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Document 32006D0806

2006/806/CE: Decisione della Commissione, del 24 novembre 2006 , che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’orthosulfamuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 5539] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 329, 25.11.2006, p. 74–75 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M, 5.6.2007, p. 638–639 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 077 P. 193 - 194
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 077 P. 193 - 194
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 277 - 278

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/806/oj

25.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/74


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2006

che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’orthosulfamuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 5539]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/806/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate a essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(2)

Il 4 luglio 2005 la società Isagro SpA ha presentato alle autorità italiane un fascicolo relativo alla sostanza attiva orthosulfamuron, chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva in questione sembra soddisfare i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra soddisfare anche i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva interessata. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposto al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Con la presente decisione si deve confermare formalmente, a livello comunitario, che il fascicolo risponde in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all’allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo riguardante la sostanza attiva di cui all’allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tale sostanza nell’allegato I della suddetta direttiva, soddisfa in linea di massima i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della medesima.

Il fascicolo soddisfa inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della suddetta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Lo Stato membro relatore prosegue l’esame particolareggiato del fascicolo in questione e riferisce alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del suo esame, insieme a eventuali raccomandazioni sull’iscrizione o meno della sostanza attiva in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/85/CE della Commissione (GU L 293 del 24.10.2006, pag. 3).


ALLEGATO

Sostanza attiva oggetto della presente decisione

N.

Nome comune, numero di identificazione CIPAC

Richiedente

Data della domanda

Stato membro relatore

1

Orthosulfamuron

n. CIPAC non ancora assegnato

Isagro SpA

4 luglio 2005

IT


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