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Document 32006R1889

Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 , che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo

GU L 386 del 29.12.2006, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1889/oj

29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 386/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1889/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2006

che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 179, paragrafo 1, e l’articolo 181 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

deliberando conformemente alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di una maggiore efficacia e trasparenza dell’assistenza esterna dell’UE, viene proposto un nuovo quadro di programmazione ed attuazione degli interventi. Il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006 (2) istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) che copre l’assistenza comunitaria ai paesi candidati e candidati potenziali. Il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 (3) istituisce uno strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) per fornire sostegno diretto alla politica di prossimità dell’UE. Il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (4), istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica (DCI). Il regolamento (CE) n. 1889/2006 (4) che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con i paesi industrializzati e altri paesi e territori ad alto reddito (ICI). Il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 istituisce uno strumento finanziario di stabilità (IfS) (5) per erogare aiuti in situazioni di crisi esistenti o sul nascere, e per far fronte a specifiche minacce mondiali e transregionali. Il presente regolamento istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani) che permette di fornire assistenza indipendentemente dal consenso dei governi dei paesi terzi e altre autorità pubbliche.

(2)

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, «l’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri».

(3)

La promozione, lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, costituisce il fondamento della politica comunitaria di sviluppo e della cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi (6). Le relazioni contrattuali della Comunità con i paesi terzi sono imperniate sull’impegno a rispettare, promuovere e tutelare i principi democratici e i diritti umani (7).

(4)

Questo strumento finanziario contribuisce al conseguimento degli obiettivi del consenso europeo sullo sviluppo, adottato congiuntamente dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea il 20 dicembre 2005 (8). Il consenso europeo sullo sviluppo sottolinea che Ai fini della lotta contro la povertà e dello sviluppo sostenibile è essenziale compiere progressi in materia di protezione dei diritti dell'uomo, buon governo e democratizzazione, contribuendo così al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM).

(5)

Dato che il consenso europeo sullo sviluppo ha riaffermato che la promozione della parità di genere e dei diritti delle donne costituiscono un diritto umano fondamentale nonché una questione di giustizia sociale oltre a essere strumentale per il conseguimento di tutti gli OSM, il Programma di azione del Cairo e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, il presente regolamento contiene una forte componente di genere;

(6)

Lo strumento finanziario in esame contribuisce a raggiungere l’obiettivo della politica estera e di sicurezza comune, quale enunciato all'articolo 11, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea e plasmato dagli orientamenti dell'UE, e mirante allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(7)

Il contributo comunitario allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali trae fondamento dai principi generali stabiliti dal codice internazionale dei diritti umani, nonché da qualsiasi altro strumento attinente ai diritti dell’uomo, adottato nell’ambito delle Nazioni Unite (ONU), e i relativi strumenti regionali in materia di diritti umani.

(8)

Esiste un nesso inestricabile tra democrazia e diritti umani. Le libertà fondamentali di espressione ed associazione sono i prerequisiti del pluralismo politico e del processo democratico; il controllo democratico e la separazione dei poteri svolgono un ruolo chiave nel garantire l’indipendenza della magistratura e lo Stato di diritto, a loro volta presupposti necessari alla tutela reale dei diritti umani.

(9)

A differenza dei diritti umani, che sono intesi quali norme internazionali universalmente accettate, la democrazia va considerata come un processo, che si sviluppa dall’interno e che vede coinvolti tutti i settori della società nonché una serie di istituzioni, in particolare i parlamenti democratici nazionali, deputate a garantire la partecipazione, la rappresentatività, la reattività e la responsabilità. Sebbene particolarmente urgente e difficile nelle democrazie emergenti, la sfida di creare e alimentare una cultura dei diritti umani e garantire il funzionamento del processo democratico per i cittadini è essenzialmente continua e riguarda anzitutto e in prima persona la popolazione del paese interessato ma senza diminuire l'impegno della comunità internazionale.

(10)

Per far sì che le questioni summenzionate possano essere affrontate in modo efficace, trasparente, flessibile e tempestivo anche oltre la scadenza del regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (9) e del regolamento (CE) n. 976/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni della Comunità. diverse da quelle di cooperazione allo sviluppo che, nel quadro della politica di cooperazione comunitaria, contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonchè. a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei paesi terzi (10) che hanno costituito la base giuridica dell’iniziativa europea per la democrazia e la tutela dei diritti umani di prossima scadenza (31 dicembre 2006), vi è la necessità di specifiche risorse finanziarie e di uno strumento finanziario specifico capaci di lavorare in modo indipendente pur assicurando la complementarità e rafforzando gli strumenti comunitari connessi agli aiuti esterni, l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati di Africa, Caraibi e Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (11), e gli aiuti umanitari.

(11)

L’assistenza comunitaria nell’ambito del presente regolamento è intesa come complementare rispetto ai numerosi altri mezzi per l’attuazione delle politiche comunitarie in materia di democrazia e diritti umani, che spaziano dal dialogo politico e dalle attività diplomatiche ai vari strumenti di cooperazione tecnico-finanziaria, compresi i programmi geografici e tematici. Essa sarà inoltre complementare rispetto agli interventi erogati in situazioni di crisi nell’ambito dello strumento di stabilità, di recente adozione.

(12)

Nello specifico, in aggiunta e a completamento dei provvedimenti di cooperazione concordati con i paesi partner nell’ambito dello strumento di preadesione, dello strumento europeo di vicinato e partenariato, dello strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione economica, dell’Accordo di Cotonou con i paesi ACP, dello Strumento di cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito e dello strumento di stabilità, ai sensi del presente regolamento la Comunità può erogare assistenza a fronte di questioni mondiali, regionali, nazionali e locali attinenti ai diritti umani e alla democratizzazione, in regime di partenariato con la società civile, vale a dire tutti i tipi di azioni sociali svolte da persone o gruppi indipendenti dallo Stato e attivi nel campo dei diritti umani e della promozione della democrazia.

(13)

Inoltre, mentre gli obiettivi della democrazia e dei diritti umani devono essere sempre più inglobati negli strumenti finanziari per l’assistenza esterna, in virtù della portata mondiale e dell’autonomia di azione di cui gode, non essendo vincolata al consenso dei governi e di altre autorità pubbliche del paese terzo, l’erogazione degli aiuti comunitari ai sensi del presente regolamento rivestirà un ruolo complementare e addizionale specifico. Questa caratteristica garantisce la cooperazione con la società civile su questioni sensibili riguardanti i diritti umani e la democrazia, ivi inclusi i diritti dei migranti, di coloro che richiedono asilo e dei profughi interni, in quanto fornisce la flessibilità necessaria per far fronte a circostanze mutevoli o per intervenire a sostegno delle innovazioni. Essa conferisce inoltre alla Comunità la capacità di mettere a punto e sostenere obiettivi e misure specifici a livello internazionale, sprovvisti di un nesso geografico o non collegati a situazioni di crisi, nonché suscettibili di richiedere un approccio transnazionale o implicare il coordinamento di operazioni all’interno della Comunità o tra una serie di paesi terzi. Lo strumento oggetto della presente proposta fornisce il quadro necessario ad operazioni quali il sostegno alle missioni UE di osservazione elettorale indipendenti, che necessitano coerenza strategica, un sistema di gestione unificato e norme comuni di attuazione.

(14)

Lo sviluppo e il consolidamento della democrazia sulla base del presente regolamento dovrebbero avvenire con il coinvolgimento dei parlamenti democratici e della loro capacità di sostenere e promuovere i processi di riforma democratica. I parlamenti nazionali devono pertanto essere ritenuti idonei a ricevere finanziamenti a norma del presente regolamento quando ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi prefissi, a meno che le misure proposte possano essere finanziate da uno strumento comunitario di assistenza esterna.

(15)

Gli orientamenti per potenziare il coordinamento operativo tra la Commissione, in quanto rappresentante della Comunità, e gli Stati membri, nel settore dell’assistenza esterna del 21 gennaio 2001 («Guidelines for strengthening operational coordination between the Community, represented by the Commission, and the Member States in the field of external assistance») sottolineano l’esigenza di un più stretto coordinamento dell’assistenza esterna dell’UE a sostegno della democratizzazione e della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel mondo. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la complementarità dei rispettivi interventi di aiuto e la loro coerenza, evitando sovrapposizioni e duplicazioni. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cercare un più stretto coordinamento con altri donatori. La politica comunitaria nel settore della cooperazione allo sviluppo dovrebbe essere complementare rispetto alle politiche perseguite dagli Stati membri.

(16)

In virtù della rilevanza e della portata dell’assistenza comunitaria finalizzata a promuovere la democrazia e i diritti umani, la Commissione è chiamata ad assicurare lo scambio frequente e regolare di informazioni con il Parlamento europeo.

(17)

Durante la fase di programmazione, è opportuno che la Commissione interpelli quanto prima possibile i rappresentanti della società civile, nonché gli altri donatori e attori, al fine di rendere più agevoli i rispettivi contributi e di assicurare il più elevato grado di complementarità possibile dei rispettivi interventi di aiuto.

(18)

Al fine di guadagnare credibilità e potenziare l’efficacia degli sforzi profusi per promuovere la democrazia e i diritti umani nei paesi interessati, la Comunità deve poter reagire tempestivamente ad imprevisti e circostanze eccezionali. La Commissione deve pertanto avere la possibilità di adottare provvedimenti speciali non previsti dai documenti di strategia. Il presente dispositivo di gestione degli aiuti corrisponde a quelli contemplati in altri strumenti per il finanziamento dell’assistenza esterna.

(19)

La Comunità dovrebbe anche essere in grado di reagire in modo flessibile e tempestivo nei confronti delle esigenze specifiche dei difensori dei diritti dell'uomo mediante misure ad hoc non subordinate a inviti a presentare proposte. Inoltre, l'eleggibilità degli organismi senza personalità giuridica a norma della legislazione nazionale applicabile è anche possibile alle condizioni previste dal regolamento finanziario.

(20)

Il presente regolamento fissa una dotazione finanziaria per il periodo 2007/2013 che costituisce l'importo principale di riferimento per l’autorità di bilancio ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (12).

(21)

è opportuno garantire che il Centro interuniversitario europeo per i diritti dell’uomo e la democratizzazione, che impartisce un corso di master europeo in diritti dell’uomo e democratizzazione e gestisce un programma di borse di studio UE-ONU, possa continuare a contare sul finanziamento dell’UE oltre la scadenza, alla fine del 2006, della decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell’istruzione e della formazione (13), che ha costituito la base giuridica per il finanziamento del centro.

(22)

Le missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea contribuiscono in modo significativo e determinante al processo democratico nei paesi terzi (14). Tuttavia, la promozione della democrazia è un aspetto che supera di gran lunga il solo processo elettorale. La spesa per le missioni di osservazione elettorale dell'UE non dovrebbe pertanto assorbire una quota eccessiva del finanziamento totale disponibile a norma del presente regolamento.

(23)

Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (15).

(24)

Secondo il principio di proporzionalità, è necessario ed appropriato, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo fondamentale del presente regolamento, stabilire una disciplina dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani. Conformemente all’articolo 5, terzo comma, del trattato CE, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OBIETTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Obiettivi

1.   Il presente regolamento istituisce uno strumento europeo per la democrazia e i diritti umani in virtù del quale la Comunità eroga assistenza, nell’ambito delle politiche comunitarie di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica, tecnica e finanziaria con i paesi terzi, coerente con la politica estera complessiva dell'Unione europea, contribuendo allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

2.   L’assistenza in esame mira in particolare:

a)

ad un maggior rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e alla loro osservanza, come proclamato nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti dell'uomo, promuovendo e consolidando la democrazia e le riforme democratiche nei paesi terzi, principalmente mediante il sostegno alle organizzazioni della società civile, a fornire sostegno e solidarietà ai difensori dei diritti dell'uomo e alle vittime di repressioni e maltrattamenti e a rafforzare la società civile attiva nel settore dei diritti dell'uomo e della promozione della democrazia;

b)

a sostenere e rafforzare il contesto internazionale e regionale per la protezione, la promozione e il monitoraggio dei diritti umani, promuovere la democrazia e lo stato di diritto e rafforzare il ruolo attivo della società civile in questi contesti;

c)

promuovere la fiducia nei processi elettorali e poteziandone l'affidabilità, in particolare mediante missioni di osservazione elettorale e mediante il sostegno alle organizzazioni locali della società civile coinvolte in questi processi.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.   Conformemente agli articoli 1 e 3, l’assistenza comunitaria spazierà nei seguenti settori:

a)

promozione e potenziamento della democrazia partecipativa e rappresentativa, compresa la democrazia parlamentare, sostegno alla democrazia e ai processi di democratizzazione, principalmente mediante le organizzazioni della società civile, tra l'altro con le seguenti iniziative:

i)

promuovendo la libertà di associazione e di assemblea, la circolazione non ostacolata delle persone, la libertà di opinione e di espressione, compresa l'espressione artistica e culturale, l'indipendenza degli organi di stampa, il completo accesso all'informazione e adottando misure per lottare contro gli ostacoli amministrativi all'esercizio di tali libertà, compresa la lotta contro la censura;

ii)

rafforzando lo stato di diritto, promuovendo l'indipendenza del potere giudiziario, incoraggiando e valutando le riforme giuridiche e istituzionali e promuovendo l'accesso alla giustizia;

iii)

promuovendo e rafforzando il Tribunale penale internazionale, i tribunali penali internazionali ad hoc e i processi di giustizia transitoria e i meccanismi di verità e riconciliazione;

iv)

sostenendo le riforme per realizzare in modo effettivo e trasparente la responsabilità e la sorveglianza democratica, compreso per quanto riguarda i settori della sicurezza e della giustizia e incoraggiando le misure contro la corruzione;

v)

promuovendo il pluralismo politico e la rappresentanza politica democratica e incoraggiando la partecipazione politica dei cittadini, in particolare dei gruppi emarginati, per quanto riguarda i processi di riforma democratica a livello locale, regionale e nazionale;

vi)

promuovendo la pari partecipazione di uomini e donne alla vita sociale, economica e politica e sostenendo la parità delle opportunità, della partecipazione e della rappresentanza politica delle donne;

vii)

sostenendo misure per facilitare la conciliazione pacifica dei gruppi di interesse, come il sostegno alle misure per accrescere la fiducia per quanto riguarda i diritti dell'uomo e la democratizzazione;

b)

promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali quali proclamati dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e da altri strumenti internazionali a tutela dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, principalmente mediante le organizzazioni della società civile concernenti tra l'altro:

i)

l’abolizione della pena di morte, la prevenzione della tortura e i maltrattamenti e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane e degradanti e la riabilitazione delle vittime della tortura;

ii)

il sostegno, la protezione, e l'assistenza ai difensori dei diritti umani a norma dell'articolo 1 della Dichiarazione ONU sui diritti e responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organismi della società per promuovere e tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti;

iii)

la lotta contro il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni di qualsiasi natura compreso il sesso, la razza, il colore, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o la fede, le opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale;

iv)

i diritti delle popolazioni autoctone e i diritti delle persone appartenenti a minoranze e gruppi etnici;

v)

i diritti delle donne proclamati nella Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e nei suoi protocolli facoltativi, comprese le misure per lottare contro la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati, i delitti d'onore, la tratta o qualsiasi altra forma di violenza contro le donne;

vi)

i diritti del bambino, proclamati nella Convenzione sui diritti dei bambini e i suoi protocolli facoltativi, compresa la lotta contro i l lavoro minorile, la tratta dei bambini e la prostituzione infantile e l'arruolamento e l'utilizzazione di soldati bambini;

vii)

i diritti dei disabili;

viii)

la promozione della disciplina di base in materia di protezione del lavoro e la responsabilità sociale delle imprese;

ix)

l'istruzione, la formazione e il controllo nel settore dei diritti umani e della democrazia e il settore coperto dal paragrafo 1, lettera a), vi bis);

x)

il sostegno per le organizzazioni della società civile locali, regionali, nazionali o internazionali che partecipano alle attività di protezione, promozione e difesa dei diritti umani e per le misure di cui al paragrafo 1, lettera a), punto viii);

c)

Il rafforzamento del quadro internazionale a tutela dei diritti umani della giustizia, dello Stato di diritto e per la promozione della democrazia, nello specifico:

i)

fornendo sostegno a specifici strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, giustizia dello stato di diritto e democrazia;

ii)

favorendo la cooperazione della società civile con organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e sostenendo le attività della società civile volte a promuovere e monitorare l'attuazione degli strumenti internazionali e regionali concernenti i diritti dell'uomo, la giustizia, lo stato di diritto e la democrazia;

iii)

caldeggiando il rispetto del diritto umanitario internazionale;

d)

La diffusione della fiducia nei processi elettorali democratici e ampliandone l'affidabilità e la trasparenza, nello specifico:

i)

organizzando missioni di osservazione elettorale dell'UE;

ii)

mediante altre misure di osservazione dei processi elettorali;

iii)

contribuendo a sviluppare le capacità di osservazione elettorale delle organizzazioni della società civile a livello regionale e locale e sostenendo le loro iniziative per potenziare la partecipazione al processo elettorale e al suo seguito;

iv)

sostenendo misure volte a attuare le raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea, in particolare mediante le organizzazioni della società civile.

2.   Ove opportuno, tutti gli interventi di aiuto nell’ambito del presente regolamento prestano attenzione alla promozione e alla protezione dell’uguaglianza uomo-donna, dei diritti del fanciullo, dei diritti delle popolazioni autoctone, dei diritti delle persone con disabilità e a principi quali l’emancipazione, la partecipazione, la non discriminazione dei gruppi vulnerabili e l’assunzione di responsabilità.

3.   Gli interventi di aiuto di cui al presente regolamento trovano applicazione nel territorio dei paesi terzi ovvero devono avere un’attinenza diretta con le situazioni presenti nei paesi terzi ovvero essere direttamente collegati alle azioni a livello mondiale o regionale.

Articolo 3

Complementarità e coerenza dell’assistenza comunitaria

1.   L’assistenza comunitaria prevista dal presente regolamento è coerente con il quadro della politica comunitaria sulla cooperazione allo sviluppo e con la politica estera dell’Unione europea nel suo complesso e complementare a quella erogata nell’ambito dei relativi strumenti comunitari di l’assistenza esterna e l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro. L’assistenza comunitaria complementare di cui al presente regolamento è fornita per potenziare l’azione nel quadro dei relativi strumenti di assistenza esterna.

2.   La Commissione veglia affinché le misure adottate ai sensi del presente regolamento siano in linea con il contesto strategico globale della Comunità e, in particolare, con gli obiettivi degli strumenti summenzionati, nonché con altri provvedimenti comunitari rilevanti.

3.   Al fine di una maggiore efficacia e coerenza degli interventi di aiuto della Comunità e degli Stati membri, la Commissione garantisce uno stretto coordinamento tra le proprie attività e quelle degli Stati membri, sia in fase decisionale che sul campo. Detto coordinamento comporta consultazioni regolari e scambi frequenti di informazioni pertinenti, anche con altri donatori, durante le diverse fasi del ciclo di assistenza, soprattutto sul campo.

4.   La Commissione informa ed intrattiene uno scambio regolare di opinioni con il Parlamento europeo.

5.   La Commissione effettua un regolare scambio di informazioni con la società civile a tutti i livelli, anche nei paesi terzi.

TITOLO II

ATTUAZIONE

Articolo 4

Contesto generale

L’assistenza comunitaria ai sensi del presente regolamento trova attuazione tramite le seguenti misure:

a)

documenti di strategia e relative revisioni, laddove necessarie;

b)

programmi di azione annuali;

c)

provvedimenti speciali;

d)

misure ad hoc.

Articolo 5

Documenti di strategia e relative revisioni

1.   I documenti di strategia definiscono il quadro strategico dell’assistenza comunitaria ai sensi del presente regolamento, le priorità della Comunità, la situazione internazionale e le attività dei principali partner. Essi sono coerenti con il fine, gli obiettivi, il campo di applicazione e i principi generali di cui al presente regolamento.

2.   I documenti di strategia individuano i settori prioritari ai fini del finanziamento comunitario, gli obiettivi specifici, i risultati attesi nonché gli indicatori di rendimento. Essi specificano inoltre lo stanziamento indicativo, sia globale che per settore prioritario, che può essere indicato, ove necessario, sotto forma di forchetta.

3.   I documenti di strategia, e relative revisioni o estensioni, sono adottati conformemente alla procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2. La loro durata non può eccedere il periodo di validità del presente regolamento. I documenti di strategia sono soggetti ad una revisione intermedia, ovvero, se necessario, ad una revisione ad hoc.

4.   Al fine di favorire la complementarità tra le diverse attività di cooperazione, in una prima fase del processo di programmazione si svolgono consultazioni e scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri, nonché con altri donatori e attori, compresi i rappresentanti della società civile.

Articolo 6

Programmi di azione annuali

1.   In deroga al disposto di cui all’articolo 7, la Commissione adotta programmi di azione annuali sulla base dei documenti di strategia e relative revisioni menzionati all’articolo 5.

2.   I programmi di azione annuali precisano gli obiettivi perseguiti, i settori di intervento, i risultati attesi, le procedure di gestione e l’importo complessivo del finanziamento previsto. Essi tengono conto degli insegnamenti tratti dall’attuazione dell’assistenza comunitaria nel passato. Essi forniscono una descrizione delle operazioni da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati a fronte di ciascuna operazione e un calendario di attuazione orientativo. Gli obiettivi devono essere misurabili e parametrati in base al tempo.

3.   I programmi annuali di azione, e relative revisioni o estensioni, sono adottati conformemente alla procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2. La Commissione è competente ad adottare modifiche ai programmi annuali di azione ove queste comportino un aumento del finanziamento totale stanziato non superiore al 20 %; in tal caso, essa informa il comitato di cui all’articolo 17, paragrafo 1.

4.   Ove il programma annuale di azione non sia stato ancora adottato, sulla base dei documenti di strategia di cui all’articolo 5, la Commissione può adottare, in via eccezionale, provvedimenti non contemplati nel programma annuale di azione conformemente alle norme e procedure per l’adozione del programma stesso.

Articolo 7

Provvedimenti speciali

1.   In deroga all’articolo 5, a fronte di necessità impreviste e debitamente giustificate o circostanze eccezionali, la Commissione può adottare provvedimenti speciali non contemplati dai documenti di strategia.

2.   I provvedimenti speciali stabiliscono gli obiettivi perseguiti, i settori d’intervento, i risultati attesi, le procedure di gestione, nonché l’importo totale del finanziamento. Essi forniscono una descrizione delle operazioni da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati a fronte di ciascuna operazione e il calendario orientativo per la loro attuazione. Essi comprendono una definizione del tipo di indicatori di rendimento che dovrà essere controllato in fase di attuazione dei provvedimenti speciali.

3.   I provvedimenti speciali per un importo pari o superiore a 3 000 000 EUR sono adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

4.   Nel caso di provvedimenti speciali per un importo inferiore a 3 000 000 EUR, la Commissione informa il Parlamento europeo e gli Stati membri e entro dieci giorni dall’adozione della decisione.

Articolo 8

Misure di sostegno

1.   Il finanziamento comunitario ai sensi del presente regolamento può coprire le spese a fronte di azioni di preparazione, follow-up, controllo, revisione contabile e valutazione, direttamente necessarie ai fini dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi del regolamento stesso, in particolare gli studi, le riunioni, le azioni di informazione, di sensibilizzazione, di formazione e di pubblicazione, segnatamente le misure di formazione ed istruzione per i partner della società civile, le spese afferenti alle reti informatiche finalizzate allo scambio di informazioni, nonché qualsiasi altra spesa di sostegno amministrativo e tecnico necessaria alla gestione del programma. Qualora necessario, esso può inoltre coprire spese a fronte di azioni volte a mettere in risalto il carattere comunitario degli interventi di assistenza nonché di attività miranti a chiarire gli obiettivi e i risultati degli interventi presso il grande pubblico dei paesi coinvolti.

2.   Il finanziamento comunitario comprende inoltre le spese di supporto amministrativo sostenute dalle delegazioni della Commissione per la gestione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento.

3.   La Commissione adotta misure di sostegno non contemplate dai documenti di strategia di cui all’articolo 5, conformemente all’articolo 7, paragrafi 3 e 4.

Articolo 9

Misure ad hoc

1.   Fatto salvo l’articolo 5, la Commissione può destinare piccole sovvenzioni ad hoc a difensori dei diritti umani che necessitino di protezione urgente.

2.   La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e gli Stati membri sulle misure ad hoc adottate.

Articolo 10

Ammissibilità

1.   Fatto salvo l’articolo 14, gli organismi e gli attori elencati di seguito che operano su base indipendente e responsabile possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente regolamento finalizzati all’attuazione degli interventi di assistenza di cui agli articoli 6 e 7 e 9:

a)

organizzazioni della società civile, tra cui organizzazioni non governative senza fini di lucro e fondazioni politiche indipendenti, organizzazioni delle collettività locali e agenzie, istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro del settore privato e relative reti, operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;

b)

enti, istituzioni e organizzazioni pubblici non a scopo di lucro, e reti operative a livello locale, nazionale, regionale e internazionale;

c)

organismi parlamentari a livello nazionale, regionale e internazionale, qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi del presente strumento e a condizione che la misura proposta possa essere finanziata nel quadro di un pertinente strumento comunitario di assistenza esterna;

d)

organizzazioni intergovernative internazionali e regionali;

e)

persone fisiche, ove necessario per la realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

2.   Solo se necessario per la realizzazione degli obiettivi di cui al presente regolamento, possono beneficiare del finanziamento, a titolo eccezionale ed in casi debitamente giustificati, altri organismi o attori non elencati al paragrafo 1.

Articolo 11

Procedure di gestione

1.   Gli interventi di assistenza finanziati ai sensi del presente regolamento sono attuati conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (16); le relative modifiche, siano esse gestite in modo centralizzato o congiunto con organizzazioni internazionali, sono attuate conformemente all’articolo 53, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

2.   In caso di cofinanziamento e in altri casi debitamente giustificati, conformemente all’articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, la Commissione può affidare funzioni implicanti l’esercizio di potestà pubbliche e in particolare funzioni d’esecuzione del bilancio, agli organismi indicati all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del suddetto regolamento.

Articolo 12

Impegni di bilancio

1.   Gli impegni di bilancio vengono assunti sulla base di decisioni adottate dalla Commissione conformemente agli articoli 6, 7, 8 e 9.

2.   I finanziamenti comunitari possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a)

convenzioni di finanziamento, decisioni di sovvenzione e accordi di contributo;

b)

convenzioni conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, articolo 54;

c)

contratti di appalto;

d)

contratti di lavoro.

Articolo 13

Tipi di finanziamenti

1.   I finanziamenti comunitari possono assumere le forme seguenti:

a)

progetti e programmi;

b)

sovvenzioni finalizzate al finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni intergovernative internazionali e regionali, di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d);

c)

piccole sovvenzioni destinate a sostenere i difensori dei diritti umani di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii), onde finanziare le misure d'urgenza necessarie previste dall'articolo 9, paragrafo 1;

d)

sovvenzioni destinate a sostenere i costi operativi dell'Ufficio dell'Alto commissario ONU per i diritti dell'uomo;

e)

finanziamenti per sostenere i costi di gestione del Centro interuniversitario europeo per i diritti dell’uomo e la democratizzazione (EIUC), in particolare per il master europeo in diritti dell’uomo e democratizzazione, e del programma di borse di studio UE-ONU, pienamente accessibili ai cittadini dei paesi terzi, nonché a fronte di altre attività nel campo dell’istruzione, della formazione e della ricerca volte alla promozione dei diritti umani e della democratizzazione;

f)

società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati, sindacati, federazioni sindacali nonché altri attori non statali.

g)

risorse umane e materiali per un’attuazione efficace delle missioni di osservazione elettorale dell’Unione europea;

h)

appalti pubblici quali definiti all’articolo 88 del regolamento (CE, Euratom) n.1605/2002.

2.   Le misure finanziate a titolo del presente regolamento possono essere oggetto di un cofinanziamento che vede coinvolti:

a)

gli Stati membri e i relativi enti locali, più specificatamente gli enti pubblici e parapubblici;

b)

altri paesi donatori, più specificatamente i relativi enti pubblici e parapubblici;

c)

organizzazioni intergovernative internazionali e regionali;

d)

società, imprese e altre organizzazioni e operatori economici privati, nonché altri attori non statali.

3.   Nel caso di un cofinanziamento parallelo, il progetto o il programma è suddiviso in diverse sottoparti chiaramente identificabili, ciascuna finanziata dai differenti partner cofinanziatori in modo tale che la destinazione finale del finanziamento risulti sempre identificata. Nel caso di un cofinanziamento congiunto, il costo totale del progetto o del programma è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune, in modo tale da non rendere identificabile la provenienza del finanziamento di una specifica attività nell’ambito del progetto o del programma.

4.   Nel caso di un cofinanziamento congiunto, la Commissione può ricevere e gestire fondi in nome degli organismi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), per l’esecuzione delle azioni congiunte. Tali fondi saranno trattati come entrate gestite in conformità dell’articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

5.   In caso di cofinanziamento o in altri casi debitamente giustificati, la Commissione può affidare le funzioni implicanti l’esercizio di potestà pubbliche, e in particolare funzioni di esecuzione del bilancio, agli organismi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

6.   L'aiuto della Comunità non deve essere utilizzato per pagare imposte, dazi o oneri nei paesi beneficiari.

Articolo 14

Norme di partecipazione e norme di origine

1.   Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione finanziati nell’ambito del presente regolamento sono ammesse tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità, di un paese in via di adesione o ufficialmente candidato all’adesione riconosciuto dalla Comunità europea o di uno Stato membro dello spazio economico europeo, ovvero tutte le persone giuridiche ivi stabilite.

Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione finanziati nell’ambito del presente regolamento sono inoltre ammesse tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un paese in via di sviluppo e le persone giuridiche stabilite in un paese in via di sviluppo, di cui all’elenco del comitato di assistenza allo sviluppo dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE/DAC), in aggiunta alle persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi del presente regolamento. La Commissione pubblica un aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo stabilito dall’OCSE/DAC, in occorrenza delle regolari revisioni del medesimo, e ne informa il Consiglio.

2.   Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione finanziati nell’ambito del presente regolamento sono inoltre ammesse tutte le persone fisiche aventi la cittadinanza di un qualsiasi paese e le persone giuridiche stabilite in un qualsiasi paese diverso da quelli elencati al paragrafo 1, in tutti i casi in cui sia stato sancito un accesso reciproco agli interventi di assistenza esterna. L’accesso reciproco è riconosciuto ogni qualvolta un paese stabilisce norme equanimi di ammissibilità nei confronti degli Stati membri e del paese beneficiario interessato.

L’accesso reciproco è stabilito in virtù di una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo di paesi su base regionale. Detta decisione è adottata conformemente alla procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, e resta in vigore per un periodo minimo di un anno.

3.   Alle procedure di aggiudicazione degli appalti e dei contratti di sovvenzione finanziati nell’ambito del presente regolamento sono ammesse le organizzazioni internazionali.

4.   Il disposto di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudica la partecipazione di categorie di organizzazioni ammissibili in virtù della loro natura o localizzazione, alla luce degli obiettivi degli interventi da porre in essere.

5.   Gli esperti possono essere di qualsivoglia nazionalità. Questa norma non pregiudica i requisiti qualitativi e finanziari di cui alla disciplina comunitaria in materia di appalti.

6.   Qualora le misure finanziate nell’ambito del presente regolamento siano gestite in modo centralizzato o indiretto tramite delega ad organismi comunitari specializzati, organismi nazionali o internazionali pubblici o a entità di diritto privato investite di attribuzioni di servizio pubblico, conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, alle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle sovvenzioni dell’ente di gestione sono ammesse le persone fisiche aventi la cittadinanza dei paesi che hanno accesso ai contratti e alle sovvenzioni comunitarie conformemente ai principi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e di qualsiasi altro paese ammissibile ai sensi della normativa e delle procedure stabilite dall’ente di gestione, nonché le persone giuridiche stabilite nei summenzionati paesi.

7.   Qualora l’assistenza comunitaria riguardi un intervento posto in essere tramite un’organizzazione internazionale, alle procedure contrattuali del caso sono ammesse tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi del presente articolo, nonché tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa stabilita dall’organizzazione in questione, facendo in modo che sia garantita l’uguaglianza di trattamento tra tutti i donatori. Le forniture, i materiali e il ricorso ad esperti sono soggetti alle stesse norme.

8.   Qualora le sovvenzioni comunitarie riguardino un intervento cofinanziato assieme ad un paese terzo, in regime di reciprocità, o ad un’organizzazione regionale, ovvero ad uno Stato membro, alle procedure contrattuali del caso sono ammesse tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi del presente articolo, nonché tutte le persone fisiche e giuridiche ammissibili ai sensi della normativa stabilita dal paese terzo, dall’organizzazione regionale o dallo Stato membro in questione. Le forniture, i materiali e il ricorso ad esperti sono soggetti alle stesse norme.

9.   Tutte le forniture e i materiali acquistati nell’ambito di un contratto finanziato ai sensi del presente regolamento devono trarre origine dalla Comunità o da un paese ammissibile ai sensi dei paragrafi 1 e 2. Ai sensi del presente regolamento, la definizione di «origine» emana dalla rilevante disciplina comunitaria sulle norme di origine a fini doganali.

10.   In casi debitamente giustificati, la Commissione può autorizzare la partecipazione di persone fisiche e giuridiche provenienti da paesi con legami tradizionali di tipo economico, commerciale o geografico con i paesi confinanti, ovvero da altri paesi terzi, nonché il ricorso a forniture e materiali di differente origine.

11.   Sono previste deroghe qualora i prodotti e i servizi non risultino reperibili sui mercati dei paesi interessati, per motivi di estrema urgenza, oppure quando le norme di ammissione renderebbero impossibile o eccessivamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un intervento.

12.   Gli aggiudicatari dei contratti sono tenuti al rispetto della disciplina di base in materia di lavoro convenuta a livello internazionale, quali le norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le convenzioni in materia di libertà di organizzazione e di contrattazione collettiva, la soppressione del lavoro forzato e obbligatorio, la soppressione della discriminazione relativa all’impiego e all’occupazione e l’abolizione del lavoro minorile.

Articolo 15

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1.   Qualsiasi convenzione o accordo che risulti dall’attuazione del presente regolamento contiene disposizioni a tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare per quanto riguarda le frodi, la corruzione ed eventuali altre irregolarità in conformità dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (17), del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (18) e del regolamento (CE, Euratom) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (19).

2.   Le convenzioni e i contratti devono autorizzare espressamente la Commissione e la Corte dei conti ad effettuare revisioni contabili, sulla base di documenti e sul posto, relativamente a tutti i contraenti e subcontraenti che abbiano beneficiato di fondi comunitari. Essi autorizzano inoltre espressamente la Commissione ad effettuare verifiche ed ispezioni sul posto, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/1996.

Articolo 16

Valutazione

1.   La Commissione effettua controlli e revisioni regolari dei propri programmi e ne valuta sistematicamente l’efficacia, la coerenza e la compatibilità, eventualmente attraverso valutazioni esterne indipendenti, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e di poter formulare raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri. Sono tenute in considerazione le proposte del Parlamento europeo o del Consiglio in materia di valutazioni esterne indipendenti.

2.   La Commissione trasmette, per informazione, le relazioni di valutazione al comitato istituito ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, e al Parlamento europeo. Gli Stati membri possono richiedere che specifiche valutazioni vengano discusse nell’ambito del comitato di cui all’articolo 17, paragrafo 1; la concezione dei programmi e la distribuzione delle risorse terranno conto dei risultati della discussione.

3.   La Commissione coinvolge tutti gli attori interessati nella fase di valutazione dell’assistenza comunitaria erogata ai sensi del presente regolamento. Sono inoltre incoraggiate valutazioni congiunte con gli Stati membri, le organizzazioni internazionali o altri organismi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato per la democrazia e i diritti umani, in seguito denominato «il comitato».

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni di cui al suo articolo 8. Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE del Consiglio è fissato a 30 giorni.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 18

Relazione annuale

1.   La Commissione vaglia i progressi realizzati nell’attuazione degli interventi di aiuto contemplati dal presente regolamento e presenta, al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione annuale sull’attuazione e sui risultati, nonché, ove possibile, sui principali effetti e conseguenze dell’assistenza. Detta relazione costituisce parte integrante della relazione annuale sull’attuazione della politica comunitaria in materia di sviluppo e assistenza esterna, nonché della relazione annuale dell’UE sui diritti umani.

2.   La relazione annuale contiene dati sugli interventi finanziati nell’esercizio precedente, sui risultati delle verifiche e delle valutazioni, sul coinvolgimento dei partner interessati, nonché sull’esecuzione degli impegni di bilancio e dei pagamenti, suddivisi in base alla portata mondiale, regionale e nazionale delle misure e ai settori di intervento. Essa valuta i risultati degli aiuti, utilizzando per quanto possibile indicatori specifici e misurabili del suo ruolo nella realizzazione degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 19

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l’attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 ammonta a 1 104 000 000 EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio nei limiti del quadro finanziario 2007-2013.

Articolo 20

Revisione

Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all’attuazione del presente regolamento durante il primo triennio accompagnata, se necessario, da una proposta legislativa per modificare adeguatamente il presente regolamento.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, del 20 dicembre 2006

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2006.

(2)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(3)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

(4)  GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1

(5)  GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

(6)  Comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2001 sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi.

(7)  Comunicazione della Commissione sul richiamo al rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo negli accordi tra la Comunità e i paesi terzi.

(8)  GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

(9)  GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1).

(10)  GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

(11)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3; GU L 385 del 29.12.2004, pag. 88.

(12)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(13)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31.

(14)  Comunicazione della Commissione dell'11 aprile 2000 in materia di assistenza e osservazione delle elezioni da parte dell'UE.

(15)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/5127CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(16)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(17)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

(18)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(19)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.


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