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Document 31995R1085

Regolamento (CE) n. 1085/95 della Commissione del 15 maggio 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 3521/93 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 3380/93

GU L 109 del 16.5.1995, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1085/oj

31995R1085

Regolamento (CE) n. 1085/95 della Commissione del 15 maggio 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 3521/93 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 3380/93

Gazzetta ufficiale n. L 109 del 16/05/1995 pag. 0004 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 1085/95 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 1995 che modifica il regolamento (CE) n. 3521/93 recante deroga al regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 3380/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2067/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo ad azioni di promozione e di commercializzazione a favore delle carni bovine di qualità (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1318/93 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3380/93 (3), ha limitato il campo di applicazione delle azioni promozionali previste dal regolamento (CEE) n. 2067/92 alle carni di carcasse classificate negli stati di ingrassamento 2 e 3; che, date le difficoltà di approvvigionamento in animali castrati delle suddette qualità, il regolamento (CE) n. 3521/93 della Commissione (4) ha consentito di derogare a tali disposizioni, ammettendo per i progammi di azioni promozionali approvati nel 1993 l'utilizzazione di carni corrispondenti allo stato di ingrassamento immediatamente superiore;

considerando che, dinanzi al persistere delle suddette difficoltà e per prevedere i tempi di adattamento necessari, occorre prorogare la suddetta derogra per i programmi di azioni promozionali già decisi o che dovranno essere decisi per gli anni 1994-1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3521/93, i termini « per il 1993 » sono sostituiti dai termini « per gli anni 1993-1997 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1995.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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