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Document 31989R1458

Regolamento (CEE) n. 1458/89 della Commissione del 26 maggio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 1963/79 che fissa le modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve

OJ L 144, 27.5.1989, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 029 P. 88 - 89
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 029 P. 88 - 89
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 49 - 50
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 49 - 50
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 49 - 50
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 49 - 50
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 49 - 50
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 49 - 50
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 49 - 50
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 49 - 50
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 49 - 50
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 71 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 71 - 72
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 022 P. 42 - 43

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014; abrog. impl. da 31979R1963

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1458/oj

31989R1458

Regolamento (CEE) n. 1458/89 della Commissione del 26 maggio 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 1963/79 che fissa le modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve

Gazzetta ufficiale n. L 144 del 27/05/1989 pag. 0028 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0088
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0088


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1458/89 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 1963/79 che fissa le modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/89 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 591/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3788/85 (4), in particolare l'articolo 9,

considerando che, in base all'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE, l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di conserve di pesci e verdure, beneficia di una restituzione alla produzione; che tale restituzione deve consentire ai beneficiari di acquistare sul mercato comunitario l'olio d'oliva a prezzi prossimi a quelli praticati sul mercato mondiale; che a tal fine, la restituzione alla produzione deve essere fissata sulla base dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli oli ottenuti mediante raffinazione dell'olio d'oliva vergine;

considerando che le disposizioni relative alla concessione della restituzione alla produzione sono determinate nel regolamento (CEE) n. 1963/79 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 393/87 (6);

considerando che l'adesione della Spagna e del Portogallo ha portato ad un calcolo differenziato della restituzione alla produzione, tenendo conto in particolare delle variazioni dei livelli dei prezzi; che, per compensare questi divari di prezzo, sono stati introdotti degli importi compensativi adesione; che in base all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 591/79, la restituzione alla produzione è corretta rispettivamente, per la Spagna e il Portogallo, con l'importo compensativo adesione applicabile alle importazioni di ciascuno di questi due Stati membri, in provenienza da paesi terzi;

considerando che in base al regolamento (CEE) n. 296/86 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1981/88 (8), è possibile applicare il regime di perfezionamento attivo negli scambi tra i nuovi Stati membri, nonché tra questi ultimi e gli altri Stati membri;

considerando che, nel caso in cui l'olio d'oliva prodotto nella Comunità, impiegato nella fabbricazione di alcune conserve, sia posto sotto il regime di perfezionamento attivo, affinché tale olio possa ottenere la restituzione alla produzione valida nel paese di perfezionamento, la restituzione alla produzione deve essere corretta in ragione dell'importo compensativo adesione non riscosso; che è opportuno, a fini di chiarezza, precisare questa disposizione e modificare pertanto il regolamento (CEE) n. 1963/79;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al regolamento (CEE) n. 1963/79, è inserito il seguente articolo 4 bis:

« Articolo 4 bis

Per quanto riguarda l'olio d'oliva prodotto nella Comunità, la restituzione alla produzione di alcune conserve, se l'olio d'oliva in esse incorporato è posto sotto regime di perfezionamento attivo, è corretta in ragione dell'importo compensativo adesione non riscosso ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 15.

(3) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 2.

(4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 1.

(5) GU n. L 227 del 9. 9. 1979, pag. 1.

(6) GU n. L 40 del 10. 2. 1987, pag. 9.

(7) GU n. L 36 del 12. 2. 1986, pag. 5.

(8) GU n. L 174 del 6. 7. 1988, pag. 28.

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