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Document 32006D0896

Decisione n. 896/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 , che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein

OJ L 167, 20.6.2006, p. 8–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 170M, 23.6.2006, p. 8–13 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 008 P. 52 - 57
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 008 P. 52 - 57
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 107 - 112

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/896(2)/oj

20.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 167/8


DECISIONE N. 896/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2006

che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 21 della convenzione, del 19 giugno 1990, di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (2) (di seguito «convenzione Schengen»), i documenti di soggiorno rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen vanno riconosciuti reciprocamente come equipollenti al visto uniforme.

(2)

Tuttavia, le attuali norme comunitarie non prevedono per il controllo delle persone alle frontiere esterne un regime semplificato secondo il quale i documenti di soggiorno rilasciati dai paesi terzi siano riconosciuti come equipollenti al visto uniforme, ai fini del transito o di un breve soggiorno nello spazio comune.

(3)

I cittadini di paesi terzi che sono titolari di un documento di soggiorno rilasciato dalla Svizzera e sono soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (3), devono chiedere il visto quando transitano nello spazio comune durante il loro viaggio di ritorno al paese d’origine. Di conseguenza, gli uffici consolari degli Stati membri in Svizzera devono esaminare numerosissime domande di visto presentate dai suddetti cittadini di paesi terzi. Difficoltà analoghe si sono riscontrate per le domande di visto presentate dai titolari di un documento di soggiorno rilasciato dal Liechtenstein.

(4)

Secondo l’attuazione in due fasi dell’acquis di Schengen, i nuovi Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 sono tenuti, da quella data, a rilasciare il visto nazionale ai cittadini di paesi terzi che siano titolari di un documento di soggiorno rilasciato dalla Svizzera o dal Liechtenstein e che siano soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001. Alcuni dei nuovi Stati membri hanno espresso la loro preoccupazione per l’onere amministrativo supplementare che ciò comporterà per i loro uffici consolari in Svizzera e nel Liechtenstein.

(5)

Non sembra necessario che gli Stati membri assoggettino all’obbligo del visto questa categoria di persone, in quanto il rischio d’immigrazione illegale che esse rappresentano è scarso.

(6)

Per sovvenire alla situazione in cui si trovano in Svizzera e nel Liechtenstein gli uffici consolari degli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen e dei nuovi Stati membri, si dovrebbe introdurre per il controllo delle persone alle frontiere esterne un regime semplificato, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalle autorità della Svizzera e del Liechtenstein come equipollenti al visto uniforme o ai visti nazionali.

(7)

Questo riconoscimento andrebbe limitato ai fini del transito e non dovrebbe incidere sulla possibilità che gli Stati membri rilascino visti per soggiorno di breve durata.

(8)

Applicare il regime del riconoscimento dovrebbe essere obbligatorio per gli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen e facoltativo per i nuovi Stati membri che applicano la decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti da parte di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio (4), nel periodo di transizione sino alla data che il Consiglio determinerà a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, dell’atto di adesione del 2003.

(9)

È necessario che siano rispettate le condizioni d’ingresso stabilite all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (5), ad eccezione di quella figurante alla lettera b), nella misura in cui la presente decisione stabilisce un regime di equipollenza tra il visto di transito e i documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein.

(10)

Poiché l’obiettivo della presente decisione riguarda direttamente l’acquis comunitario in materia di visti e non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi, per l’entità e gli effetti della presente decisione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(11)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6), relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(12)

Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione da parte del Consiglio, non è vincolata da essa né è tenuta ad applicarla. Posto che la presente decisione sviluppa l’acquis di Schengen a norma delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, entro sei mesi dalla data di adozione della presente decisione la Danimarca deve decidere, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, se intende attuarla nel proprio diritto interno.

(13)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, al quale il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (7). Di conseguenza, il Regno Unito non partecipa all'adozione della decisione, non è vincolato da essa né è tenuto ad applicarla.

(14)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, al quale l’Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (8). Di conseguenza, l’Irlanda non partecipa all'adozione della decisione, non è vincolata da essa né è tenuta ad applicarla,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale, da parte degli Stati membri, dei documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001, come equipollenti al visto uniforme o al proprio visto nazionale, ai fini del transito.

L'attuazione della presente decisione non pregiudica i controlli sulle persone da effettuare alle frontiere esterne in conformità degli articoli da 5 a 13 e da 18 a 19 del regolamento (CE) n. 562/2006.

Articolo 2

Gli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen riconoscono unilateralmente i documenti di soggiorno, elencati nell’allegato, rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein.

I nuovi Stati membri che applicano la decisione n. 895/2006/CE possono riconoscere unilateralmente i documenti di soggiorno elencati nell’allegato della presente decisione come equipollenti al loro visto nazionale di transito fino alla data da stabilirsi da parte del Consiglio a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, dell’atto di adesione del 2003.

Articolo 3

Il transito di cittadini di paesi terzi nel territorio dello o degli Stati membri non può avere durata superiore a cinque giorni.

I documenti elencati in allegato sono validi per un periodo pari alla durata del transito.

Articolo 4

I nuovi Stati membri notificano alla Commissione la loro volontà di attuare la presente decisione entro il 1o agosto 2006. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il testo trasmessole dai nuovi Stati membri.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica fino alla data in cui le disposizioni dell'articolo 21 della convenzione di Schengen entreranno in vigore per la Svizzera e il Liechtenstein, ai sensi dell'articolo 15 dell'accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Articolo 6

I destinatari della presente decisione sono gli Stati membri, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Strasburgo, addì 14 giugno 2006.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

H. WINKLER


(1)  Parere del Parlamento europeo del 6 aprile 2006 (non ancora pubblicato nella GU) e decisione del Consiglio del 1o giugno 2006.

(2)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(3)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 851/2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3).

(4)  Cfr. pag. 1 della presente GU.

(5)  GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

(6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(7)  GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(8)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.


ALLEGATO

Elenco dei permessi di soggiorno, di cui all’articolo 2, rilasciati dalla Confederazione Svizzera e dal Liechtenstein

A.   PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DALLA SVIZZERA

Ausländerausweis B/Livret pour étrangers B/Libretto per stranieri B/Legitimaziun d’esters B (permesso di dimora — temporanea — di tipo B, rilasciato in tre o quattro versioni linguistiche) (di colore grigio)

Ausländerausweis C/Livret pour étrangers C/Libretto per stranieri C (permesso di domicilio — permanente — di tipo C) (di colore verde)

Ausländerausweis Ci/Livret pour étrangers Ci/Libretto per stranieri Ci (permesso di domicilio di tipo Ci per i coniugi e i figli — fino a 25 anni — dei funzionari delle organizzazioni internazionali e delle rappresentanze estere in Svizzera che esercitano un'attività lucrativa sul mercato del lavoro svizzero) (di colore rosso)

Legitimationskarten (Aufenthaltsbewilligung) vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten/Cartes de légitimation (titres de séjour) du Département fédéral des affaires étrangères/Carte di legittimazione (titoli di soggiorno) del Dipartimento federale degli affari esteri

Legitimationskarte «B» (mit rosafarbigem Streifen): Missionschefs der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, leitende Beamte internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation «B» (à bande rose): Chefs de mission diplomatique, permanente ou spéciale, membres de la haute direction des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione «B» (a banda rosa): capimissione di missioni diplomatiche permanenti o speciali, funzionari superiori di organizzazioni internazionali e loro familiari che beneficiano dello stesso statuto

Legitimationskarte «C» (mit rosafarbigem Streifen): Mitglieder des diplomatischen Personals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, Beamte internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation «C» (à bande rose): membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales, hauts fonctionnaires des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione «C» (a banda rosa): membri del personale diplomatico di missioni diplomatiche permanenti o speciali, funzionari di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto

Legitimationskarte «D» (mit blauem Streifen): Mitglieder des Verwaltungs- und technischen Personals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation «D» (à bande bleue): membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione «D» (a banda blu): membri del personale amministrativo e tecnico di missioni diplomatiche permanenti o speciali e familiari che beneficiano dello stesso statuto

Legitimationskarte «D» (mit braunem Streifen): Beamte der Kategorie Berufspersonal internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation «D» (à bande brune): fonctionnaires de la catégorie professionnelle des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione «D» (a banda marrone): funzionari appartenenti alla categoria del personale di carriera di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto

Legitimationskarte «E» (mit violettem Streifen): Mitglieder des Dienstpersonals der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen, Beamte der allgemeinen Dienste internationaler Organisationen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation «E» (à bande violette): membres du personnel de service des missions diplomatiques, permanentes et spéciales, fonctionnaires des services généraux des organisations internationales et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione «E» (a banda viola): membri del personale di servizio di missioni diplomatiche permanenti e speciali, funzionari dei servizi generali di organizzazioni internazionali e familiari che beneficiano dello stesso statuto

Legitimationskarte «F» (mit gelbem Streifen): private Hausangestellte der Mitglieder der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen und der von Berufs-Konsularbeamten geleiteten konsularischen Vertretungen sowie private Hausangestellte der Beamten internationaler Organisationen/Carte de légitimation «F» (à bande jaune): domestiques privés des membres des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales et des postes consulaires de carrière et domestiques privés des fonctionnaires des organisations internationales/Carta di legittimazione «F» (a banda gialla): personale domestico privato di membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di rappresentanze consolari dirette da funzionari consolari di carriera nonché personale domestico privato di funzionari di organizzazioni internazionali

Legitimationskarte «G» (mit türkisem Streifen): Beamte internationaler Organisationen mit Arbeitsvertrag von begrenzter Dauer und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation «G» (à bande turquoise): fonctionnaires des organisations internationales (contrat de travail «court terme») et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione «G» (a banda turchese): funzionari di organizzazioni internazionali con contratto di lavoro a durata determinata e familiari che beneficiano dello stesso statuto

Legitimationskarte «H» (mit weißem Streifen): Personen ohne Privilegien und Immunitäten, die ermächtigt sind, Mitglieder der diplomatischen, ständigen oder Spezialmissionen und der konsularischen Vertretungen zu begleiten, Mitarbeiter internationaler Organisationen ohne Beamtenstatus/Carte de légitimation «H» (à bande blanche): personnes sans privilèges et immunités autorisées à accompagner les membres des missions diplomatiques, permanentes ou spéciales et des consulats, collaborateurs des organisations internationales qui ne font pas partie des fonctionnaires de ces dernières/Carta di legittimazione «H» (a banda bianca): persone senza privilegi e immunità autorizzate a accompagnare membri di missioni diplomatiche permanenti o speciali e di consolati, collaboratori di organizzazioni internazionali senza statuto di funzionari

Legitimationskarte «I» (mit olivem Streifen): Personal nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation «I» (à bande olive): membres du personnel non suisse du Comité international de la Croix-Rouge et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione «I» (a banda oliva): membri del personale non svizzero del Comitato internazionale della Croce Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto

Legitimationskarte «K» (mit rosafarbigem Streifen): Berufs-Postenchefs und Berufs-Konsularbeamte der konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation «K» (à bande rose): chefs de poste consulaire de carrière, fonctionnaires consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione «K» (a banda rosa): capiposto consolari di carriera e funzionari consolari di carriera di rappresentanze consolari e familiari che beneficiano dello stesso statuto

Legitimationskarte «K» (mit blauem Streifen): Berufs-Konsularangestellte und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation «K» (à bande bleue): employés consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione «K» (a banda blu): impiegati consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto

Legitimationskarte «K» (mit violettem Streifen): Mitglieder des dienstlichen Hauspersonals von berufs-konsularischen Vertretungen und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation «K» (à bande violette): membres du personnel de service des représentations consulaires de carrière et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione «K» (a banda viola): membri del personale di servizio di rappresentanze consolari di carriera e familiari che beneficiano dello stesso statuto

Legitimationskarte «K» (mit weißem Streifen): Honorar-Postenchefs von konsularischen Vertretungen/Carte de légitimation «K» (à bande blanche): chefs de poste consulaire honoraire/Carta di legittimazione «K» (a banda bianca): capiposto onorari di rappresentanze consolari

Legitimationskarte «L» (mit sandfarbigem Streifen): Personal nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit der Internationale Gemeinschaft der Roten Kreuz- und Roten Halbmond-Gesellschaften und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation «L» (à bande de couleur sable): membres du personnel non suisse de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione «L» (a banda color sabbia): membri del personale non svizzero della Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e familiari che beneficiano dello stesso statuto

Legitimationskarte «O» (mit grauem Streifen): Mitglieder des Personals nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit der Generaldelegation Palästinas und der ständigen Beobachtermission Palästinas und Familienmitglieder, die den gleichen Status besitzen/Carte de légitimation «O» (à bande grise): membres du personnel non suisse de la Délégation générale de Palestine et de la Mission permanente d'observation de la Palestine et membres de famille qui jouissent du même statut/Carta di legittimazione «O» (a banda grigia): membri del personale non svizzero della Delegazione generale di Palestina e della Missione permanente di osservazione della Palestina e familiari che beneficiano dello stesso statuto

Legitimationskarte «S» (mit grünem Streifen): Mitglieder des Personals schweizerischer Staatsangehörigkeit der diplomatischen, ständigen und der Spezialmissionen, Beamte schweizerischer Staatsangehörigkeit internationaler Organisationen/Carte de légitimation «S» (à bande verte): membres du personnel de nationalité suisse des missions diplomatiques, permanentes et spéciales, fonctionnaires de nationalité suisse des organisations internationales/Carta di legittimazione «S» (a banda verde): membri del personale di nazionalità svizzera di missioni diplomatiche permanenti e speciali, funzionari di nazionalità svizzera di organizzazioni internazionali

Funktionsbescheinigung für wissenschaftliches Personal des CERN nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit/Attestation de fonctions à l'usage du personnel scientifique non suisse du CERN/Attestato di funzione ad uso del personale scientifico non svizzero del CERN (Attestation of functions for non Swiss scientific staff at CERN)

Bescheinung für Familienmitglieder des wissenschaftlichen Personals des CERN nicht schweizerischer Staatsangehörigkeit/Attestation à l'usage des membres de la famille du personnel scientifique non suisse du CERN/Attestato ad uso dei familiari del personale scientifico non svizzero del CERN

B.   DOCUMENTI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAL LIECHTENSTEIN

Jahresaufenthaltsbewilligung (documento di soggiorno temporaneo)

Niederlassungsbewilligung (permesso di domicilio, di validità illimitata)


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