748

salicilato di etile

Composizione dell’additivo

salicilato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

salicilato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 98 %

Formula chimica: C9H10O3

Numero CAS: 118-61-6

Numero FLAVIS: 09.748

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b04013

1,2-dimetossi-4-(prop-1-enil)-benzene

Composizione dell’additivo

1,2-dimetossi-4-(prop-1-enil)-benzene

Caratterizzazione della sostanza attiva

1,2-dimetossi-4-(prop-1-enil)-benzene

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 95 %

Formula chimica: C11H14O2

Numero CAS: 93-16-3

Numero FLAVIS: 04.013

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b01008

mircene

Composizione dell’additivo

mircene

Caratterizzazione della sostanza attiva

mircene

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 90 %

Formula chimica: C10H16O

Numero CAS: 123-35-3

Numero FLAVIS: 01.008

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

tutte le specie animali, ad eccezione dei gatti: 5 mg;

gatti: 4 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033

2b01018

beta-ocimene

Composizione dell’additivo

beta-ocimene

Caratterizzazione della sostanza attiva

beta-ocimene

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: ≥ 80 %

Formula chimica: C10H16O

Numero CAS: 13877-91-3

Numero FLAVIS: 01.018

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’additivo nelle miscele di aromi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL)

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

tutte le specie animali, ad eccezione dei gatti: 5 mg;

gatti: 4 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

10 aprile 2033


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


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