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Document 31991L0103

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 1991 recante modifica della direttiva 86/547/CEE che modifica l' allegato III B della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l' introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (91/103/CEE)

OJ L 52, 27.2.1991, p. 51–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/103/oj

31991L0103

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 1991 recante modifica della direttiva 86/547/CEE che modifica l' allegato III B della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l' introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (91/103/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 052 del 27/02/1991 pag. 0051 - 0051


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 1991 recante modifica della direttiva 86/547/CEE che modifica l'allegato III B della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (91/103/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/27/CEE (2), in particolare l'articolo 13, secondo comma, primo trattino,

viste le richieste presentate da Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Portogallo e Regno Unito,

considerando che la direttiva 77/93/CEE prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; che tali misure comprendono anche le misure adottate dagli Stati membri per quanto concerne i vegetali, i prodotti vegetali e altri prodotti provenienti da paesi terzi;

considerando che in alcuni Stati membri vigono disposizioni più rigorose per quanto concerne detti vegetali e detti prodotti vegetali;

considerando che negli Stati membri richiedenti tali misure più rigorose includono alcune restrizioni per determinati prodotti originari di paesi terzi;

considerando che l'allegato III, parte B della direttiva 77/93/CEE è stato modificato dalla direttiva 86/547/CEE della Commissione (3) per consentire agli Stati membri interessati di imporre i divieti in parola anche quando i prodotti considerati, originari di un paese terzo, provengono da altri Stati membri; che tali modifiche costituivano soltanto misure di protezione provvisorie per un periodo di tre anni;

considerando che tale periodo è stato concesso alla Commissione per esaminare tali misure di protezione in funzione della situazione fitosanitaria dei paesi terzi interessati in modo da poter adottare disposizioni più durature alla fine del periodo suddetto;

considerando che risulta impossibile portare a termine questo esame entro il periodo stabilito inizialmente dalla direttiva 86/547/CEE;

considerando che la direttiva 90/80/CEE della Commissione (4) ha prorogato di un anno detto periodo;

considerando che risulta impossibile ultimare lo studio in parola nonostante la proroga di un anno del periodo inizialmente stabilito; che questo periodo dovrà essere ulteriormente prorogato in conformità;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1

All'articolo 3 della direttiva 86/547/CEE, la data del « 31 dicembre 1990 » è sostituita da quella del « 31 dicembre 1991 ». Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono completate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri. Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 16 del 22. 1. 1991, pag. 29. (3) GU n. L 323 del 18. 11. 1986, pag. 21. (4) GU n. L 51 del 27. 2. 1990, pag. 34.

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