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Document 32007R0376

Regolamento (CE) n. 376/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU L 94 del 4.4.2007, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 338M del 17.12.2008, p. 923–925 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2015; abrogato da 32014R1321

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/376/oj

4.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/18


REGOLAMENTO (CE) N. 376/2007 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (1), in particolare gli articoli 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

Fino al 28 marzo 2007, in un periodo di transizione durante il quale gli Stati membri erano pienamente responsabili di tutti gli aspetti relativi al rilascio del permesso di volo, il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione (2) non si applicava agli aeromobili che volavano in base a tale permesso e tali aeromobili erano sottoposti a manutenzione conformemente alle norme nazionali corrispondenti.

(2)

A causa della natura dei permessi di volo, che sono rilasciati caso per caso agli aeromobili che, per varie ragioni, non rispettano la normativa per il rilascio dei certificati di aeronavigabilità, è impossibile stabilire norme generali per la manutenzione di detti aeromobili. Al contrario, è opportuno definire le disposizioni di manutenzione che si applicano alle condizioni di volo approvate per ogni singolo caso.

(3)

È necessario integrare l'adozione di nuove prescrizioni e procedure amministrative nel regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (3), modificando il regolamento (CE) n. 2042/2003, per esentare gli aeromobili che operano in base a un permesso di volo dall'applicazione di tale regolamento e facendo invece riferimento alle disposizioni di manutenzione contenute nelle condizioni di volo approvate collegate al permesso di volo.

(4)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento si basano sul parere emanato dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (4) conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1592/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 2042/2003, all'articolo 3 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In deroga al paragrafo 1, il mantenimento della navigabilità di un aeromobile in possesso di un permesso di volo è garantito sulla base delle disposizioni specifiche per il mantenimento della navigabilità definite nel permesso di volo rilasciato conformemente all'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2007.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Membro della Commissione


(1)  GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

(2)  GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 707/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 17).

(3)  GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16).

(4)  Parere 02-2007.


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