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Document 31997R0307

Regolamento (CE) n. 307/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico

GU L 51 del 21.2.1997, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/307/oj

31997R0307

Regolamento (CE) n. 307/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico

Gazzetta ufficiale n. L 051 del 21/02/1997 pag. 0009 - 0010


REGOLAMENTO (CE) N. 307/97 DEL CONSIGLIO del 17 febbraio 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il periodo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (4), scade il 31 dicembre 1996;

considerando che le foreste svolgono un ruolo essenziale ai fini del mantenimento degli equilibri ecologici fondamentali, in particolare per quanto concerne il suolo, le risorse idriche, il clima, la flora e la fauna e che gli equilibri ecologici sono a loro volta indispensabili ai fini di un'agricoltura sostenibile e della gestione delle zone rurali;

considerando che la conservazione del patrimonio forestale è di grande importanza dal punto di vista economico, ecologico e sociale e contribuisce, in particolare, a salvaguardare lo statuto sociale della popolazione attiva nel settore dell'agricoltura e nelle zone rurali;

considerando che la Comunità e gli Stati membri si sono impegnati a livello internazionale e in occasione delle conferenze ministeriali paneuropee sulla protezione delle foreste in Europa, svoltesi a Strasburgo nel 1990 e a Helsinki nel 1993 a sorvegliare permanentemente i danni accusati dalle foreste; che l'azione prevista dal regolamento (CEE) n. 3528/86 contribuisce a dar seguito a tali impegni;

considerando che i risultati ottenuti grazie alla rete di osservazione sistematica rivelano una chiara tendenza alla distribuzione spazio-temporale dei danni forestali su tutto il territorio della Comunità;

considerando che gli Stati membri hanno creato posti di osservazione permanenti per la sorveglianza intensiva e continua degli ecosistemi forestali; che il proseguimento di queste attività di monitoraggio a più lungo termine è indispensabile per approfondire il rapporto di causa-effetto tra le alterazioni degli ecosistemi forestali e i fattori che le determinano;

considerando che i danni causati alle foreste da svariati fattori, tra cui principalmente l'inquinamento atmosferico e talune avversità climatiche, nuocciono alla sviluppo di un'agricoltura sostenibile e alla gestione delle zone rurali;

considerando che la protezione delle foreste dall'inquinamento atmosferico e da talune avversità climatiche contribuisce quindi direttamente a realizzare gli obiettivi enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, lettera b) del trattato;

considerando pertanto che è opportuno proseguire l'azione prevista dal regolamento (CEE) n. 3528/86 e prorogarne la durata di altri cinque anni, per una durata complessiva di 15 anni a partire dal 1° gennaio 1987;

considerando che un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 è inserito nel presente regolamento per tutta la durata del programma, senza che ciò pregiudichi le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato;

considerando che è necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3528/86,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3528/86 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

1. L'azione è prevista per una durata di quindici anni a decorrere dal 1° gennaio 1987.

2. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dell'azione ammonta a 40 milioni di ecu per il periodo 1997-2001.

Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro il limite delle prospettive finanziarie.

3. Prima dello scadere del periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

(1) GU n. C 268 del 14. 9. 1996, pag. 7.

(2) GU n. C 33 del 3. 2. 1997.

(3) Parere reso il 27 novembre 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2157/92 (GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 1).

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