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Document 31999D0554

1999/554/CE: Decisione della Commissione del 19 luglio 1999 che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alla carta per copia [notificata con il numero C(1999) 2144] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 210 del 10.8.1999, p. 16–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2003: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/554/oj

31999D0554

1999/554/CE: Decisione della Commissione del 19 luglio 1999 che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alla carta per copia [notificata con il numero C(1999) 2144] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 10/08/1999 pag. 0016 - 0021


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1999

che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alla carta per copia

[notificata con il numero C(1999) 2144]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/554/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma,

(1) considerando che l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 880/92 stabilisce che le condizioni di assegnazione del marchio sono definite per gruppi di prodotti;

(2) considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento, le proprietà ecologiche di un prodotto devono essere valutate in rapporto a criteri specifici per gruppi di prodotto;

(3) considerando che, con la decisione 96/467/CE(2), la Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alla carta per copia e che tale decisione, ai sensi dell'articolo 3 della stessa, è scaduta il 16 luglio 1999;

(4) considerando che è opportuno rivedere la definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici stabiliti dalla decisione 96/467/CE, per tenere conto degli sviluppi del mercato;

(5) considerando che è opportuno adottare una nuova decisione per stabilire i criteri specifici relativi a tali gruppi di prodotti che resteranno in vigore per altri tre anni dopo la scadenza del periodo di validità dei precedenti criteri;

(6) considerando che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 880/92, la Commissione ha consultato i principali ambienti interessati riuniti in un forum consultivo;

(7) considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 880/92,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il gruppo di prodotti "carta per copia" (di seguito il "gruppo di prodotti") indica: "Fogli o rotoli di carta non stampata in formati differenti utilizzati per fotocopiatrici, fax o stampanti da ufficio. È esclusa la carta termosensibile e quella autocopiante".

Articolo 2

Le proprietà ecologiche del gruppo di prodotti definito all'articolo 1 sono valutate in rapporto ai criteri ecologici specifici riportati nell'allegato.

Articolo 3

La definizione del gruppo di prodotti e i criteri ad esso relativi sono validi dal 17 luglio 1999 al 1o luglio 2002. Se, tuttavia, al 1o luglio 2002, non sarà stata ancora adottata una nuova decisione che stabilisce i criteri ecologici per questo gruppo di prodotti, la loro validità avrà termine al 1o luglio 2003 o alla data di adozione della nuova decisione, se tale data è anteriore al 1o luglio 2003.

Articolo 4

Il numero di codice assegnato a questo gruppo di prodotti per scopi amministrativi è "011".

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1999.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

(1) GU L 99 dell'11.4.1992, pag. 1.

(2) GU L 192 del 2.8.1996, pag. 29.

ALLEGATO

Per ottenere l'assegnazione del marchio di qualità ecologica, un prodotto quale definito all'articolo 1 deve risultare conforme ai criteri stabiliti nel presente allegato in base a prove effettuate secondo i metodi ivi indicati. Se del caso, possono essere utilizzati altri metodi di prova se essi sono ritenuti equipollenti dall'organismo incaricato di valutare la domanda. In assenza di riferimenti alle prove, o quando tali riferimenti riguardano fasi di verifica o monitoraggio, gli organismi competenti devono basarsi, ove opportuno, sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dal richiedente e/o su verifiche eseguite da organismi indipendenti.

Si raccomanda agli organismi competenti di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri previsti dal presente allegato, dell'attuazione di programmi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001 (nota:

non si richiede tuttavia di applicare tali programmi di gestione).

Questi criteri hanno in particolare l'obiettivo di:

- limitare il rilascio nelle acque di sostanze tossiche o comunque inquinanti;

- favorire la riduzione del danno o dei rischi ambientali connessi con l'uso dell'energia (riscaldamento planetario, acidificazione, riduzione dell'ozono, esaurimento di risorse non rinnovabili) mediante la riduzione del consumo energetico e le relative emissioni nell'atmosfera;

- favorire la riduzione del danno o dei rischi ambientali connessi con l'uso di sostanze chimiche pericolose;

- promuovere i principi di gestione sostenibile dei boschi.

I criteri sono fissati a un livello tale da favorire l'attribuzione del marchio alla carta ottenuta da fibre riciclate o da fibre vergini o da miscele delle stesse prodotte con tecnologie che riflettono i migliori standard.

CRITERI ECOLOGICI

1. Emissioni nell'acqua

Gli scarichi totali nell'acqua dopo il trattamento (nel sito di produzione o al suo esterno), relativi al prodotto cartaceo, sono calcolati come somma degli scarichi del processo di produzione di pasta e di carta e non devono superare:

- 30 kg di fabbisogno chimico di ossigeno (COD) per tonnellata di carta prodotta.

Il COD deve essere misurato in conformità della norma ISO 6060 o di norme equivalenti.

- 0,30 kg di composti organici alogenati adsorbibili (AOX come Cl) per tonnellata di carta prodotta. La quantità di AOX (come Cl) scaricati da ciascun sito di lavorazione della pasta non deve superare 0,50 kg per tonnellata di pasta secca all'aria.

Gli AOX devono essere misurati in conformità della norma ISO 9562 o di norme equivalenti. Ciò non è tuttavia necessario se non vengono utilizzati agenti sbiancanti clorurati.

Devono essere prodotti i dati sul consumo di acqua per tonnellata di pasta e carta prodotta nelle varie fasi del processo produttivo (nota:

i dati sono necessari per valutare i calcoli sui carichi e le concentrazioni delle acque residuali).

2. Emissioni nell'aria

Le emissioni totali nell'aria relative al prodotto cartaceo sono calcolate come somma delle emissioni del processo di produzione di pasta e di carta e non devono superare:

- 1,5 kg di composti di zolfo (come S) per tonnellata di carta prodotta. Non è necessario tenere conto delle emissioni relative alla produzione di elettricità.

- 3,0 kg di ossidi di azoto (NOx, come NO2 equivalenti) per tonnellata di carta prodotta. Non è necessario tenere conto delle emissioni relative alla produzione di elettricità.

- 1500 kg di anidride carbonica provenienti da fonti non rinnovabili per tonnellata di carta prodotta, incluse le emissioni derivanti dalla produzione di elettricità (nel sito di produzione o al suo esterno).

3. Consumo energetico

Il consumo totale di energia relativo al prodotto cartaceo è calcolato come somma dell'energia utilizzata nel processo di produzione di pasta e di carta e non deve superare:

- 26 G joule di consumo di energia termica per tonnellata di carta prodotta.

- 7 G joule (1940 kWh) di elettricità per tonnellata di carta prodotta.

II richiedente deve calcolare tutti gli input energetici, divisi in energia termica, elettrica ed energia prodotta per combustione, utilizzati nella produzione di pasta e carta, inclusa l'energia utilizzata per la deinchiostrazione dei rifiuti di carta provenienti dalla produzione di carta riciclata.

L'energia termica totale include tutti i tipi di carburanti acquistati, tranne quelli usati per la produzione interna di elettricità. Include inoltre l'energia termica recuperata dall'incinerazione delle soluzioni e dei rifiuti derivanti da processi in situ (residui di legno, segatura, soluzioni, carta straccia, scarti di carta), come pure il calore ricuperato dalla produzione interna di elettricità - tuttavia, nel calcolare l'energia termica totale, il richiedente, deve tener conto solo dell'80 % dell'energia termica proveniente da tali fonti.

Con energia elettrica totale si intende l'energia netta importata proveniente dalla rete e la produzione interna di elettricità misurata in energia elettrica. Non si deve tenere conto dell'elettricità utilizzata per il trattamento delle acque residuali.

4. Fibre - Gestione sostenibile delle foreste

Le fibre possono essere fibre di legno, fibre riciclate o fibre di altri materiali.

Nel caso di fibre vergini del legno provenienti da boschi, gli operatori responsabili della gestione delle fonti di provenienza delle fibre devono attuare i principi e le misure atti a garantire una gestione sostenibile delle foreste. A questo scopo, gli operatori in questione e/o i responsabili delle fabbriche devono presentare una dichiarazione, una carta, un codice di condotta o un attestato.

In Europa, i principi e le misure di cui sopra devono corrispondere a quelli contenuti negli "Orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste", fatti propri dalla Conferenza interministeriale di Lisbona sulla protezione delle foreste in Europa (2-4 giugno 1998). Per i boschi extraeuropei, essi devono corrispondere ai principi in materia adottati alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (Rio de Janeiro, giugno 1992) e, laddove possibile, ai criteri o agli orientamenti adottati nel quadro di iniziative regionali (OILT, Processo di Montreal, Processo di Tarapoto, iniziativa PNUA/FAO per le zone aride dell'Africa).

5. Sostanze chimiche pericolose

Il gas di cloro non deve essere usato come agente sbiancante. Questa prescrizione non si applica al gas di cloro relativo alla produzione e all'uso del biossido di cloro (nota:

benché tale prescrizione si applichi anche alla sbiancatura di fibre riciclate sono ammesse le fibre sbiancate con gas di cloro nel loro precedente ciclo di vita.)

Le sostanze chimiche classificate come pericolose per l'ambiente e assegnate alla frase di rischio R50 e R53, ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/98/CE della Commissione(2), non devono essere utilizzate nella produzione della carta in quantità superiori allo 0,1 % del peso della carta.

6. Gestione dei rifiuti

Tutti i produttori di pasta e carta per copia devono disporre di un sistema di gestione dei rifiuti(3) e dei materiali residui prodotti nei loro stabilimenti. Le caratteristiche del sistema devono essere spiegate o documentate nella domanda, presentando informazioni su almeno i seguenti punti:

- procedure per separare e utilizzare materiali riciclabili ricavati dalle acque reflue;

- procedure di recupero di materiali da destinare ad altri usi, quali il ricorso all'incinerazione per la produzione di vapore o a usi agricoli;

- procedure per la gestione dei rifiuti pericolosi(4).

IDONEITÀ ALL'USO

Il prodotto deve essere idoneo all'uso.

INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI

Sugli imballaggi primari e secondari del prodotto devono apparire le seguenti informazioni: "Questo prodotto ha ricevuto il marchio di qualità ecologica della UE perché soddisfa, tra gli altri, i requisiti che permettono di limitare le emissioni nell'acqua (COD, AOX), nell'aria (S, NOx, CO2), l'impiego di energia e di combustibili fossili.

Si invita a raccogliere la carta da destinare al riciclaggio"

Inoltre, il produttore può indicare sull'imballaggio la percentuale minima di fibre riciclate.

(1) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(2) GU L 355 del 30.12.1998, pag. 1.

(3) Secondo la definizione delle autorità aventi competenza sui siti di produzione di pasta e carta in questione.

(4) Secondo la definizione delle autorità aventi competenza sui siti di produzione di pasta e carta in questione.

Appendice tecnica

DEFINIZIONI, REQUISITI PER LE PROVE E DOCUMENTAZIONE

Tutti i parametri di emissione

Per effettuare le misurazioni o il bilancio globale si devono prendere in considerazione dodici mesi di produzione. Nel caso di uno stabilimento nuovo o ricostruito le misurazioni devono prendere in considerazione quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile degli impianti. Le misurazioni devono essere rappresentative della rispettiva campagna.

Se un prodotto è costituito da differenti qualità di pasta, i valori di emissione relativi alla produzione di pasta devono essere calcolati come media ponderata di tutti i tipi di pasta utilizzati. Le emissioni totali sono ottenute aggiungendo le emissioni relative alla produzione di pasta a quelle relative alla produzione di carta per copia.

Le misurazioni devono essere effettuate da laboratori autorizzati o da istituti indipendenti di prova, conformemente alla norma EN 45001. Le analisi degli scarichi possono essere anche effettuate dal laboratorio della fabbrica di pasta o carta purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- le autorità competenti accettano i campionamenti e le misurazioni effettuati nel laboratorio in questione, oppure

- il fabbricante dispone di un sistema di controllo della qualità che prevede la supervisione di campionamento e analisi e che è certificato in base alle norme ISO 9001 o ISO 9002, o ancora

- è un laboratorio ufficiale autorizzato GLP (Buone pratiche di laboratorio).

La misurazione delle emissioni nell'acqua deve essere realizzata su campioni di acqua non filtrata e non sedimentata prelevati dopo il trattamento in fabbrica o presso un impianto di depurazione pubblico.

AOX

Gli AOX devono essere misurati nei processi in cui i composti clorurati vengono utilizzati per sbiancare la pasta. Ciò implica che non è necessario misurare gli AOX:

- nelle acque residuali derivanti dalla produzione non integrata di carta, oppure

- nelle acque residuali derivanti dalla produzione di pasta senza sbiancatura, o ancora

- quando la sbiancatura è effettuata con sostanze prive di cloro.

Zolfo e ossidi di azoto

Il richiedente deve presentare un bilancio delle emissioni di zolfo e ossidi di azoto nell'atmosfera. Tale bilancio deve comprendere tutte le emissioni che si verificano durante la produzione di pasta e carta, ad eccezione di quelle relative alla produzione di elettricità. Le misurazioni devono includere i recuperatori, le fornaci da calce, le caldaie a vapore e i forni per l'eliminazione dei gas dall'odore intenso eventualmente presenti. Devono essere incluse anche le emissioni diffuse.

Anidride carbonica

II richiedente deve presentare un bilancio delle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, in cui siano riprese tutte le fonti di energia non rinnovabili utilizzate in fabbrica per la produzione di pasta e carta, nonché le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica (nel sito di produzione come al suo esterno). Nel calcolo delle emissioni di CO2 dei combustibili devono essere utilizzati i fattori riportati nella tabella 1.

Tabella 1

Equivalenti di CO2 relativi alle fonti di energia non rinnovabili

>SPAZIO PER TABELLA>

Per quanto riguarda la rete elettrica, i valori riportati nella tabella devono essere utilizzati in tutta l'Unione europea. Nel caso di siti di produzione al di fuori dell'Unione europea, il richiedente può produrre una documentazione che stabilisca i valori medi per i suoi fornitori di elettricità e utilizzare questo valore medio anziché il valore riportato nella tabella.

Composti chimici pericolosi

Il richiedente deve fornire una dichiarazione dei fornitori di pasta attestante che non sono stati utilizzati i gas di cloro per la sbiancatura della pasta.

Il richiedente deve produrre un elenco dei prodotti chimici utilizzati nella produzione di carta. Tale elenco deve riportare la marca del prodotto, il settore di utilizzo e il nome del fornitore. Oltre all'elenco in questione, deve essere prodotta una dichiarazione di questo tenore: "nessuna delle sostanze chimiche classificate come pericolose per l'ambiente e assegnate alle frasi di rischio R50 e R53, ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/98/CE della Commissione(2), è presente nel processo di produzione della carta in quantità superiori allo 0,1 % del peso della carta". Tale prescrizione non interessa la produzione della pasta.

Gestione dei rifiuti

Il richiedente deve presentare un documento che illustri le procedure per la gestione dei rifiuti e dei materiali residui provenienti dalle differenti fasi della produzione della pasta e della carta secondo i criteri illustrati in precedenza.

Idoneità all'uso

Il richiedente deve dimostrare che il prodotto è idoneo all'uso, avvalendosi, ad esempio, di dati ricavati dai pertinenti metodi di prova ISO o CEN, ma anche di procedure di prova nazionali o interne alla fabbrica. Alla domanda devono essere allegate informazioni sulle procedure di prova.

(1) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(2) GU L 355 del 30.12.1998, pag. 1.

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