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Document 32005R1869

Regolamento (CE) n. 1869/2005 della Commissione, del 16 novembre 2005, che sostituisce gli allegati del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

OJ L 300, 17.11.2005, p. 6–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 321M, 21.11.2006, p. 145–157 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 217 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 217 - 229
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 48 - 60

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1869/oj

17.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1869/2005 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2005

che sostituisce gli allegati del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (1), in particolare l’articolo 31,

sentito il comitato istituito dall'articolo 32 del regolamento (CE) n. 805/2004,

considerando quanto segue:

(1)

Gli allegati da I a VI del regolamento (CE) n. 805/2004 contengono una serie di modelli di certificato da utilizzare nell'ambito della procedura del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.

(2)

A seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri il 1o maggio 2004, gli allegati da I a VI del regolamento (CE) n. 805/2004 devono essere sostituiti al fine di adattare i modelli di certificato all'uso nei nuovi Stati membri.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 805/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da I a VI del regolamento (CE) n. 805/2004 sono sostituiti dai corrispondenti allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2005.

Per la Commissione

Franco FRATTINI

Vicepresidente


(1)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

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ALLEGATO III

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ALLEGATO IV

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ALLEGATO V

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ALLEGATO VI

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