EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1145

Regolamento (CE) n. 1145/2008 della Commissione, del 18 novembre 2008 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone

OJ L 308, 19.11.2008, p. 17–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 77 - 84

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1145/oj

19.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 308/17


REGOLAMENTO (CE) N. 1145/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e che istituisce programmi nazionali per la ristrutturazione del settore del cotone (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Il capo 2 del regolamento (CE) n. 637/2008 contiene disposizioni relative ai programmi di ristrutturazione, da decidersi a livello degli Stati membri allo scopo di finanziare misure di sostegno specifiche nel settore del cotone. Appare opportuno completare tale disciplina mediante l’adozione di modalità di applicazione.

(2)

Occorre precisare quali elementi devono contenere i programmi di ristrutturazione che gli Stati membri sono tenuti a presentare. Occorre inoltre stabilire le modalità per la modifica dei programmi di ristrutturazione che permettono di adattarli se si verificano condizioni nuove non prevedibili al momento della loro presentazione iniziale.

(3)

Per un monitoraggio e una valutazione adeguati dei programmi di ristrutturazione, è necessario imporre la presentazione di relazioni di valutazione contenenti informazioni dettagliate operative e finanziarie sull’attuazione del programma di ristrutturazione.

(4)

Occorre inoltre garantire a tutti i soggetti interessati l’accesso alle informazioni relative ai programmi di ristrutturazione.

(5)

È opportuno stabilire prescrizioni minime per la gestione dell’assegnazione e del pagamento del sostegno finanziario. Per le misure per le quali si prevedono spese ingenti, è inoltre opportuno permettere il pagamento di uno o più anticipi.

(6)

Occorre stabilire disposizioni riguardo all’obbligo degli Stati membri di contenere la spesa, in particolare per quanto attiene ai tempi e alla natura dei controlli in loco delle misure di smantellamento e di investimento. Al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità sono inoltre necessarie norme specifiche sul recupero degli importi indebitamente erogati e sulle sanzioni da irrogare. A tal fine è opportuno applicare il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2) e il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (3).

(7)

È necessario definire dettagliatamente i criteri dello smantellamento completo e permanente degli stabilimenti di sgranatura disposto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 637/2008. Anche se spetta agli Stati membri decidere, in base a criteri obiettivi e non discriminatori, l’importo dell’aiuto da concedere per lo smantellamento, occorre stabilire un tetto massimo per evitare il rischio di sovracompensazione.

(8)

È necessario definire con esattezza il sostegno a favore del miglioramento della lavorazione del cotone, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 637/2008 che riguarda gli aiuti agli investimenti nell’industria della sgranatura e determinare le spese ammissibili. Occorre inoltre stabilire il contributo massimo della Comunità, onde garantire la partecipazione finanziaria e l’impegno dei beneficiari dell’investimento.

(9)

Per quanto riguarda il sostegno alla partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità del cotone, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 637/2008, è necessario individuare i sistemi di qualità comunitari pertinenti, stabilire i criteri relativi ai sistemi di qualità nazionali e determinare il livello dell’aiuto e i costi ammissibili.

(10)

Per garantire la complementarità tra le attività di promozione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 637/2008 e le norme relative alle azioni di informazione e di promozione stabilite dal regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (4), è opportuno precisare le modalità applicabili al sostegno a favore della promozione dei prodotti di qualità, in particolare per quanto attiene ai beneficiari e alle attività sovvenzionabili.

(11)

Occorre definire con precisione l’aiuto per i fornitori di macchinari, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 637/2008. Anche se spetta agli Stati membri decidere, in base a criteri obiettivi e non discriminatori, l’importo dell’aiuto da concedere, occorre stabilire un tetto massimo per evitare il rischio di sovracompensazione.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione riguardanti i programmi nazionali di ristrutturazione previsti dal regolamento (CE) n. 637/2008, contenenti le cinque misure ammissibili di cui all’articolo 7 di tale regolamento.

Articolo 2

Contenuto dei programmi di ristrutturazione

I programmi di ristrutturazione presentati dagli Stati membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008, sono costituiti dagli elementi seguenti:

a)

una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi;

b)

i risultati delle consultazioni svolte a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008;

c)

una valutazione dell’impatto tecnico, economico, ambientale e sociale atteso;

d)

una descrizione degli stabilimenti di sgranatura presenti nello Stato membro e dell’uso fatto della relativa capacità dal 2005, ove il programma di ristrutturazione comprenda le misure di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 637/2008;

e)

uno scadenzario di attuazione per ciascuna delle misure;

f)

una tabella finanziaria generale, conforme al modello riportato nell’allegato del presente regolamento, indicante le risorse da stanziare e la prevista ripartizione delle medesime tra le misure, nei limiti della dotazione di bilancio fissata all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008;

g)

i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione della pertinente misura del programma di ristrutturazione e le disposizioni adottate per garantire l’adeguata ed effettiva attuazione dei programmi;

h)

la designazione delle autorità e degli organismi competenti cui è affidata l’attuazione del programma.

Articolo 3

Modifiche dei programmi di ristrutturazione

Le modifiche dei programmi di ristrutturazione, di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 637/2008, sono presentate non più di una volta l’anno.

I programmi modificati indicano chiaramente e precisamente le modifiche proposte, i motivi e le conseguenze finanziarie delle medesime e, se del caso, contengono una versione riveduta della tabella finanziaria, conforme al modello riportato nell’allegato del presente regolamento.

Le spese derivanti dalle modifiche dei programmi di ristrutturazione sono ammissibili dalla data di presentazione alla Commissione del programma riveduto. Gli Stati membri sono responsabili delle spese dalla data di ricevimento, da parte della Commissione, del programma di ristrutturazione modificato fino alla data in cui il programma entra in applicazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008.

Articolo 4

Relazioni e valutazione

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione del programma di ristrutturazione insieme a ogni nuovo programma di ristrutturazione, eccezion fatta per il primo programma, da presentare nel 2009 a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008.

2.   La relazione presentata a norma del paragrafo 1 del presente articolo e quella presentata con la comunicazione che richiede la fine del programma, di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 637/2008:

a)

elencano e descrivono le misure per le quali è stato concesso il contributo comunitario nell’ambito dei programmi di ristrutturazione, per ciascuno degli anni del periodo di programmazione in questione;

b)

se del caso, descrivono le eventuali modifiche apportate al programma di ristrutturazione, i loro motivi e le conseguenze per il futuro;

c)

descrivono i risultati conseguiti con ciascuna misura con riferimento agli obiettivi quantificabili fissati nel programma di ristrutturazione;

d)

contengono una dichiarazione delle spese, per esercizio finanziario, già sostenute nel corso del periodo di programmazione, che in nessun caso superano il bilancio complessivo assegnato agli Stati membri a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008;

e)

contengono stime delle spese fino al termine del periodo previsto per l’attuazione del programma di ristrutturazione, nei limiti del bilancio complessivo assegnato agli Stati membri a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008;

f)

se del caso, contengono un’analisi della partecipazione di altri fondi comunitari e della loro compatibilità con gli aiuti finanziati dal programma di ristrutturazione.

3.   Gli Stati membri tengono una registrazione particolareggiata dei programmi di ristrutturazione, modificati o no, nonché di tutte le misure realizzate in applicazione dei medesimi.

Articolo 5

Accesso del pubblico alle informazioni sui programmi di ristrutturazione

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico su un sito web il programma di ristrutturazione, le relative modifiche, la relazione sull’attuazione del programma e la normativa nazionale completa relativa al programma.

Articolo 6

Condizioni per le domande e i pagamenti

1.   Per tutte le misure contenute nel programma di ristrutturazione ed elencate all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008 gli Stati membri:

a)

determinano gli elementi che le domande di sostegno devono contenere;

b)

fissano il periodo di presentazione delle domande;

c)

approvano le domande valide e complete in base a criteri obiettivi e non discriminatori, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili entro i limiti dei massimali annui previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008;

d)

versano il sostegno ammissibile, o il saldo del finanziamento ammissibile ove sia stato erogato un anticipo, dopo il completamento della misura e l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 7 del presente regolamento.

2.   Per le misure di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (CE) n. 637/2008, gli Stati membri possono versare al beneficiario uno o più anticipi. La somma degli anticipi non supera complessivamente il 75 % delle spese ammissibili.

Il pagamento di un anticipo è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari al 120 % dell’anticipo medesimo.

La cauzione è svincolata una volta completate le misure e svolti i controlli di cui all’articolo 7.

3.   Tutti i pagamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardanti una particolare domanda sono effettuati entro il 30 giugno del quarto anno successivo all’anno di scadenza del termine di presentazione del progetto di programma di ristrutturazione fissato dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008. Nel primo anno del primo periodo di programmazione i pagamenti sono effettuati a decorrere dal 16 ottobre 2009.

4.   Gli Stati membri fissano le modalità specifiche di applicazione del presente articolo.

Articolo 7

Monitoraggio e controllo

1.   Fermi restando gli obblighi di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005, gli Stati membri procedono al monitoraggio, al controllo e alla verifica dell’attuazione del programma di ristrutturazione in corso.

Per le misure di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 637/2008, gli Stati membri effettuano, prima del pagamento finale, un’ispezione in loco di ciascuno stabilimento e sito di produzione che riceve un finanziamento nell’ambito del programma di ristrutturazione, onde verificare che sussistano tutte le condizioni per l’ottenimento dell’aiuto.

In relazione alle misure di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 637/2008, tutti gli stabilimenti e i siti di produzione sono ispezionati in loco pertinenti entro tre mesi dalla fine del periodo di un anno di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento per verificare il rispetto delle condizioni di cui a tale paragrafo.

2.   Per ciascuna ispezione in loco viene redatta entro un mese una relazione contenente una descrizione esauriente dell’operazione svolta, dei principali risultati emersi e degli ulteriori interventi raccomandati. In particolare, le relazioni di ispezione:

a)

contengono informazioni relative al beneficiario, al sito di produzione ispezionato e alle persone presenti;

b)

precisano se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;

c)

citano le prescrizioni e le norme oggetto dell’ispezione;

d)

descrivono la natura e la portata delle verifiche eseguite;

e)

contengono i risultati emersi;

f)

precisano gli elementi in relazione ai quali sono state rilevate inadempienze;

g)

contengono una valutazione dell’importanza delle inadempienze riscontrate per ciascun elemento, in particolare in termini di gravità, portata, persistenza e antecedenti.

Il beneficiario è informato delle eventuali inadempienze rilevate.

Articolo 8

Ripetizione dell’indebito

Gli importi indebitamente erogati sono recuperati, maggiorati di interessi, presso i beneficiari. Le norme di cui all’articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004 si applicano mutatis mutandis.

L’applicazione delle sanzioni amministrative e il recupero degli importi indebitamente erogati non ostano alla comunicazione delle irregolarità alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione (5).

Articolo 9

Sanzioni

1.   Ove non soddisfi una o più delle condizioni per l’ottenimento dell’aiuto per le misure del programma di ristrutturazione, il beneficiario è tenuto a pagare, a titolo di sanzione, il 10 % dell’importo da recuperare a norma dell’articolo 8.

2.   La sanzione di cui al paragrafo 1 non è irrogata se il beneficiario, dopo aver segnalato per iscritto in modo chiaro e tempestivo l’inadempienza all’autorità competente, è in grado di dimostrare, con soddisfazione di quest’ultima, che l’inadempienza è dovuta a forza maggiore.

3.   La sanzione di cui al paragrafo 1 non è irrogata se il pagamento è stato eseguito a seguito di un errore delle stesse autorità competenti dello Stato membro o di un’altra autorità interessata, errore che non era ragionevolmente individuabile dal beneficiario che abbia agito in buona fede.

4.   Se l’inadempienza è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave, la sanzione è pari al 30 % dell’importo da recuperare a norma dell’articolo 8.

CAPO II

MISURE AMMISSIBILI

SEZIONE 1

Smantellamento degli stabilimenti di sgranatura

Articolo 10

Campo di applicazione

1.   Lo smantellamento completo e permanente degli stabilimenti di sgranatura disposto dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 637/2008 presuppone:

a)

la cessazione definitiva e totale della sgranatura del cotone nello stabilimento o negli stabilimenti interessati;

b)

lo smantellamento di tutti i macchinari per la sgranatura ivi presenti e la loro rimozione dal sito o dai siti di cui trattasi entro un anno dall’approvazione della domanda dello Stato membro;

c)

l’esclusione definitiva dei macchinari per la sgranatura dal processo di lavorazione del cotone nella Comunità mediante:

i)

il trasferimento dei macchinari in un paese terzo;

ii)

la garanzia che i macchinari sono utilizzati in un altro settore; oppure

iii)

la distruzione dei macchinari;

d)

il ripristino di buone condizioni ambientali nel sito o nei siti dismessi e l’agevolazione del reimpiego della manodopera; e

e)

l’impegno scritto di non usare il sito o i siti di produzione per la sgranatura del cotone per un periodo di 10 anni.

Per «macchinari per la sgranatura» si intendono tutti i macchinari specifici utilizzati per la trasformazione del cotone non sgranato in cotone sgranato e nei suoi sottoprodotti, comprese le macchine alimentatrici, essiccatrici, lavatrici, le frese, le ginnatrici, le condensatrici, le carde e le presse per balle.

2.   Gli Stati membri possono imporre ulteriori prescrizioni in relazione alle operazioni di smantellamento di cui al paragrafo 1.

3.   Affinché una domanda possa essere ammissibile, gli stabilimenti di sgranatura di cui al paragrafo 1 devono essere in buone condizioni di funzionamento.

4.   I fabbricati e i siti in cui si trovavano gli stabilimenti possono continuare ad essere utilizzati per attività non connesse alla produzione, alla trasformazione o al commercio del cotone.

Articolo 11

Contributo comunitario

1.   Gli Stati membri decidono, in base a criteri obiettivi e non discriminatori, l’importo dell’aiuto da concedere nell’ambito della misura di cui all’articolo 10.

2.   Per ciascuno stabilimento di sgranatura, l’importo massimo dell’aiuto è limitato a 100 EUR per tonnellata di cotone non sgranato per il quantitativo di cotone trasformato nello stabilimento medesimo, che è stato ammesso a beneficiare del sostegno previsto dal capitolo V del regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio (6) nella campagna di commercializzazione 2005/2006.

SEZIONE 2

Investimenti nell’industria della sgranatura

Articolo 12

Campo di applicazione

Il sostegno per la misura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 637/2008, è concesso per investimenti materiali o immateriali diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e riguardanti:

a)

la trasformazione e/o la commercializzazione del cotone; e/o

b)

lo sviluppo di nuovi processi e tecnologie relativi al cotone.

Articolo 13

Spese ammissibili

1.   Gli investimenti sovvenzionati rispettano le norme comunitarie che si applicano al tipo di investimento considerato.

2.   Le spese ammissibili sono le seguenti:

a)

il miglioramento di beni immobili;

b)

l’acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato, esclusi i costi connessi al contratto di leasing (interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi ecc.);

c)

le spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

3.   I costi per lo sviluppo di nuovi processi e tecnologie a norma dell’articolo 12 riguardano operazioni preliminari come la progettazione, lo sviluppo e il collaudo di processi e tecnologie, nonché investimenti materiali e/o immateriali ad essi connessi, precedenti all’uso commerciale dei nuovi processi e tecnologie.

4.   I semplici investimenti di sostituzione non costituiscono spese ammissibili.

Articolo 14

Contributo comunitario

1.   Al contributo comunitario al sostegno di cui all’articolo 12 si applicano le seguenti intensità massime di aiuto:

a)

50 % nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (7);

b)

40 % nelle regioni diverse dalle regioni di convergenza.

2.   Il sostegno non è concesso a imprese in difficoltà ai sensi della sezione 2.1 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (8).

3.   L’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (9) si applica mutatis mutandis al sostegno di cui all’articolo 12.

SEZIONE 3

Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità del cotone

Articolo 15

Campo di applicazione

Il sostegno per la misura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 637/2008 è concesso:

a)

per sistemi comunitari di qualità del cotone istituiti dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (10) o dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (11) o per sistemi di qualità riconosciuti dagli Stati membri;

b)

a titolo di incentivo, sotto forma di erogazione annuale il cui importo è determinato in funzione dell’ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità, per un periodo massimo di quattro anni.

Non sono ammessi a beneficiare del sostegno previsto nella presente sezione i sistemi il cui unico scopo è fornire un controllo più severo del rispetto delle norme obbligatorie nell’ambito della normativa comunitaria o nazionale.

Articolo 16

Criteri di ammissibilità

1.   Per poter beneficiare del sostegno, i sistemi di qualità riconosciuti dagli Stati membri, di cui all’articolo 15, primo comma, lettera a), devono rispondere ai seguenti criteri:

a)

la specificità del prodotto finale tutelato da tali sistemi deriva da obblighi precisi concernenti i metodi di ottenimento e di trasformazione, che garantiscono:

i)

caratteristiche specifiche, compreso il processo di produzione; oppure

ii)

una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di salute delle piante o tutela ambientale;

b)

i sistemi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;

c)

i sistemi sono aperti a tutti i produttori;

d)

i sistemi sono trasparenti e assicurano la completa tracciabilità dei prodotti;

e)

i sistemi rispondono agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.

2.   I produttori che partecipano a un sistema di qualità possono beneficiare del sostegno unicamente se il prodotto di qualità è stato ufficialmente riconosciuto a norma dei regolamenti e delle disposizioni dei sistemi comunitari o dei sistemi di qualità riconosciuti da uno Stato membro, secondo il disposto dell’articolo 15, primo comma, lettera a).

Per quanto riguarda i sistemi di qualità istituiti dal regolamento (CE) n. 510/2006, il sostegno può essere concesso soltanto per le denominazioni iscritte nel registro comunitario.

3.   Se un programma di ristrutturazione prevede un sostegno per la partecipazione a un sistema di qualità previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007, i costi fissi occasionati dalla partecipazione al suddetto sistema non vengono presi in considerazione per calcolare l’importo dell’aiuto concesso nell’ambito di una misura agroambientale a sostegno dell’agricoltura biologica.

4.   Ai fini dell’articolo 15, primo comma, lettera b), per «costi fissi» si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un sistema di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema.

Articolo 17

Contributo comunitario

L’importo massimo del sostegno per la misura di cui all’articolo 15 è limitato a 3 000 EUR annui per azienda.

SEZIONE 4

Informazione e promozione

Articolo 18

Campo di applicazione

1.   Il sostegno per la misura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 637/2008 riguarda il cotone prodotto nell’ambito dei sistemi di qualità di cui all’articolo 15 e i prodotti ottenuti prevalentemente da tale cotone.

2.   Non sono ammesse a beneficiare del sostegno le attività di informazione e promozione che beneficiano del sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 3/2008.

Articolo 19

Attività ammissibili

1.   Le attività di informazione e di promozione sovvenzionabili sono le attività intese a indurre i consumatori ad acquistare il cotone prodotto nell’ambito dei sistemi di qualità di cui all’articolo 15 o i prodotti ottenuti prevalentemente da tale cotone.

Tali attività mettono in luce le caratteristiche o i vantaggi specifici dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i peculiari metodi di produzione e la tutela dell’ambiente prescritta dal sistema di qualità e possono comprendere la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti di cui trattasi. In queste attività rientrano in particolare l’organizzazione di fiere ed esposizioni e/o la partecipazione alle stesse, le campagne di pubbliche relazioni e la pubblicità attraverso i vari canali di comunicazione o presso i punti vendita.

2.   Possono beneficiare dell’aiuto soltanto attività di informazione, promozione e pubblicità sul mercato interno.

Tali attività non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto in virtù della sua origine, tranne per i prodotti tutelati dal sistema di qualità istituito dal regolamento (CE) n. 510/2006. L’origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che i riferimenti all’origine siano secondari rispetto al messaggio principale.

Non sono sovvenzionabili le attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale.

3.   Se le attività di cui al paragrafo 1 riguardano un prodotto tutelato dai sistemi di qualità comunitari istituiti dal regolamento (CE) n. 834/2007 o dal regolamento (CE) n. 510/2006, il materiale informativo, promozionale e/o pubblicitario reca il logo comunitario previsto da tali sistemi.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario redatto nell’ambito di un’attività sovvenzionata sia conforme alla normativa comunitaria. A tale scopo, i beneficiari trasmettono all’autorità competente dello Stato membro le bozze di detto materiale.

Articolo 20

Contributo comunitario

Il sostegno per la misura di cui all’articolo 18 è limitato al 70 % dei costi dell’attività.

SEZIONE 5

Aiuti per i fornitori di macchinari

Articolo 21

Campo di applicazione

Gli aiuti per la misura di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 637/2008 sono concessi in base a criteri obiettivi e non discriminatori per compensare le perdite subite, compresa la perdita di valore dei macchinari specializzati per la raccolta che non possono essere utilizzati per altri fini.

Articolo 22

Contributo comunitario

1.   Gli Stati membri stabiliscono il livello dell’aiuto da concedere nell’ambito della misura di cui all’articolo 21. L’importo massimo di tale aiuto non supera le perdite subite ed è limitato a 10 EUR per tonnellata di cotone non sgranato, raccolto per contratto nella campagna di commercializzazione 2005/2006 e consegnato a uno stabilimento di sgranatura da smantellare a norma dall’articolo 10.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari del sostegno soddisfino i criteri di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 637/2008.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2008.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 178 del 5.7.2008, pag. 1.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

(3)  GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.

(4)  GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1.

(5)  GU L 355 del 15.12.2006, pag. 56.

(6)  GU L 148 dell’1.6.2001, pag. 3. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1), con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2005.

(7)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

(8)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

(9)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(10)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(11)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


ALLEGATO

Tabella finanziaria generale per il programma di ristrutturazione di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 637/2008

(in 1000 EUR)

Stato membro:

Data della comunicazione:

Tabella finanziaria modificata: sì/no

In caso affermativo, numero:

 

Esercizio finanziario

Misure

Regolamento (CE) n. 637/2008

Anno 1 (2010)

Anno 2 (2011)

Anno 3 (2012)

Anno 4 (2013)

Totale

Smantellamento

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

 

 

 

 

 

Investimenti

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

 

 

 

 

 

Sistemi di qualità

Articolo 7, paragrafo 1, lettera c)

 

 

 

 

 

Informazione e promozione

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

 

 

 

 

 

Fornitori di macchinari

Articolo 7, paragrafo 1, lettera e)

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 


Top