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Document 32014R1358

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l'alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i prodotti e le sostanze consentiti per l'uso nell'acquacoltura biologica Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 365 del 19.12.2014, p. 97–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1358/oj

19.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 365/97


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1358/2014 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l'alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i prodotti e le sostanze consentiti per l'uso nell'acquacoltura biologica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 15, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 834/2007 stabilisce i requisiti di base applicabili alla produzione biologica di alghe marine e animali di acquacoltura. Le norme dettagliate per l'attuazione di tali requisiti sono stabilite dal regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione (2).

(2)

Tra novembre 2012 e aprile 2013, alcuni Stati membri hanno chiesto la revisione delle norme relative ai prodotti, alle sostanze, alle fonti di alimentazione e alle tecniche autorizzati per l'uso nell'ambito della produzione acquicola biologica. Tali richieste sono state valutate dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) istituito dalla decisione 2009/427/CE della Commissione (3). Tenendo conto del parere dell'EGTOP, la Commissione ha rilevato la necessità di aggiornare e integrare le norme esistenti sull'applicazione dei requisiti previsti per la produzione biologica di alghe marine e animali di acquacoltura.

(3)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli animali prodotti in modo non biologico possono essere introdotti in un'azienda a determinate condizioni, quando non sono disponibili giovani stock provenienti da riproduttori o da aziende biologici. Il regolamento (CE) n. 889/2008 stabilisce le restrizioni specifiche per quanto riguarda gli animali di acquacoltura catturati allo stato selvatico, compresa la raccolta di novellame selvatico. Alcune pratiche tradizionali di piscicoltura estensiva in zone umide, come i bacini di acqua salmastra, le zone di marea e le lagune costiere, chiuse con argini e sponde, esistono da secoli e sono preziose in termini di patrimonio culturale, conservazione della biodiversità e prospettive economiche per le comunità locali. A determinate condizioni, tali pratiche non incidono sulla situazione degli stock delle specie interessate.

(4)

Pertanto, la raccolta di avannotti selvatici a fini di ingrasso nell'ambito di tali pratiche tradizionali di acquacoltura è considerata in linea con gli obiettivi, i criteri e i principi della produzione acquicola biologica, a condizione che vengano messe in atto misure di gestione approvate dall'autorità competente responsabile della gestione degli stock ittici in questione al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle specie interessate, che il ripopolamento sia in linea con tali misure e che i pesci siano nutriti esclusivamente con alimenti naturalmente presenti nell'ambiente.

(5)

L'EGTOP teme che le fonti dei mangimi e gli additivi autorizzati nella produzione acquicola biologica non siano sufficienti a soddisfare il fabbisogno alimentare delle specie ittiche carnivore. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli animali devono essere alimentati con mangimi che soddisfano il loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo. L'uso di pesci interi come fonte di alimenti per gli animali carnivori dovrebbe pertanto essere autorizzato nell'acquacoltura biologica. Ciò non dovrebbe tuttavia comportare un'ulteriore pressione sugli stock sovrasfruttati o minacciati di estinzione. Per tale motivo, solo i prodotti della pesca certificati come sostenibili da una parte terza dovrebbero essere utilizzati per la produzione di mangimi per gli animali carnivori nell'acquacoltura biologica. In tale contesto, la credibilità del regime di sostenibilità utilizzato è un fattore importante per rassicurare i consumatori circa la sostenibilità complessiva del prodotto dell'acquacoltura biologica. Le autorità competenti dovrebbero dunque individuare i sistemi di certificazione che, alla luce dei principi di una pesca sostenibile di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), ritengono adeguati a dimostrare la sostenibilità dei prodotti della pesca destinati a essere utilizzati come mangimi nell'acquacoltura biologica. Gli orientamenti 2009 della FAO per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica per i pesci e i prodotti della pesca provenienti da attività di cattura in mare (5) possono essere usati come riferimento per valutare l'idoneità dei sistemi di certificazione.

(6)

L'EGTOP ha inoltre sottolineato che il regime alimentare dei salmonidi dovrebbe apportare un quantitativo sufficiente di istidina al fine di garantire un elevato livello di salute e benessere degli animali nell'ambito di questa specie. Tenuto conto delle variazioni rilevanti del tenore di istidina nelle materie prime marine in funzione delle specie e delle stagioni, nonché delle condizioni di produzione, di trasformazione e di conservazione, è opportuno autorizzare l'uso di istidina prodotta mediante fermentazione per garantire il soddisfacimento del fabbisogno alimentare dei salmonidi.

(7)

Il quantitativo massimo di farina di pesce attualmente autorizzato nei mangimi per i gamberetti non è sufficiente per soddisfare le loro esigenze nutrizionali e andrebbe pertanto aumentato. Se necessario per soddisfare i requisiti nutrizionali quantitativi, dovrebbe inoltre essere autorizzata l'integrazione dei mangimi con colesterolo, in linea con le raccomandazioni della relazione EGTOP. A tal fine, ove disponibile, andrebbe utilizzato colesterolo biologico. Ove questo non fosse disponibile, è possibile utilizzare colesterolo ottenuto dalla lana, dai molluschi o da altre fonti.

(8)

L'esenzione di cui all'articolo 25 duodecies, paragrafo 2, scade il 31 dicembre 2014; tale paragrafo dovrebbe essere pertanto soppresso.

(9)

Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 in relazione all'allevamento di giovani stock provenienti da riproduttori biologici e da aziende biologiche, si ritiene necessario, e in linea con la relazione EGTOP, introdurre norme specifiche per l'utilizzo di plancton nell'alimentazione del novellame biologico. Il plancton è necessario per l'allevamento del novellame e non è prodotto nel rispetto di norme biologiche.

(10)

L'EGTOP ha inoltre raccomandato di aggiornare l'elenco delle sostanze autorizzate per la pulizia e la disinfezione nel quadro dell'acquacoltura biologica, in particolare per quanto riguarda la possibilità di utilizzare alcune delle sostanze già elencate anche in presenza di animali. L'allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbe essere pertanto modificato in tal senso.

(11)

Il campo di applicazione dell'allegato XIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008, quale definito all'articolo 25 septies, paragrafo 2, dovrebbe essere definito più chiaramente, in particolare per quanto riguarda le pratiche di allevamento.

(12)

La densità massima di allevamento autorizzata per il salmerino artico dovrebbe essere aumentata per rispondere meglio alle esigenze di questa specie. Occorrerebbe inoltre definire i coefficienti di densità massimi per i gamberi. L'allegato XIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.

(13)

Il regolamento (CE) n. 889/2008 dovrebbe essere pertanto modificato in tal senso.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

1)

all'articolo 25 sexies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4   La raccolta di novellame selvatico a fini di ingrasso è tassativamente limitata ai seguenti casi:

a)

immissione spontanea di larve e di avannotti di pesci o di crostacei al momento del riempimento degli stagni, degli impianti di contenimento e dei recinti;

b)

anguilla cieca europea, a condizione che sia stato approvato un piano di gestione dell'anguilla per il sito interessato e che la riproduzione artificiale dell'anguilla rimanga impraticabile;

c)

raccolta di avannotti selvatici di specie diverse dall'anguilla europea a fini di ingrasso nell'acquacoltura tradizionale estensiva all'interno di zone umide, come bacini di acqua salmastra, zone di marea e lagune costiere, chiuse con argini e sponde, a condizione che:

i)

il ripopolamento sia in linea con le misure di gestione approvate dalle autorità competenti responsabili della gestione degli stock ittici in questione per garantire lo sfruttamento sostenibile delle specie interessate e

ii)

i pesci siano alimentati esclusivamente con alimenti naturalmente presenti nell'ambiente.»

2)

All'articolo 25 septies, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I coefficienti di densità e le pratiche di allevamento sono indicati nell'allegato XIII bis, per specie o gruppo di specie. Per determinare gli effetti della densità e delle pratiche di allevamento sul benessere dei pesci d'allevamento, si procede al monitoraggio delle condizioni dei pesci (quali pinne danneggiate, altre lesioni, indice di crescita, comportamento manifestato e stato di salute generale) e della qualità dell'acqua.»

3)

All'articolo 25 duodecies, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

mangimi derivati da pesci interi catturati nel corso di attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall'autorità competente in conformità con i principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(6)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)»"

.

4)

All'articolo 25 duodecies, il paragrafo 2 è soppresso.

5)

All'articolo 25 duodecies è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   L'istidina prodotta mediante fermentazione può essere utilizzata nella razione alimentare dei salmonidi quando le fonti di mangimi di cui al paragrafo 1 non apportano un quantitativo di istidina sufficiente per soddisfare le esigenze nutritive dei pesci ed impedire la formazione di cataratte.»

6)

All'articolo 25 terdecies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3   Quando le risorse alimentari naturali sono integrate conformemente al paragrafo 2:

a)

la razione del pangasio (Pangasius spp.) di cui alla sezione 9 dell'allegato XIII bis può contenere al massimo il 10 % di farina di pesce o di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile;

b)

la razione dei gamberetti di cui alla sezione 7 dell'allegato XIII bis può contenere al massimo il 25 % di farina di pesce e il 10 % di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile. Al fine di garantire le esigenze nutritive quantitative dei gamberetti, per integrare la loro dieta può essere utilizzato colesterolo biologico; nei casi in cui quest'ultimo non sia disponibile può essere utilizzato colesterolo non biologico derivante dalla lana, dai molluschi o da altre fonti.»

7)

È inserito il seguente articolo:

«Articolo 25 terdecies bis

Norme specifiche sull'alimentazione del novellame biologico

Nell'allevamento delle larve di novellame biologico, possono essere utilizzati come mangimi fitoplancton e zooplancton convenzionali.»

8)

All'articolo 25 vicies, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Per la lotta biologica contro gli ectoparassiti è privilegiato l'uso di pesci pulitori e di soluzioni a base di acqua dolce, acqua di mare e cloruro di sodio.»

9)

Gli allegati VII e XIII bis sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2014

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

(3)  Decisione 2009/427/CE della Commissione, del 3 giugno 2009, che istituisce il gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (GU L 139 del 5.6.2009, pag. 29).

(4)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(5)  ISBN 978-92-5-006405-5


ALLEGATO

1.

Il punto 2 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 è sostituito dal testo seguente:

2.   Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli impianti adibiti alla produzione di animali di acquacoltura e di alghe marine di cui all'articolo 6 sexies, paragrafo 2, all'articolo 25 vicies, paragrafo 2, e all'articolo 29 bis.

2.1.   Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura in assenza di animali di acquacoltura possono contenere le seguenti sostanze attive:

Ozono

Ipoclorito di sodio

Ipoclorito di calcio

Idrossido di calcio

Ossido di calcio

Soda caustica

Alcole

Solfato di rame: solo fino al 31 dicembre 2015

Permanganato di potassio

Panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale (uso limitato alla gambericoltura)

Miscele di perossimonosolfato di potassio e cloruro di sodio che producono acido ipocloroso

2.2.   Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare del regolamento (UE) n. 528/2012 e della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura in presenza o in assenza di animali di acquacoltura possono contenere le seguenti sostanze attive:

Calcare (carbonato di calcio) per la regolazione del pH

Dolomite per la correzione del pH (uso limitato alla gambericoltura)

Cloruro di sodio

Acqua ossigenata

Percarbonato di sodio

Acidi organici (acido acetico, acido lattico, acido citrico)

Acido umico

Acidi perossiacetici

Acido peracetico e acido perottanoico

Iodofori (solo in presenza di uova).

(1)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1)."

(2)  Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).»"

2.

L'allegato XIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

a)

nella tabella della sezione 1, alla riga «Coefficiente di densità massimo», i termini «Salmerino artico 20 kg/m3» sono sostituiti da «Salmerino artico 25 kg/m3»;

b)

dopo la sezione 7 è inserita la sezione seguente:

«Sezione 7 bis

Produzione biologica di gamberi

Specie interessate: Astacus astacus, Pacifastacus leniusculus.

Coefficiente di densità massimo:

per i gamberi di piccole dimensioni (< 20 mm): 100 individui per m2; per i gamberi di dimensioni intermedie (20-50 mm): 30 individui per m2; per i gamberi adulti (> 50 mm): 10 individui per m2, purché siano disponibili nascondigli adeguati.»



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