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Document 31999R1565

Regolamento (CE) n. 1565/1999 della Commissione del 16 luglio 1999 che fissa, per la campagna 1999/2000, il prezzo d'acquisto da parte degli organismi ammassatori per le uve secche non trasformate

GU L 184 del 17.7.1999, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1565/oj

31999R1565

Regolamento (CE) n. 1565/1999 della Commissione del 16 luglio 1999 che fissa, per la campagna 1999/2000, il prezzo d'acquisto da parte degli organismi ammassatori per le uve secche non trasformate

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 17/07/1999 pag. 0016 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 1565/1999 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1999

che fissa, per la campagna 1999/2000, il prezzo d'acquisto da parte degli organismi ammassatori per le uve secche non trasformate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

(1) considerando che i criteri per la fissazione del prezzo al quale gli organismi ammassatori acquistano le uve secche sono definiti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 2201/96; che per le uve secche non trasformate della campagna di commercializzazione 1999/2000 è opportuno fissare il prezzo d'acquisto ad un livello pari al prezzo d'acquisto applicato nella campagna 1998/1999 tenuto conto della stabilità del prezzo minimo all'importazione;

(2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1999/2000, il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96, per le uve secche non trasformate, è pari a 46,91 EUR/100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

(2) GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.

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