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Document 32014D0759

2014/759/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 ottobre 2014 , che modifica l'allegato III della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda i requisiti di polizia sanitaria circa la presenza di Trichine del modello di certificato veterinario per le importazioni nell'Unione di taluni prodotti a base di carne ottenuti da suini domestici [notificata con il numero C(2014) 7921] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 311 del 31.10.2014, p. 78–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/759/oj

31.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/78


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2014

che modifica l'allegato III della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda i requisiti di polizia sanitaria circa la presenza di Trichine del modello di certificato veterinario per le importazioni nell'Unione di taluni prodotti a base di carne ottenuti da suini domestici

[notificata con il numero C(2014) 7921]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/759/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) definisce, tra l'altro, i modelli dei certificati per le importazioni nell'Unione di taluni prodotti a base di carne. Stabilisce altresì che vengano importate nell'Unione unicamente le partite di prodotti a base di carne che soddisfano i requisiti del modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all'allegato III di tale decisione. Tale modello comprende garanzie per accertare la presenza di Trichine.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione (3) stabilisce norme per il campionamento delle carcasse di specie a rischio di contaminazione da Trichine e per determinare la qualifica delle aziende che allevano suini domestici.

(3)

Il regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione (4), che modifica il regolamento (CE) n. 2075/2005, prevede deroghe alle disposizioni in materia di controlli alla macellazione per le aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata. Il regolamento (UE) n. 216/2014 prevede inoltre che un'azienda che alleva suini domestici può essere riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata solo nel caso in cui, tra l'altro, l'operatore del settore alimentare introduca in tale azienda nuovi suini domestici provenienti esclusivamente da altre aziende ufficialmente riconosciute per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata.

(4)

Il modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all'allegato III della decisione 2007/777/CE dovrebbe essere modificato per tener conto delle prescrizioni relative alle importazioni di prodotti a base di carne di cui al regolamento (CE) n. 2075/2005, modificato dal regolamento (UE) n. 216/2014.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE.

(6)

Al fine di evitare perturbazioni nell'importazione nell'Unione di partite di prodotti a base di carne ottenuti da suini domestici, dovrebbe essere autorizzato, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, l'uso di certificati rilasciati conformemente alla decisione 2007/777/CE nella versione anteriore all'introduzione delle modifiche di cui alla presente decisione.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all'allegato III della decisione 2007/777/CE è così modificato:

1)

il punto II.2.3.1 è sostituito dal seguente:

«o

(2)[II.2.3.1.

i prodotti a base di carne sono stati ottenuti da carni di suini domestici che sono state sottoposte all'esame per individuare la presenza di trichinosi con risultati negativi oppure ad un trattamento freddo conformemente al regolamento (CE) n. 2075/2005;]

o

(2)(6)[II.2.3.1.

i prodotti a base di carne sono stati ottenuti da carni di suini domestici ricavate da animali domestici della specie suina provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005 o non svezzati di età inferiore a 5 settimane;]»

;

2)

nella parte II delle note, la seguente nota è inserita dopo la nota 5:

«(6)

Unicamente per i paesi terzi contrassegnati dalla lettera “K” nella colonna “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.»

Articolo 2

Durante un periodo transitorio che termina il 31 marzo 2015, possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di prodotti a base di carne accompagnate dal pertinente certificato rilasciato non oltre il 1o marzo 2015 conformemente al modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all'allegato III della decisione 2007/777/CE nella versione anteriore all'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

(3)  Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60).

(4)  Regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 85).


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