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Document 32008D0185
2008/185/EC: Commission Decision of 21 February 2008 on additional guarantees in intra-Community trade of pigs relating to Aujeszky’s disease and criteria to provide information on this disease (notified under document number C(2008) 669) (Codified version) (Text with EEA relevance)
2008/185/CE: Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2008 , che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia [notificata con il numero C(2008) 669] (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
2008/185/CE: Decisione della Commissione, del 21 febbraio 2008 , che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia [notificata con il numero C(2008) 669] (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 59, 4.3.2008, p. 19–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 98 - 109
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrogato da 32021R0620
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32001D0618 | ||||
Modifies | 32001D0746 | abrogazione parziale | |||
Modifies | 32001D0905 | abrogazione parziale | |||
Implicit repeal | 32001D0905 | 21/02/2008 | |||
Modifies | 32002D0270 | abrogazione parziale | |||
Implicit repeal | 32002D0270 | 21/02/2008 | |||
Repeal | 32003D0130 | ||||
Repeal | 32003D0575 | ||||
Modifies | 32004D0320 | abrogazione parziale | |||
Repeal | 32005D0768 | ||||
Modifies | 32006D0911 | abrogazione parziale | |||
Repeal | 32007D0603 | ||||
Modifies | 32007D0729 | abrogazione parziale | |||
Repeal | 32008D0269 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32008D0185R(01) | (PL) | |||
Corrected by | 32008D0185R(02) | (ES) | |||
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Modified by | 32019D1970 | sostituzione | allegato I | 27/11/2019 | |
Modified by | 32019D1970 | sostituzione | allegato II | 27/11/2019 | |
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Modified by | 32020D2109 | sostituzione | allegato I testo | 01/01/2021 | |
Modified by | 32021D0385 | aggiunta | allegato I testo | 04/03/2021 | |
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Repealed by | 32021R0620 | 21/04/2021 |
4.3.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 59/19 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 2008
che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia
[notificata con il numero C(2008) 669]
(Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/185/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 8, l’articolo 9, paragrafo 2 e l’articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2001/618/CE della Commissione, del 23 luglio 2001, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, che fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia e che abroga le decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE (2), è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale decisione. |
(2) |
L’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) è l’organizzazione internazionale incaricata della definizione di norme internazionali in materia di polizia sanitaria applicabili agli scambi di animali e prodotti di origine animale, in virtù dell’accordo sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie adottato in applicazione del GATT 1994. Tali norme sono pubblicate nel codice zoosanitario internazionale. |
(3) |
Il capitolo del codice zoosanitario internazionale relativo alla malattia di Aujeszky è stato sottoposto a sostanziali modifiche. |
(4) |
È opportuno modificare le garanzie supplementari richieste per gli scambi intracomunitari di suini in relazione alla malattia di Aujeszky per assicurarne la coerenza con le norme internazionali applicabili alla suddetta malattia e garantire un maggiore controllo nella Comunità. |
(5) |
Devono essere fissati criteri relativi alle informazioni che gli Stati membri devono fornire sulla malattia di Aujeszky, conformemente all’articolo 8 della direttiva 64/432/CEE. |
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La spedizione di suini destinati all’allevamento o alla produzione verso gli Stati membri o le regioni indenni dalla malattia di Aujeszky che figurano nell’allegato I, in provenienza da Stati membri o regioni che non figurano in tale allegato, deve soddisfare le seguenti condizioni:
1) |
la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine; |
2) |
un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati nell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine, sotto la sorveglianza dell’autorità competente; tale programma deve comprendere adeguate misure relative al trasporto e agli spostamenti di suini al fine di prevenire la propagazione della malattia tra aziende di status differente; |
3) |
per quanto riguarda l’azienda di origine dei suini:
|
4) |
i suini da trasportare:
|
Articolo 2
La spedizione di suini destinati alla macellazione verso gli Stati membri o le regioni indenni dalla malattia di Aujeszky che figurano nell’allegato I, in provenienza da altri Stati membri o regioni che non figurano in tale allegato, deve soddisfare le seguenti condizioni:
1) |
la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine; |
2) |
un programma di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky, conforme ai criteri fissati nell’articolo 1, punto 2, deve essere applicato nello Stato membro o nelle regioni di origine dei suini; |
3) |
tutti i suini in questione devono essere trasportati direttamente al macello di destinazione e:
|
Articolo 3
I suini destinati all’allevamento negli Stati membri o nelle regioni che figurano nell’allegato II, in cui si applicano programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuti, devono:
1) |
provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all’allegato I; oppure |
2) |
provenire:
|
3) |
rispettare le condizioni seguenti:
|
Articolo 4
I suini destinati alla produzione negli Stati membri o nelle regioni che figurano nell’allegato II, in cui si applicano programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky riconosciuti, devono:
1) |
provenire dagli Stati membri o dalle regioni di cui all’allegato I; oppure |
2) |
provenire:
|
3) |
rispettare le condizioni seguenti:
|
Articolo 5
Le prove sierologiche effettuate per sorvegliare o individuare la malattia di Aujeszky nei suini, conformemente alla presente decisione, devono essere conformi agli standard definiti nell’allegato III.
Articolo 6
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE, informazioni relative alla presenza della malattia di Aujeszky, inclusi i particolari dei programmi di sorveglianza ed eradicazione applicati negli Stati membri di cui all’allegato II e in altri Stati membri o regioni che non figurano in tale allegato ma che applicano programmi di sorveglianza ed eradicazione, devono essere fornite almeno annualmente da ciascuno Stato membro conformemente ai criteri di uniformità definiti nell’allegato IV.
Articolo 7
1. Fatte salve le disposizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di certificati sanitari, prima di compilare la sezione C del certificato sanitario richiesto dalla direttiva 64/432/CEE per gli animali della specie suina destinati agli Stati membri o alle regioni di cui all’allegato I o II, il veterinario ufficiale accerta:
a) |
lo status sanitario dell’azienda e dello Stato membro o della regione di origine dei suini in questione con riguardo alla malattia di Aujeszky; |
b) |
qualora i suini non provengano da uno Stato membro o da una regione indenni dalla malattia di Aujeszky, lo status dell’azienda e dello Stato membro o delle regioni di destinazione dei suini in questione con riguardo a tale malattia; |
c) |
la conformità dei suini in questione con le condizioni stabilite dalla presente decisione. |
2. Per gli animali della specie suina destinati agli Stati membri o alle regioni che figurano all’allegato I o II, la certificazione prevista nel paragrafo 4 della sezione C del certificato sanitario di cui al paragrafo 1 deve essere completata e integrata come segue:
a) |
al primo trattino, dopo il termine «malattia», deve essere aggiunto il termine «Aujeszky»; |
b) |
al secondo trattino deve essere fatto riferimento alla presente decisione; nella stessa riga, il numero dell’articolo della presente decisione che si applica ai suini in questione deve essere citato tra parentesi. |
Articolo 8
Gli Stati membri devono provvedere affinché, durante il trasporto o il transito, i suini destinati agli Stati membri o alle regioni di cui all’allegato I o II non vengano in contatto con suini di status diverso o sconosciuto con riguardo alla malattia di Aujeszky.
Articolo 9
La decisione 2001/618/CE è abrogata.
I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato VI.
Articolo 10
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2008.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).
(2) GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE.
(3) Cfr. allegato V.
ALLEGATO I
Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky e in cui è vietata la vaccinazione
Codice ISO |
Stato membro |
Regione |
CZ |
Repubblica ceca |
Tutte le regioni |
DK |
Danimarca |
Tutte le regioni |
DE |
Germania |
Tutte le regioni |
FR |
Francia |
I dipartimenti di Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines |
CY |
Cipro |
Intero territorio |
LU |
Lussemburgo |
Tutte le regioni |
AT |
Austria |
Intero territorio |
SK |
Slovacchia |
Tutte le regioni |
FI |
Finlandia |
Tutte le regioni |
SE |
Svezia |
Tutte le regioni |
UK |
Regno Unito |
Tutte le regioni in Inghilterra, Scozia e Galles |
ALLEGATO II
Stati membri o loro regioni che applicano programmi riconosciuti di controllo della malattia di Aujeszky
Codice ISO |
Stato membro |
Regione |
BE |
Belgio |
Intero territorio |
ES |
Spagna |
Il territorio delle comunità autonome di Galizia, Paese basco, Asturie, Cantabria, Navarra, La Rioja. Il territorio delle province di León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid e Ávila nella comunità autonoma di Castilla y León. Il territorio della provincia di Las Palmas nelle isole Canarie |
FR |
Francia |
I seguenti dipartimenti: Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan e Nord |
IT |
Italia |
La provincia di Bolzano |
NL |
Paesi Bassi |
Intero territorio |
ALLEGATO III
Standard relativi alle prove sierologiche per la malattia di Aujeszky — Protocollo relativo alla prova di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) per la ricerca degli anticorpi del virus della malattia di Aujeszky (virus intero), della glicoproteina B (ADV-gB), della glicoproteina D (ADV-gD) o della glicoproteina E (ADV-gE)
1. |
Gli istituti elencati al punto 2, lettera d), valutano le prove e i kit ELISA ADV-gE in base ai criteri di cui al punto 2, lettere a), b) e c). L’autorità competente di ciascuno Stato membro garantisce che saranno registrati unicamente i kit ELISA ADVgE che rispettino questi standard. Gli esami di cui al punto 2, lettere a) e b) devono essere effettuati prima dell’approvazione della prova e successivamente deve essere eseguito su ciascuna partita almeno l’esame di cui al punto 2, lettera c). |
2. |
Standardizzazione, sensibilità e specificità della prova
|
ALLEGATO IV
Criteri relativi alle informazioni da fornire in merito alla presenza della malattia di Aujeszky e ai programmi di sorveglianza ed eradicazione di questa malattia ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio
1. |
Stato membro: … |
2. |
Data: … |
3. |
Periodo: … |
4. |
Numero di aziende in cui la malattia di Aujeszky è stata individuata per mezzo di indagini cliniche, sierologiche o virologiche: … |
5. |
Informazioni relative alle vaccinazioni contro la malattia, alle indagini sierologiche e alla classificazione delle aziende (completare la tabella seguente):
|
6. |
Ulteriori informazioni sul controllo sierologico nei centri di inseminazione artificiale, a fini di esportazione, nel quadro di altri programmi di sorveglianza, ecc.: … … … … |
(1) Programma sotto il controllo dell’autorità competente.
(2) Aziende suinicole in cui le prove sierologiche per la malattia di Aujeszky sono state effettuate con esito negativo conformemente a un programma ufficiale e in cui è stata praticata la vaccinazione nei 12 mesi precedenti.
(3) Aziende suinicole conformi ai requisiti di cui all’articolo I, punto 3.
ALLEGATO V
DECISIONE ABROGATA ED ELENCO DELLE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE
Decisione 2001/618/CE della Commissione |
|
Decisione 2001/746/CE della Commissione |
limitatamente al riferimento alla decisione 2001/618/CE di cui all’articolo 1 |
Decisione 2001/905/CE della Commissione |
limitatamente al riferimento alla decisione 2001/618/CE di cui all’articolo 2 |
Decisione 2002/270/CE della Commissione |
limitatamente all’articolo 3 |
Decisione 2003/130/CE della Commissione |
|
Decisione 2003/575/CE della Commissione |
|
Decisione 2004/320/CE della Commissione |
limitatamente all’articolo 2 e all’allegato II |
Decisione 2005/768/CE della Commissione |
|
Decisione 2006/911/CE della Commissione |
limitatamente al riferimento alla decisione 2001/618/CE di cui all’articolo 1 e al punto 12 dell’allegato |
Decisione 2007/603/CE della Commissione |
|
Decisione 2007/729/CE della Commissione |
limitatamente al riferimento alla decisione 2001/618/CE di cui all’articolo 1 e al punto 10 dell’allegato |
ALLEGATO VI
Tavola di concordanza
Decisione 2001/618/CE |
Presente decisione |
Articolo 1, lettera a) e b) |
Articolo 1, punti 1 e 2 |
Articolo 1, lettera c), dal primo al quinto trattino |
Articolo 1, punto 3, lettere da a) a e) |
Articolo 1, lettera d), dal primo al quarto trattino |
Articolo 1, punto 4, lettere da a) a d) |
Articolo 2, lettere a) e b) |
Articolo 2, punti 1 e 2 |
Articolo 2, lettera c), primo, secondo e terzo trattino |
Articolo 2, punto 2, lettere da a) a c) |
Articolo 3, lettera a) |
Articolo 3, punto 1 |
Articolo 3, lettera b), primo e secondo trattino |
Articolo 3, punto 2, lettere a) e b) |
Articolo 3, lettera c), dal primo al sesto trattino |
Articolo 3, punto 3, lettere da a) a f) |
Articolo 4, lettera a) |
Articolo 4, punto 1 |
Articolo 4, lettera b), primo e secondo trattino |
Articolo 4, punto 2, lettere a) e b) |
Articolo 4, lettera c), dal primo al quinto trattino |
Articolo 4, punto 3, lettere da a) a e) |
Articoli da 5 a 8 |
Articoli da 5 a 8 |
Articolo 9 |
— |
Articolo 10 |
— |
— |
Articolo 9 |
Articolo 11 |
Articolo 10 |
Allegati da I a IV |
Allegati da I a IV |
— |
Allegato V |
— |
Allegato VI |