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Document 32019R1000

Regolamento delegato (UE) 2019/1000 della Commissione, del 14 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione per quanto riguarda l'esenzione della Banca popolare cinese dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/2082

OJ L 163, 20.6.2019, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1000/oj

20.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/56


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1000 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2019

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione per quanto riguarda l'esenzione della Banca popolare cinese dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Le operazioni in cui le controparti sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono esenti dai requisiti di trasparenza delle negoziazioni a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, nella misura in cui tali operazioni sono effettuate in esecuzione della politica monetaria, dei cambi o di stabilità finanziaria.

(2)

Tale esenzione dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 può essere estesa, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 9, del medesimo regolamento, alle banche centrali di paesi terzi nonché alla Banca dei regolamenti internazionali.

(3)

L'elenco delle banche centrali di paesi terzi esentate di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1799 dovrebbe essere aggiornato, anche al fine di estendere, se del caso, l'ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014 della Commissione (2) ad altre banche centrali di paesi terzi o di eliminare tali organismi pubblici dall'elenco. La Commissione monitora e valuta i pertinenti sviluppi nei paesi terzi e può in qualsiasi momento procedere a un riesame dell'esenzione aggiuntiva.

(4)

Alla luce delle informazioni ricevute dalla Repubblica popolare cinese, la Commissione ha preparato una relazione, che ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio, in cui valuta il trattamento internazionale della Banca popolare cinese. La relazione (3) è giunta alla conclusione che è opportuno concedere alla Banca centrale della Repubblica popolare cinese l'esenzione dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014. Di conseguenza, l'elenco degli organismi pubblici esentati di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1799 dovrebbe essere modificato in modo da includervi la Banca popolare cinese.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/1799 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione, del 12 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 11).

(3)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esenzione della Banca centrale della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) [COM(2019) 143 del 14.3.2019]


ALLEGATO

1.

Australia:

Banca centrale dell'Australia (Reserve Bank of Australia);

2.

Brasile:

Banca centrale del Brasile (Central Bank of Brazil);

3.

Canada:

Banca centrale del Canada (Bank of Canada);

4.

Regione amministrativa speciale di Hong Kong:

Autorità monetaria di Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority);

5.

India:

Banca centrale dell'India (Reserve Bank of India);

6.

Giappone:

Banca centrale del Giappone (Bank of Japan);

7.

Messico:

Banca centrale del Messico (Bank of Mexico);

8.

Repubblica popolare cinese:

Banca popolare cinese;

9.

Repubblica di Corea:

Banca centrale della Corea (Bank of Corea);

10.

Singapore:

Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore);

11.

Svizzera:

Banca nazionale svizzera (Swiss National Bank);

12.

Turchia:

Banca centrale della Repubblica di Turchia (Central Bank of the Republic of Turkey);

13.

Regno Unito:

Banca d'Inghilterra;

14.

Stati Uniti d'America:

Banca centrale federale (Federal Reserve System);

15.

Banca dei regolamenti internazionali.


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