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Document 32004L0019

Direttiva 2004/19/CE della Commissione, del 1° marzo 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 71 del 10.3.2004, p. 8–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/05/2011; abrogato da 32011R0010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/19/oj

32004L0019

Direttiva 2004/19/CE della Commissione, del 1° marzo 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 071 del 10/03/2004 pag. 0008 - 0021


Direttiva 2004/19/CE della Commissione

del 1o marzo 2004

che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari(1), in particolare l'articolo 3,

sentito il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/72/CE della Commissione(2) stabilisce le norme per i materiali e gli oggetti di materia plastica che sono destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(2) La direttiva 2002/72/CE contiene un elenco dei monomeri e delle altre sostanze di partenza che possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali ed oggetti di materia plastica. Sulla base di nuovi dati, alcuni monomeri temporaneamente autorizzati a livello nazionale e nuovi monomeri devono essere inclusi nell'elenco comunitario delle sostanze consentite contenuto nella suddetta direttiva.

(3) La direttiva 2002/72/CE contiene inoltre un elenco incompleto degli additivi che possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali ed oggetti di materia plastica. Tale elenco deve essere modificato in modo da comprendere altri additivi che sono stati valutati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel prosieguo: "l'Autorità").

(4) Per talune sostanze le restrizioni già fissate a livello comunitario devono essere modificate sulla base dei nuovi dati a disposizione.

(5) L'attuale elenco di additivi è incompleto, in quanto non contiene tutte le sostanze attualmente ammesse in uno o più Stati membri. Di conseguenza, tali additivi continuano ad essere regolamentati dalle leggi nazionali in attesa di una decisione circa il loro inserimento nell'elenco comunitario.

(6) L'attuale elenco di additivi deve diventare un elenco positivo al fine di armonizzare l'impiego degli additivi all'interno della Comunità. Per quanto concerne gli additivi che sono già commercializzati in uno o più Stati membri, occorre prevedere un periodo di tempo sufficiente per la presentazione dei dati necessari affinché possano essere valutati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Il termine ultimo per la presentazione dei dati deve pertanto essere fissato al 31 dicembre 2006.

(7) Se i dati sono conformi alle prescrizioni dell'Autorità, gli additivi devono poter essere utilizzati a norma della legislazione nazionale fino al completamento della loro valutazione. Se i dati non sono conformi alle prescrizioni dell'Autorità o sono presentati dopo il 31 dicembre 2006, gli additivi non devono essere inclusi nel primo elenco positivo.

(8) La data in cui l'elenco degli additivi diviene un elenco positivo deve essere fissata entro il 31 dicembre 2007, poiché è impossibile conoscere il numero di additivi per i quali saranno forniti i dati richiesti dall'Autorità. Tale data deve essere stabilita tenendo conto del tempo necessario all'Autorità per valutare tutte le domande presentate nei termini.

(9) Talune sostanze utilizzate per fabbricare i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari possono essere altresì additivi alimentari. Tali sostanze non devono migrare dai materiali o dagli oggetti nei prodotti alimentari in quantità tali da superare i limiti più bassi fra quelli fissati nella normativa alimentare e nella presente direttiva. In ogni caso, tali sostanze non devono migrare dai materiali o dagli oggetti verso i prodotti alimentari in quantità tali da svolgere una funzione tecnologica nel prodotto alimentare finale. Chiunque utilizzi materiali e oggetti che possono rilasciare tali sostanze nei prodotti alimentari deve essere debitamente informato in modo da poter rispettare le altre normative pertinenti in campo alimentare.

(10) Fino all'adozione di disposizioni comunitarie, gli Stati membri devono conservare il diritto a stabilire norme sulle sostanze utilizzate come componenti attivi in materiali o oggetti attivi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

(11) La direttiva 2002/72/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

(12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2002/72/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 3, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

"1. Per la fabbricazione di materiali ed oggetti di materia plastica possono essere utilizzati, con le restrizioni ivi indicate, esclusivamente i monomeri o le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato II, sezione A.

2. In deroga al paragrafo 1, è possibile continuare a impiegare i monomeri e le altre sostanze di partenza elencate nell'allegato II, sezione B, fino al 31 dicembre 2004, in attesa della valutazione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso denominata 'l'Autorità')."

2) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

1. L'allegato III contiene un elenco di additivi che, con le restrizioni e/o le specifiche indicate, possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali ed oggetti di plastica.

Tale elenco deve essere considerato incompleto fintanto che la Commissione non decida, ai sensi dell'articolo 4 bis, che esso diventi un elenco positivo comunitario di additivi autorizzati ad esclusione di tutti gli altri.

La Commissione stabilisce, entro il 31 dicembre 2007, la data in cui tale elenco diviene un elenco positivo.

2. Per gli additivi dell'allegato III, sezione B, la verifica della conformità ai limiti di migrazione specifica effettuata nel simulante D o nei mezzi di prova dei test sostitutivi, secondo quanto disposto nell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 82/711/CEE e nell'articolo 1 della direttiva 85/572/CEE, si applica a partire dal 1o luglio 2006.

3. L'elenco che figura nell'allegato III, sezioni A e B, non comprende ancora i seguenti additivi:

a) additivi utilizzati esclusivamente nella fabbricazione di:

- rivestimenti di superficie ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture,

- resine epossidiche,

- adesivi e promotori di adesione,

- inchiostri da stampa;

b) coloranti;

c) solventi."

3) Sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:

"Articolo 4 bis

1. Nell'elenco delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, possono sempre essere inseriti nuovi additivi in seguito a valutazione di sicurezza effettuata dall'Autorità.

2. Gli Stati membri stabiliscono che chiunque sia interessato a che un additivo già commercializzato in uno o più Stati membri venga inserito nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, presenti entro il 31 dicembre 2006 i dati necessari alla valutazione di sicurezza da effettuarsi dall'Autorità.

Per la presentazione dei dati richiesti, il richiedente consulta gli 'Orientamenti del comitato scientifico per l'alimentazione umana relativi alla presentazione delle richieste di valutazione di sicurezza per le sostanze da utilizzare nei materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari in vista dell'autorizzazione' (Guidelines of the Scientific Committee on Food for the presentation of an application for safety assessment of a substance to be used in food contact materials prior to its authorisation).

3. Se nel corso dell'esame dei dati di cui al paragrafo 2 l'Autorità richiede informazioni supplementari, l'additivo può continuare ad essere utilizzato a norma della legislazione nazionale finché l'Autorità non abbia formulato un parere e sempre che le informazioni siano fornite entro i termini specificati dall'Autorità stessa.

4. La Commissione redige entro il 31 dicembre 2007 un elenco provvisorio degli additivi che possono continuare ad essere utilizzati dopo il 31 dicembre 2007 a norma della legislazione nazionale finché l'Autorità non li abbia valutati.

5. L'inserimento di un additivo nell'elenco provvisorio è subordinato alle seguenti condizioni:

a) l'additivo deve essere ammesso in uno o più Stati membri entro il 31 dicembre 2006;

b) i dati di cui al paragrafo 2 relativi all'additivo devono essere stati forniti in conformità alle prescrizioni dell'Autorità entro il 31 dicembre 2006.

Articolo 4 ter

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4 della direttiva 89/109/CEE, gli Stati membri non possono concedere autorizzazioni dopo il 31 dicembre 2006 per gli additivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che non siano mai stati valutati dal comitato scientifico per l'alimentazione umana o dall'Autorità."

4) È inserito il seguente articolo 5 bis:

"Articolo 5 bis

5. Gli additivi di cui all'articolo 4, ammessi come additivi alimentari ai sensi della direttiva 89/107/CEE del Consiglio(3), o come aromi ai sensi della direttiva 88/388/CEE del Consiglio(4), non devono migrare:

a) nel prodotto alimentare finale: in quantità tali da svolgere una funzione tecnologica;

b) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi alimentari o aromi: in quantità superiori alle restrizioni più basse applicabili fra quelle previste per gli additivi alimentari dalla direttiva 89/107/CEE o per gli aromi dalla direttiva 88/388/CEE o dall'articolo 4 della presente direttiva;

c) nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi come additivi alimentari o aromi: in quantità superiori alle restrizioni di cui all'articolo 4 della presente direttiva.

2. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati ad essere posti a contatto con i prodotti alimentari e contenenti gli additivi di cui al paragrafo 1 devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta recante le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b).

3. In deroga al paragrafo 1, le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera a), qualora siano utilizzate quali componenti attivi di materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, possono essere soggette alle disposizioni nazionali in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie."

5) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

I limiti di migrazione specifica indicati nell'elenco contenuto negli allegati II e III sono espressi in mg/kg. Tuttavia tali limiti devono essere espressi in mg/dm2 nei seguenti casi:

a) oggetti che siano recipienti o siano equiparabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 l;

b) fogli, pellicole o altri materiali o oggetti che non possano essere riempiti o per i quali non sia possibile stimare il rapporto tra la superficie del materiale o oggetto e la quantità del prodotto alimentare a contatto.

In tali casi, i limiti indicati negli allegati II e III, espressi in mg/kg, devono essere divisi per il fattore di conversione convenzionale 6 onde ottenere il valore in mg/dm2."

6) Nell'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica di cui al paragrafo 1 non è obbligatoria qualora il valore della determinazione della migrazione globale non comporti il superamento dei limiti di migrazione specifica di cui allo stesso paragrafo."

7) L'articolo 9 è modificato nel modo seguente:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari sono accompagnati da una dichiarazione scritta, che:

a) sia conforme all'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 89/109/CEE;

b) fornisca, per le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, informazioni adeguate, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici, sul livello di migrazione specifica e, se del caso, criteri di purezza a norma delle direttive della Commissione 95/31/CE(5), 95/45/CE(6) e 2002/82/CE(7), onde consentire a chi utilizza tali materiali e oggetti di rispettare le disposizioni comunitarie o, in mancanza, le disposizioni nazionali sui prodotti alimentari."

b) Il paragrafo 2 è soppresso.

8) Gli allegati da II a VI sono modificati in conformità agli allegati da I a V della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o settembre 2005, le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni in modo da:

a) consentire a decorrere dal 1o settembre 2005 il commercio e l'impiego di materiali e oggetti di materia plastica, destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che siano conformi alla presente direttiva;

b) proibire a decorrere dal 1o marzo 2006 la fabbricazione e l'importazione nella Comunità di materiali e oggetti di materia plastica, destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, che non siano conformi alla presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2) GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/1/CE (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 45).

(3) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

(4) GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61.

(5) GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1.

(6) GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1.

(7) GU L 292 del 28.10.2002, pag. 1.

ALLEGATO I

L'allegato II della direttiva 2002/72/CE è così modificato:

1) Al punto 8, la definizione di QM è sostituita dal testo seguente:

"QM Quantità massima di sostanza 'residua' ammessa nel materiale o nell'oggetto. Ai fini della presente direttiva, la quantità di sostanza nel materiale o nell'oggetto è determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa che venga messo a punto un metodo convalidato;"

2) I seguenti monomeri e altre sostanze di partenza sono inseriti, in ordine numerico, nella tabella della sezione A:

">SPAZIO PER TABELLA>"

3) Per i seguenti monomeri e altre sostanze di partenza indicati nella tabella della sezione A, il contenuto delle colonne "Denominazione" o "N. CAS" o "Restrizioni e/o specifiche" è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

4) I seguenti monomeri e altre sostanze di partenza sono cancellati dalla tabella della sezione B e inseriti, in ordine numerico, nella tabella della sezione A:

">SPAZIO PER TABELLA>"

5) I seguenti monomeri e altre sostanze di partenza sono cancellati dalla tabella della sezione A:

">SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO II

L'allegato III è così modificato:

1) Il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il presente allegato contiene l'elenco delle

a) sostanze incorporate nella plastica per conseguire un effetto tecnico nel prodotto finito, inclusi gli 'additivi polimerici'. Dette sostanze sono presenti nel prodotto finito;

b) sostanze utilizzate per fungere da mezzo adeguato nel quale realizzare la polimerizzazione.

Ai fini del presente allegato, le sostanze di cui alle lettere a) e b) sono in appresso denominate 'additivi'.

Ai fini del presente allegato, con il termine 'additivi polimerici' s'intende qualsiasi polimero e/o prepolimero e/o oligomero che può essere aggiunto alla plastica per conseguire un effetto tecnico, ma che non può essere impiegato in assenza di altri polimeri quale componente strutturale principale dei materiali e degli oggetti finiti. Con esso s'intendono anche le sostanze che possono essere aggiunte al mezzo in cui avviene la polimerizzazione.

L'elenco non comprende:

a) le sostanze che incidono direttamente sulla formazione dei polimeri;

b) i coloranti;

c) i solventi."

2) La sezione A viene modificata come segue:

a) I seguenti additivi sono inseriti, in ordine numerico, nella tabella della sezione A:

">SPAZIO PER TABELLA>"

b) Per i seguenti additivi della sezione A, il contenuto della colonna "Restrizioni e/o specifiche" della tabella è sostituito dal seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

c) I seguenti additivi sono cancellati dalla tabella della sezione A:

">SPAZIO PER TABELLA>"

3) La sezione B è modificata come segue:

a) I seguenti additivi sono inseriti, in ordine numerico, nella tabella della sezione B:

">SPAZIO PER TABELLA>"

b) I seguenti additivi sono cancellati dalla tabella della sezione B:

">SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO III

L'allegato IV è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO IV

PRODOTTI OTTENUTI MEDIANTE FERMENTAZIONE BATTERICA

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO IV

Nell'allegato V le specifiche precedenti contenute nella parte B per i Nn. rif. 16690 e 18888 sono sostituite dalle seguenti e si aggiungono nuove specifiche per i Nn. rif. 11530 e 77895:

">SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO V

L'allegato VI è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO VI

NOTE RELATIVE ALLA COLONNA "RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE"

(1) Attenzione: sussiste il rischio di superamento dell'LMS nei simulanti delle sostanze grasse.

(2) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 10060 e 23920, non deve superare la restrizione indicata.

(3) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 15760, 16990, 47680, 53650 e 89440, non deve superare la restrizione indicata.

(4) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 19540, 19960 e 64800, non deve superare la restrizione indicata.

(5) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 14200, 14230 e 41840, non deve superare la restrizione indicata.

(6) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 66560 e 66580, non deve superare la restrizione indicata.

(7) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 e 92030, non deve superare la restrizione indicata.

(8) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 38000, 42400, 64320, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 e 95725, non deve superare la restrizione indicata.

(9) Attenzione: sussiste il rischio di migrazione della sostanza con conseguente deterioramento delle caratteristiche organolettiche dell'alimento a contatto con il materiale, tale da rendere il prodotto finito non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2, secondo trattino, della direttiva 89/109/CEE.

(10) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 e 73120, non deve superare la restrizione indicata.

(11) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze (espressa come iodio), indicate come Nn. rif. 45200, 64320, 81680 e 86800, non deve superare la restrizione indicata.

(12) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 36720, 36800, 36840 e 92000, non deve superare la restrizione indicata.

(13) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 39090 e 39120, non deve superare la restrizione indicata.

(14) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 44960, 68078, 82020 e 89170, non deve superare la restrizione indicata.

(15) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 e 61600, non deve superare la restrizione indicata.

(16) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 49600, 67520 e 83599, non deve superare la restrizione indicata.

(17) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 e 51120, non deve superare la restrizione indicata.

(18) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 67600, 67680 e 67760, non deve superare la restrizione indicata.

(19) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 60400, 60480 e 61440, non deve superare la restrizione indicata.

(20) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 66400 e 66480, non deve superare la restrizione indicata.

(21) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 93120 e 93280, non deve superare la restrizione indicata.

(22) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 17260, 18670, 54880 e 59280, non deve superare la restrizione indicata.

(23) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 13620, 36840, 40320 e 87040, non deve superare la restrizione indicata.

(24) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 13720 e 40580, non deve superare la restrizione indicata.

(25) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 16650 e 51570, non deve superare la restrizione indicata.

(26) QM(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come N rif. 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 e 25270, non deve superare la restrizione indicata.

(27) QMA(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 10599/90A, 10599/91, 10599/92A e 10599/93, non deve superare la restrizione indicata.

(28) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 13480 e 39680, non deve superare la restrizione indicata.

(29) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 22775 e 69920, non deve superare la restrizione indicata.

(30) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 86480, 86960 e 87120, non deve superare la restrizione indicata.

(31) Le prove di conformità in presenza di contatto con grassi vanno effettuate utilizzando simulanti delle sostanze grasse sature come simulante D.

(32) Le prove di conformità in presenza di contatto con grassi vanno effettuate utilizzando isoottano come sostituto del simulante D (instabile).

(33) QMA(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 14800 e 45600, non deve superare la restrizione indicata.

(34) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 55200, 55280 e 55360, non deve superare la restrizione indicata."

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