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Document 32009H0708(01)

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 , sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 155 del 8.7.2009, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

8.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 155/1


RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2009

sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2009/C 155/01

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 149, paragrafo 4, e l'articolo 150, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il passaggio a un'economia della conoscenza (Consiglio europeo di Lisbona del 2000) esige la modernizzazione e il miglioramento continuo dei sistemi di istruzione e di formazione professionale in risposta alla rapida trasformazione dell'economia e della società, affinché possano contribuire ad accrescere l'occupabilità e l'inclusione sociale e a migliorare l'accesso di tutti all'apprendimento permanente, comprese le persone svantaggiate.

(2)

Il Consiglio europeo di Barcellona del 2002 ha posto l'obiettivo di fare dei sistemi europei di istruzione e di formazione un riferimento di qualità a livello mondiale entro il 2010.

(3)

Gli orientamenti integrati di Lisbona per la crescita e l'occupazione (2005-2008) invitano gli Stati membri a sviluppare sistemi di apprendimento permanente accessibili in grado di rispondere all'evoluzione delle necessità della società e dell'economia della conoscenza. L'adattamento e il rafforzamento delle capacità dei sistemi di istruzione e di formazione sono necessari per migliorarne la rilevanza per il mercato del lavoro. Per conciliare coesione sociale e competitività, gli obiettivi delle politiche dell'istruzione e della formazione dovrebbero quindi essere complementari a quelli della politica economica e della politica del mercato lavoro.

(4)

A seguito della risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (4) («il processo di Copenaghen») e grazie alla successiva cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri, le parti sociali, i paesi SEE-EFTA e i paesi candidati sulla priorità della garanzia della qualità, è stato definito un quadro comune di garanzia della qualità («QCGQ»), tenendo conto dell'esperienza acquisita e delle buone prassi dei vari paesi partecipanti.

(5)

Secondo la relazione intermedia comune 2004 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro Istruzione e formazione 2010 (5), il QCGQ per l'istruzione e la formazione professionale (nell'ambito del follow-up della dichiarazione di Copenaghen) e l'elaborazione di una serie concordata di standard, procedure e orientamenti per la garanzia di qualità (6) (in connessione con il processo di Bologna e nel contesto del programma di lavoro sugli obiettivi dei sistemi di istruzione e di formazione) dovrebbero essere priorità di primissimo piano per l'Europa.

(6)

Il Consiglio Istruzione del maggio 2004 (7) ha approvato l'approccio QCGQ e ha invitato gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle loro competenze rispettive, a promuoverlo su base volontaria, unitamente ai soggetti interessati.

(7)

La rete europea per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (8) ha fornito una piattaforma europea che ha permesso di dare un seguito appropriato alle conclusioni del Consiglio del 2004 e al comunicato di Helsinki, e che ha facilitato una cooperazione duratura tra i paesi.

(8)

Nel 2006 il comunicato di Helsinki ha sottolineato la necessità di sviluppare e applicare ulteriormente strumenti europei comuni riguardanti specificamente l'istruzione e la formazione professionale, sulla base dei principi a cui si ispira il QCGQ, ai quali fanno riferimento le conclusioni del Consiglio del maggio 2004 sulla garanzia della qualità dell'istruzione e la formazione professionale, per promuovere una cultura del miglioramento della qualità e una più ampia partecipazione alla rete europea per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale.

(9)

La presente raccomandazione istituisce un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità («il quadro di riferimento») come strumento di riferimento destinato ad aiutare gli Stati membri a promuovere e a seguire il miglioramento continuo dei loro sistemi di istruzione e la formazione professionale sulla base di riferimenti europei comuni, il quale si basa sul QCGQ e lo sviluppa ulteriormente. Il quadro di riferimento dovrebbe contribuire a migliorare la qualità dell'istruzione e formazione professionale e ad accrescere la trasparenza e la coerenza delle politiche degli Stati membri in materia di istruzione e formazione professionale, favorendo così la fiducia reciproca, la mobilità dei lavoratori e degli studenti e l'apprendimento permanente.

(10)

Il quadro di riferimento dovrebbe comprendere un ciclo di garanzia e di miglioramento della qualità che si articoli in pianificazione, attuazione, valutazione/accertamento e revisione dell'istruzione e formazione professionale sulla base di criteri qualitativi, descrittori indicativi e indicatori comuni. I sistemi di monitoraggio, comprendenti meccanismi di valutazione interna ed esterna, devono essere opportunamente definiti dagli Stati membri per individuare i punti di forza dei sistemi, dei processi e delle procedure e le aree da migliorare. Il quadro di riferimento dovrebbe comprendere l'uso di strumenti di misura per fornire dati sull'efficacia.

(11)

Il quadro di riferimento dovrebbe applicarsi al livello di sistema di istruzione e formazione professionale, a quello degli erogatori di istruzione e formazione professionale e a quello dell'attribuzione della qualifica. Esso permette un approccio sistemico della qualità che include e collega i vari livelli e soggetti. Il quadro di riferimento dovrebbe mettere l'accento sul monitoraggio e sul miglioramento della qualità, combinando valutazione interna ed esterna, revisione e processi di miglioramento, sulla base di misurazioni e di analisi qualitative. Il quadro di riferimento dovrebbe fungere da base per ulteriori sviluppi, mediante la cooperazione ai livelli europeo, nazionale, regionale e locale.

(12)

Fornendo mezzi concreti a sostegno di una cultura della valutazione e del miglioramento della qualità a tutti i livelli, la presente raccomandazione contribuisce a una politica e a una pratica fondate su dati fattuali, che fungeranno da base per politiche più efficaci e più eque, secondo le conclusioni del 2006 del Consiglio e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri su efficienza ed equità nell'istruzione e formazione (9).

(13)

La presente raccomandazione fornisce un quadro per l'identificazione, il sostegno e lo scambio delle migliori prassi a livello non soltanto nazionale, ma anche locale e regionale in tutte le reti pertinenti, compresa la rete per il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità.

(14)

La presente raccomandazione tiene conto dei «Principi comuni di garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione» figuranti nell'allegato III della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (10) (EQF). Il quadro di riferimento dovrebbe quindi favorire l'attuazione dell'EQF, in particolare la qualità della certificazione dei risultati dell'apprendimento. Esso dovrebbe altresì favorire l'attuazione di altri strumenti europei come il sistema europeo di crediti per l'istruzione e formazione professionale e i principi europei comuni per l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale.

(15)

Dato il suo carattere non vincolante, la presente raccomandazione è conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, in quanto si propone di sostenere e completare l'azione degli Stati membri facilitando il rafforzamento della loro cooperazione per accrescere la trasparenza dell'istruzione e formazione professionale e promuovere la mobilità e l'apprendimento permanente. Essa dovrebbe essere attuata in conformità con la legislazione e la prassi nazionali. La presente raccomandazione è conforme al principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, in quanto non sostituisce né definisce alcun sistema nazionale di garanzia della qualità. Il quadro di riferimento non prescrive alcun sistema né alcun metodo specifico di garanzia della qualità, ma propone principi, criteri qualitativi, descrittori indicativi e indicatori comuni che possono contribuire a valutare e a migliorare i sistemi e l'offerta di istruzione e formazione professionale esistenti.

(16)

Gli indicatori di riferimento riportati nell'allegato II sono volti a sostenere la valutazione e il miglioramento della qualità dei sistemi e/o degli erogatori di istruzione e formazione professionale conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali e a servire da «strumentario» grazie al quale ogni utente possa scegliere gli indicatori più adeguati alle condizioni del proprio specifico sistema di garanzia della qualità. Per quanto riguarda la loro natura e finalità, essi dovrebbero distinguersi dagli indicatori e dai parametri di riferimento indicati nelle conclusioni del Consiglio, del 25 maggio 2007, relative ad un quadro coerente di indicatori e parametri di riferimento per monitorare i progressi nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona in materia di istruzione e formazione (11).

(17)

Il quadro di riferimento, se utilizzato ed ulteriormente sviluppato dagli Stati membri, potrebbe aiutarli a migliorare e a sviluppare i loro sistemi di istruzione e formazione professionale, a favorire strategie di apprendimento permanente, un'ulteriore integrazione del mercato europeo del lavoro e l'attuazione dell'EQF, nonché a promuovere una cultura del miglioramento della qualità a tutti i livelli, rispettando nel contempo la grande diversità dei vari sistemi di istruzione nazionali.

(18)

La presente raccomandazione dovrebbe contribuire a modernizzare i sistemi di istruzione e formazione, a migliorare l'efficacia della formazione, cercando di garantire che non vi sia abbandono senza qualifica, a migliorare l'interrelazione tra istruzione, formazione e occupazione, a moltiplicare i passaggi tra apprendimento formale, non formale e informale e ad ampliare l'attribuzione delle qualifiche sulla base dell'esperienza acquisita,

RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI:

1.

di utilizzare e sviluppare ulteriormente il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità («il quadro di riferimento»), i criteri di qualità, i descrittori indicativi e gli indicatori di riferimento riportati negli allegati I e II, allo scopo di migliorare e sviluppare ulteriormente i loro sistemi di istruzione e formazione professionale, favorire strategie di apprendimento permanente e l'attuazione dell'EQF e della Carta europea di qualità per la mobilità, nonché promuovere una cultura del miglioramento della qualità e dell'innovazione a tutti i livelli. Particolare enfasi si dovrebbe porre sulla transizione dall'istruzione e formazione professionale all'istruzione superiore;

2.

di definire in ciascuno Stato membro, entro il 18 giugno 2011, un approccio volto a migliorare, se del caso, i sistemi di garanzia della qualità a livello nazionale e ad utilizzare nel modo migliore il quadro di riferimento, coinvolgendo le parti sociali, le autorità regionali e locali e tutti i soggetti interessati, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali;

3.

di partecipare attivamente alla rete per il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità («rete per il quadro di riferimento») come base per l'ulteriore sviluppo di principi, criteri di riferimento e indicatori, linee guida e strumenti comuni per il miglioramento della qualità dell'istruzione e formazione professionale ai livelli nazionale, regionale o locale, in funzione delle necessità;

4.

di creare, qualora non sia già previsto, un punto nazionale di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e formazione professionale, collegato alle strutture e alle caratteristiche specifiche di ciascuno Stato membro, e che, nel rispetto della prassi nazionale, riunisca gli organismi competenti in questo settore e associ le parti sociali e tutti i soggetti interessati a livello nazionale e regionale, per dare un seguito alle iniziative. I punti di riferimento dovrebbero:

informare un'ampia gamma di soggetti sulle attività della rete per il quadro di riferimento;

fornire un sostegno attivo per la realizzazione del programma di lavoro della rete per il quadro di riferimento;

adottare iniziative concrete per promuovere l'ulteriore sviluppo del quadro di riferimento in ambito nazionale;

sostenere l'autovalutazione come efficace strumento complementare di garanzia della qualità, che consente di misurare i successi ottenuti e di individuare gli ambiti in cui esiste un margine di miglioramento per quanto concerne l'attuazione del programma di lavoro della rete per il quadro di riferimento;

garantire che l'informazione sia diffusa ai soggetti interessati in modo efficace;

5.

di procedere ogni quattro anni ad una revisione del processo di attuazione — revisione da incorporare una volta su due nelle relazioni nazionali sullo stato di avanzamento elaborate nell'ambito del futuro quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione — sulla base di criteri di riferimento che saranno definiti nella rete per il quadro di riferimento, in cooperazione con la Commissione e gli Stati membri.

APPOGGIANO L'INTENZIONE DELLA COMMISSIONE:

1.

di assistere gli Stati membri nella realizzazione dei compiti suddetti, in particolare facilitando la cooperazione e l'apprendimento reciproco, sperimentando ed elaborando materiale di orientamento e fornendo informazioni sull'evoluzione della qualità dell'istruzione e formazione professionale negli Stati membri;

2.

di promuovere e partecipare insieme agli Stati membri alla rete per il quadro di riferimento, contribuendo all'elaborazione delle politiche in questo settore con proposte e iniziative concrete, in funzione delle necessità;

3.

di assicurare un seguito all'attuazione della presente raccomandazione, presentando ogni quattro anni una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita e sulle implicazioni per il futuro, tra cui, se necessario, un riesame della presente raccomandazione effettuato in cooperazione con gli Stati membri e associandovi i vari soggetti interessati;

4.

di procedere, sulla base di tale relazione e in cooperazione con gli Stati membri, ad una valutazione dell'attuazione della presente raccomandazione e, se necessario, alla sua revisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

Štefan FÜLE


(1)  GU C 100 del 30.4.2009, pag. 136.

(2)  GU C 325 del 19.12.2008, pag. 48.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 maggio 2009.

(4)  GU C 13 del 18.1.2003, pag. 2.

(5)  GU C 104 del 30.4.2004, pag. 1.

(6)  «Realizzare lo spazio europeo dell'istruzione superiore»: Comunicato della conferenza dei ministri europei responsabili dell'istruzione superiore, Berlino, 19 settembre 2003.

(7)  Conclusioni del Consiglio sulla garanzia della qualità in materia di istruzione e formazione professionale del 28 maggio 2004.

(8)  La rete europea per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale è stata creata dalla Commissione nell'ottobre 2005, in seguito al parere favorevole del Comitato consultivo per la formazione professionale. I suoi membri sono stati designati dagli Stati membri, dai paesi candidati, dai paesi SEE-EFTA e dalle organizzazioni europee delle parti sociali, secondo una precisa procedura.

(9)  GU C 298 dell'8.12.2006, pag. 3.

(10)  GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.

(11)  GU C 311 del 21.12.2007, pag. 13. .


INTRODUZIONE AGLI ALLEGATI

La presente raccomandazione istituisce un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità («il quadro di riferimento»), che comprende un ciclo di garanzia e di miglioramento della qualità (pianificazione, attuazione, valutazione/accertamento e revisione), sulla base di una serie di criteri qualitativi, descrittori e indicatori applicabili alla gestione della qualità a livello sia di sistema sia di erogatori di istruzione e formazione professionale. Il fine non è introdurre nuove norme, ma sostenere l'impegno degli Stati membri, pur preservando la diversità degli approcci da essi adottati.

Il quadro di riferimento dovrebbe essere considerato piuttosto come uno «strumentario» grazie al quale ogni utente può scegliere i descrittori e gli indicatori che ritiene più adeguati alle particolari condizioni del proprio sistema per la garanzia della qualità.

I descrittori (allegato I) e gli indicatori (allegato II) proposti sono forniti unicamente a titolo orientativo e possono essere scelti e applicati dagli utenti del quadro di riferimento in conformità delle rispettive caratteristiche e degli ambiti esistenti, in toto o in parte.

Essi possono essere applicati alla formazione professionale iniziale e/o alla formazione professionale continua, in funzione delle specifiche caratteristiche del sistema di istruzione e formazione professionale di ciascuno Stato membro e del tipo di erogatori di istruzione e formazione professionale.

Devono essere usati unicamente su base volontaria, tenendo conto del loro potenziale valore aggiunto e conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali. Essi non dovrebbero essere considerati né parametri di riferimento né mezzi per riferire o fare raffronti in relazione alla qualità e all'efficacia dei vari sistemi nazionali. La responsabilità del controllo della qualità di tali sistemi continua a ricadere interamente sugli Stati membri.

ALLEGATO I

IL QUADRO EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LA GARANZIA DELLA QUALITÀ: CRITERI DI QUALITÀ E DESCRITTORI INDICATIVI  (1)

Il presente allegato propone criteri di qualità e descrittori indicativi comuni destinati ad aiutare gli Stati membri, se questi lo ritengono opportuno, nell'attuazione del quadro di riferimento (2).

Criteri di qualità

Descrittori indicativi a livello di sistema di istruzione e formazione professionale

Descrittori indicativi a livello dell'erogatore di istruzione e formazione professionale

La pianificazione riflette una visione strategica condivisa dai soggetti interessati e comprende scopi/obiettivi, azioni e indicatori espliciti.

Gli scopi/obiettivi dell'istruzione e formazione professionale sono definiti a medio e a lungo termine e sono collegati agli obiettivi europei

I soggetti interessati partecipano alla definizione degli scopi/obiettivi dell'istruzione e formazione professionale ai vari livelli

Gli obiettivi sono stabiliti e monitorati tramite indicatori specifici (criteri di successo)

Sono stati stabiliti meccanismi e procedure per definire i fabbisogni di formazione

È stata prevista una politica d'informazione per garantire una diffusione ottimale dei risultati nel rispetto delle prescrizioni nazionali/regionali in materia di protezione dei dati

Sono state definite norme e linee guida per il riconoscimento, la convalida e la certificazione delle competenze delle persone

Gli scopi/obiettivi europei, nazionali e regionali della politica in materia di istruzione e formazione professionale sono tenuti in considerazione negli obiettivi locali fissati dagli erogatori di istruzione e formazione professionale

Sono definiti e monitorati scopi/obiettivi e traguardi espliciti

Ha luogo una consultazione continua con i soggetti interessati per individuare i bisogni specifici locali e individuali

Le responsabilità in materia di gestione e di sviluppo della qualità sono state assegnate in modo esplicito

Il personale partecipa fin dall'inizio alla pianificazione, anche per quanto riguarda lo sviluppo della qualità

Gli erogatori prevedono iniziative di cooperazione con altri fornitori di istruzione e formazione professionale

I soggetti interessati partecipano al processo di analisi delle necessità locali

Gli erogatori di istruzione e formazione professionale dispongono di un sistema di qualità esplicito e trasparente

I piani attuativi sono elaborati in consultazione con i soggetti interessati e includono regole esplicite

I piani attuativi sono stabiliti in cooperazione con le parti sociali, gli erogatori di istruzione e formazione professionale e gli altri soggetti interessati ai vari livelli

I piani attuativi comprendono un esame delle risorse necessarie, delle capacità degli utenti e degli strumenti e delle linee guida di sostegno necessari

Sono state elaborate linee guida e norme di attuazione ai vari livelli

I piani attuativi prevedono un sostegno specifico alla formazione degli insegnanti e dei formatori

Le responsabilità degli erogatori di istruzione e formazione professionale nel processo di attuazione sono chiaramente descritte e rese trasparenti

È definito un quadro nazionale e/o regionale di garanzia della qualità che comprende linee guida e norme di qualità a livello di erogatore di istruzione e formazione professionale per incoraggiare il miglioramento continuo e l'autoregolamentazione

Le risorse interne sono opportunamente allineate/attribuite ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nei piani attuativi

Partenariati pertinenti e inclusivi sono esplicitamente sostenuti per l'attuazione delle misure previste

Il piano strategico di sviluppo delle competenze del personale specifica i bisogni di formazione degli insegnanti e dei formatori

Il personale si aggiorna regolarmente e coopera con soggetti esterni per rafforzare le capacità e il miglioramento della qualità e accrescere le prestazioni

Una valutazione dei risultati e dei processi è effettuata regolarmente con l'aiuto di misurazioni

È definita una metodologia di valutazione applicabile alla valutazione interna e a quella esterna

La partecipazione dei soggetti interessati al processo di monitoraggio e di valutazione è concordata e chiaramente descritta

Le norme e i processi nazionali/regionali di miglioramento e garanzia della qualità sono pertinenti e proporzionati alle necessità del settore

I sistemi sono sottoposti ad un'autovalutazione e, se del caso, a un esame interno ed esterno.

Sono attuati sistemi di preallarme

Sono applicati indicatori di prestazione

È effettuata una rilevazione di dati pertinente, regolare e coerente per misurare i successi e individuare le aree da migliorare. Sono definiti metodi appropriati di rilevazione dei dati, per esempio questionari e indicatori/criteri misurabili

Un'autovalutazione è effettuata periodicamente nell'ambito di quadri/regolamenti nazionali e regionali o su iniziativa degli erogatori di istruzione e formazione professionale

La valutazione e la revisione riguardano i processi e i risultati della formazione, compresa la valutazione della soddisfazione dei discenti nonché delle prestazioni e della soddisfazione del personale

La valutazione e la revisione includono meccanismi adeguati ed efficaci per coinvolgere soggetti interessati interni ed esterni

Sono attuati sistemi di preallarme

Revisione

Procedure, meccanismi e strumenti per organizzare le revisioni sono definiti a tutti i livelli

I processi sono riesaminati regolarmente e sono elaborati piani d'azione. I sistemi sono adeguati di conseguenza

Le informazioni sui risultati della valutazione sono rese pubbliche

È raccolto il giudizio dei discenti sulla loro esperienza di apprendimento individuale e sull'ambiente di apprendimento e di insegnamento. Esso è utilizzato come base per nuove azioni unitamente al giudizio degli insegnanti

Le informazioni sui risultati della revisione sono rese pubbliche

Le procedure di feedback e di revisione fanno parte di un processo strategico d'apprendimento nell'organizzazione

I risultati del processo di valutazione sono discussi con i soggetti interessati e sono realizzati piani d'azione appropriati


(1)  Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni tratte dal glossario del CEDEFOP sulla qualità della formazione (documento di lavoro, novembre 2003).

(2)  Un'altra serie di indicatori di qualità è descritta nell'allegato II.

ALLEGATO II

UNA SERIE DI RIFERIMENTO DI INDICATORI DI QUALITÀ SELEZIONATI PER VALUTARE LA QUALITÀ DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il presente allegato propone una serie completa di indicatori di qualità selezionati che possono essere utilizzati per facilitare la valutazione e il miglioramento della qualità dei sistemi e/o degli erogatori di istruzione e formazione professionale. Questa serie di indicatori sarà sviluppata grazie alla cooperazione europea su base bilaterale e/o multilaterale, utilizzando i dati europei e i registri nazionali.

Per quanto riguarda la loro natura e finalità, essi dovrebbero distinguersi dagli indicatori e dai parametri di riferimento indicati nelle conclusioni del Consiglio, del 25 maggio 2007, relative ad un quadro coerente di indicatori e parametri di riferimento per monitorare i progressi nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona in materia di istruzione e formazione.

Inoltre, la tabella degli indicatori non include indicatori aggregati a livello nazionale in caso non esistano o siano difficili da ottenere. L'aggregazione di tali indicatori a livello nazionale può essere effettuata in una fase successiva sulla base di un accordo comune tra gli Stati membri, la Commissione e la rete per il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità.

Indicatore

Tipo di indicatore

Scopo della politica

Indicatori generali per l'assicurazione della qualità

N. 1

Diffusione dei sistemi di garanzia della qualità per gli erogatori di istruzione e formazione professionale:

a)

quota di erogatori di istruzione e formazione professionale che applicano sistemi di garanzia della qualità definiti dalla legislazione o di loro iniziativa

b)

quota di erogatori di istruzione e formazione professionale accreditati

Indicatore di contesto/di input

Promuovere la cultura del miglioramento della qualità a livello di erogatori di istruzione e formazione professionale

Aumentare la trasparenza della qualità della formazione

Migliorare la fiducia reciproca sull'offerta formativa

N. 2

Investimento nella formazione degli insegnanti e dei formatori:

a)

quota di insegnanti e di formatori che partecipano a una formazione ulteriore

b)

ammontare dei fondi investiti

Indicatore di input/processo

Responsabilizzare insegnanti e formatori nel processo di sviluppo della qualità dell'istruzione e formazione professionale

Migliorare la rispondenza dell'istruzione e formazione professionale all'evoluzione della domanda del mercato del lavoro

Accrescere la capacità di apprendimento individuale

Migliorare i risultati ottenuti dai discenti

Indicatori che sostengono gli obiettivi di qualità delle politiche nel campo dell'IFP

N. 3

Tasso di partecipazione ai programmi di IFP:

numero di partecipanti a programmi di istruzione e formazione professionale (1), secondo il tipo di programma e i criteri individuali (2)

Indicatore di input/processo/output

Ottenere informazioni di base sulla capacità di attrazione dell'istruzione e formazione professionale, a livello di sistemi e di erogatori di istruzione e formazione professionale

Indirizzare il sostegno per aumentare l'accesso all'istruzione e formazione professionale, anche per i gruppi svantaggiati

N. 4

Tasso di completamento dei programmi di IFP:

numero di persone che hanno portato a termine/abbandonato programmi di istruzione e formazione professionale, secondo il tipo di programma e i criteri individuali

Indicatore di processo/output/risultato

Ottenere informazioni di base sui risultati dell'istruzione e sulla qualità dei processi di formazione

Calcolare i tassi di abbandono rispetto al tasso di partecipazione

Sostenere il completamento con successo come uno dei principali obiettivi di qualità nel settore dell'istruzione e formazione professionale

Sostenere l’erogazione di formazione adeguata, anche per i gruppi svantaggiati

N. 5

Tasso di inserimento a seguito di programmi di IFP:

a)

destinazione degli allievi IFP in un determinato momento dopo il completamento di una formazione, secondo il tipo di programma e i criteri individuali (3)

b)

quota di allievi occupati in un determinato momento dopo il completamento di una attività formativa, secondo il tipo di programma e i criteri individuali

Indicatore di risultato

Sostenere l'occupabilità

Migliorare la rispondenza dell'istruzione e formazione e professionale all'evoluzione della domanda del mercato del lavoro

Sostenere l'erogazione di formazione adeguata, anche per i gruppi svantaggiati

N. 6

Utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite:

a)

informazioni sull'attività svolta dalle persone che hanno completato un'attività formativa, secondo il tipo di formazione e i criteri individuali

b)

tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche/competenze acquisite

Indicatore di risultato

(combinazione di dati qualitativi e quantitativi)

Accrescere l'occupabilità

Migliorare la rispondenza dell'istruzione e formazione professionale all'evoluzione della domanda del mercato del lavoro

Sostenere l'erogazione di un'attività formativa adeguata, anche per i gruppi svantaggiati

Informazioni sul contesto

N. 7

Tasso di disoccupazione (4) secondo criteri individuali

Indicatore di contesto

Informazioni di base per adottare decisioni a livello di sistema di istruzione e formazione professionale

N. 8

Prevalenza di categorie vulnerabili:

a)

percentuale di partecipanti all'istruzione e formazione professionale, classificati come appartenenti a categorie svantaggiate (in una regione o in un bacino d'occupazione determinati), per età e per sesso

b)

tasso di successo delle categorie svantaggiate, per età e per sesso

Indicatore di contesto

Informazioni di base per adottare decisioni a livello di sistema di istruzione e formazione professionale

Sostenere l'accesso all'IFP dei gruppi svantaggiati

Sostenere l'erogazione di un'attività di formazione adeguata per i gruppi svantaggiati

N. 9

Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro:

a)

informazioni sui meccanismi messi a punto per individuare l'evoluzione della domanda ai vari livelli

b)

prova della loro efficacia

Indicatore di contesto/di input

(informazioni qualitative)

Migliorare la rispondenza dell'istruzione e formazione professionale all'evoluzione della domanda del mercato del lavoro

Sostenere l'occupabilità

N. 10

Sistemi utilizzati per migliorare l'accesso all'IFP:

a)

informazioni sui sistemi esistenti ai vari livelli

b)

prova della loro efficacia

Indicatore di processo

(informazioni qualitative)

Favorire l'accesso all'istruzione e formazione professionale, anche dei gruppi svantaggiati

Sostenere l'erogazione di un'attività di formazione adeguata


(1)  Per la formazione professionale iniziale: perché un allievo sia considerato come partecipante è necessario un periodo di formazione di sei settimane.

Per l'apprendimento permanente: percentuale della popolazione ammessa a programmi ufficiali di istruzione e formazione professionale.

(2)  Oltre alle informazioni di base sul sesso e l'età, altri criteri sociali possono essere applicati: abbandono della scuola, livello di formazione più elevato, migranti, persone disabili, durata della disoccupazione, ecc.

(3)  Per la formazione professionale iniziale: compresa l'informazione sulla destinazione di quanti hanno interrotto la formazione.

(4)  Definizione conforme a quelle dell'OIL e dell'OCSE: persone di età compresa tra quindici e settantaquattro anni, senza lavoro, che cercano attivamente un'occupazione e sono disposti a iniziare a lavorare.


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