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Document 31990L0656

Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativa alle misure transitorie applicabili in Germania concernenti talune disposizioni comunitarie nel settore della tutela dell'ambiente

GU L 353 del 17.12.1990, p. 59–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/656/oj

31990L0656

Direttiva 90/656/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativa alle misure transitorie applicabili in Germania concernenti talune disposizioni comunitarie nel settore della tutela dell'ambiente

Gazzetta ufficiale n. L 353 del 17/12/1990 pag. 0059 - 0064
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 10 pag. 0019
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 10 pag. 0019


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1990 relativa alle misure transitorie applicabili in Germania concernenti talune disposizioni comunitarie nel settore della tutela dell'ambiente (90/656/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che la Comunità ha adottato un complesso di regole concernenti la tutela dell'ambiente ;

considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che è tuttavia necessario tenere in considerazone la particolare situazione di quel territorio per quanto concerne lo stato dell'ambiente ;

considerando che a tal fine è necessario consentire alla Repubblica federale di Germania di prevedere un termine speciale per rendere conformi agli atti comunitari le regolamentazioni in vigore in detto territorio ;

considerando che le deroghe previste a tal fine devono avere carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune e in particolare alle condizioni di concorrenza ; che dette deroghe non sono applicabili ai nuovi impianti ;

considerando che lo stato dell'ambiente nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca impone uno sforzo notevole di risanamento al fine di rispettare le norme di qualità, i valori limite e gli altri obblighi di tutela dell'ambiente contenuti negli atti giuridici comunitari ;

considerando che il tempo necessario all'adeguamento dipende, da un lato, dalla situazione di partenza in tale territorio e, dall'altro, dalle misure necessarie per conformarsi agli obblighi comunitari ; che pertanto non possono essere fissati termini uniformi ;

considerando che le misure da prendere nei diversi settori di cui alla presente direttiva spesso impongono non solo modifiche della produzione, ma anche la costruzione di nuovi impianti ; che le suddette misure implicano l'esistenza di una struttura amministrativa adeguata e la creazione di reti di misurazione e di controllo ; che, di conseguenza, è indispensabile prevedere termini di più anni per giungere a una situazione di conformità con il diritto comunitario nel settore dell'ambiente ;

considerando che il livello di informazione sullo stato delle regolamentazioni e sulla situazione ambientale nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non consente di stabilire in via definitiva la natura degli adeguamenti né la portata delle deroghe e che, per poter tenere conto dell'evoluzione della situazione, è necessario prevedere una procedura semplificata, conformemente all'articolo 145, terzo trattino del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Qualità delle acque superficiali

1. In deroga alla direttiva 75/440/CEE(4) nonché alla direttiva 79/869/CEE(5), la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, le norme sulla qualità delle acque superficiali, i metodi di misura di riferimento, le frequenze dei campionamenti e delle analisi previsti dalle suddette direttive debbano essere rispettati entro il 31 dicembre 1995.

2. La Repubblica federale di Germania presenta alla Commissione, entro il 31 dicembre 1992, un piano di risanamento ove indica le misure che intende adottare per raggiungere gli obiettivi delle direttive di cui al paragrafo 1 entro il termine indicato.

Articolo 2

Qualità delle acque di balneazione

In deroga alla direttiva 76/160/CEE(6), la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, gli obblighi previsti dalla suddetta direttiva debbano essere rispettati entro il 31 dicembre 1993.

Articolo 3

Scarichi di sostanze pericolose

1. In deroga alle direttive 76/464/CEE(7), 82/176/CEE(8), 83/513/CEE(9), 84/156/CEE(10), 84/491/CEE(11), 86/280/CEE(12) e 88/347/CEE(13), la Repubblica federale di Germania è autorizzata ad applicare, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, le disposizioni previste dalle suddette direttive relativamente agli stabilimenti industriali ivi installati alla data dell'unificazione tedesca, al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 1992.

2. Qualsiasi stabilimento esistente, la cui capacità di trattamento delle sostanze sia stata sensibilmente aumentata, è considerato come uno stabilimento nuovo ai sensi dell'articolo 2, lettera g) della direttiva 86/280/CEE.

3. Per quanto concerne la direttiva 86/280/CEE, i paragrafi 1 e 2 sono applicabili soltanto alle sostanze che figurano nell'allegato II di detta direttiva.

4. I programmi specifici previsti all'articolo 4 della direttiva 84/156/CEE e all'articolo 5 della direttiva 86/280/CEE devono essere definiti e messi in vigore entro il 31 dicembre 1992.

Articolo 4

Qualità delle acque dolci idonee alla vita dei pesci

In deroga alla diretiva 78/659/CEE(14), la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, gli obblighi previsti dalla suddetta direttiva debbano essere rispettati entro il 31 dicembre 1992.

Articolo 5

Uccelli selvatici

In deroga alla direttiva 79/409/CEE(15), la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, l'introduzione delle misure di protezione derivanti dagli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4 della suddetta direttiva entro il 31 dicembre 1992.

Entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data dell'unificazione tedesca, la Repubblica federale di Germania identifica i territori che intende classificare come zone di protezione speciale.

In attesa dell'entrata in vigore delle misure di protezione ai sensi degli articoli 3 e 4 di detta direttiva, la Repubblica federale di Germania si accerta che il potenziale di conservazione di tali territori non subisca interventi da parte delle autorità pubbliche.

Articolo 6

Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

1. In deroga alla direttiva 80/68/CEE(16), la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio del'ex Repubblica democratica tedesca, gli obblighi previsti dalla suddetta direttiva sullo scarico di sostanze di cui agli elenchi I o II esistenti al momento dell'unificazione tedesca debbano essere rispettati entro il 31 dicembre 1995.

2. Gli inventari delle autorizzazioni previste all'articolo 15 della direttiva 80/68/CEE devono essere completati appena possibile e in ogni caso prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

3. La Repubblica federale di Germania presenta alla Commissione, entro il 31 dicembre 1992, un programma di risanamento delle acque sotterranee di cui al presente articolo, nel quale siano previste le misure necessarie per impedire l'immissione delle sostanze incluse nell'elenco I e per limitare l'immissione delle sostanze indicate nell'elenco II, in conformità delle disposizioni della direttiva 80/68/CEE.

Articolo 7

Qualità delle acque destinate al consumo umano

1. In deroga alla direttiva 80/778/CEE(17), la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, gli obblighi derivanti dalla suddetta direttiva debbano essere rispettati entro il 31 dicembre 1995. Tuttavia, la Repubblica federale di Germania si adopererà per raggiungere tale

obiettivo sin dal 31 dicembre 1991. Qualora a tale data le

()norme di qualità di cui alla direttiva 80/778/CEE non siano state raggiunte, la Repubblica federale di Germania presenta immediatamente alla Commissione tutte le informazioni utili al riguardo, unitamente ad un piano di risanamento indicante le misure necessarie per garantire la conformità alle norme della direttiva, entro il 31 dicembre 1995.

Articolo 8

Qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione

1. In deroga alla direttiva 80/779/CEE(18), la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca :

gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della suddetta direttiva debbano essere rispettati entro il 31 dicembre 1991 ;

gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della suddetta direttiva, le cui scadenze sono rispettivamente il 1o ottobre 1982 e il 1o aprile 1986, debbano essere rispettati rispettivamente entro il 31 dicembre 1991 ed il 31 dicembre 1995.

Articolo 9

Rischi di incidenti rilevanti

1. In deroga alla direttiva 82/501/CEE(19), la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, gli obblighi previsti in detta direttiva per quanto concerne le attività industriali ivi esercitate alla data dell'unificazione tedesca debbano essere rispettati entro il 1o luglio 1992.

2. Per le attività industriali previste al paragrafo 1, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che la dichiarazione complementare di cui all'articolo 9, paragrafo 4 della direttiva 82/501/CEE e all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 87/216/CEE(20), debba essere presentata all'autorita competente entro il 1o luglio 1994.

Articolo 10

Piombo contenuto nell'atmosfera

In deroga alla direttiva 82/884/CEE(21), la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca :

l'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della suddetta direttiva debba essere rispettato entro il 31 dicembre 1991 ;

l'obbligo di informare la Commissione, previsto all'articolo 3, paragrafo 2 della suddetta direttiva debba essere rispettato entro il 31 dicembre 1991 ;

()l'obbligo di trasmettere alla Commissione i progetti relativi al miglioramento graduale della qualità dell'aria previsto all'articolo 3, paragrafo 3, prima frase, della suddetta direttiva debba essere rispettato entro il 31 dicembre 1992 ;

l'obbligo di raggiungere i valori limite stabiliti nella direttiva all'articolo 3, paragrafo 3, terza frase della suddetta direttiva debba essere rispettato entro il 1o luglio 1994.

Articolo 11

Inquinamento atmosferico provocato dagli impianti

industriali

In deroga alla direttiva 84/360/CEE(22), la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la data fissata all'articolo 2, paragrafo 3 della suddetta direttiva per la definizione degli impianti esistenti sia quella dell'unificazione tedesca.

Articolo 12

Norme di qualità dell'aria per il biossido di azoto

In deroga alla direttiva 85/203/CEE(23), la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca :

l'obbligo di rispettare il valore limite delle concentrazioni di azoto nell'atmosfera previsto all'articolo 3, paragrafo 1 della suddetta direttiva, debba essere rispettato entro il 31 dicembre 1991 ;

i termini previsti all'articolo 3, paragrafo 2 della suddetta direttiva siano prorogati al 31 dicembri 1991 al più tardi ;

il termine per la presentazione dei programmi di miglioramento della qualità dell'aria di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, prima frase della suddetta direttiva, sia fissato al 31 dicembre 1992 al più tardi ;

il termine massimo previsto all'articolo 3, paragrafo 2, in fine della suddetta direttiva sia prorogato al 31 dicembre 1995 al più tardi.

Articolo 13

Eliminazione degli oli usati

In deroga alla direttiva 87/101/CEE(24), la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la data

cui fa riferimento l'articolo 3 della suddetta direttiva, sia quella dell'unificazione tedesca.

Articolo 14

Inquinamento causato dall'amianto

In deroga alla direttiva 87/217/CEE(25), la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca :

gli obblighi previsti all'articolo 4, paragrafo 1 della suddetta direttiva debbano essere rispettati entro il

31 dicembre 1991 ;

gli obblighi previsti all'articolo 14, paragrafo 2 della suddetta direttiva debbano essere rispettati entro il

30 giugno 1993.

Articolo 15

Limitazione dell'inquinamento proveniente dai grandi impianti di combustione

1. In deroga alla direttiva 88/609/CEE(26), la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prevedere che, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca :

all'articolo 2, punti 9 e 10 della suddetta direttiva la data del 1o luglio 1987 sia sostiuta dalla data del 1o luglio 1990 ;

all'articolo 3, paragrafo 1 della suddetta direttiva la data del 1o luglio 1990 per la predisposizione dei programmi di riduzione delle emissioni inquinanti sia sostituita da quella del 1o luglio 1992.

2. All'allegato I della direttiva 88/609/CEE, i dati relativi alla Germania sono modificati come segue :

0123456789

Stato membro199319982003199319982003199319982003

Germania5 0003 000 (3)2 0001 500-40 (3)-60-70(3)--

(3)La Repubblica federale di Germania deve rispettare il valore indicato in questa voce a decorrere dal 1o gennaio 1996.

3. All'allegato II della direttiva 88/609/CEE i dati relativi alla Germania sono modificati come segue :

0123456

Stato membro199319981993199819931998

Germania1 090872 (4)654-20-40--

(4)La Repubblica federale di Germania deve rispettare il valore indicato in questa voce a decorrere dal 1o gennaio 1996.

Articolo 16

Rifiuti

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 75/442/CEE(27) e dell'articolo 9 della direttiva 78/319/CEE(28), la Repubblica federale di Germania è autorizzata,

salvo per quanto riguarda i nuovi impianti, a prendere le misure necessarie affinché sia garantito il rispetto di tali obblighi nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca entro il 31 dicembre 1995.

2. La Repubblica federale di Germania sottoporrà alla Commissione entro il 31 dicembre 1991 programmi di risanamento che siano conformi alle esigenze definite all'articolo 6 della direttiva 75/442/CEE e all'articolo 12 della direttiva 78/319/CEE e che permettano di rispettare il termine di cui al paragrafo 1.

Articolo 17

Informazione

La Repubblica federale di Germania informa immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione degli articoli da 1 a 16 ; la Commissione provvede a comunicarle agli Stati membri e al Parlamento europeo.

Articolo

Articolo 18

1. Può essere decisa l'adozione di misure riguardanti completamenti per colmare lacune manifeste, o adeguamenti tecnici alle misure che sono oggetto della presente direttiva.

2. Tali adeguamenti devono essere intesi a garantire un'applicazione coerente della regolamentazione comunitaria nel settore coperto dalla presente direttiva nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, tenendo conto della situazione specifica ivi esistente e delle difficoltà particolari che incontra l'applicazione di detta regolamentazione.

Essi devono inoltre rispettare i principi della regolamentazione in questione ed essere strettamente connessi ad una delle deroghe previste nella presente direttiva.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere prese :

per quanto concerne l'articolo 1, in conformità della procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 79/869/CEE ;

per quanto concerne l'articolo 2, in conformità della procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 76/160/CEE ;

per quanto concerne l'articolo 4, in conformità della procedura di cui all'articolo 14 della direttiva 78/659/CEE ;

per quanto concerne l'articolo 5, in conformità della procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 79/409/CEE ;

per quanto concerne l'articolo 7, in conformità della procedura di cui all'articolo 15 della direttiva 80/778/CEE ;

per quanto concerne l'articolo 8, in conformità della procedura prevista all'articolo 14 della direttiva 80/779/CEE ;

per quanto concerne l'articolo 9, in conformità della procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 82/501/CEE ;

per quanto concerne l'articolo 10, in conformità della procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 82/884/CEE ;

per quanto concerne l'articolo 12, in conformità della procedura di cui all'articolo 14 della direttiva 85/203/CEE ;

per quanto concerne l'articolo 14, in conformità della procedura di cui all'articolo 12 della direttiva 87/217/CEE ;

per quanto concerne l'articolo 16, in conformità della procedura di cui all'articolo 19 della direttiva 78/319/CEE ;

4. Per i casi non contemplati dalle procedure di cui al paragrafo 3, le misure di cui al paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura indicata in appresso, previa convocazione di un comitato ad hoc composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame.

Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa alle votazioni.

La Commissione adotta le misure previste qualore esse siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

5. Gli adeguamenti previsti ai paragrafi 1 e 2 possono essere adottati solo fino alle date limite previste dalla presente direttiva per l'applicazione integrale delle rispettive direttive ; la loro applicazione è limitata a queste stesse date. I completamenti resi possibili in base al presente articolo possono essere adottati solo fino al 31 dicembre 1992 ; la loro applicazione è limitata alle date limite previste dalla presente direttiva per l'applicazione integrale delle rispettive direttive e, in assenza di siffatte date, al 31 dicembre 1995 al più tardi.

6. Qualora risulti indispensabile prorogare una data limite prevista dalla presente direttiva per l'applicazione di una deroga, questa data può essere prorogata in conformità della procedura di cui agli articoli 3 o 4, ma non oltre il 31 dicembre 1995.

7. Ciascuno Stato membro può adire la Commissione in caso di difficoltà. La Commissione, intervenendo d'urgenza, esamina il problema e presenta le proprie conclusioni, eventualmente corredate di misure appropriate.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il ConsiglioIl PresidenteG. DE MICHELIS

(1)GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 42, modificata il 25 ottobre 1990 ed il 28 novembre 1990.

(2)Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 34.

(5)GU n. L 271 del 29. 10. 1979, pag. 44.

(6)GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 1

(7)GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

(8)GU n. L 81 del 27. 3. 1982, pag. 29.

(9)GU n. L 291 del 24. 10. 1983, pag. 1.

(10)GU n. L 74 del 17. 3. 1984, pag. 49.

(11)GU n. L 274 del 17. 10. 1984, pag. 11.

(12)GU n. L 181 del 4. 7. 1986, pag. 16.

(13)GU n. L 158 del 25. 5. 1988, pag. 35.

(14)GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 1.

(15)GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

(16)GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 43.

(17)GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11.

(18)GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 30.

(19)GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.

(20)GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 36.

(21)GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 15.

(22)GU n. L 188 del 26. 7. 1984, pag. 20.

(23)GU n. L 87 del 27. 3. 1985, pag. 1.

(24)GU n. L 42 dell'11. 1. 1987, pag. 43.

(25)GU n. L 85 del 28. 3. 1987, pag. 40.

(26)GU n. L 336 del 7. 12. 1988, pag. 1.

(27)GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39.

(28)GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.

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