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Document 21991D0731(02)

Decisione n. 2/91 del Consiglio di cooperazione CEE- Israele, del 12 giugno 1991, che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

GU L 211 del 31.7.1991, p. 50–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/2(2)/oj

21991D0731(02)

Decisione n. 2/91 del Consiglio di cooperazione CEE- Israele, del 12 giugno 1991, che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Gazzetta ufficiale n. L 211 del 31/07/1991 pag. 0050 - 0051


DECISIONE N. 2/91 DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE CEE-ISRAELE

del 12 giugno 1991

che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele (1), firmato l'11 maggio 1975,

considerando che il protocollo all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e lo Stato di Israele in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato il 14 dicembre 1987, prevede che il Consiglio di cooperazione apporti alle norme di origine le modifiche che potrebbero essere necessarie in seguito a tale adesione;

considerando che il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa allegato all'accordo ed in seguito denominato «protocollo origine», modificato da ultimo dalle decisione n. 1/91 del Consiglio di cooperazione CEE-Israele (2), deve essere modificato a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, sia sotto il profilo tecnico sia per quanto riguarda le disposizioni transitorie necessarie per l'applicazione corretta del regime commerciale previsto nei protocolli derivanti dalla suddetta adesione;

considerando che le disposizioni transitorie devono assicurare l'applicazione corretta delle disposizioni commerciali vigenti tra la Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, e la Spagna e il Portogallo, da un lato, e Israele, dall'altro,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del protocollo origine è modificato nel modo seguente:

1) il testo dell'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«I certificati EUR. 1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: ''expedido a posteriori'', ''udstedt efterfoelgende'', ''nachtraeglich ausgestellt'', ''aaêaeïèÝí aaê ôùí õóôÝñùí'', ''issued retrospectively'', ''delivré à posteriori'', ''rilasciato a posteriori'', ''afgegeven a posteriori'', ''emitido a posteriori''.»

2.Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 20

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato compilato in base ai documenti d'esportazione in loro possesso. I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: ''duplicado'', ''Duplikat'', ''áíôssãñáoeï'', ''duplicate'', ''duplicata'', ''duplicato'', ''duplicaat'', ''segunda via''.

Il duplicato, su cui deve essere riportata la data del certificato originale di circolazione delle merci, ha effetto a partire da tale data.»

3.Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 31

Le merci che rispondono alle condizioni di cui al titolo I e che, alla data d'entrata in vigore del protocollo all'accordo, in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, sono in corso di trasporto o si trovano assegnate, nella Comunità, nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla o in Israele, ai regimi di deposito provvisorio, dei depositi doganali o delle zone franche, possono essere ammesse a beneficiare delle disposizioni dell'accordo, con la riserva della presentazione alle autorità doganali dello Stato d'importazione, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data suddetta, di un certificato EUR. 1 compilato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato d'esportazione e dei documenti giustificativi del trasporto diretto.

Articolo 32

Per l'applicazione delle disposizioni del protocollo addizionale relative ai prodotti delle isole Canarie, di Ceuta e di Melilla, si applica, mutatis mutandis, il presente protocollo, con riserva delle condizioni particolari di cui agli articoli 33, 34 e 35.

Articolo 33

Il termine ''Comunità'' figurante nel presente protocollo non comprende né le isole Canarie, né Ceuta e Melilla. L'espressione ''prodotti originari della Comunità'' non comprende i prodotti originari delle isole Canarie, di Ceuta e Melilla.

Articolo 34

1. Il presente articolo è applicabile in sostituzione dell'articolo 1 ed i riferimenti fatti nell'articolo 1 si applicano, mutatis mutandis, al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, sono considerati:

a) i prodotti originari ottenuti nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla;

i) i prodotti totalmente ottenuti nelle isole Canarie, a Ceuta e a Melilla;

ii)i prodotti che sono ottenuti nelle isole Canarie, a Ceuta e Melilla e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che tali prodotti abbiano formato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1. Questa condizione non è tuttativa richiesta per i prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, di Israele o della Comunità, se essi formano oggetto, nelle isole Canarie, a Ceuta o a Melilla, di lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle, insufficienti, di cui all'articolo 3, paragrafo 3;

b)prodotti originari di Israele:

i)i prodotti totalmente ottenuti in Israele;

ii)i prodotti che sono ottenuti in Israele e nella cui fabbricazione sono entrati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione che tali prodotti abbiano formato oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1. Tale condizione non è tuttavia richiesta per prodotti originari, ai sensi del presente protocollo, delle isole Canarie, di Ceuta e di Melilla o della Comunità, se essi formano oggetto in Israele di lavorazioni o trasformazioni più complete di quelle, insufficienti, di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

3. Le isole Canarie, Ceuta e Melilla sono considerate come un unico territorio.

4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le diciture ''Israele'' e ''isole Canarie, Ceuta e Melilla'' nella casella 2 del certificato EUR. 1 e nella casella 1 del formulario EUR. 2. Inoltre, nel caso di prodotti originari delle isole Canarie o di Ceuta e Melilla, il carattere originario deve essere indicato nella casella 4 del certificato EUR. 1 e nella casella 8 del formulario EUR. 2.

5. I prodotti figuranti nell'elenco C sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. A questi prodotti si applicano nondimeno, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.

Articolo 35

Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire alle isole Canarie, a Ceuta e Melilla l'applicazione del presente protocollo.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Fatto a Bruxelles, addì 12 giugno 1991.

Per il Consiglio di cooperazione

Il Presidente

A. PRIMOR

(1) GU n. L 136 del 28. 5. 1975, pag. 3.

(2) Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

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